Regione Liguria
Ordinanza 25 maggio 2020, n. 34/2020
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” convertito con legge 27/2020;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid - 19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
RICHIAMATE ALTRESÌ:
l’ordinanza 17 maggio 2020 n. 30 recante “ Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020”;
l’ordinanza 20 maggio 2020 n. 32 recante: “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020;
l’ordinanza 22 maggio 2020 n. 33 recante: “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020”.
ATTESO CHE:
il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;
le Regioni, ai sensi dell’art. 117 terzo comma della Costituzione e dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà' legislativa concorrente in materia di protezione civile;
si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l’altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
RILEVATO CHE:
in data 22 maggio 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020 l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate e parte integrante del presente atto;
Le linee guida, così come integrate, ricomprendono ulteriori schede tecniche come di seguito indicate:
• STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO (campeggi)
• RIFUGI ALPINI
• ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
• NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
• INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
• AREE GIOCHI PER BAMBINI
• CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
• FORMAZIONE PROFESSIONALE
• CINEMA E SPETTACOLI
• PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
• SAGRE E FIERE
• SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
CONSIDERATA la situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio ligure, sulla base dei dati forniti da ALISA, che consente la riapertura e l’autorizzazione di ulteriori attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale e delle misure stabilite nelle linee guida;
RITENUTO:
che le attività non ancora avviate alla data di adozione della presente ordinanza, e oggetto delle linee guida sopra richiamate, possano essere assentite purché siano svolte nel rigoroso rispetto delle linee guida medesime;
di consentire pertanto a far data dal 26 maggio 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida adottate le seguenti attività:
o la riapertura delle attività di spettacolo viaggiante con singole installazioni;
o la riapertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni plurime e di luna park rinviando ai Sindaci la disciplina degli accessi alle aree con proprie ordinanze;
o la riapertura dei trenini turistici;
o l’attività di formazione professionale ai soggetti pubblici e privati con la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, quali le attività svolte in laboratorio con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti nonché in spazi aperti, e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese oltre che lo svolgimento degli esami finali in presenza laddove siano previste prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti ;
o noleggio pubblico e privato di auto e di altre attrezzature di trasporto (biciclette, moto, monopattini...);
o informatori scientifici del farmaco;
o circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale);
o guide turistiche;
di consentire a far data 1 giugno 2020:
o i servizi per L’infanzia e per l’adolescenza 0-17 anni (attività organizzate da soggetti pubblici e privati per la socialità ed il gioco a carattere diurno per bambini ed adolescenti)
Per le motivazioni di cui in premessa:
 

ORDINA

1. Di adottare sul territorio della Regione Liguria l’aggiornamento e l’integrazione delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvato in data 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020 ed allegate in copia e parte integrante del presente atto;
2. di consentire a far data dal 26 maggio 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida di cui al punto 1 le seguenti attività:
a. la riapertura delle attività di spettacolo viaggiante con singole installazioni;
b. la riapertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni plurime e di luna park rinviando ai Sindaci la disciplina degli accessi alle aree con proprie ordinanze;
c. la riapertura dei trenini turistici;
d. attività di formazione professionale ai soggetti pubblici e privati con la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, quali le attività svolte in laboratorio con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti nonché in spazi aperti, e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese;
e. ai soggetti privati e pubblici che erogano attività formativa di svolgere in presenza gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti o perché la specificità del profilo professionale, e pertanto le competenze oggetto di valutazione, richiede la realizzazione di prove di simulazione lavorative-professionali.
f. noleggio pubblico e privato di auto e di altre attrezzature di trasporto (biciclette, moto, monopattini...);
g. informatori scientifici del farmaco;
h. circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, bocciofile);
i. guide turistiche;
3. Di consentire a far data dal 1 giugno 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida di cui al punto 1 :
a. La ripresa dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza 0-17 anni (attività organizzate da soggetti pubblici e privati per la socialità ed il gioco a carattere diurno per bambini ed adolescenti);
4. A far data dal 26 maggio 2020 è consentito nel territorio della Regione Liguria l’accesso nei teatri e nei luoghi di spettacolo agli operatori per tutte le attività amministrative, tecniche ed artistiche connesse alla programmazione (quali, ad esempio, le prove, la costruzione di scene, la predisposizione di allestimenti, la realizzazione di costumi, l’organizzazione e la promozione degli spettacoli) oltre che per interventi di manutenzione e di sanificazione, al fine della ripresa delle attività di spettacolo a partire dal 15 giugno 2020.
 

DISPOSIZIONI FINALI

MANDA La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
• ai Prefetti;
• ai Sindaci dei comuni liguri;
• all’ANCI;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 25 maggio 2020