Categoria: Normativa regionale
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Regione Valle d’Aosta
Ordinanza 17 maggio 2020, n. 207
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca delle ordinanze n. 201 del 12 maggio 2020 e n. 203 del 13 maggio 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza- urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché ''nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 “Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta”;
VISTA la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 “Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike (e di ciclismo fuoristrada). Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7”;
VISTA la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 “Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione”;
VISTA la legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 “Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti:
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”:
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ° aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale'';
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale e della sanità 1’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79 che, nell’abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 201 in data 12 maggio 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell’ordinanza 192 del 3 maggio 2020) e n. 203 in data 13 maggio 2020 ((Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Modifica dell’ordinanza n. 201 in data 12 maggio 2020);
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
ATTESO che il decreto-legge sopra citato:
- all’articolo 1, comma 1, prevede che “A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”;
- all’articolo 1, comma 2, prevede che "Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
- all’articolo 1, comma 3, prevede che decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree";
- all’art. 1, comma 4, prevede che “Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali”;
- all’art. 1, comma 8 prevede che “E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”;
- all’articolo 1, comma 14, prevede che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”;
- all’articolo 1, comma 15, prevede che “Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”;
- all’art. 1, comma 16, prevede che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
ATTESO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 prevede:
- all’art. 1, comma 1, lett. b) che “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”;
- all’art. 1, comma 1, lett. d) che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”;
- all’art. 1, comma 1, lett. f) che “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;”;
- all’art. 1, comma 1, lett. p) che “il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte
- all’art. 1, comma 1, lett. dd) che “le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato ir-,
- all’art 1, comma 1, lett ee) che ‘‘le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;
- all’art 1, comma 1, lett. gg) che “le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ”;
- all’art. 1, comma 1, lett. nn) che “le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza”;
- all’art. 2 , comma 1 che “Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”;
- all’art. 3, comma 2, che “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”;
- all’art. 3, comma 3, che “Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”;
- all’art. 3, comma 4, che “Z ’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 387 in data 15 maggio 2020, con la quale sono stati approvati il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e il protocollo attività da asporto e consumo sul posto in Valle d’Aosta e il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi che forniscono servizi di acconciatura e centri estetici;
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recanti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
CONSIDERATO che - in relazione ai dati fomiti dalle Autorità Sanitarie e stanti le proiezioni sulla prosecuzione del contagio che attestano che l’indice del contagio “R con zero” è calato progressivamente - non sia al momento necessario prevedere misure ulteriormente restrittive secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
RICHIAMATI gli esiti del primo report, aggiornato al 6 maggio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 ''Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali la Valle d'Aosta è classificata a “rischio basso”;
ATTESO che l’Unità di crisi regionale nella riunione del 12 maggio 2020 ha preso atto di tale classificazione;
RICHIAMATI gli esiti del secondo report, aggiornato al 16 maggio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 "Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020, in relazione ai quali è stata confermata la classificazione a “rischio basso”;
RITENUTO, altresì, con riferimento a quanto disciplinato dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e, in particolare dal comma 16, di adottare con la presente ordinanza, per quanto attiene alle attività economiche, produttive e sociali, misure di adattamento alla situazione del territorio valdostano, procedendo altresì alla revoca delle ordinanze n. 201 del 12 maggio 2020 e n. 203 del 13 maggio 2020, nonché a una parziale ridefinizione delle misure disposte con dette ordinanze, tenuto conto anche di quanto previsto dai protocolli e dalle linee guida soprarichiamati;
ACCERTATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. ee) e gg) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, le attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona sono compatibili con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ed esercitabili nel rispetto dei protocolli approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 387 in data 15 maggio 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020 e che prima di tale data le attività presso impianti sportivi continuino ad essere svolte esclusivamente all’aperto;
CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socioeconomico regionale, in funzione dell’andamento dell’evoluzione della crisi epidemiologica, anche in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità regionali;
CONSIDERATO che le attività svolte all’aperto, rispettando la distanza di sicurezza, sono quelle che meno mettono in pericolo la popolazione sotto il profilo del rischio di contagio e che, di per sé, lo svolgimento di attività motorie costituisce importante elemento di tutela della salute;
ATTESO che le attività professionali delle Guide alpine iscritte all’Albo professionale di cui alla
l. r. 7/1997, svolte anche a supporto delle strutture regionali competenti in materia di gestione del rischio idrogeologico, di rilievi nivologici per la prevenzione di fenomeni valanghivi, nonché quali componenti delle commissioni locali valanghe di cui alla l.r. 29/2010, e quelle connesse al soccorso in montagna e, in generale, tutte le attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001, costituiscono servizi di pubblica utilità nonché rivestono carattere primario per il tessuto socio economico della Regione;
RILEVATO che rivestono, parimenti, carattere primario per il tessuto socio economico della Regione le attività professionali di cui alla l.r. 1/2003;
ATTESO che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto “distanziamento sociale”, oltre ad alcune misure precauzionali;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
 

ORDINA

1. Con decorrenza 18 maggio 2020 sono revocate le ordinanze n. 201 del 12 maggio 2020 e n. 203 del 13 maggio 2020.
2. Le attività economiche, produttive e lavorative sono consentite, a condizione che rispettino i contenuti dei protocolli approvati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel sito istituzionale della Regione. Fino all’approvazione dei protocolli da parte della Giunta regionale trovano applicazione le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 di cui all’allegato 17 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché, per quanto non disciplinato dai predetti atti, i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
3. Le attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona sono esercitabili nel rispetto dei protocolli approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 387 in data 15 maggio 2020.
4. Le attività di accoglienza e soggiorno presso alberghi e residenze turistico-alberghiere di cui alla l.r. 33/1984, presso le strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996, presso i complessi ricettivi all’aperto di cui alla l.r. 8/2002 e presso le strutture agrituristiche di cui alla l.r. 29/2006, si svolgono, nelle more dell’approvazione dal parte della Giunta regionale di specifici protocolli, nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” del 16 maggio 2020 di cui all’allegato 17 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
5. Le misure previste dalle ordinanze n. 201 in data 12 maggio 2020 e n. 203 in data 13 maggio 2020, revocate al punto 1, sono ridefinite nel modo seguente:

ATTIVITÀ DELLE GUIDE ALPINE
Rientrano nelle attività che erogano servizi di pubblica utilità quelle svolte dalle Guide alpine, iscritte all’Albo professionale di cui alla l.r. 7/1997, anche a supporto delle strutture regionali competenti in materia di gestione del rischio idrogeologico, di rilievi nivologici per la prevenzione di fenomeni valanghivi, le attività svolte quali componenti delle commissioni locali valanghe di cui alla l.r. 29/2010, le attività connesse al soccorso in montagna e, in generale, tutte le attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001.
Tali attività e lo svolgimento dei corsi, con la costituzione di gruppi composti da un massimo di 6 aspiranti, oltre ad un istruttore, di abilitazione tecnica all’esercizio della professione e di aggiornamento professionale, di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12 della medesima legge regionale, avvengono, nelle more dell’approvazione di specifico protocollo o di linee di indirizzo, nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È consentito, inoltre, alle medesime condizioni, l’esercizio dell’attività di guida alpina nel rispetto delle distanze interpersonali.
Prima dell’inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 7/1997, forniscono idonea dichiarazione attestante l’avvenuta misurazione della temperatura corporea, anche in maniera autonoma, e la relativa risultanza inferiore a 37,5 °C.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI CUI ALLA L.R, 1/2003
Le attività delle figure professionali di cui alla l.r. 1/2003 in possesso dell’abilitazione professionale e iscritte agli elenchi professionali regionali di cui all’art. 7 della l.r. medesima avvengono, nelle more dell’approvazione di specifici protocolli o di linee di indirizzo, nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri per l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico, di due metri per l’attività di guida escursionistica naturalistica e di cinque metri nel caso di attività di accompagnamento di turismo equestre e di attività di mountain bike con accompagnamento di maestro. I gruppi sono composti da un massimo di quattro persone, oltre ad un accompagnatore o maestro. In ogni caso. È fatto divieto di creare assembramento sia nell’esercizio proprio delle attività che nelle attività prodromiche e nella costituzione dei gruppi. Sono sospesi i corsi di abilitazione e di aggiornamento di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 10 della l.r. citata.

SERVIZI PER ANIMALI
Le attività relative ai servizi di cura per animali da compagnia, nelle more dell’approvazione di specifici protocolli o di linee di indirizzo, deve essere svolta in esercizi autorizzati su appuntamento, senza contatto diretto tra le persone, preferibilmente con la modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”, con l’utilizzo, da parte sia degli addetti che dei clienti di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro.
L’attività di allenamento e di addestramento dei cani compresi quelli di guida per i non vedenti è consentita esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste e autorizzate a tale scopo, secondo una turnazione di utilizzo delle zone di addestramento e allenamento cani, singolarmente e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto della interpersonale di almeno un metro e dell’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
E consentito l’accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell’adozione, previo appuntamento telefonico o con strumenti informatici, con la presenza di una sola persona, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.

BOTTEGHE SCUOLA
L’attività delle botteghe scuola di cui all’art. 13 della l.r. 2/2003, nelle more dell’approvazione di protocolli specifici o linee di indirizzo, è svolta nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
Fino al 24 maggio 2020 le attività sportive sono consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, esclusivamente all’aperto, quali campi da tennis e paddle (per gioco “singolo” e non “doppio”), da atletica, da golf, tiro con l’arco, pesca sportiva e maneggi.
È vietata la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.
I gestori dei suddetti impianti, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti di transito e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il di stanziamento sociale e il divieto di assembramento, quali prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti.
A decorrere dal 25 maggio 2020, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere può essere svolta presso impianti anche al chiuso, quali palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nonché nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” di cui all’allegato 17 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

PARCHI
L’ingresso e la circolazione all’interno di parchi zoologici, parchi e loro centri di visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili è consentito previa adozione da parte del gestore di un piano che disciplini l’ingresso delle persone nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di almeno due metri e di un percorso di visita in sicurezza e la separazione fra l’ingresso e l’uscita.
6. È in ogni caso vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
7. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, nelle more dell’approvazione con deliberazione della Giunta regionale di protocolli specifici, le attività economiche, produttive e sociali sono disciplinate dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 di cui all’allegato 17 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché, per quanto da esse non disciplinato, dai protocolli o dalle linee guida adottati a livello nazionale.
8. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, come previsto dal comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, nonché le misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, come previsto dal comma 16 del decreto-legge 33/2020.
9. Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza vale quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale''.

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La presente ordinanza ha validità dal 18 maggio 2020 fino a nuovo provvedimento.
Conservano validità le ordinanze n. 104 in data 10 marzo 2020, n. 115 in data 19 marzo 2020, n. 123 in data 26 marzo 2020 e n. 124 in data 27 marzo 2020.
L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente della regione
Renzo Testolin