Categoria: Normativa regionale
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Regione Campania
Ordinanza 26 maggio 2020, n.52
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art. l, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, l’art. l del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “7. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, (omissis) 9. 11 sindaco può' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (omissis) 14. Le attività ' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità', con
Il Presidente
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'istituto superiore di sanità'e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO Kart.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità ' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità' regionali e locali sono irrogate dalle autorità' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità' procedente può' disporre la chiusura provvisoria dell'attività' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati e, in particolare, l'allegato n.17;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con
Il Presidente
cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art. 1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che ’'Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/RA. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-Co V-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)"',
VISTA
la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 1110:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, tuia valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;
Il Presidente
VISTA 1'Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, con la quale è stato stabilito, tra l'altro, che:
a) dai 25 maggio 2020 è consentito l’esercizio dell’attività ricettiva nelle strutture alberghiere e complementari (tra i quali bed and breakfast, affittacamere, villaggi, campeggi, case vacanze) e negli alloggi in agriturismo, nella stretta osservanza delle misure di cui al Protocollo allegato sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
b) dal 25 maggio 2020 è consentito, purché nel rispetto del Protocollo allegato sub 2 al presente provvedimento, l’esercizio delle attività delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico adibite al nuoto e alle attività ricreative, ivi comprese quelle ad uso collettivo inserite in strutture ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.), ad esclusione di quelle alimentate ad acqua di mare e di quelle ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, il cui esercizio - fatta eccezione per i casi in cui, in conformità alle disposizioni vigenti, non sia stato oggetto di sospensione perchè connesso alla erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, consentite anche nella cd. “fase 1” dell’emergenza- è rinviato all’approvazione di apposite Misure di sicurezza condivise dalla Conferenza delle Regioni. La messa in funzione delle piscine è comunque subordinata alla sanificazione delle vasche, ove vuote, e alla preventiva analisi delle acque - con relativa annotazione - che evidenzi valori conformi ai prescritti requisiti fisici, chimici e microbiologici. Relativamente ai parchi acquatici, nelle more di specifiche Misure di sicurezza, in corso di elaborazione, e/o dell’ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica, è consentito l’uso delle sole piscine, con esclusione delle ulteriori attrezzature (ad es., scivoli, giostre acquatiche);
c) dal 25 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività delle palestre, ove rispondenti ai requisiti e nel puntuale rispetto delle misure di sicurezza di cui al Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento;
d) è dato mandato all’Unità di Crisi regionale ai fini della predisposizione di Misure per la ripresa in sicurezza delle attività di formazione in loco, svolte dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza, in conformità al documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 22 maggio 2020 e in tempo utile alla ripresa delle attività a far data dal 28 maggio 2020. Le attività potranno essere riprese previa la pubblicazione delle dette Misure sul sito della Regione Campania e sul BURC;
e) è dato mandato all’Unità di Crisi regionale ai fini della predisposizione di Misure per la ripresa in sicurezza delle attività dei centri e circoli ricreativi e culturali, in tempo utile alla riapertura a far data dal 28 maggio 2020, previa la pubblicazione delle dette Misure sul sito della Regione Campania e sul BURC;
f) restano confermate le misure previste dall’ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 e ss.mm.ii.;
g) restano confermate le disposizioni di cui all’ordinanza n. 49 del 20 maggio 2020, con la precisazione che i bar, “baretti” ed altri esercizi ivi previsti- per i quali, per le motivazioni indicate nella citata Ordinanza, resta fermo l'obbligo di chiusura alle ore 23,00- possono aprire secondo quanto usualmente previsto, a partire dalle ore 5,00 del mattino; (omissis)
PRESO ATTO
a) che, nella serata del 25 maggio 2020 l’Unità di Crisi regionale:
ha trasmesso i Protocolli recanti misure per la ripresa in sicurezza delle attività dei Circoli Culturali e Ricreativi, dei Parchi Tematici, delle attività di formazione e degli impianti sportivi nei quali si pratica attività fisica all'aperto che hanno anche strutture di servizio al chiuso (reception, spogliatoi, etc.), redatti in coerenza con le linee guida condivise in data 22 maggio 2020 dalla Conferenza Regioni, segnalando, tra l'altro, che nelle dette Linee guida è inserita anche la scheda relativa alle attività di Informatore scientifico del farmaco;
- ha rappresentato l’esigenza di aggiornare i Protocolli relativi alle attività ricettive e all’attività delle piscine allegati all’ordinanza n.51 del 24 maggio 2020 alle Linee Guida condivise in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle regioni, tra l'altro prevedendo la possibilità di ripresa delle attività delle piscine di acqua di mare, alle condizioni nel documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti;
b) che, con nota di data odierna n. 125773, la competente ASL di Caserta ha tramesso relazione di aggiornamento nella quale ha comunicato che, nel Comune di Letino, è stato completato lo screening della popolazione senza ulteriori casi positivi rispetto alla situazione accertata alla data dell’Ordinanza n.48 del 17 maggio, salvi due casi che peraltro sono già in isolamento da tempo e il Direttore generale della medesima ASL, sentito sul tema, ha confermato che sul versante epidemiologico sono venute meno le ragioni che avevano condotto alla adozione delle misure restrittive disposte con le precedenti ordinanza in ordine al territorio comunale di Letino (CE);
c) con nota prot. 2341 di data odierna l’Unità di Crisi ha trasmesso, altresì, il Protocollo di sicurezza anti-diffusione sars-cov-2 strutture termali e centri benessere, redatto nel rispetto del Documento Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive prot. 20/94/CR01/COV19 - della Conferenza delle Regioni del 25 maggio 2020 ed ha espresso, nel contempo, parere “che si possa procedere alla riapertura” delle relative attività;
d) che, nelle more della adozione dell’ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, è entrata in vigore la legge n.35 del 2020, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, per effetto della quale l'importo massimo della sanzione per le condotte violative delle ordinanze regionali risulta fissato in euro 1.000 in luogo di euro 3.000;
RAVVISATO
a) di dover revocare le misure disposte con riferimento al Comune di Letino (CE);
b) di dover consentire la ripresa delle attività indicate dall'Unità di Crisi, in quanto valutate compatibili con l’ulteriore evoluzione della situazione epidemiologica della regione, con obbligo di puntuale osservanza delle misure elaborate dalla stessa Unità di Crisi, che si allegano alla presente Ordinanza;
c) di dover adeguare l'allegato n.3 all'ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 relativo al Settore della ristorazione e bar nonché gli allegati 1 e 2 alla Ordinanza n.51 del 25 maggio 2020, in tema di servizi ricettivi e attività delle piscine alle nuove Linee guida approvate in seno alla Conferenza delle Regioni, secondo quanto prospettato dall'Unità di Crisi;
d) di dover altresì rettificare l’Ordinanza n.51 cit. con riferimento all'importo massimo della sanzione prevista per le condotte violative dell'ordinanza;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione dei sei-vizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell ’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali
VISTA la legge n.689/1981
ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020, emana la seguente
 

ORDINANZA

1. Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni:
a) con decorrenza immediata sono revocate le misure adottate con riferimento al Comune di Letino (CE) con Ordinanza n.49 del 20 maggio 2020;
b) a far data dal 27 maggio è consentita l'attività delle strutture termali e dei centri benessere, nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti-diffusione sars-cov-2 strutture termali e centri benessere, allegato sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
c) a far data dal 27 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività delle piscine di acqua di mare; il "Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 - Piscine", di cui all’Allegato sub 2 all'ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, è modificato come segue:
- è eliminata, ovunque ricorra, la previsione secondo cui il protocollo non si applica alle piscine di acqua di mare;
-alla pagina 4. paragrafo "Misure generali", al terzo ultimo punto elenco, la frase "La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.” è sostituita con la seguente:
"La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone; tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati.”.
-alla pagina 6, paragrafo "Misure generali", dopo l’ultimo punto elenco recante "Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.” è aggiunto il seguente ulteriore punto:
“Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle nonne e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.
d) a far data dal 28 maggio 2020 è consentita l’attività dei circoli culturali e ricreativi, nel puntuale rispetto del protocollo allegato sub 2 al presente provvedimento;
e) a far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività di formazione professionale, svolte in presenza dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza, nel puntuale rispetto del Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento;
f) a far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività dei parchi tematici, anche acquatici, nel rispetto del Protocollo allegato sub 4 al presente provvedimento nonché - per i parchi acquatici- di quello concernente l'attività delle piscine. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni più favorevoli;
g) il Protocollo allegato n.3 all'ordinanza n.48 del 17 maggio 2020- "Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 - Settore della ristorazione e bar, è modificato nei termini seguenti:
alla pagina 5, paragrafo "Ristoranti", terzo ultimo rigo, la frase “e. Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o similari.” è sostituita con la seguente:
“La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. E possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.”;
h) il Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 - Strutture Ricettive, Alberghiere, Complementari e Alloggi in agriturismo", di cui all’Allegato sub 1 all'ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, è modificato nei termini seguenti:
- alla pagina 8, paragrafo "Unità abitative", ultimo capo verso, la frase “Il layout delle sistemazioni delle unità abitative dovrà comunque garantire una distanza tra le unità abitative di almeno 1 mt tra i lati esterni.” è sostituita con la seguente:
"I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distati zi amen to tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni".
-alla pagina 8, dopo il paragrafo "Unità abitative", è aggiunto il seguente paragrafo: “Locazioni brevi
Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui al presente protocollo, per le parti compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria.
i) sono approvate le misure precauzionali allegate sub 5 al presente provvedimento, per lo svolgimento in sicurezza delle attività degli impianti sportivi per l'esercizio di attività fisica all'aperto aventi strutture di servizio al chiuso (reception, spogliatoi, etc.), che sono consentite purché svolte nel rispetto delle dette misure precauzionali;
j) sono approvate le misure precauzionali di cui al documento allegato sub 6 al presente provvedimento per l'esercizio dell'attività degli informatori scientifici, che è consentita purché svolta nel rispetto delle indicate misure precauzionali;
k) a parziale modifica del punto 4 dell'ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, la misura massima della sanzione prevista per la violazione delle disposizioni di cui alla citata Ordinanza è fissato in euro 1.000.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente provvedimento, restano confermate le previsioni di cui alle Ordinanze n.48, n.49, n.50 e n.51 del 2020 ed è fatto salvo quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, in caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alla ASL di Casetta, alle Camere di Commercio ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

DE LUCA

 

Allegato 1 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Allegato 2 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Allegato 3 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allegato 4 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Allegato 5 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 ATTIVITA’ FISICA ALL’APERTO

Allegato 6 Riapertura delle attività degli informatori scientifici del farmaco