Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale contingibile ed urgente, 19 maggio 2020, n. 26/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO
• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la propria ordinanza contingibile e urgente n. 24/2020 del 02.05.2020;
• la legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020, pubblicata nel numero straordinario n. 2 dell'8 maggio 2020 del Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 19;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
• il DPCM del 17 maggio 2020;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus COVID-19 e che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione del virus COVID-19, lo stato di Pandemia;
• che la situazione epidemiologica è costantemente migliorata e risulta attualmente stabile;
• che sussiste la necessità di mantenere singole misure della propria ordinanza contingibile e urgente n. 24/2020, che altrimenti non trova più applicazione a partire dal 18.05.2020, nonché, ai sensi dell'art. 1, comma 35 della legge provinciale n. 4/2020, di disporre talune integrazioni che si rendono necessarie allo scopo di adattare le predette misure alla situazione attuale;
 

ORDINA

1) sono consentiti tutti gli spostamenti, senza necessità di alcuna autocertificazione, in tutta la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol;
2) a decorrere dal 3 giugno 2020 sono consentiti tutti gli spostamenti verso le altre Regioni;
3) per quanto riguarda l'ingresso in Italia, fino al 2 giugno 2020 continuano ad applicarsi le misure previste ai numeri dal 64) al 71) e al numero 73) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 24 del 02.05.2020. Le citate misure non si applicano alle seguenti categorie di persone:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
i) agli alunni, agli studenti e agli apprendisti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
4) Per quanto riguarda il transito e soggiorno di breve durata in Italia, fino al 2 giugno 2020 continuano ad applicarsi le misure previste ai numeri da 74) a 82) e quella di cui al punto 84) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 24 del 02.05.2020.
Le citate misure non si applicano alle seguenti categorie di persone:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
i) agli alunni, agli studenti e agli apprendisti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
5) A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le eventuali future limitazioni che dovessero rendersi necessarie, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Dal 3 al 15 giugno 2020 gli spostamenti da e per Stati diversi da quelli precedentemente elencati restano vietati, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In questo periodo, agli spostamenti consentiti si applicano le disposizioni di cui ai punti 3) e 4).
Dal 16 giugno 2020, le disposizioni di cui ai punti 3) e 4) della presente ordinanza si applicano esclusivamente alle persone che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli elencati al primo periodo.
6) Sui mezzi di trasporto di linea in ingresso in Italia l'equipaggio e i passeggeri devono essere muniti di mezzi di protezione individuale;
7) le riunioni e assemblee, ivi comprese le sedute degli organi collegiali degli enti di cui all'articolo 1, comma 33, della legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020, che non si svolgono in videoconferenza o con modalità telematiche, si svolgono con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020;
8) tra le attività sportive all'aperto consentite dalla legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020 sono incluse quelle esercitate da più persone coordinate da un istruttore che vigila sul rispetto delle distanze interpersonali di cui alla citata legge. Sono in ogni caso esclusi i giochi di squadra;
9) rimangono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
10) rimangono sospese le attività di centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza,
11) continuano ad applicarsi le misure di informazione e prevenzione di cui ai punti da 59) a 63) della propria ordinanza n. 24/2020 e al relativo allegato n. 4;
12) in riferimento alle misure in materia di trasporto pubblico di linea si rinvia ai punti n. 85) e 86) della propria ordinanza n. 24/2020 ed ai relativi allegati n. 8 e n. 9;
13) in riferimento alle disposizioni specifiche per l'assistenza alla disabilità, fermo restando il punto 87) della propria ordinanza 24/2020, si dispone altresì che le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista;
14) possono riprendere le attività addestrative e i corsi di formazione dei Vigili del fuoco, sia volontari che permanenti, di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale, nonché quelli che vengono organizzati da enti dipendenti dalla Provincia, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020;
15) il disposto di cui al punto 8) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23/2020 del 26.04.2020 è da intendersi applicato senza soluzione di continuità, e che quindi in materia di espianto obbligatorio dello stimolatore (o defibrillatore) cardiaco ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione", sono da evitare, a tutela degli addetti, le manipolazioni non necessarie delle salme, qualora ciò non rischi di arrecare pregiudizio agli impianti di cremazione;
16) la disposizione di cui al primo periodo del comma 6 del paragrafo “II.B - Misure specifiche per gli alloggi” dell'allegato A della legge provinciale dell'8 maggio 2020, n. 4 si riferisce anche a tutte le piscine all'aperto private e pubbliche, ivi incluse le piscine all'aperto degli impianti termali;
17) le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie possono rimanere aperte anche la domenica e i festivi;
18) se le aziende agricole e quelle che operano in ambito forestale sono in grado di attrezzare le strutture per l'accoglienza dei lavoratori in modo da garantire che il periodo di isolamento fiduciario, ove prescritto per le persone che fanno ingresso e per quelle già presenti nel territorio italiano sia ivi svolto nel rispetto delle prescrizioni, nel periodo di isolamento fiduciario i lavoratori possono svolgere la propria attività lavorativa, nella medesima azienda in cui sono ospitati e nel rispetto delle linee guida che saranno emanate dalla Provincia;
19) per quanto riguarda gli accessi a sale di attesa, strutture di ospitalità e lungo degenza e penitenziari, si applicano i punti da n. 29) a 31) della propria ordinanza n. 24/2020;
20) alle attività professionali si applica il punto 44) della propria ordinanza n. 24/2020;
21) sono ammesse, nel rispetto dei protocolli vigenti della Provincia Autonoma di Bolzano o in mancanza di quelle nazionali, attività di formazione pratica a distanza ed in presenza, inclusi tirocini e stage in azienda, qualora esse costituiscano parte integrante di cicli di qualificazione continua o di percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali;
22) sono confermate le deleghe all'Agenzia per la protezione civile e all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di cui ai punti da n. 88) a 92) dell'ordinanza n. 24/2020 fino al 31 dicembre 2020;
23) è prorogata la validità dei punti n. 93) e 95) dell'ordinanza n. 24/2020;
24) ai sensi del comma 6 del paragrafo II.A dell'allegato A della legge provinciale n. 4/2020 nella giornata di lunedì 1 giugno 2020 gli esercizi commerciali al dettaglio possono rimanere aperti.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 D.L. 16 maggio 2020, Nr. 33.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta attività produttive, alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2 e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario
Speciale per l'emergenza COVID-19