Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 22 maggio 2020, n. 28/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO
• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020, pubblicata nel numero straordinario n. 2 dell'8 maggio 2020 del Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 19;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
• il DPCM del 17 maggio 2020;
• la propria ordinanza contingibile e urgente n. 26/2020 del 19.05.2020;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus COVID-19 e che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione del virus COVID-19, lo stato di Pandemia;
• che la situazione epidemiologica è costantemente migliorata e risulta attualmente stabile;
• che si rendono necessarie alcune integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 35 della legge provinciale n. 4/2020, allo scopo di adattare le predette misure alla situazione attuale;
 

ORDINA

1) a decorrere dal 25 maggio 2020 i centri fitness riprendono la loro attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure previste nell'allegato 1;
2) il numero massimo di bambini partecipanti ai servizi di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4 è pari a:
- quattro, nel caso di bambini fino a tre anni;
- cinque, per bambini tra i tre e i cinque anni;
- sette, per bambini tra i sei e gli undici anni;
- dieci, per bambini dai dodici anni.
Nel caso partecipino bambini di diversi gruppi di età, il numero massimo viene determinato in rapporto ai gruppi di età e arrotondato per difetto al numero intero più basso.
3) I mercatini dell'usato come quelli di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) dell'allegato alla delibera della Giunta Provinciale 5 giugno 2018, n. 531, possono riprendere la loro attività nel rispetto delle misure previste dalla legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4 per il commercio al dettaglio.
Si allegano alla presente ordinanza le linee guida per l'attività lavorativa nell'azienda agricola durante il periodo di isolamento fiduciario di cui al punto 18) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 26/2020 del 19.05.2020
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 D.L. 16 maggio 2020, Nr. 33.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2 e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario
Speciale per l'emergenza COVID-19


Allegati:
1) Misure specifiche per i centri fitness.
2) Linee guida per l'attività lavorativa nell'azienda agricola durante il periodo di isolamento fiduciario di cui al punto 18) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente N. 26/2020 del 19.05.2020.

ALLEGATO 1
II. H - Misure specifiche per i centri fitness

1. Gli istruttori di attività sportiva o di fitness che svolgono le loro attività all'aperto, anche con più persone, si attengono alle misure generali di cui ai punti I. e II. F.
2. Per i centri fitness valgono nei luoghi chiusi oltre alle misure di cui al punto I e al punto II. anche le seguenti misure:
- numero massimo di persone presenti contemporaneamente rispettando la regola del 1/10;
- tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone circolano nello spazio o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di due metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie. In nessun caso, neanche con le protezioni delle vie respiratorie, la distanza interpersonale può essere inferiore a un metro. Non sono ammessi, di conseguenza, esercizi a contatto diretto tra persone;
- il controllo laser giornaliero della temperatura del personale e un controllo laser della temperatura dei clienti prima dell'inizio dell'attività;
- tutti gli utenti della palestra indossano guanti da sport;
- dopo ogni utilizzo il responsabile della struttura assicura la disinfezione delle parti degli attrezzi con le quali il corpo o gli umori degli utenti sono venuti a contatto;
- oltre alle misure di cui al punto II.3, le finestre devono rimanere aperte, ove possibile, e devono essere adottate misure speciali per garantire un adeguato ricambio d'aria;
- l'uso di spogliatoi e docce è vietato.
 

ALLEGATO 2
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Linee guida per l'attività lavorativa nell'azienda agricola durante il periodo di isolamento fiduciario di cui al punto 18) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente N. 26/2020 del 19.05.2020

Stato: 22.05.2020

 

1 - INFORMAZIONE
2 - MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
3 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
7 - GESTIONE SPAZI COMUNI
8 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
9 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
10 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
11 - SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE

1 - INFORMAZIONE
L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliants informativi
• In particolare, le informazioni riguardano
• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2 - MODALITA' D'INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea². Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
• L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
• Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
____

² La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).


3 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza coinvolti.
• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.
• Occorre garantire, per l'utilizzazione delle attrezzature condivise, la pulizia e la sanificazione con adeguati detergenti.

5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
• L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
• È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di quella attualmente vigente e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• Nella declinazione delle misure all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

7 - GESTIONE SPAZI COMUNI
• L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento dell'attuale distanza di sicurezza tra le persone che li occupano.
• Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• Gli Standard minimi per i locali per la sistemazione temporanea di lavoratrici e lavoratori agricoli stagionali devono essere osservati (Delibera 3 settembre 2019, n. 751).
• Solo i lavoratori dello stesso gruppo dovrebbero essere alloggiati in una stanza condivisa. Le distanze di sicurezza devono essere rispettate.
• Deve essere garantita una regolare ventilazione dell'alloggio.
• Gli alloggi e i servizi igienici dovrebbero essere puliti ogni giorno. In particolare, le maniglie delle porte, i rubinetti, i gabinetti, i scopini, gli interruttori delle luci e tutti gli oggetti che vengono condivisi e toccati devono essere puliti/disinfettati.
• Si deve garantire la disponibilità di una quantità sufficiente di sapone e di asciugamani monouso negli ambienti sanitari e in cucina. Dovrebbero essere disponibili anche disinfettanti in quantità sufficiente.
• Se le aree dell'alloggio sono condivise da più gruppi, ad esempio i servizi igienici, le cucine (aree condivise), è necessario adottare misure organizzative per garantire che i singoli gruppi di lavoratori non entrino in contatto tra loro. Ad esempio, sono adatte misure organizzative in cui i singoli gruppi utilizzano i rispettivi spazi in tempi diversi, stabiliti in anticipo. Altrimenti, le distanze di sicurezza devono essere mantenute.

8 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
• Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

9 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza.
• Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il l'addetto alla guida del trattore può continuare ad operare come trattorista).

10 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
• Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

11 - SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
• Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
• La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
• Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente - ove presente - collabora con il datore di lavoro.
• Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente - ove presente - per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
• È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.


DRINGLICHKEITSMAßNAHME BEI GEFAHR IM VERZUG DES LANDESHAUPTMANNES
Nr. 28/2020 vom 22.05.2020
Weitere dringende Maßnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-2019