Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 maggio 2020, n. 181
Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di turismo. Ripresa delle attività delle professioni turistiche, parchi tematici, parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Turismo, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA LA L.R. n.9/2006 “Testo unico in materia di Turismo”;
VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il DPCM del 17 maggio 2020;
VISTO il documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 22/05/2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”;
VISTA la DGR n. 631 del 25/05/2020 - “Approvazione delle linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività svolte dalle professioni turistiche - art.46 l.r. n.9/2006”;
VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;
 

DECRETA

1. A far data dal 26/05/2020 è consentito l'esercizio delle attività delle professioni turistiche di cui al codice ATECO 79.90.20 in cui sono inclusi: guide turistiche, accompagnatori turistici, tecnici di comunicazione e marketing, guide naturalistiche di cui all'art.46 della L.R. n.9/2006 nonché le professioni turistiche disciplinate dalla L.R. n.4/1996 e gli accompagnatori cicloturistici disciplinati dall'art.3 della L.R. n. 37/2017.
2. Le attività delle professioni turistiche di cui al punto 1. dovranno essere espletate secondo le previsioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da COVID-19 e in coerenza con le linee guida approvate con DGR n. 631 del 25/05/2020 - “Approvazione delle linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività svolte dalle professioni turistiche - art.46 l.r. n.9/2006”.
3. A far data dal 26/05/2020 è consentito l'esercizio delle attività dei parchi tematici, parchi divertimenti permanenti (come parchi avventura, parchi acquatici etc.) e spettacoli viaggianti (luna park) ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi.
4. Le attività di cui al punto 3 dovranno essere espletate secondo le previsioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da Covid 19 e in coerenza con le linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regione in data 22 maggio 2020 con doc. prot. 20/92/CR01/Cov19 pagina 32 e 33.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione
 

Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
In Italia gran parte delle attività produttive e commerciali, comprese quelle del settore turismo, sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare l'epidemia da COVID-19.
Con D.G.R. n.478 del 20 aprile 2020 allo scopo di fronteggiare la gravissima crisi del settore del turismo a seguito della pandemia da Covid-19 e per organizzare la ripresa delle attività ed il rilancio dell'intero comparto produttivo, è stato istituito un apposito Comitato di Coordinamento presieduto dall'Assessore al Turismo.
Con Decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n.54 del 24/04/2020 sono stati costituiti i gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle istituzioni competenti e da rappresentanti delle categorie per valutare le problematiche del contenimento del contagio in relazione alla ripresa delle attività nel settore del turismo e redigere delle linee guida e protocolli.
L'obiettivo di questi protocolli è quello di fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a rafforzare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, con l'obiettivo di considerare le specificità nello svolgimento di talune attività economiche nei rapporti di lavoro interni e con il pubblico.
I protocolli contengono misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Le imprese li adottano all'interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e smi) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
In accordo con le associazioni di categoria delle professioni turistiche sono state redatte delle linee guida applicabili a tutte le professioni turistiche previste dalla L.R. 9/2006 approvate con la DGR n. 631 del 25/05/2020 “Approvazione delle linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività svolte dalle professioni turistiche - art.46 l.r. n.9/2006”
Il protocollo prevede il rispetto di tutte le disposizioni di prevenzione e contenimento stabilite dal dpcm 17/05/2020 applicate nello specifico alle attività di conduzione di gruppi, che devono essere comunque sempre contenuti come numero e seguire le regole comportamentali adeguate al contesto in cui si trovano.
Le suddette linee guida, per analogia, possono essere applicate a tutte le professioni turistiche che svolgono attività di accompagnamento comprese quelle relative alla l.r. n.4/1996 e gli accompagnatori cicloturistici disciplinati dall'art.3 della L.R. n. 37/2017.
Rilevato che con l'avvio delle stagione turistica estiva è necessario assicurare la ripresa di tutte le attività del settore turismo compresi i parchi divertimento permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici e parchi avventura, ed altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi.
Preso atto che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività “a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.
Che a tal proposito la Regione Marche, sulla base delle rilevazioni statistiche relative alla trasmissione dell'epidemia, vede l'indice di trasmissibilità (Rt) registrato negli ultimi giorni tra i più bassi in Italia e in chiara tendenza alla ulteriore diminuzione evidenziando che la Regione Marche presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;
Per quanto sopra esposto si prevede la ripresa delle attività delle professioni turistiche a far data dal 26 maggio 2020.
Il riavvio delle attività di relative alle professioni turistiche è subordinato al rispetto dei protocolli approvati con la DGR n. 631 del 25/05/2020 e del DCPM del 17 maggio 2020.
Il riavvio delle attività relative ai parchi tematici e di divertimento è subordinato al rispetto delle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regione in data 22 maggio 2020 con doc. prot. 20/92/CR01/Cov19 pagina 32 e 33.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto propone l'adozione del presente atto.
Il responsabile del procedimento (dott. Ignazio Pucci)