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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 20 maggio 2020, n. 62
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. - Approvazione Protocolli di Sicurezza.

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;
RICHIAMATE altresì le seguenti già emanate Ordinanze, le cui premesse e motivazioni si intendono qui integralmente riportate:
O.P.G.R. n. 36 del 13.04.2020
Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali.
O.P.G.R. n. 42 del 20.04.2020
Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti.
O.P.G.R. n. 50 del 30.04.2020
Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri.
O.P.G.R. n. 52 del 30.04.2020
Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.
O.P.G.R. n. 56 del 06.05.2020
Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper.
O.P.G.R. n. 57 del 06.05.2020
Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di caccia di selezione, raccolta di funghi e tartufi.
O.P.G.R. n. 58 del 12.05.2020
Emergenza COVID-19. Organizzazione servizi di trasporto pubblico nella Fase 2.
O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che ”Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante '“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;
VISTO in particolare l'Allegato 17 del richiamato DPCM 17 maggio 2020 recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;
PRESO ATTO
• che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività “a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”
• che a tal proposito la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio allo stesso affidato per il medesimo scopo, e che il primo rapporto settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;
CONSIDERATO
• che si rende opportuno conformare le Linee Guida e i Protocolli allegati all'Ordinanza n.59 a quanto recato nelle Linee Guida e nei Protocolli allegati al DPCM 17 maggio 2020, e in particolare nell'Allegato 17, anche nell'ottica del rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, della semplificazione e dell'omogeneità delle misure;
• che si rende necessario acquisire il parere del competente Dipartimento della Salute, anche tramite confronto e valutazione del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11/03/2020, al fine di certificare la compatibilità della situazione epidemiologica regionale con le attività oggetto di autorizzazione;
RITENUTO che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, valgano per le attività non già consentite alla data del 17 maggio 2020 sulla base del D.L. 19/2020 e del D.P.C.M. 26 aprile 2020, oltreché delle Ordinanze regionali attuative, salva la possibilità che tali attività già autorizzate vengano nel tempo sottoposte a protocolli e linee guida nazionali e/o regionali;
RITENUTO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;
VISTE le Linee Guida (tradotte in Protocolli di Sicurezza) sulle attività economiche, produttive e sociali elaborate dai Dipartimenti della Giunta Regionale, con riferimento alle quali il Gruppo Tecnico - Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11 marzo 2020, con verbale del 18 3
maggio 2020, ha rilasciato parere favorevole definendole “coerenti con i criteri di settore elaborati dal Comitato tecnico Scientifico nazionale in data 15 maggio 2020 (all. 10 D.L. 33/2020) e con le linee guida unitarie delle Regioni, ed, altresì, sono compatibili con l'attuale rischio epidemiologico della Regione Abruzzo assunto sulla base dei dati elaborati dal Ministero della Salute - ai sensi della normativa vigente - e ricevuti in data 16/05/2020”;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. sono approvati i Protocolli di Sicurezza allegati alla presente, che ne formano parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati (secondo il numero di sezione del documento che li contiene):
1. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di ristorazione e bar
2. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti
3. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.
4. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere.
5. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici.
6. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.
7. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38.
8. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica.
9. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere - posteggi isolati - commercio itinerante).
10. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa.
11. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer.
12. Protocollo di sicurezza per sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti.
13. Protocollo di sicurezza per le attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali.
14. Protocollo di sicurezza per le attività di raccolta di funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei, nonché di caccia.
15. Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica.
16. Protocollo di sicurezza per le attività sportive e motorie.
2. sono consentite le attività economiche, produttive e sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
3. sono in ogni caso sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati;
4. sono consentite le professioni della montagna, di cui alla L.R. n. 86/1998 e alla L.R. n. 25/2004, anche per assicurare il soccorso e la sicurezza, e il soccorso speleologico, compreso lo svolgimento delle relative attività formative all'aria aperta, finalizzate all'abilitazione dell'esercizio della professione e all'aggiornamento professionale. Tali attività si svolgono, nelle more dell'approvazione di specifico protocollo o di linee di indirizzo, nel rispetto delle Linee Guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di almeno 1 metro tra le persone e delle prescrizioni dell'allegato n. 16 del DPCM 17 maggio 2020;
5. che i soggetti che erogano le attività formative, accreditate e non, nonché coloro che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, ove non altrimenti eseguibili se non in presenza (in via esemplificativa, ma non esaustiva: formazione professionale, doposcuola, scuole di lingue, di informatica, di musica), sono autorizzati ad eseguire/far eseguire gli interventi necessari alla pre-disposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati al prossimo riavvio delle attività stesse;
6. le attività non specificamente sospese dalle disposizioni statali e regionali a partire dal 18 maggio 2020, e non indicate nelle Linee Guida adottate a livello nazionale con il DPCM 17 maggio 2020 e nei Protocolli di Sicurezza approvati con la presente, si svolgono nel rispetto delle Linee Guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni dell'allegato n. 16 del DPCM 17 maggio 2020;
7. sono superate, con l'emanazione della presente Ordinanza, le Ordinanze richiamate in premessa e di seguito elencate:
O.P.G.R. n. 36 del 13.04.2020
Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali.
O.P.G.R. n. 42 del 20.04.2020
Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti.
O.P.G.R. n. 50 del 30.04.2020
Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri.
O.P.G.R. n. 52 del 30.04.2020
Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.
O.P.G.R. n. 56 del 06.05.2020
Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper.
O.P.G.R. n. 57 del 06.05.2020
Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di caccia di selezione, raccolta di funghi e tartufi.
O.P.G.R. n. 58 del 12.05.2020
Emergenza COVID-19. Organizzazione servizi di trasporto pubblico nella Fase 2.
O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.
8. per le attività economiche, produttive e sociali non contemplate dalla presente Ordinanza trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida adottati a livello nazionale con il DPCM 17 maggio 2020;
9. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
10. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Allegati