Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2020, n. 65
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza.

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che ”Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19” e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 62 del 20/05/202 con la quale sono state approvate le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. - Approvazione Protocolli di Sicurezza”;
PRESO ATTO
• che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività “a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”;
• che a tal proposito la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio allo stesso affidato per il medesimo scopo, e che il primo rapporto settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;
RITENUTO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione di ulteriori Protocolli di Sicurezza per altre attività non espressamente indicate nell'Ordinanza 62/2020, previo il parere del competente Dipartimento della Salute, anche tramite confronto e valutazione del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11/03/2020, al fine di certificare la compatibilità della situazione epidemiologica regionale con le attività oggetto di autorizzazione;
VISTE le Linee Guida (tradotte in Protocolli di Sicurezza ) sulle attività economiche, produttive e sociali elaborate dai Dipartimenti della Giunta Regionale, con riferimento alle quali il Gruppo Tecnico - Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11 marzo 2020, sentito in modalità telematica in data 22 maggio 2020, ha espresso in pari data parere favorevole “fermo restando le attuali condizioni epidemiologiche, ritenendo siano redatti in conformità ed in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020”;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. che sono approvati i Protocolli di Sicurezza allegati alla presente, che ne formano parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati (secondo il numero di sezione del documento che li contiene):
1. Protocollo di sicurezza per gli uffici aperti al pubblico
2. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura
3. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di manutenzione del verde
4. Protocollo di sicurezza per l'esercizio dei parchi zoologici
5. Protocollo di sicurezza per l'esercizio dei parchi avventura
2. che sono consentite le attività economiche, produttive o sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
3. che sono consentite le professioni delle guide ambientali escursioniste. Tali attività si svolgono, nelle more dell'approvazione di specifico protocollo o di linee di indirizzo, nel rispetto delle Linee Guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di 1 metro tra le persone e delle prescrizioni dell'Allegato n. 16 del DPCM 17 maggio 2020;
4. che all'interno dei parchi acquatici è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura, nelle more dell'adozione di protocolli specifici di sicurezza;
5. che gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove, rispettando le forme prescritte di distanziamento sociale e, ove possibile, utilizzando i dispositivi di protezione individuale;
6. che alle piscine condominiali si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla Sezione 16 dell'Ordinanza n. 62/2020 e dall'Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
7. di rettificare il paragrafo 15 della Sezione 4 dell'Ordinanza n. 62/2020 “Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere” per quanto relativo alla somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive, stabilendo che i tavoli devono essere posizionati in modo tale che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno 1 metro, e non 2 metri come precedentemente riportato;
8. di rettificare il paragrafo 12 della Sezione 7 dell'Ordinanza n. 62/2020 “Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38” per quanto relativo alla somministrazione di alimenti e bevande negli agriturismi, stabilendo che i tavoli devono essere posizionati in modo tale che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno 1 metro, e non 2 metri come precedentemente riportato;
9. di rettificare il paragrafo 7 della Sezione 3 dell'Ordinanza n. 62/2020 “Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione in spiaggia” relativo all'attività ludico- sportiva, stabilendo che la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore, pertanto, è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto;
10. che la presente ordinanza entra in vigore il 23 maggio 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
11. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
12. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
 

ALLEGATO

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 14, D.L. 16 MAGGIO 2020, N. 33
“#ABRUZZOSICURA”2
 

Premessa
SEZIONE 1
Protocollo di sicurezza per gli uffici aperti al pubblico
1. Premessa
2. Misure organizzative di carattere generale
SEZIONE 2
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura
1. Premessa
2. Misure organizzative di carattere generale
3. Misure organizzative specifiche per la riapertura dei musei, parchi archeologici, aree archeologiche, biblioteche ed altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo 1
SEZIONE 3
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di manutenzione del verde
1. Premessa
2. Misure organizzative di carattere generale
SEZIONE 4
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei parchi zoologici
1. Premessa
2. Misure organizzative di carattere generale
3. I servizi di ristorazione e bar
4. Le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc..
SEZIONE 5
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei parchi avventura
1. Premessa
2. Misure organizzative
3. La sanificazione delle attrezzature, dei clienti e dei lavoratori
4. I briefing.
5. L'attività sui percorsi
6. Soccorso ed assistenza
7. La vestizione, la svestizione e la riconsegna DPI
8. I servizi di ristorazione e bar 26
9. Le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc..
 

PREMESSA

In ottemperanza all'Allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) nazionale sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2.
La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell'epidemia da SARS-CoV-2 (ad esempio, trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.
In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) nazionale ha individuato il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.
In ogni caso, è essenziale che a, livello regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile.
In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 ha previsto alcuni documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti.
Relativamente alla vincolatività di siffatti documenti, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, D.L., 16 maggio 2020, n. 33, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2, comma 16, D.L. n. 19/2020.
Ne consegue che la Regione Abruzzo, in fase di prima applicazione di siffatto recente quadro normativo approva i protocolli di sicurezza contenuti nel presente documento, con l'impegno ad emanarne altri, man mano, che sorgano esigenze di carattere territoriale, tali da non potersi accontentare dell'operatività residuale delle linee guida adottate a livello nazionale.
Tali protocolli concorrono, altresì, a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020 ed attualmente recepito dall'Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020.
Nello specifico, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, i principi cardine che hanno informato ed informeranno i presenti e futuri protocolli di sicurezza della Regione Abruzzo sono i seguenti:
• il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
• la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
• la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera.
Tali protocolli prevedono e prevedranno specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri ed anche facendo riferimento ai documenti allegati al D.P.C.M. 17 maggio 2020:
• il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
• la prossimità delle persone (ad esempio, lavoratori, utenti, etc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
• l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
• il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
• la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
• l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
• l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
• la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.
• la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.
Infine, si evidenzia che la valutazione del rischio epidemiologico da parte della Regione Abruzzo è stata e sarà assunta sulla base dei dati elaborati dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
 

SEZIONE 1
Protocollo di sicurezza per gli uffici aperti al pubblico

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:
• D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID- 19”;
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
• D.P.C.M. 17 maggio 2020;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio negli uffici aperti al pubblico.

2. Misure organizzative di carattere generale
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
Nello specifico:
• bisogna predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione:
• se ritenuto necessario, può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
• bisogna promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche;
• bisogna favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale;
• bisogna riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito deve essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Nelle aree di attesa, bisogna mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza. In alternativa, deve essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
Inoltre, bisogna assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente ed una adeguata disinfezione delle attrezzature.
Infine, bisogna favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
 

SEZIONE 2
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:
• D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID- 19”;
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
• D.P.C.M. 17 maggio 2020;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nei musei, archivi e biblioteche.
Per la gestione delle predette attività in uffici aperti al pubblico, si rinvia alla Sezione 1) del presente documento.
I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche, le biblioteche e gli altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo sono servizi che possono essere aperti al pubblico, solo dopo aver ricevuto la strumentazione idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori. Per altre indicazioni specifiche relative a siffatti luoghi gestiti dalla Regione Abruzzo, si rinvia al successivo Paragrafo 3).

2. Misure organizzative di carattere generale.
Le indicazioni del presente paragrafo si applicano agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di musei, archivi, siti archeologici, biblioteche ed altri luoghi della cultura.
Nello specifico:
• bisogna predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare;
• bisogna definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che deve essere esposto e comunque comunicato ampiamente (ad esempio, canali sociali, sito web, comunicati stampa);
• se ritenuto necessario, può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C;
• i visitatori devono sempre indossare la mascherina;
• il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno un metro;
• è possibile delimitare l'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, mediante barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
• bisogna mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani;
• bisogna redigere un programma degli accessi pianificato (ad esempio, con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione;
• quando opportuno, bisogna predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito;
• bisogna assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (ad esempio, maniglie, interruttori, corrimano, etc.);
• bisogna assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti;
• bisogna favorire il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
• ove possibile bisogna limitare e/o riservare l'utilizzo di ascensori a persone con disabilità motoria;
• bisogna regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba;
• possono essere utilizzati eventuali supporti informativi ed audioguide, solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo;
• bisogna favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
Nello svolgimento di eventuali attività divulgative, bisogna tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti;
Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.
Per quanto concerne, le misure da rispettare sia all'esterno che all'interno, sussistono i seguenti obblighi:
• obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle misure anti-contagio contagio adottate e circa il rischio epidemiologico in corso, nonché sui comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all'affissione di poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure;
• obbligo di indossare DPI monouso (mascherine, guanti in lattice), In caso di sensibile affluenza di pubblico - o comunque laddove il lavoratore lo preferisca - è fatto obbligo di indossare la visiera protettiva in plastica trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive.
Per quanto concerne, le misure e le procedure da rispettare all'esterno, sussistono le seguenti prescrizioni:
• presenza obbligatoria di apparati informativi esterni (pannelli o avvisi) contenenti modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa la segnalazione degli obblighi a carico dell'utenza e delle disposizioni da rispettare, con pubblicazione sui siti delle informazioni informazioni;
• presenza obbligatoria di dispenser di sapone antisettico e segnaletica sulla loro collocazione;
• verifica sul possesso obbligatorio di DPI monouso (mascherine, guanti in lattice) ed eventuale fornitura all'utenza che ne risultasse sprovvista;
• progressivo allestimento di termoscanner nei luoghi della cultura ad alta concentrazione di visitatori (oltre 100.000 mila all'anno);
Per quanto concerne, le misure e le procedure da rispettare all'interno, sussistono le seguenti prescrizioni:
• obbligo di indossare i DPI monouso (mascherine, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro;
• presenza obbligatoria di dispenser di sapone antisettico da far utilizzare prima dell'inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione collocazione;
• progressivo allestimento di pannelli in plexiglass per garantire il rispetto del distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all'interno degli ambienti comuni;
• predisposizione di ingressi contingentati nella quantità e nella frequenza, ivi compresa la possibilità di effettuare ingressi su prenotazione, per tutti i luoghi della cultura;
• predisposizione di esodi scaglionati nel tempo per evitare la sovrapposizione con i flussi in entrata;
• progressivo allestimento di percorsi di visita definiti sia rispetto a temi contenutistici specifici sia rispetto alle dimensioni del sito;
• vigilanza sul rispetto del distanziamento sociale (almeno un metro tra un visitatore e l'altro), sia mediante richiami verbali, che diffusione di messaggi registrati da trasmette trasmettere a intervalli regolari;
• previsione nei luoghi confinati di adottare un'adeguata ventilazione naturale dei locali, nel rispetto delle raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;
• obbligo di utilizzare ascensori / elevatori / montacarichi una persona per volta con obbligo di indossare i DPI;
• obbligo di contingentare la presenza del personale in aree comuni, sempre rigorosamente indossando i DPI;
• obbligo di assicurare l'igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi e delle superfici di contatto di eventuali distributori automatici di alimenti e bevande;
• obbligo di assicurare la frequente igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti;
• obbligo di assicurare la pulizia periodica degli impianti di aerazione / climatizzazione;
• obbligo di assicurare una pulizia giornaliera dei servizi igienici /cabina ascensore /ambienti comuni /aree ristoro /etc.;
• obbligo di assicurare la pulizia giornaliera di apparecchiature POS (anche che se gestite da concessionari);
• obbligo di pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto;
• obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touc touch, mouse, con adeguati detergenti;
• obbligo di sanificazione immediata, nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da COVID-19;
• regolamentare i turni, in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un giusto distanziamento;
• utilizzare i materiali comuni (ad esempio, penne e matite per la compilazione di moduli o la firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative), soltanto mediante guanti, ovvero, se risulta necessario, prevederne la sanificazione dopo ogni uso.

3. Misure organizzative specifiche per la riapertura dei musei, parchi archeologici, aree archeologiche, biblioteche ed altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo.
I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche, le biblioteche e gli altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo possono aprire nel rispetto del contingentamento, del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei DPI, previa prenotazione da effettuare telefonicamente ed on line.
Si evidenzia che i musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche, le biblioteche e gli altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo non possono riaprire, se non sono state svolte le seguenti procedure preliminari:
• ingresso al lavoro di tecnici e impiegati prima della riapertura per le operazioni di preparazione;
• aggiornamento del DVR e, eventualmente, del DUVRI;
• apposizione della nuova segnaletica obbligatoria;
• svolgimento delle operazioni di igiene con materiali e cadenze previsti;
• estrema attenzione nella riorganizzazione dell'uso de:
◦ le aree comuni;
◦ i bagni;
◦ l'aria condizionata;
• previsione di eventuali nuove disposizioni interne per le attività verso persone con disabilità;
• attento calcolo del numero del personale necessario in presenza per la riapertura;
• formazione specifica del personale, qualora sia obbligatoria;
• conseguente informativa alle rappresentanze sindacali;
• regolamentazione dell'uso dei termoscanner, qualora risulti necessario, secondo le prescrizioni statali o regionali vigenti;
• pianificazione di eventuali missioni per il ritiro dei DPI;
• elaborazione da parte del Datore Unico di Lavoro di un piano di riapertura, da sottoporre alla preventiva approvazione del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale istituito con D.G.R. n. 139 dell'11 marzo 2020;
• iniziative di pubblicità interna ed esterna, sulla base delle indicazioni di sicurezza elaborate dal Datore Unico di Lavoro dopo il parere del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale istituito con D.G.R. n. 139 dell'11 marzo 2020;
• provvedimento di apertura in capo al Datore Unico di Lavoro.
 

SEZIONE 3
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di manutenzione del verde

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:
• D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID- 19”;
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
• D.P.C.M. 17 maggio 2020;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività di manutenzione del verde.

2. Misure organizzative di carattere generale
La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
In particolare:
• tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione
• (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno);
• le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti;
• le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio;
• l'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani;
• deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone;
• relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici);
• allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini;
• operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina;
• anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio;
• attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.
 

SEZIONE 4
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei parchi zoologici

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:
• D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID- 19”;
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
• D.P.C.M. 17 maggio 2020;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività dei parchi zoologici.

2. Misure organizzative di carattere generale.
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di parchi zoologici:
Nello specifico:
• bisogna predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
• è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti del parco;
• bisogna privilegiare l'accesso ai parchi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
• può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l'informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico;
• è possibile dotare la postazione dedicata alla cassa di barriere fisiche (ad esempio, schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
• bisogna riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; il predetto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
• il parco deve essere dotato di recinzione delle aree attrezzate e creazione di varchi pedonali con tornelli e contapersone o strutture similari. Invece, per quanto concerne i varchi auto, si deve prevedere una postazione di controllo per il conteggio degli autoveicoli che accedono. In tal modo, sarà possibile contingentare il numero delle presenze in funzione delle dimensioni dell'area attrezzata;
• è fondamentale che gli accessi avvengano in modo ordinato, in modo da prevenire assembramenti;
• i giardini zoologici svolgono le loro attività principali in ampi luoghi all'aperto, con naturale ricambio di aria e tutte le attività di percorsi in auto devono essere effettuati senza che i clienti abbiano contatti con gli animali durante il percorso;
• rimane valido il divieto assoluto di somministrazione di alimenti agli animali durante la visita del parco.
• le aree al chiuso devono essere supportate da idonei sistemi di climatizzazione sottoposti a periodica igienizzazione, con accessi limitati al fine di garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro ed all'interno devono essere stabiliti degli specifici percorsi con indicazione delle distanze interpersonali tramite segnaletica orizzontale;
• le aree visitabili tramite “trenini” dovranno garantire un accesso in ogni vagone al singolo nucleo familiare, intervallando i vagoni con carrozze non utilizzate. I trenini dovranno essere igienizzati a conclusione di ogni singolo percorso visita;
• i percorsi pedonali devono essere di almeno due metri con doppio senso di percorrenza e segnaletica che ne garantisca una percorrenza idonea evitando situazioni di assembramento o scontro tra passanti, oppure di un metro in caso di senso di percorrenza unico;
• le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare;
• le attività di interazione con il pubblico (talk, attività educative, tour guidati, etc.) dovranno evitare assembramenti, garantire la distanza sociale mediante riduzione numero dei partecipanti ed eventuali adozione di dispositivi tecnologici (tipo audioguide) che saranno oggetti di specifica igienizzazione dopo ogni utilizzo;
• sono vietate tutte le aree destinate ad attività ludico sportive, le aree gioco per bambini ed i parchi divertimento che non consentono il prescritto distanziamento sociale e possono dar luogo ad assembramenti;
• garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e dei servizi igienici. All'ingresso delle aree adibite a servizi igienici e aree comuni, deve essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di disinfettanti per l'igiene delle mani in modo da detergersi prima dell'utilizzo dei servizi e all'uscita;
• è importante istituire una figura (o più figure) addetta ai controlli all'interno ed alla sensibilizzazione degli utenti, al fine di evitare assembramenti numerosi, comportamenti che mettano a rischio la salute propria e degli altri utenti, diffusione di locandine con “buone pratiche”, etc..
Deve essere istituita una figura (o più figure) addetta ai controlli all'interno ed alla sensibilizzazione degli utenti, al fine di evitare assembramenti numerosi, nonché comportamenti che mettano a rischio la salute propria e degli altri utenti. Tale personale, non potendo svolgere funzioni di pubblico ufficiale, può soltanto invitare gli utenti al rispetto delle norme e, in caso di persistenza di comportamenti scorretti, deve essere coadiuvato dalle forze dell'ordine.
Una particolare attenzione deve essere rivolta alla vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini.
Sono, in ogni caso, vietate tutte le attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive etc.), che favoriscano assembramenti di persone. Nel caso di accertata presenza di una persona con Covid-19 all'interno del parco, si procede al suo allontanamento, nonché alla pulizia ed alla sanificazione del parco secondo le disposizioni del Ministero della Salute.
Inoltre, bisogna adottare i seguenti comportamenti igienico-sanitari:
• l'obbligo di non accedere al parco zoologico in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;
• l'obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro, nel corso di ogni permanenza;
• coloro che passeggiano dovranno avere cura di osservare le misure di distanziamento sociale;
• bisogna rispettare il distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l'utilizzo di servizi igienici.

3. I servizi di ristorazione e bar.
Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo l'attività di ristorazione e bar all'interno dei parchi zoologici soggiacciono alle disposizioni contenute nelle Sezioni 1) e 2) dell'Allegato alla O.P.G.R n. 62 del 20 maggio 2020.
In caso di consumo di bevande o pasti in aree pubbliche, devono essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza, avendo cura di pulire le attrezzature da eventuali residui e di gettare la spazzatura negli appositi contenitori per i rifiuti.
In ogni caso, è necessario garantire il distanziamento nei punti di ristoro e realizzare aree per consumazione distinte da quelle di dispensa. Le modalità di attuazione di queste prescrizioni devono essere affidate alla predisposizione di un piano a cura dei gestori che tenga conto delle peculiarità dei punti ristoro (per esempio: previsione di dispenser di ticket per la definizione dei turni, distanziamento della cassa dai banchi per la dispensa dei prodotti e dai luoghi di consumo, etc.).

4. Le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc..
Per quanto riguarda le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc. all'interno dei parchi avventura, si rinvia espressamente alle indicazioni specifiche per il settore commercio al dettaglio in sede fissa previste dalla Sezione 10) dell'Allegato all'O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020.
 

SEZIONE 5
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei parchi avventura

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:
• D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID- 19”;
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
• D.P.C.M. 17 maggio 2020;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività dei parchi avventura.

2. Misure organizzative
Sussiste l'obbligo di:
• mantenersi sempre aggiornati sulla situazione epidemica attuale e sulle misure di contenimento raccomandate attraverso i canali ufficiali predisposti (es: sito Protezione Civile);
• eseguire una specifica valutazione del rischio di contagio per la propria struttura, identificando i relativi pericoli, preferendo in primo luogo la loro rimozione e, solo successivamente, il loro contenimento attraverso misure organizzative e DPI (analogamente a quanto avviene in materia di sicurezza in generale);
• identificare un responsabile all'interno della propria organizzazione per seguire pianificazione, implementazione e controllo delle misure contenitive identificate;
• adottare una specifica procedura in caso di manifestazione sintomatica da parte di pubblico e/o lavoratori (soggetti con febbre, problemi respiratori, etc..), identificando chiaramente «chi fa cosa» e quali sono le autorità da contattare;
• esporre adeguata cartellonistica all'accoglienza, sui percorsi e nei servizi igienici;
• assicurare per tempo la disponibilità di scorte di materiale protettivo per i lavoratori del parco guanti in lattice, mascherine di tipo chirurgico e FFP2/FFP3 quando necessarie;
• assicurare la disponibilità di liquidi disinfettanti per pulizia delle superfici e a disposizione del pubblico in più punti nel parco.
Le attività di accoglienza / ticketing e briefing sono le fasi considerate a più alto rischio, perché prevedono normalmente maggiore assembramento, contatto lavoratori pubblico (per aiuto e indicazione), scambio di oggetti (denaro, carte di credito etc.) e devono essere oggetto di misure adeguate. Tali attività sono esemplificate nella seguente tabella.

Soggetti interessati Pericolo Soluzione Cosa serve Note
Clienti in attesa Assembramento Distanziare le persone

Contingentare gli ingressi

Segnaletica al suolo

Cartellonistica

Formazione del

personale
Possibile utilizzare banco/finestra sulla soglia del locale per superare il problema dei 40 mq
Clienti Droplet Pannello trasparente di protezione Pannello trasparente di protezione  
Operatore dell'accoglienza /cassiere Droplet Pannello trasparente in policarbonato o simile

Mascherina FFP2, FFP3, N95 (ridotta a mascherina chirurgica in caso di schermo di dimensioni sufficienti e secondo il DVR)

Pannello trasparente in policarbonato o similare

Mascherina FFP2, FFP3, N95 (ridotta a mascherina chirurgica in caso di schermo di dimensioni sufficienti e secondo il DVR)

Il cassiere userà la mascherina FFPX per protezione da persone potenzialmente prive di mascherina in caso di barriera meccanica non completa, sulla base del DVR
Cliente Contatto con superfici, fogli, penna, POS, etc. Disinfettanti a disposizione per il lavaggio delle mani in cassa e nei servizi Disinfettanti a disposizione per il lavaggio delle mani in cassa e nei servizi  
Cassiere Contatto con superfici, fogli, penna, POS, etc. Disinfettanti Guanti in lattice Dispenser con GEL Disinfettante Disinfettanti Guanti in lattice Dispenser con GEL Disinfettante  


Inoltre, per quanto concerne la mascherina individuale per i clienti, si deve:
• raccomandare l'uso di mascherina chirurgica personale a tutti i clienti (sul proprio sito, sulla cartellonistica);
• fornire la mascherina chirurgica a chi non ha la propria con sé;
• comunicare in maniera evidente (all'ingresso, con cartellonistica e sul regolamento) che i clienti che presentano sintomi respiratori evidenti non saranno ammessi o verranno allontanati dal parco;
• se il casco è adottato, seguire le procedure di igienizzazione previste dal DVR.
Per quanto concerne i pagamenti, si deve preferire:
• il pagamento elettronico (idealmente pre-pagamento via web);
• il pagamento touchless (soluzioni mobile pay);
• il POS con terminale separato per cassiere e cliente;
Invece, relativamente alla modulistica, si devono sostituire le operazioni di check in (compilazione schede cartacee) con modulistica elettronica su sito web ed inviata via mail dal cliente (idealmente prima dell'arrivo, altrimenti in loco).
Per quanto riguarda il Ticketing, si deve eliminare il ticket cartaceo (ticket elettronico su dispositivo mobile sufficiente).
Relativamente, agli animali:
• l'ingresso dei clienti con animali non dovrebbe essere preferibilmente consentito, in quanto possibili veicoli di contatto tra diversi individui (al momento non vi sono evidenze che gli animali domestici trasmettano il virus);
• gli eventuali animali introdotti nel parco dai clienti dovranno essere tenuti al guinzaglio (o equivalente).

3. La sanificazione delle attrezzature, dei clienti e dei lavoratori.

In combinazione all'utilizzo obbligatorio di mascherine da parte di tutti, l'igiene e la sanifica- zione delle attrezzature deve essere aumentata.
A tal proposito, è raccomandabile l'adozione di un protocollo periodico di sanificazione delle attrezzature, che costituisce una buona pratica per ridurre il rischio in maniera più efficace. Qualora non sia possibile intervenire su tutta l'attrezzatura, andranno privilegiate le parti a contatto con le mani e che possono frequentemente posizionarsi di fronte al viso (es. carrucola/ longe lungo zip line).

4. I briefing.
I briefing si devono tenere secondo le modalità esemplificate nella seguente tabella.
 

Soggetti interessati Pericolo Soluzione Cosa serve
Clienti Assembramento Distanziare le persone Segnaletica al suolo
Clienti Droplet Barriera meccanica Mascherina chirurgica
Cliente Contatto con DPI contagiato Sanificazione dei DPI secondo DVR Abbigliamento e guanti
Dipendenti Droplet Barriera meccanica Mascherina FFP2, FFP3, N95 con occhiali

Mascherina chirurgica con visiera sulla base del DVR aziendale

Dipendenti Contatto con DPI contagiato Sanificazione dei DPI Uso dei guanti Igiene delle mani Guanti in tessile spalmati o igienizzazione delle mani, sulla base del DVR aziendale
Dipendenti / clienti Contatto imprevisto Sanificazione Dispenser con GEL Disinfettante


5. L'attività sui percorsi.

L'attività sui percorsi deve avvenire secondo le modalità esemplificate nella seguente tabella.
 

Soggetti interessati Pericolo Soluzione Cosa serve
Clienti Assembramento Distanziare le persone Segnaletica al suolo
Clienti Droplet Barriera meccanica Mascherina chirurgica
Cliente Contatto con DPI contagiato Sanificazione dei DPI secondo DVR Abbigliamento e guanti
Dipendenti Droplet Barriera meccanica Mascherina FFP2, FFP3, N95 con occhiali

Mascherina chirurgica con visiera sulla base del DVR aziendale

Dipendenti Contatto con DPI contagiato Sanificazione dei DPI Uso dei guanti Igiene delle mani Guanti in tessile spalmati o igienizzazione delle mani, sulla base del DVR aziendale
Dipendenti / clienti Contatto imprevisto Sanificazione Dispenser con GEL Disinfettante
    Igiene delle mani e/o uso dei guanti, sulla base del DVR aziendale Dispenser con Disinfettante
Cliente inattivo (accompagnatore a terra) Contagio diretto (droplet) Solo componente del gruppo Segnaletica su cartello (mantenere le distanze)

Formazione clienti

Cliente inattivo (accompagnatore a terra) Contagio per contatto (con elementi di percorso)   Abbigliamento e guanti

Dispenser con Disinfettante

Dipendenti Droplet Barriera meccanica Mascherina filtrante FFP2, N95 o inferiore, secondo DVR
Dipendenti Contagio per contatto (con elementi di percorso durante assistenza o soccorso)   Abbigliamento e guanti Dispenser con Disinfettante
Dipendenti Contagio diretto (droplet) in fase di assistenza o soccorso Barriera Mascherina FFP2, N95 o inferiore, secondo DVR

Occhiali protettivi o altri accorgimenti, secondo DVR

Guanti

Dipendenti / Clienti Contatto imprevisto Sanificazione appena tornati a terra Dispenser con disinfettante


La permanenza sotto i percorsi è consentita al pubblico solo se tutti gli utenti sono muniti di mascherina.
Per i percorsi junior, è consentito l'accompagnamento di un solo adulto per ciascun partecipante.
In via ordinaria, ogni partecipante accede ad un gioco solo quando la piattaforma di arrivo del gioco stesso non contiene più di una persona.
È ammessa la compresenza massima di due persone per piattaforma munite di mascherina, solo quando uno delle due persone è un minore che necessita di accompagnamento od una persona che necessita di assistenza.
Tale divieti previsti per garantire il contingentamento ed il distanziamento non opera nei confronti delle persone conviventi e/o appartenenti al medesimo nucleo familiare.

6. Soccorso ed assistenza.
Per quanto concerne, l'assistenza sui percorsi, l'istruttore deve essere provvisto di mascherina FFP>2 e guanti in tessuto spalmato.
Invece, per quanto riguarda il soccorso (calata), oltre a quanto previsto sopra, l'istruttore soccorritore è provvisto anche di occhiali o visiera protettiva. Bisogna essere preparati a gestire l'assembramento improvviso di curiosi, astanti etc. intorno al punto in cui si effettua il soccorso.

7. La vestizione, la svestizione e la riconsegna DPI.

Per quanto concerne, la vestizione, la svestizione e la riconsegna DPI, oltre a quanto già previsto dai paragrafi 3) e 4), è necessario identificare una zona ben demarcata per lo stoccaggio dei DPI, in attesa di sanificazione.
Lo smaltimento di eventuali DPI dei clienti (per esempio guanti usa getta, cuffiette igieniche) deve essere effettuato in contenitori separati a seconda della policy di gestione dei rifiuti in vigore nel Comune territorialmente competente, facendo attenzione a chiudere ermeticamente i sacchi una volta pieni.

8. I servizi di ristorazione e bar.
Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo l'attività di ristorazione e bar all'interno dei parchi avventura soggiacciono alle disposizioni contenute nelle Sezioni 1) e 2) dell'Allegato alla O.P.G.R n. 62 del 20 maggio 2020.
In caso di consumo di bevande o pasti in aree pubbliche, devono essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza, avendo cura di pulire le attrezzature da eventuali residui e di gettare la spazzatura negli appositi contenitori per i rifiuti.
In ogni caso, è necessario garantire il distanziamento nei punti di ristoro e realizzare aree per consumazione distinte da quelle di dispensa. Le modalità di attuazione di queste prescrizioni devono essere affidate alla predisposizione di un piano a cura dei gestori che tenga conto delle peculiarità dei punti ristoro (per esempio, previsione di dispenser di ticket per la definizione dei turni, distanziamento della cassa dai banchi per la dispensa dei prodotti e dai luoghi di consumo, etc.).

9. Le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc..
Per quanto riguarda le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc. all'interno dei parchi avventura, si rinvia espressamente alle indicazioni specifiche per il settore commercio al dettaglio in sede fissa previste dalla Sezione 10) dell'Allegato all'O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020.