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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2020, n. 64
“Emergenza epidemiologica da Covid- 19”
Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTI gli artt. 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili):
RILEVATO, sulla base dei dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità, che la curva epidemiologica del contagio da Covid-19 è in discesa con conseguente e costante alleggerimento del numero dei malati ricoverati nelle terapie intensive e nelle terapie non intensive;
RITENUTO prevalente, alla luce dell'esperienza maturata e degli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all'isolamento domiciliare, sia nell'ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;
VISTI:
• il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante '“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l'altro, dispone che le Il Presidente della Regione e le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
• il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante ".Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”; •il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19) con particolare riguardo all'articolo 3, secondo cui “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
• il D.L. n. 34 in data 19 maggio 2020 cosiddetto “Rilancio Italia”, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui sono state adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha dato inizio alla cd “Fase 2” con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;
CONSIDERATO che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione in data 11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l'obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
VISTA l'OPGR n. 59 in data 14.05.2020, contenente “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020”.
RICHIAMATI i Protocolli di sicurezza per l'esercizio delle specifiche attivata di cui alla citata OPGR n. 59 in data 14.05.2020 ed allegati alla stessa;
VISTO il decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante '“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RILEVATO che il suddetto decreto legge n. 33/2020, stabilisce:
- all'art. 1, comma 1, che a partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
- all'art. 1, comma 14, che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale
- all'art. 1, comma 16 che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19;
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16.5.2020 e contenente indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle predette attività compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
VISTO da ultimo il D.P.C.M. 17 maggio 2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;
VISTO in particolare l'Allegato 17 del richiamato DPCM 17 maggio 2020 recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”;
VISTA la O.P.G.R. n. 62 in data 20 maggio 2020 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. - Approvazione Protocolli di Sicurezza”;
VISTO l' art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita “;
Il Presidente dela Regione
VISTE le “Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018;
VISTE, nello specifico, le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta regionale emanate in materia di tirocini extracurriculari:
- OPGR n. n. 5 in data 11 marzo 2020;
- OPGR n. 23 in data 3 aprile 2020
- OPGR n. 51 in data 30 aprile 2020;
RIBADITO che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, bensì come una “misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo”;
VISTO l' art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, che ai fini ed agli effetti delle disposizione di cui al medesimo decreto, equipara al lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro’” :
VISTA la nota della Direzione Regionale Inail dell'Abruzzo prot. n. U-INAIL 31000 - 0004514 in data 21.05.2020, nella quale nel richiamare anche la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ribadisce che “ dalla definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia, anche chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” e che pertanto per la ripresa dei tirocini extracurriculari dovranno essere assicurate tutte le misure richiamate, attinenti allo specifico contesto lavorativo di riferimento;
RITENUTO di dover quindi consentire, a decorrere dal 25 maggio 2020, anche la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti;
RITENUTO, pertanto, che - al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dei tirocinanti, relativamente anche alle procedure ed alle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 - il soggetto ospitante è tenuto ad applicare nei confronti dei medesimi tirocinanti tutti i protocolli, le disposizioni e le linee guida regionali e per le attività in essi non contemplati i protocolli, le disposizioni e le linee guida nazionali, già previsti per i lavoratori dipendenti nel settore di riferimento o in settori analoghi, nei quali rientra l'attività del soggetto ospitante. Tali misure devono essere contestualizzate alla natura dell'attività e avere riguardo alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;
CONSIDERATO che la modalità di formazione a distanza nell'ambito di un'esperienza di tirocinio è sempre preferibile, ove possibile, prevedendo anche una modalità mista, cioè momenti alternati di presenza in azienda e formazione a distanza, limitando quindi il tempo di presenza in azienda allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio e l'effettuazione di quelle attività formative non realizzabili a distanza;
RITENUTO, pertanto, di dover comunque consentire la prosecuzione o l'attivazione di nuovi tirocini autofinanziati in modalità di formazione a distanza, secondo quanto già stabilito nell'OPGR n. 51 in data 30 aprile 2020 e nei provvedimenti e circolari applicative adottate dal Dipartimento Lavoro¬Sociale, fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, adottata dal governo nazionale, laddove l'attività formativa di tirocinio risulti essere effettivamente realizzabile con la modalità di svolgimento a distanza ed in coerenza con i contenuti del progetto formativo ed in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale;
PRECISATO che per i tirocini finanziati, il ricorso alla modalità di formazione a distanza nell'ambito di un'esperienza di tirocinio extracurriculare, è invece consentita solo laddove espressamente prevista dai rispettivi avvisi, bandi o da specifiche disposizioni del settore o dell'amministrazione procedente;
RITENUTO, alla luce di quanto finora evidenziato, che la disposizione contenuta nell'ultimo paragrafo, della lettera b), del punto 27, dell'OPGR n. 59 in data 14.05.2020 (“Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti che, allo stato, non possono rientrare all'interno dei saloni”), debba essere abrogata;
VISTO l' art. 8 (“Presupposti e condizione di attivazione”), comma 2, delle “Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, nel quale si stabilisce che ai fini dell'attivazione del tirocinio “il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini”;
DATO ATTO che la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi, che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, ha causato la necessità da parte di numerosi soggetti ospitanti sul territorio regionale di accedere alle misure nazionali ordinarie e straordinarie, nazionali e regionali, a tutela del reddito dei lavoratori;
CONSIDERATO, altresì, che sussiste il divieto di utilizzo ed impiego di tirocinanti in ruoli necessari dell'organizzazione aziendale o in sostituzione di lavoratori assenti, sospesi o licenziati;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre ai fini dell'attivazione di tirocini - per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza - che tra i presupposti e le condizioni previste all'art. 8, comma 2, delle “Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, debba includersi anche l'ulteriore previsione che il soggetto ospitante non deve avere neanche procedure di Cassa integrazione ordinaria in corso, o qualsiasi altra forma di integrazione salariale, per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla legittimità della presente proposta di ordinanza resa dal Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale.
 

ORDINA

Art. 1

1. È consentita, a decorrere dal 25 maggio 2020, la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti.
2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza suoi luoghi di lavoro dei tirocinanti, relativamente anche alle procedure ed alle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, il soggetto ospitante è tenuto ad applicare nei confronti dei medesimi tirocinanti tutti i protocolli, le disposizioni e le linee guida regionali e per le attività in essi non contemplati i protocolli, le disposizioni e le linee guida nazionali, già previsti per i lavoratori dipendenti nel settore di riferimento o in settori analoghi, nei quali rientra l'attività del soggetto ospitante. Tali misure devono essere contestualizzate alla natura dell'attività e avere riguardo alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.
3. Prima dell'attivazione di un tirocinio extracurriculare in presenza in azienda, il soggetto ospitante:
a. deve verificare la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per la riattivazione/attivazione dei tirocini, tenuto conto delle specificità e delle modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio nei vari settori ed attività nelle quali si svolge l'esperienza formativa di tirocinio;
b. deve verificare la presenza di adeguati livelli di protezione ed in particolare che i tirocini vengano svolti, organizzando gli spazi da parte del soggetto ospitante, in modo da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione per il tirocinante. Il tirocinante deve essere dotato di tutti i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per la prevenzione del contagio. In presenza di più tirocinanti presso il medesimo soggetto ospitante e in attuazione dei protocolli richiamati al comma 2, lo stesso soggetto ospitante valuterà se sia necessario articolare le attività di tirocinio secondo turni da concordare con il tirocinante ed il tutor aziendale;
c. deve assicurare l'informazione e la formazione sui luoghi di lavoro, anche nei confronti dei tirocinanti, che devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere anche ad essi di comprendere esattamente le modalità del rischio ed acquisire la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali;
d. deve assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale anche nei confronti dei tirocinanti maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID 19, ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 34 in data 19 maggio 2020;
e. deve assicurare, nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro (soggetto ospitante) in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure anche nei confronti dei tirocinanti, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori e dei tirocinanti potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo.
f. deve disciplinare le modalità di ingresso dei lavoratori dipendenti e dei tirocinanti, nonché di accesso di soggetti esterni;
g. deve assicurare la massima limitazione agli spostamenti all'interno dei siti ed il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni;
h. deve garantire l'effettuazione di operazioni di sanificazione sui luoghi di lavoro e, comunque, la pulizia giornaliera dei locali;
i. deve assicurare ogni altra misura idonea e necessaria al contrasto e contenimento della diffusione del virus prescritta dalla normativa vigente;
j. deve specificare nell'addendum al progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, le modalità con le quali lo stesso sarà svolto;
k. in assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso o interrotto;
4. Prima dell'attivazione del tirocinio extracurriculare in presenza in azienda, il soggetto promotore deve verificare la presenza dei requisiti richiamati ai precedenti commi, nelle seguenti modalità:
a. acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli e delle linee guida regionali e/o nazionali di sicurezza previsti per i lavoratori, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, nel cui ambito si svolge l'esperienza di tirocinio;
b. acquisisce copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;
c. inserisce nell'addendum al progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, il consenso da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore alla riattivazione o avvio del tirocinio in presenza presso l'azienda e l'obbligo da parte del tirocinante di adottare tutte le misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid - 19 nel settore di riferimento o in settori analoghi, adottate dal soggetto ospitante.
 

Art. 2

1. È comunque consentita la prosecuzione o l'attivazione di nuovi tirocini extracurriculari autofinanziati in modalità di formazione a distanza (smart training}, secondo quanto già disposto nell'OPGR n. 51 in data 30 aprile 2020 e nei provvedimenti e circolari applicative adottate dal Dipartimento Lavoro-Sociale, fino alla cessazione (31 luglio 2020) della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, adottata dal governo nazionale, fatte salve eventuali proroghe, laddove l'attività formativa di tirocinio extracurriculare risulti essere effettivamente realizzabile con la modalità di svolgimento a distanza ed in coerenza con i contenuti del progetto formativo ed in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale.
2. La modalità di formazione a distanza nell'ambito di un'esperienza di tirocinio è sempre preferibile, ove possibile, prevedendo anche una modalità mista, cioè momenti alternati di presenza in azienda e di formazione a distanza, limitando quindi il tempo di presenza in azienda allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio e l'effettuazione di quelle attività formative altrimenti non realizzabili a distanza.
3. Il ricorso alla modalità di formazione a distanza nell'ambito di tirocini extracurriculari finanziati, è invece consentita solo laddove espressamente prevista dai rispettivi avvisi, bandi o da specifiche disposizioni del settore o dell'amministrazione procedente.
 

Art. 3

1. Per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, al fine dell'attivazione di tirocini, tra i presupposti e le condizioni previste all'art. 8, comma 2, delle “Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, deve includersi anche l'ulteriore previsione che il soggetto ospitante non deve avere neanche procedure di Cassa integrazione ordinaria in corso, o qualsiasi altra forma di integrazione salariale, per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
 

Art. 4

1. La disposizione contenuta nell'ultimo paragrafo, della lettera b), del punto 27, dell'OPGR n. 59 in data 14.05.2020 (“Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti che, allo stato, non possono rientrare all'interno dei saloni”), è abrogata.
 

Art. 5

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, sono fatte salve le disposizioni regionali e nazionali in materia di tirocini extracurriculari.
2. I soggetti promotori, di cui all'art. 6 delle “Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, che hanno stipulato convenzioni per l'attivazione di tirocini extracurriculari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Abruzzo, provvedono ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.