19.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/668 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2020

relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio

 

 

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

(2)

Con il mandato M/031, intitolato «STANDARDISATION MANDATE TO CEN/Cenelec CONCERNING STANDARDS FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT» (Mandato di normazione al CEN/Cenelec relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (3).

(3)

La direttiva 89/686/CEE è stata sostituita a decorrere dal 21 aprile 2018 dal regolamento (UE) 2016/425, che ha apportato solo un numero limitato di modifiche ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato II della direttiva 89/686/CEE. Le norme armonizzate redatte sulla base del mandato M/031 sono state redatte esclusivamente a sostegno dei requisiti essenziali di salute e sicurezza, che sono rimasti sostanzialmente invariati in seguito alla sostituzione della direttiva 89/686/CEE con il regolamento (UE) 2016/425.

(4)

Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 893:2019 sull’attrezzatura per alpinismo, EN 943-2:2019 sugli indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, EN 1073-1:2016+A1:2018 sugli indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva e EN 14458:2018 sull’equipaggiamento individuale per gli occhi.

(5)

Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015 e EN 12277:2015, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 343:2019 sugli indumenti di protezione contro la pioggia, EN 358:2018 sulle cinture e i cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019 e EN ISO 11393-6:2019 sugli indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili, EN 13832-2:2018 e EN 13832-3:2018 sulle calzature di protezione contro agenti chimici, EN 14594:2018 sugli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, EN 388:2016+A1:2018 sui guanti di protezione contro rischi meccanici, EN 943-1:2015+A1:2019 sugli indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi e EN 12277:2015+A1:2018 sull’attrezzatura per alpinismo.

(6)

Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN ISO 10819:2013, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). Ciò ha portato all’adozione della modifica EN ISO 10819:2013/A1:2019 di tale norma armonizzata.

(7)

La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato la conformità di tali norme al mandato M/031.

(8)

Le norme armonizzate EN 893:2019, EN 943-2:2019, EN 1073-1:2016+A1:2018, EN 14458:2018, EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019 e EN 12277:2015+A1:2018 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

Il CEN e il Cenelec hanno anche redatto la rettifica EN 50321-1:2018/AC:2018-08 che rettifica la norma armonizzata EN 50321-1:2018, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). Poiché tale rettifica introduce correzioni tecniche e al fine di garantire un’applicazione corretta e coerente della norma armonizzata EN 50321-1:2018, il cui riferimento era stato pubblicato in precedenza, è opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea insieme al riferimento della rettifica.

(10)

È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 e EN 50321-1:2018 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste, modificate o rettificate. Al fine di concedere più tempo ai fabbricanti per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019, EN 50321-1:2018 quale rettificata da EN 50321-1:2018/AC:2018-08 e EN 12277:2015+A1:2018 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 e EN 50321-1:2018.

(11)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell’allegato II della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date indicate in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2)  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(3)  Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).
(4)  GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.
(5)  GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.
(6)  GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.
 


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN 343:2019

Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

2.

EN 358:2018

Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto - Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta

3.

EN 388:2016+A1:2018

Guanti di protezione contro rischi meccanici

4.

EN 510:2019

Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento

5.

EN 893:2019

Attrezzatura per alpinismo - Ramponi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

6.

EN 943-1:2015+A1:2019

Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas)

7.

EN 943-2:2019

Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 2: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas) per squadre di emergenza (ET)

8.

EN 1073-1:2016+A1:2018

Indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva - parte 1: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati con aria compressa dalla linea che proteggono il corpo e i tratti respiratori

9.

EN ISO 10819:2013

Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)

EN ISO 10819:2013/A1:2019

10.

EN ISO 11393-2:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe (ISO 11393-2:2018)

11.

EN ISO 11393-4:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 4: Requisiti prestazionali e metodi di prova per guanti di protezione (ISO 11393-4:2018)

12.

EN ISO 11393-5:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghette di protezione (ISO 11393-5:2018)

13.

EN ISO 11393-6:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo (ISO 11393-6:2018)

14.

EN 12277:2015+A1:2018

Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

15.

EN 13832-2:2018

Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 2: Requisiti per il contatto limitato con gli agenti chimici

16.

EN 13832-3:2018

Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con gli agenti chimici

17.

EN 14458:2018

Equipaggiamento individuale per gli occhi - Visiere ad alte prestazioni destinate all’uso con caschi/elmetti di protezione

18.

EN 14594:2018

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove e marcatura

19.

EN 50321-1:2018

Lavori sotto tensione - Calzature di protezione dielettrica - Calzature e sovrastivali isolanti

EN 50321-1:2018/AC:2018-08


 

 

ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

1.

EN ISO 10819:2013

Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)

19 novembre 2021

2.

EN 343:2003+A1:2007

Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

19 novembre 2021

3.

EN 358:1999

Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

19 novembre 2021

4.

EN 381-5:1995

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe

19 novembre 2021

5.

EN 381-7:1999

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

19 novembre 2021

6.

EN 381-9:1997

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghette di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

19 novembre 2021

7.

EN 381-11:2002

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo

19 novembre 2021

8.

EN 388:2016

Guanti di protezione contro rischi meccanici

19 novembre 2021

9.

EN 943-1:2015

Indumenti di protezione contro prodotti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione catodica di Tipo 1 (a tenuta di gas)

19 novembre 2021

10.

EN 12277:2015

Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

19 novembre 2021

11.

EN 13832-2:2006

Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 2: Calzature che proteggono contro spruzzi di agenti chimici

19 novembre 2021

12.

EN 13832-3:2006

Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 3: Calzature ad elevata protezione contro agenti chimici

19 novembre 2021

13.

EN 14594:2005

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove, marcatura

EN 14594:2005/AC:2005

19 novembre 2021

14.

EN 50321-1:2018

Lavori sotto tensione - Calzature di protezione elettrica - Calzature isolanti e sovrascarpe

19 novembre 2020