Regione Campania
Ordinanza 24 maggio 2020, n. 51
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, l’art. 1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “7. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, (omissis) 9. Il sindaco può' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, (omissis) 14. Le attività ' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività' economiche, produttive e sociali, le regioni monitor ano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità' regionali e locali sono irrogate dalle autorità' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità' procedente può' disporre la chiusura provvisoria dell'attività' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati e, in particolare, l’allegato n.17;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitor ano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art. 1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/RA. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)”;
VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 hi 0:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, ima valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;
VISTE le Ordinanze n. 48 del 17 maggio 2020, n.49 del 20 maggio 2020 e n.50 del 22 maggio 2020, con le quali, sulla base della situazione epidemiologica rilevata nella regione e all’esito della elaborazione di idonee misure di sicurezza e precauzionali da parte dell’Unità di Crisi regionale, e sulla base dell’istruttoria svolta anche con le categorie interessate, sono state dettate disposizioni atte a consentire, sul territorio regionale, la ripresa di talune attività commerciali, economiche e sociali tra quelle inibite durante la cd. “Fase 1" dell'emergenza, purché nel rispetto delle menzionate misure di sicurezza e precauzionali e delle specifiche disposizioni dettate con le Ordinanze medesime, anche in merito alle attività a maggior rischio di assembramenti;
PRESO ATTO
che. con nota di data odierna, ad oggetto Riapertura delle strutture ricettive, delle piscine e delle palestre, l’Unità di Crisi a conferma di precedente nota del 23 maggio 2020, ha comunicato che, “in relazione all’andamento epidemiologico ed all’ultimo report degli indicatori di sorveglianza del Ministero della Salute che collocano la Campania nel rischio basso da Covid-19 - ritiene che si possa procedere alla riapertura delle seguenti attività economiche e produttive: STRUTTURE RICETTIVE (alberghiere, strutture complementari di cui alla LR n. 5/2001 e s.m.i.. I..R. n. 17/2001 s.m.i. e alloggi in agriturismo di cui alla LR n. 15/2008 e s.m.i.), per le quali si allega specifico protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2, elaborato anche a seguito degli incontri di ascolto e delle proposte pervenute dalle principali associazioni di categoria e singoli albergatori; PISCINE, con esclusione di quelle ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale e quelle alimentata ad acqua di mare, per le quali si allega specifico protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 (omissis); PALESTRE, per le quali si allega specifico protocollo di sicurezza(omissis)
che nella giornata del 23 maggio 2020 è stato rilevato un numero complessivo di contagi pari a 5 su un totale di tamponi scrutinati pari a 4.749, a conferma del trend di decrescita dei contagi;
RAVVISATO
di dover consentire la ripresa delle attività indicate nella nota citata dell’unità di Crisi, in quanto valutate compatibili con l'ulteriore evoluzione della situazione epidemiologica della regione, a far data dal giorno 25 maggio 2020. con obbligo di puntuale osservanza delle misure elaborate dalla stessa Unità di Crisi, che si allegano, rispettivamente, sub 1, 2 e 3 alla presente Ordinanza;
di dover confermare le disposizioni di cui alle citate Ordinanze n.48, n.49 e n.50, sopra menzionate;
VISTA la legge 23 dicembre 1978. n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni’’, nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, aH’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020, emana la seguente
ORDINANZA
1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni:
a) dal 25 maggio 2020 è consentito l’esercizio dell’attività ricettiva nelle strutture alberghiere e complementari (tra i quali bed and breakfast, affittacamere, villaggi, campeggi, case vacanze) e negli alloggi in agriturismo, nella stretta osservanza delle misure di cui al Protocollo allegato sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
b) dal 25 maggio 2020 è consentito, purché nel rispetto del Protocollo allegato sub 2 al presente provvedimento, l’esercizio delle attività delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico adibite al nuoto e alle attività ricreative, ivi comprese quelle ad uso collettivo inserite in strutture ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.), ad esclusione di quelle alimentate ad acqua di mare e di quelle ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, il cui esercizio - fatta eccezione per i casi in cui, in conformità alle disposizioni vigenti, non sia stato oggetto di sospensione perchè connesso alla erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, consentite anche nella cd. “fase 1” dell’emergenza- è rinviato all’approvazione di apposite Misure di sicurezza condivise dalla Conferenza delle Regioni. La messa in funzione delle piscine è comunque subordinata alla sanificazione delle vasche, ove vuote, e alla preventiva analisi delle acque - con relativa annotazione - che evidenzi valori conformi ai prescritti requisiti fisici, chimici e microbiologici. Relativamente ai parchi acquatici, nelle more di specifiche Misure di sicurezza, in corso di elaborazione, e/o dell’ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica, è consentito l’uso delle sole piscine, con esclusione delle ulteriori attrezzature (ad es., scivoli, giostre acquatiche);
c) dal 25 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività delle palestre, ove rispondenti ai requisiti e nel puntuale rispetto delle misure di sicurezza di cui al Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento;
d) è dato mandato all’Unità di Crisi regionale ai fini della predisposizione di Misure per la ripresa in sicurezza delle attività di formazione in loco, svolte dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza, in conformità al documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 22 maggio 2020 e in tempo utile alla ripresa delle attività a far data dal 28 maggio 2020. Le attività potranno essere riprese previa la pubblicazione delle dette Misure sul sito della Regione Campania e sul BURC;
e) è dato mandato all’Unità di Crisi regionale ai fini della predisposizione di Misure per la ripresa in sicurezza delle attività dei centri e circoli ricreativi e culturali, in tempo utile alla riapertura a far data dal 28 maggio 2020, previa la pubblicazione delle dette Misure sul sito della Regione Campania e sul BURC;
f) restano confermate le misure previste dall’ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 e ss.mm.ii.;
g) restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 49 del 20 maggio 2020, con la precisazione che i bar, “baretti” ed altri esercizi ivi previsti- per i quali, per le motivazioni indicate nella citata Ordinanza, resta fermo l’obbligo di chiusura alle ore 23,00- possono aprire secondo quanto usualmente previsto, a partire dalle ore 5,00 del mattino;
h) restano confermate le disposizioni di cui all’ordinanza n.50 del 22 maggio 2020, con la precisazione che le previsioni di cui ai punti 1.3 e 1.4 del relativo dispositivo, concernenti limiti numerici di imbarco di passeggeri e requisiti per lo sbarco presso le isole del Golfo si applicano anche ai natanti adibiti ad attività economica (charter).
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e dalle Ordinanze richiamate ai punti precedenti, è fatto salvo quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33 del 16 maggio 2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art. 1, comma 16 decreto-legge n. 33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alla ASL di Caserta, alle Camere di Commercio alle capitanerie di Porto ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA
Allegato sub 1 all'ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, COMPLEMENTARI E ALLOGGI IN AGRITURISMO
INTRODUZIONE
Il presente documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020 viste le risultanze degli incontri di ascolto e delle proposte pervenute dalle principali associazioni di categoria e singoli albergatori, con l'obiettivo di fornire linee guida da adottare al fine di mitigare il rischio di trasmissione del contagio da Covid-19 all'interno delle strutture turistico ricettive, con l'obiettivo di tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.
Al fine di garantire la ripresa delle attività delle strutture turistico-ricettive successiva alla fase di lockdown, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia, nonché la tutela della salute del personale addetto e dell'utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore.
Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.
In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia.
In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
Esse, infine, sono coerenti con le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall'Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020.
Le presenti disposizioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere e alle strutture complementari di cui alla LR n. 5/2001 e s.m.i., L.R. n. 17/2001 s.m.i. (bed and breakfast, affittacamere, villaggi, campeggi, case vacanze) e agli alloggi in agriturismo di cui alla LR n. 15/2008 e s.m.i. Fermo l'obbligo di rispetto dei principi e misure generali, ciascuna struttura si atterrà alle specifiche disposizioni relative alle singole attività limitatamente a quanto pertinente alla tipologia di struttura.
Inoltre, relativamente ai servizi connessi erogati all'utenza (bar, ristorazione, market, shop, balneazione, sport, piscine, palestre, centri per erogazione di servizi alla persona, teatri, parchi giochi) è fatto obbligo di osservanza delle specifiche misure di cui ai singoli Protocolli di sicurezza approvati con Ordinanze regionali ovvero, in mancanza, allegati al DPCM 17 maggio 2020 e ss.mm.ii.
ATTIVITÀ RICEVIMENTO
Misure di carattere generale
Anche se è probabile che il personale e gli ospiti abbiano già familiarità con le misure di prevenzione da Covid-19, è necessario fornire apposite indicazioni alla reception e negli altri ambienti comuni.
A tal fine deve essere predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibili anche per i clienti di altra nazionalità.
Deve essere garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita o comunque la affissione di cartelli informativi e/o la delimitazione degli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
Pur mantenendo il tono di cordialità connesso all'attività di accoglienza è vietato stringere la mano, abbracciare o baciare gli ospiti e i colleghi di lavoro.
Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°C.
Occorre garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out, ove possibile.
Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina; parimenti il personale dipendente è tenuto all'utilizzo della mascherina quando in presenza dei clienti e/o di ogni altra persona.
Gli addetti al servizio di ricevimento devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale necessari al corretto svolgimento del lavoro loro affidato:
- guanti (se necessari);
- mascherina.
Gli altri addetti sono comunque tenuti ad avere sempre con sé una mascherina e ad indossarla in presenza di qualsiasi altra persona (ospite o altro addetto).
È raccomandata l'adozione di misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza nell'area di ricevimento, quali ad esempio:
- richiedere agli ospiti di inviare all'hotel, prima dell'arrivo, tutte le informazioni necessarie per la registrazione, nonché copia del documento di identità che sarà esibito all'arrivo, fornendo agli ospiti l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione all'accesso (self check-in, chiavi elettroniche, etc.), ferma restando la necessità di verificare l'identità dell'ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire l'autorizzazione all'addebito della carta di credito;
- in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.):
o invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di check in e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception;
o richiedere la rooming list entro il giorno prima dell'arrivo;
o le chiavi, insieme ad apposite targhette per il bagaglio con il numero della camera, verranno consegnate al capogruppo o al capofamiglia che le distribuirà agli ospiti;
- per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo, consentire l'accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di registrazione;
- ove possibile, utilizzare sistemi di virtual concierge o sistemi similari di servizio informativo all'ospite in modo tale da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception;
- favorire il ricorso alle procedure di priority check-out e self check-out, ferma restando la necessità di richiedere la sottoscrizione delle relative autorizzazioni (cosiddetti “Priority Check-Out Agreement” e “Delayed Charge Agreement”).
È fatto obbligo di effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza con la massima tempestività, al fine di agevolare l'individuazione di persone che si siano eventualmente sottratte alle limitazioni degli spostamenti finalizzate al contenimento del rischio di contagio.
Evitare o limitare allo stretto necessario il contatto delle mani con gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta la durata del soggiorno; visionare i documenti di identità senza toccarli; favorire pagamenti con sistemi contactless; etc.).
Le chiavi delle stanze devono essere pulite (o sostituite, ove ritenuto) ad ogni cambio dell'ospite. La pulizia deve interessare anche il portachiavi, se presente.
È facoltà dell'ospite richiedere che durante il soggiorno il personale addetto alle pulizie non faccia ingresso in camera.
Per la movimentazione dei bagagli, è prescritto l'utilizzo dei guanti.
Sia in caso di utilizzo dei guanti che non, è necessaria la periodica e frequente igiene delle mani attraverso l'utilizzo di acqua e sapone (necessaria in caso di mani visibilmente sporche) o attraverso l'utilizzo di gel alcolici.
Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente. I gel alcolici o soluzioni idralcoliche per l'igiene delle mani devono essere utilizzati frequentemente, anche in caso di impiego dei guanti.
Negli spazi comuni (es. reception, corridoi, pianerottoli, atrii ascensori) sono messi a disposizione degli ospiti distributori di gel o soluzioni con una concentrazione di alcol al 60-85% per l'igiene delle mani.
Mascherine, guanti monouso e disinfettante per superfici saranno a disposizione degli ospiti che ne facciano richiesta, eventualmente anche a pagamento.
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dagli ospiti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.
L'utilizzo degli ascensori dev'essere regolato in modo tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe soltanto in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
I pulsanti degli ascensori devono essere puliti frequentemente.
È consigliabile che il parcheggio dell'eventuale autovettura sia effettuato dall'ospite. Qualora ciò non sia possibile, prima di accedere all'autovettura dell'ospite l'addetto al parcheggio deve indossare i guanti e mascherina, areare l'abitacolo e assicurarsi che l'aria condizionata sia spenta.
Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura agli ospiti dovrà essere pulito e disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
Gli addetti al servizio devono tenere pulita la propria postazione e provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia dei piani di lavoro e delle attrezzature (ad esempio: telefono, tastiera, mouse, schermo touch, pos, penne, matite, spillatrici). Allo scopo di agevolare lo svolgimento e l'efficacia di tale operazione, è opportuno rimuovere dal piano di lavoro tutti gli oggetti non indispensabili.
Qualora gli strumenti di lavoro vengano utilizzati durante il medesimo turno da più persone, l'addetto deve lavarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l'utilizzo.
Si deve evitare lo scambio della cornetta del telefono se la stessa prima del passaggio da un operatore all'altro non venga opportunamente disinfettata.
Si deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Unità abitative
Le unità abitative a disposizione dell'ospite saranno oggetto di applicazione delle procedure di pulizia e disinfezione di cui al paragrafo Pulizia, Disinfezione, Sanificazione.
Agli ospiti alloggiati in unità abitative “autonome” (tende attrezzate, mobil-home, maxi-caravan, etc.) verrà consegnato un documento che possa fornire indicazioni per una corretta pulizia e disinfezione degli ambienti personali, anche eventualmente attraverso la fornitura di un Kit per la pulizia e disinfezione ordinaria.
I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (tende, roulotte, camper, etc.) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, garantendo il rispetto delle misure di distanziamento sociale tra i vari equipaggi. Il distanziamento sociale dovrà essere garantito anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze, quali ad esempio tavoli, sedie, lettini o sdraio, etc.
Il layout delle sistemazioni delle unità abitative dovrà comunque garantire una distanza tra le unità abitative di almeno 1 mt tra i lati esterni.
Assistenza agli ospiti e richieste di interventi
Gli addetti al ricevimento devono essere in grado di favorire l'accesso ai servizi sanitari.
A questo fine, presso la reception devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare in caso di necessità: numero unico di emergenza (112), guardia medica, ospedale più vicino, etc.).
La direzione della struttura ricettiva può attivare una linea dedicata con le autorità sanitare locali per la segnalazione tempestiva di eventuali problematicità di carattere sanitario e più specificamente epidemiologico.
Le istruzioni riguardanti il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sintomi respiratori sono contenute nell'apposita sezione del presente protocollo.
Negli ambienti c.d. back of the house occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti di lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitari.
In generale, in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale deve essere garantito un buon ricambio d'aria aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi.
Per le operazioni di pulizia di tali ambienti si applicano le procedure in uso alla generalità degli ambienti.
Accesso dei fornitori esterni
Per l'accesso di eventuali fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale interno.
a. Dovrà essere stabilito un calendario per gli approvvigionamenti (giornaliero, settimanale) allo scopo di stabilire orari compatibili con le attività evitando che più scarichi avvengano contemporaneamente. L'orario dello scarico deve essere obbligatoriamente previsto al di fuori dell'orario di apertura al pubblico;
b. Laddove possibile (presenza di area di carico e scarico), il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di un metro dall'operatore del servizio e comunque è tenuto ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti) in caso di discesa dal mezzo per effettuare la consegna, in caso contrario il trasportatore sarà tenuto a consegnare la merce in corrispondenza dell'area dedicata senza fare ingresso all'interno dell'attività;
c. I fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla preventiva igienizzazione delle mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al metro rispetto agli altri operatori.
PULIZIA DELLE CAMERE E DEGLI AMBIENTI COMUNI
Definizioni
La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso nell'azienda, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori.
Pulizia, disinfezione e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo. Per i dettagli si rimanda a quanto riportato nel paragrafo
PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Misure di carattere generale
Gli addetti al servizio di pulizia e rifacimento delle camere e di pulizia dei saloni e delle aree comuni sono dotati di dispositivi di protezione individuale necessari al corretto svolgimento del lavoro loro affidato:
- guanti;
- mascherina.
Quando possibile, è opportuno evitare la presenza contemporanea di più persone nella medesima camera.
Modalità operative di svolgimento del servizio ai piani
Prima di entrare nella stanza verificare di aver indossato correttamente gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Areare la stanza aprendo le finestre, se presenti, prima di intraprendere le successive operazioni di pulizia.
La pulizia della stanza sarà effettuata con diverse modalità a seconda che sia già occupata da un ospite (fermata) o che sia destinata ad accogliere un nuovo ospite (partenza).
Nel caso di fermata, la stanza sarà pulita secondo la prassi in uso nell'azienda.
Nel caso di partenza la stanza sarà sanificata, anche con proprio personale opportunamente istruito.
Dopo ogni fase del ciclo di pulizia è opportuno cambiare i guanti.
I rifiuti presenti devono essere gettati nel cestino, dotato di sacchetto. Il sacchetto contenente i rifiuti deve essere chiuso e riposto nello scomparto dei rifiuti del carrello.
La pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l'ospite, quali comodini, scrivania, sedie, tavolini, eventuali suppellettili, amenities, telefono, telecomando, maniglie e pulsantiere, armadi e cassetti.
In caso di cambio biancheria, la biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) deve essere riposta in un contenitore chiuso, separato dal carrello della biancheria pulita; biancheria sporca e pulita devono essere sempre separate e non venire in contatto.
Non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia della stanza (ad esempio: non utilizzare asciugamani o tappetini doccia utilizzati nelle operazioni di pulizia del bagno).
Il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio 2% per 10 minuti o con altro trattamento di pari efficacia; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite.
Se il frigobar è presente e attivo, ad ogni cambio dell'ospite pulire le confezioni integre presenti nel frigobar, quindi pulire internamente ed esternamente il frigorifero.
Il vassoio coffee/tea facilities viene controllato, pulito e rifornito. I bicchieri e le tazze devono essere sostituiti al cambio dell'ospite, anche se non utilizzati.
I pavimenti vengono puliti e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di materiali.
Quando possibile, è opportuno evitare di dotare le stanze o gli altri ambienti della struttura di tappeti o di elementi di arredo che non sopportano cicli di pulizia quotidiani.
È altresì consigliabile rimuovere runner, cuscini decorativi ed altri elementi non necessari.
Nelle aree comuni (corridoi, scale, pianerottoli, saloni etc.) tutti gli elementi che vengono a contatto ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, maniglioni, pulsantiere etc. devono essere puliti ad intervalli regolari in funzione del livello di utilizzo.
Eventuali portarifiuti vanno svuotati e puliti.
Gli eventuali trattamenti aggiuntivi a scopo di sanificazione e purificazione vengono svolti al termine delle operazioni di pulizia.
A fine del turno di servizio il carrello utilizzato per il servizio alle camere deve essere pulito, riordinato e ripristinato con tutti i materiali mancanti.
Modalità operative del servizio nell'area di ricevimento
La zona di ricevimento, come ogni altra area della struttura in cui sono presenti diverse persone, deve essere periodicamente areata.
I pavimenti dell'area di ricevimento e quelli delle altre zone vengono lavati e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di materiali almeno due volte al giorno e comunque con una frequenza adeguata all'affollamento delle stesse nel corso della giornata.
Per il mobilio e tutte le superfici di contatto si assicura, come per le camere, una pulizia periodica, tanto più ravvicinata quanto maggiore è l'afflusso di ospiti.
Pulsantiere e altre superfici e suppellettili a frequente contatto con gli ospiti vengono puliti almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta l'utilizzo ripetuto da parte della clientela lo richieda.
Per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute in genere si procede secondo la prassi in uso nell'azienda, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori.
All'esterno dei servizi igienici degli spazi comuni dovranno essere messi a disposizione distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l'igiene delle mani, con l'indicazione di igienizzare le mani prima dell'accesso e anche all'uscita.
Servizi igienici a disposizione degli ospiti
I servizi igienici a disposizione degli ospiti saranno oggetto di applicazione delle procedure di pulizia e disinfezione di cui al paragrafo “PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE”, prevendo in ogni caso l'applicazione delle seguenti prescrizioni:
• si dovrà prevedere all'ingresso l'installazione di dispenser di gel igienizzante o soluzioni idralcoliche oltre all'affissione di cartelli contenenti il richiamo alle norme comportamentali, nonché di un foglio di lavoro che riporti distintamente gli orari dei passaggi delle pulizie e delle schede tecniche dei prodotti utilizzati;
• gli utenti in transito negli spazi comuni/zone di passaggio dovranno sempre indossare i DPI, allorquando non siano impegnati nelle ordinarie operazioni di igiene personali;
• l'utilizzo dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento e sicurezza, evitando ogni possibile assembramento; pertanto, l'accesso al gruppo servizi sarà consentito quando i lavandini o le cabine docce e wc siano disponibili, così da evitare inutili soste negli spazi comuni/zone di passaggio, garantendo in ogni momento il rispetto del distanziamento sociale;
• i lavandini e gli orinatoi, dovranno essere distanti almeno 1 mt, se ciò non fosse possibile, si dovrà procedere alla chiusura alternata degli stessi, così da assicurare la distanza di sicurezza tra gli ospiti
Microclima
Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
• garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
• aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
• in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano
condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
• attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
• nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
• per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
• negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
• Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
• le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
• evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
Fino all'individuazione di specifiche modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 è necessario prestare molta attenzione alla qualità dell'aria, in particolare, con frequenze maggiori procedendo alla pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento e ventilazione. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi o di altri agenti biologici. Nello specifico andrà garantito:
1) Nel caso si decidesse di non utilizzare condizionatori di aria:
areazione naturale ed il ricambio di aria almeno ogni 20 minuti negli spazi comuni. Agli utenti andrà raccomandato di tenere areata la stanza.
2) Nel caso si decidesse di utilizzare condizionatori di aria:
• pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione nel caso in cui lo stato di usura fosse avanzata;
• applicazione di un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l'uso in sicurezza;
• escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni
tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Per favorire il distanziamento, possono essere utilizzate per la somministrazione altre aree interne ed esterne alla struttura ricettiva, normalmente destinate ad altri usi.
Gli alimenti da somministrare tramite servizio in camera vengono trasferiti al piano su vassoi o tramite carrelli con contenitori chiusi o muniti di apposito coperchio. Durante il trasferimento è importante curare la protezione degli alimenti dalle contaminazioni accidentali da parte del personale, che dovrà indossare guanti e mascherina.
I tempi di allestimento e consegna devono essere minimizzati.
Si rinvia per ogni altro aspetto alle prescrizioni contenute nel PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2 SETTORE DELLA RISTORAZIONE E BAR allegato all'Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020, alle cui singole disposizioni - fermo l'obbligo di rispetto dei principi generali- ciascuna struttura si atterrà limitatamente alle attività di proprio interesse.
Il buffet non è consentito.
È consentito esclusivamente il servizio con la modalità di prelievo che viene attraverso la consegna del cibo e bevande da parte di un operatore con prelievo da parte di questo delle pietanze indicate dal consumatore tra quelle esposte che dovranno essere adeguatamente protette con superfici sanificabili, igienizzabili e non porose.
In ogni caso dovrà essere garantito il distanziamento, anche attraverso l'uso di opportuna segnaletica orizzontale.
INFORMAZIONI AI LAVORATORI ED AGLI OSPITI
Misure di carattere generale
La struttura informa i lavoratori e chiunque acceda agli spazi aziendali circa le disposizioni impartite dalle Autorità e le misure da adottare al fine di limitare il rischio di trasmissione di Covid-19.
È altresì fatto obbligo di informare i collaboratori e gli ospiti delle misure di prevenzione igienico sanitaria, nonché delle indicazioni e delle prescrizioni relative alle varie aree della struttura o alle varie attività.
Le relative comunicazioni possono essere realizzate con varie modalità, quali ad esempio cartelli informativi o schermi nella hall e negli spazi comuni, il sito internet della struttura ricettiva, le televisioni in camera, la posta elettronica, i sistemi di messaggistica, i social network, etc.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MODALITÀ DI UTILIZZO
È fatto obbligo dell'adozione delle misure relative alla fornitura ai dipendenti e all'uso corretto dei DPI secondo le seguenti modalità:
a. per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, è obbligatorio l'utilizzo di mascherina;
b. le mascherine, fornite dall'azienda, andranno indossate secondo modalità che impediscano l'involontaria contaminazione, compromettendone l'efficacia;
c. per gli addetti alle pulizie dei servizi igienici oltre alle mascherine è opportuno fornire gli altri DPI ovvero: guanti in lattice, occhiali/visiere;
d. obbligatorio fornire guanti in lattice ai lavoratori impiegati in mansioni che lo
richiedono (camerieri, cassieri, receptionist);
e. per i lavoratori impiegati in attività che prevedano l'utilizzo di alte temperature (cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli) è da preferire il lavoro a mano nuda fermo restando l'obbligo di tenere costantemente pulite le mani.
Smaltimento dei DPI
Come indicato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2”, aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali.
È fatto obbligo di
• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
• evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
• smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada).
Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo.
IGIENE DEL PERSONALE
In aggiunta a tutte le disposizioni vigenti, il lavoratore dovrà rispettare le seguenti disposizioni, atte a garantire elevati livelli di sicurezza:
a. garantire una corretta igiene delle mani mediante il lavaggio frequente con acqua corrente calda e detergente disinfettante per almeno un minuto (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per le mani con almeno il 60% di alcool per 30 secondi), secondo quanto previsto da “Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” del Ministero della Salute;
b. indossare tutti i DPI previsti dal presente Protocollo, in base alla propria mansione;
c. coprire bocca e naso quando tossisce o starnutisce provvedendo a sostituire la mascherina lontano dalle zone di produzione e/o confezionamento e comunque da altre persone, provvedendo successivamente al lavaggio delle mani e al corretto smaltimento della mascherina dismessa;
d. non toccare mai la mascherina mentre si lavora, in caso di necessità allontanarsi dagli alimenti, sistemare la mascherina avendo cura di toccarla solo dai lembi, lavarsi le mani e riprendere l'attività lavorativa;
e. non toccarsi mai gli occhi, il naso o la bocca con le mani;
f. nei momenti di pausa o fine servizio non sono consentite soste in aree comuni;
g. ove possibile arieggiare gli ambienti per favorire il ricambio d'aria.
GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO
La struttura che venga a conoscenza di un caso positivo e/o tra i propri ospiti presenti o meno presso la struttura, deve prendere tempestivamente contatto con il Comune e con la Asl competente.
Obblighi a carico dell'ospite, della struttura e degli operatori.
Nel caso in cui un ospite o un operatore, durante la permanenza all'interno della struttura o servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto.
La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l'intervento del 118.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa del parere sanitario:
• è fatto obbligo al cliente di indossare una mascherina chirurgica;
• ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
• escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;
• l'eventuale consegna di cibo, bevande o altro sarà effettuata lasciando quanto necessario fuori dalla porta;
• l'ingresso di personale nel medesimo ambiente, in caso di necessità improrogabili, va limitato allo stretto indispensabile e con obbligo di utilizzare gli opportuni dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti, visiera);
• eliminare eventuale materiale utilizzato dall'ospite malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) a cura dello stesso in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l'intervento del personale sanitario.
Personale dipendente o collaboratore
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l'attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG. Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. La struttura deve individuare immediatamente le unità venute a contatto con il dipendente o collaboratore in questione, mettendo a disposizione dell'Autorità sanitaria il relativo elenco per le valutazioni di competenza. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata. La struttura si atterrà alle indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Kit protettivo
Presso la struttura deve essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Persone entrate a contatto con il caso
La struttura che venga a conoscenza di un caso di positività tra il proprio personale e/o gli ospiti, presenti o meno nella struttura, prende immediati contatti con il Comune e con la ASL competente. Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento, quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La struttura/servizio e tutto il personale è tenuto a favorire la massima collaborazione in questa fase, e porrà in essere, secondo quanto ritenuto dall'autorità sanitaria, ogni misura necessaria a tutela dell'utenza.
PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Si riportano di seguito le linee adottate in via generale al fine di disciplinare le attività e la frequenza della pulizia, disinfezione e sanificazione.
Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.
Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l'impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida.
Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l'insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all'abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l'obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell'aerazione.
La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto.
La necessità di sanificazione è stabilita in base all'analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.
La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione occasionale o periodica saranno definite sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione
Rientrano, in generale, nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione: negozi, alberghi, mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio- assistenziali, carceri, mezzi di trasporto pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime, locali di lavorazione ad elevata umidità, ecc., e in generale i locali con stazionamento prolungato in cui sono presenti superfici a contatto continuativo con l'aerosol generato dalla respirazione umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore.
Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia.
Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione
Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un'ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.
In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati sopra.
Allegato sub 2 all'ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2
PISCINE
PREMESSA
Il presente documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020. Per la ripresa delle attività delle piscine, sono state predisposte le presenti linee guida dall'Unità di Crisi di cui al DPGRC n.51 del 20 marzo 2020, contenenti misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza sia degli operatori che degli utenti.
Le attività delle piscine, soprattutto nei fine settimana e nei mesi di alta stagione, comportano la fruizione da parte di un elevato numero di persone, ponendo particolari criticità in merito al contenimento dell'epidemia per il conseguente rischio di aggregazione medio-alta che ne deriva.
Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.
In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia.
In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV- 2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
Le presenti linee guida sono coerenti con le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall'Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020.
MISURE GENERALI
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi o altre forme di comunicazione per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
• Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
• La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
• Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
• Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato < 0,40 mg/l; pH 6.5 — 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
• Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
• Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
• Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
• Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
• Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
• Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
• Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.
Il layout complessivo della piscina dovrà tenere conto di alcuni criteri quali la determinazione dell'accoglienza massima in termini di sostenibilità, nell'ottica della prevenzione dell'affollamento, con la finalità di mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività della piscina, sia in acqua che fuori.
A - Accoglienza
• Per favorire un accesso contingentato, l'accesso avverrà con prenotazione (eventualmente on line), anche per fasce orarie, con registrazione degli utenti e mantenendo l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.
• Per evitare code o assembramenti alle casse, deve essere favorito l'utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione.
• Gli operatori della biglietteria svolgono la propria attività all'interno dell'ufficio biglietteria.
• La postazione di biglietteria deve garantire un adeguato isolamento tra operatore e cliente per mezzo di barriera fisica che ostacola il passaggio eventuale di infezione (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.
• Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso alla piscina in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• La segnalazione della distanza di sicurezza di almeno un metro avverrà tramite applicazione a terra di elementi adesivi o simili.
• Deve essere predisposto un corridoio dove i clienti in attesa possano sostare in condizioni di generale sicurezza, nel rispetto delle distanze tra persone e tra nuclei omogenei.
• I percorsi di entrata e uscita, ove possibile, devono essere differenziati prevedendo chiara segnaletica nell'orientamento dell'utenza.
• Il titolare garantisce anche mediante idonea cartellonistica o periodici messaggi audio la diffusione delle norme d'uso e accesso allo stabilimento, in linea con le misure di prevenzione del Covid-19.
B - Zone ombreggio e solarium
La zona ombreggio deve essere organizzata garantendo adeguati spazi per un agevole passaggio e distanziamento tra i bagnanti e gli operatori e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione, minimizzando gli incontri fra gli utenti.
La distribuzione delle postazioni da assegnare agli utenti deve essere chiaramente organizzata prevedendo:
• La numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, per quantificare la capacità dei servizi erogabili; in questo modo si faciliterà, in caso di rilevazione di un caso positivo, la ricostruzione della situazione di prossimità.
• L'igienizzazione delle superfici prima dell'assegnazione della stessa attrezzatura ad altro utente, anche nella stessa giornata.
• Ogni postazione sarà dotata di un foglio plastificato contenente le indicazioni alle quali l'utente è invitato ad adeguarsi.
• L'individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni.
• L'accompagnamento alla zona ombreggio da parte del personale della piscina adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare.
• Le zone dedicate ai servizi devono essere facilmente identificabili come anche le misure da seguire.
• Le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l'assembramento degli utenti presenti nei locali della piscina.
Al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e un minor rischio, le attrezzature (ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, ecc.) sono installate in modo tale che sia sempre garantita la misura di distanziamento sociale, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
A tal fine deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della zona ombreggio.
Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all'ombrellone (es. lettino, sdraio, sedia) devono essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 1,5 metri; le distanze interpersonali possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Tra le attrezzature di spiaggia (es. lettino, sdraio, sedia), ove non allocate nel posto ombrellone, deve essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l'una dall'altra.
Per facilitare la gestione del distanziamento delle postazioni, si consiglia ai gestori la messa in atto di sistemi di segnalazione a terra (es. nastri di demarcazione, ecc.).
Tutti gli utenti dovranno comunque utilizzare attrezzatura da spiaggia (es. lettino, sdraio, sedia) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, garantendo l'utilizzo di sistemi di copertura (teli da spiaggia) di tali attrezzature. Laddove non in possesso dell'utente, sarà cura del gestore fornire, a titolo gratuito e non, opportuno sistema, possibilmente monouso.
C - Servizi e spazi complementari
• Per le cabine, va vietato l'uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o recettiva prevedendo un'adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.
• Per le aree di ristorazione si rimanda alle indicazioni di cui allo specifico documento tecnico.
• Per il servizio di bar e ristorazione si raccomanda l'attivazione di un servizio di delivery su ordinazione, con consegna dei cibi e bevande all'ombrellone-lettino nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, suggerendo comunque di tenere all'aperto l'area di somministrazione.
• È vietata la pratica di attività ludico-sportive e giochi di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti (es. balli, happy hours, degustazione a buffet, aree giochi, feste/eventi, ecc.) con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma.
• Per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il previsto distanziamento sociale, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.
• Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze.
• Nel complesso, evitare promiscuità nell'uso di qualsiasi attrezzatura, possibilmente procedendo all'identificazione univoca di ogni attrezzatura.
D - Misure igienico sanitarie
• Gli utenti indossano la mascherina al momento dell'arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all'uscita.
• Vanno installati dispenser per l'igiene delle mani a disposizione degli utenti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree della piscina.
• Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.
• Sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti, ecc.), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l'utilizzo di strutture (es., cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l'altro.
• Pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.
• Per quanto concerne le docce esse devono essere previste all'aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.
• In ogni caso, per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020.
E - Ristorazione e Bar
In caso di somministrazione di alimenti e bevande, si rimanda alle raccomandazioni contenute nel protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 della ristorazione e bar.
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal DPCM del 26 aprile, nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, si riportano di seguito alcune indicazioni per i lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.
Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.
Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).
Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell'attrezzatura.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un'adeguata attività di pulizia degli stessi.
Per quanto concerne l'attività di salvamento in piscina svolta dal “bagnino” o comunque di primo soccorso nei confronti dell'utenza, è da rilevare la necessità — stante la modalità di contagio da SARS- CoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite dall'Italian Resuscitation Council (IRC) nonché dall'European Resuscitation Council (ERC) nell'esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore (nella valutazione del respiro e nell'esecuzione delle ventilazioni di soccorso), senza venire meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente le vittime di arresto cardiaco.
Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario quindi considerare e valutare come proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio.
Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su un adulto è necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito riportato.
In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica.
Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Al termine della RCP, il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel per le mani a base di alcool.
Si raccomanda, inoltre di lavare gli indumenti appena possibile e prendere contatto con le autorità sanitarie per ulteriori suggerimenti, se del caso.
ULTERIORI INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
È necessario comunicare che la fruizione della piscina sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che regolano la fruizione della piscina dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate.
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI AREAZIONE
Fino all'individuazione di specifiche modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 è necessario prestare molta attenzione alla qualità dell'aria, in particolare, con frequenze maggiori procedendo alla pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento e ventilazione. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi o di altri agenti biologici.
L'OPERATORE DEL SERVIZIO nello specifico garantirà:
1) Nel caso decidesse di non utilizzare condizionatori di aria:
• areazione naturale ed il ricambio di aria almeno ogni 20 minuti.
2) Nel caso decidesse di utilizzare condizionatori di aria:
• pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione nel caso in cui lo stato di usura fosse avanzata;
• applicazione di un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l'uso in sicurezza;
• escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
RICEVIMENTO MATERIE PRIME
Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale interno.
a. Dovrà essere stabilito un calendario per gli approvvigionamenti (giornaliero, settimanale) allo scopo di stabilire orari compatibili con le attività evitando che più scarichi avvengano contemporaneamente. L'orario dello scarico deve essere obbligatoriamente previsto al di fuori dell'orario di apertura al pubblico;
b. laddove possibile (presenza di area di carico e scarico), il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di un metro e comunque è tenuto ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti) in caso di discesa dal mezzo per effettuare la consegna, in caso contrario il trasportatore sarà tenuto a consegnare la merce in corrispondenza dell'area dedicata senza fare ingresso all'interno dell'attività;
c. i fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla preventiva igienizzazione delle mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al metro rispetto agli altri operatori.
SMALTIMENTO DEI DPI
Come indicato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2”, aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali.
Si raccomanda di:
• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
• evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
• smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada).
Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo.
GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO
La struttura che venga a conoscenza di un caso positivo e/o tra i propri ospiti presenti o meno presso la struttura, deve prendere tempestivamente contatto con il Comune e con la Asl competente.
Ospite
Nel caso in cui un ospite o un operatore durante la permanenza all'interno della struttura o servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto.
La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l'intervento del 118.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa del parere sanitario:
• raccomandare al cliente una mascherina chirurgica;
• ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
• escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;
• l'eventuale consegna di cibo, bevande o altro sarà effettuata lasciando quanto necessario fuori dalla porta;
• eventuali, necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
• far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l'intervento del personale sanitario.
Personale dipendente o collaboratore
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l'attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG. Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.
Kit protettivo
Presso la struttura dovrebbe essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Persone entrate a contatto con il caso
Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, e valuterà d'intesa con l'autorità sanitaria, l'opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non direttamente coinvolte.
PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.
Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l'impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida.
Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l'insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all'abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l'obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell'aerazione.
La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto.
La necessità di sanificazione è stabilita in base all'analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.
La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione occasionale o periodica saranno definite sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione
Rientrano nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione: negozi, alberghi, mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali, carceri, mezzi di trasporto pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime, locali di lavorazione ad elevata umidità, ecc., e in generale i locali con stazionamento prolungato in cui sono presenti superfici a contatto continuativo con l'aerosol generato dalla respirazione umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore.
Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia.
Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione
Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un'ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.
In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati sopra.
Allegato sub 3 all'ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2
PALESTRE
PREMESSA
Il presente documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020. Per la ripresa delle attività delle palestre, sono state predisposte le presenti linee guida dall'Unità di Crisi di cui al DPGRC n.51 del 20 marzo 2020, contenenti misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplice regole per l'utenza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza sia degli operatori che degli utenti.
Le attività delle palestre comportano la fruizione da parte di un elevato numero di persone, ponendo particolari criticità in merito al contenimento dell'epidemia per il conseguente rischio di aggregazione medio-alta che ne deriva.
Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.
In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia.
In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV- 2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
Le presenti linee guida sono coerenti con le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall'Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020.
MISURE GENERALI
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
• Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
• Regolamentare i flussi di utenti, nonché i relativi spazi di attesa, nell' ambito di attività fisica di tipo intenso che si svolga in gruppo.
o Almeno 1 metro tra i diversi utenti laddove praticata in ambienti esterni
o Almeno 2 metri tra i diversi utenti laddove praticata in ambienti chiusi, gatantendo opportuna areazione dei locali
• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
• Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
• Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
• Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
• Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
o garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
o aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
o in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
o attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
o nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
o per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
o negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
o Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
o le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
o evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
Misure igienico sanitarie
• Gli utenti indossano la mascherina al momento dell'arrivo e analogamente all'uscita.
• Vanno installati dispenser per l'igiene delle mani a disposizione degli utenti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree della palestra.
• Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi.
• Sanificazione regolare e frequente di attrezzature, materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l'utilizzo di strutture per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l'altro.
• Pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.
• In ogni caso, per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020.
Ristorazione e Bar
In caso di somministrazione di alimenti e bevande, si rimanda alle raccomandazioni contenute nel protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 della ristorazione e bar.
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal DPCM del 26 aprile, nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, si riportano di seguito alcune indicazioni per i lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.
Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.
Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).
Il personale addetto alle attività deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell'attrezzatura.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un'adeguata attività di pulizia degli stessi.
ULTERIORI INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
È necessario comunicare che la fruizione della palestra sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che regolano la fruizione della palestra dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate.
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI AREAZIONE
Fino all'individuazione di specifiche modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 è necessario prestare molta attenzione alla qualità dell'aria, in particolare, con frequenze maggiori procedendo alla pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento e ventilazione. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi o di altri agenti biologici.
L'OPERATORE DEL SERVIZIO nello specifico garantirà:
1) Nel caso decidesse di non utilizzare condizionatori di aria:
• areazione naturale ed il ricambio di aria almeno ogni 20 minuti.
2) Nel caso decidesse di utilizzare condizionatori di aria:
• pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione nel caso in cui lo stato di usura fosse avanzata;
• applicazione di un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l'uso in sicurezza;
• escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
RICEVIMENTO MATERIE PRIME
Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale interno.
a. Dovrà essere stabilito un calendario per gli approvvigionamenti (giornaliero, settimanale) allo scopo di stabilire orari compatibili con le attività evitando che più scarichi avvengano contemporaneamente. L'orario dello scarico deve essere obbligatoriamente previsto al di fuori dell'orario di apertura al pubblico;
b. laddove possibile (presenza di area di carico e scarico), il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di un metro e comunque è tenuto ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti) in caso di discesa dal mezzo per effettuare la consegna, in caso contrario il trasportatore sarà tenuto a consegnare la merce in corrispondenza dell'area dedicata senza fare ingresso all'interno dell'attività;
c. i fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla preventiva igienizzazione delle mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al metro rispetto agli altri operatori.
SMALTIMENTO DEI DPI
Come indicato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2”, aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali.
Si raccomanda di:
• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
• evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
• smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada).
Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo.
GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO
La struttura che venga a conoscenza di un caso positivo e/o tra i propri ospiti presenti o meno presso la struttura, deve prendere tempestivamente contatto con il Comune e con la Asl competente.
Ospite
Nel caso in cui un ospite o un operatore durante la permanenza all'interno della struttura o servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto.
La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l'intervento del 118.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa del parere sanitario:
• raccomandare al cliente una mascherina chirurgica;
• ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
• escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;
• l'eventuale consegna di cibo, bevande o altro sarà effettuata lasciando quanto necessario fuori dalla porta;
• eventuali, necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
• far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l'intervento del personale sanitario.
Personale dipendente o collaboratore
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l'attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG. Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.
Kit protettivo
Presso la struttura dovrebbe essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Persone entrate a contatto con il caso
Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, e valuterà d'intesa con l'autorità sanitaria, l'opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non direttamente coinvolte.
PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.
Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l'impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida.
Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l'insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all'abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l'obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell'aerazione.
La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto.
La necessità di sanificazione è stabilita in base all'analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.
La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione occasionale o periodica saranno definite sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione
Rientrano nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione: negozi, alberghi, mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali, carceri, mezzi di trasporto pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime, locali di lavorazione ad elevata umidità, ecc., e in generale i locali con stazionamento prolungato in cui sono presenti superfici a contatto continuativo con l'aerosol generato dalla respirazione umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore.
Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia.
Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione
Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un'ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.
In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati sopra.