Regione Basilicata
Ordinanza 25 maggio 2020, n. 24
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33.
B.U.R. 25 maggio 2020, n. 50

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “z7 Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante "Normeper l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale ”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale" in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;
VISTO l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. " e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l'articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale “Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;
VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale, (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 ‘‘possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis) ";
VISTO inoltre l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che 1’11 marzo 2020 l’OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;
CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’epidemiologia in atto che ha registrato un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario e l’esigenza di contenere la diffusione del virus che presenta dati rilevanti e in rapida crescita su tutto il territorio regionale della Basilicata, che potrebbero conseguentemente determinare un ulteriore e assai più grave ampliamento dei focolai di infezione da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale "1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
PRESO ATTO della propria ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 ("ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19'”), con cui sono state confermate e prorogate le ordinanze ivi elencate, contenenti misure più restrittive per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19, allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 ("13 aprile 2020’’);
PRESO ATTO della propria ordinanza 11 aprile 2020, 17 ("ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19”), con cui sono state confermate e ulteriormente prorogate le ordinanze richiamate nell’ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (“3 maggio”);
VISTO l’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, in base al quale “Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° aprile 2020.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COV1D-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, sono “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a) prevede che “in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ” e ripristinando la possibilità, non prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a), diversamente da quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 non dispone il divieto di “spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze”;
CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese;
CONSIDERATO che non è più vigente il divieto, disposto dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dal richiamato articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, di "ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza"’,
CONSIDERATO che sia pure le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico in atto e l’estensione territoriale nazionale presuppone di mettere in atto misure volte a garantire comportamenti uniformi su ampia scala nell’attuazione dei programmi di profilassi redatti in ambito tecnico-scientifico, sia nazionale che internazionale, il dato epidemiologico regionale della Basilicata presenta situazioni tali che un afflusso non controllato di persone comporterebbe un aggravamento del rischio sanitario, fermo che, allo stato, l’evolversi della situazione epidemiologica attesta un numero di casi di infezione da SARS-CoV-2 in progressiva riduzione;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio regionale, e ritenuta prevalente l’esigenza della tutela della salute pubblica confermando la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno per le persone fisiche che facciano ingresso nella Regione, salvi gli ingressi per gli spostamenti consentiti per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
VISTA la precedente ordinanza 29 aprile 2020, n. 20 (“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizione relative all’ingresso delle persone fisiche in Basilicata”);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i cui allegati elencano le attività industriali e commerciali non sospese, nonché le attività dei servizi di ristorazione consentite, tra cui la ristorazione da asporto nonché la graduale ripresa delle attività sportive, fermo restando il rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesso al rischio di diffusione da COVID-19;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”’,
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, comma 16 ove si dispone che “z dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTA la precedente ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020 con la quale sono state consentite le attività ivi specificate, nel rispetto delle Linee Guida approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e richiamate come allegato n. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
VISTE le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "’Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" , con le quali sono state aggiornate e quindi sostituite le Linee Guida approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e richiamate come allegato n. 7 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, e in parte integrate con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far ripartire l’esercizio;
VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo 1, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, il cui l’andamento continua a confermare una flessione della dinamica dei contagi in quanto sulla base dei dati forniti alla data 24 maggio 2020 dalla Protezione civile regionale, la situazione del contagio da COVID-19 registra tredici ricoverati ospedalieri positivi e un ricoverato in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di sessantaquattro posti base, con conseguente evidente adeguatezza dell’offerta delle strutture sanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperture delle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute a far data dal 4 maggio 2020;
CONSIDERATO, con riferimento alle attività non ancora avviate alla data del 24 maggio 2020 e oggetto delle Linee Guida summenzionate che, considerate le analisi svolte dalla Task-force sanitaria regionale anche sulla base delle risultanze dei dati forniti dal Ministero della salute, la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020, è da qualificarsi come a basso rischio e che la ripresa di alcune attività di cui al presente provvedimento - sino ad ora non consentite nelle more dell’ulteriore verifica e miglioramento della situazione epidemiologica - si presentano pertanto come compatibili con l’andamento della situazione epidemiologica, e pertanto tali da non incidere sulla diffusione del contagio da COVID-19, a condizione del rigoroso rispetto delle indicazioni tecniche ed operative delle richiamate Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive;
CONSIDERATO che la Regione Basilicata, in questa fase, registra una curva media dei contagi orientata al ribasso e un indicatore di contagiosità del SARS-COV-2, vale a dire l’indicatore R0 (erre con zero), pari a 0,27 il quale, allo stato, rappresenta uno dei valori più bassi dell’intero territorio nazionale;
VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
emana la seguente
 

ORDINANZA

Art. 1
(Modifiche all’ordinanza 17 maggio 2020, n. 22 e ulteriori disposizioni)

1. All’ordinanza 17 maggio 2020, n. 22, l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4
(Misure in materia di attività sportiva e altre disposizioni)

1. Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.
2. Ferma la sospensione delle attività di cui al comma 1, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive sono consentite, nell’ambito del territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del di stanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per altre attività. A tale fine trovano applicazione le Linee-Guida a cura dell’ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
3. È consentita l’attività sportiva e l’attività motoria all’aperto, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che per la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, e nel rispetto delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento, e dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.
4. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. fi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, è consentita anche nelle strutture, negli impianti, nei centri o circoli sportivi, piscine, palestre, centri natatori ovvero nelle altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, pubbliche e private, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento, nonché nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
5. È consentita, nell’intero territorio regionale, la pesca sportiva e ricreativa, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentita la nautica da diporto su mezzi privati.
6. È consentito, nell’intero territorio regionale, in attuazione dei piani approvati dai relativi enti parco, il prelievo selettivo della specie cinghiale (cd. "Sus scrofa Linnaeus") sull’intero territorio regionale, previa autorizzazione degli enti parco sul territorio protetto e dagli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sul territorio libero, in conformità alla disciplina statale e regionale vigente in materia, fermo restando l’osservanza di tutte le prescrizioni necessarie in ordine al distanziamento sociale, igiene e sicurezza come riportato nei rispettivi piani di abbattimento.
7. È consentita, nell’intero territorio regionale, nel rispetto della vigente disciplina, l’attività di allevamento, addestramento e allenamento di animali anche presso centri di addestramento, compresa l’attività del servizio di custodia, fermo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
8. Sono consentite, nell’intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale. Per dette attività deve essere in ogni caso assicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e a condizione sia assicurata l’applicazione delle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto. È consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
9. Sono consentite le attività delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere, bed & breakfast, agriturismi, campeggi e le altre tipologie extralberghiere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. nn), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, delle norme di distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni e senza alcun assembramento, e comunque nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
10. Sono sospese le attività dei centri benessere, centri termali (ad eccezione per quelli che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni).
11. Sono consentite le attività dei centri e dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del distanziamento sociale, del divieto di assembramento e nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento, e dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.
12. È consentita la ripresa delle attività delle guide ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche e comunque dell’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, fermo restando il rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali attività devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento.”.
2. All’ordinanza 22 maggio 2020, n. 23, è soppressa la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività già ammesse in base all’ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020, come modificata dalla presente ordinanza, e disciplinate dall’allegato della predetta ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020, sono soggette alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 22 maggio dalla Conferenza delle regioni e delle province Autonome” ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento.
 

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e dei relativi allegati.
3. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 26 maggio 2020 e sono efficaci fino alla data del 3 giugno 2020, salvo successivo provvedimento in ragione dell’andamento della situazione epidemiologica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e
sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza, 23.3.2020

BARDI
 

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Conferenza Regioni e Province autonome - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, 22 maggio 2020 (20/92/CR01/COV19)