Ministero dell'interno
Decreto 15 maggio 2020
Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
G.U. 23 maggio 2020, n. 132

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 15, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1986;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002, recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2017, recante «Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019, recante «Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019, recante «Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020, recante «Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 6 marzo 2020;
Ritenuto necessario aggiornare la regola tecnica verticale individuata al capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015;
Ritenuto, inoltre, necessario continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi per le autorimesse, mediante il superamento del sistema delle modalità alternative applicative previste dal richiamato decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015;
Ravvisata l’opportunità di sostituire integralmente il summenzionato capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, per favorire una più immediata lettura del testo;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 del 9 settembre 2015;
 

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. E' approvato l'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
 

Art. 2
Modifiche all'art. 2-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. La lettera «e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili» dell'elenco delle attività riportato al comma 1 dell'art. 2-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è soppressa.
 

Art. 3
Norme finali

1. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell'allegato I per l'intera autorimessa, il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto», fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019.
4. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2020

Il Ministro: Lamorgese
 

Allegato I
(articolo 1)