Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 28 maggio 2020, n. 67
“Emergenza epidemiologica da Covid-19”
Percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo – Disposizioni


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTI gli artt. 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);
RILEVATO, sulla base dei dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità, che la curva epidemiologica del contagio da Covid-19 è in discesa con conseguente e costante alleggerimento del numero dei malati ricoverati nelle terapie intensive e nelle terapie non intensive;
RITENUTI prevalenti, alla luce dell'esperienza maturata e degli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni, rispetto all'isolamento domiciliare, sia nell'ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;
VISTI:
• il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante '“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l'altro, dispone che il Presidente della Regione e le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
• il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante '“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;
• il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3, secondo cui “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
• il D.L 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 cosiddetto “Rilancio Italia”, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui sono state adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha dato inizio alla c.d. “Fase 2” con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;
CONSIDERATO che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione dell'11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l'obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
VISTA l'O.P.G.R. n. 59 del 14 maggio 2020, contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020”;
RICHIAMATI i Protocolli di sicurezza per l'esercizio delle specifiche attività di cui alla citata OPGR n. 59 del 14.05.2020 ed allegati alla stessa;
RILEVATO che il suddetto Decreto Legge n. 33/2020, stabilisce:
• all'art. 1, comma 1, che a partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
• all'art. 1, comma 14, che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale;
• all'art. 1, comma 16, che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 2020, n.19;
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16.5.2020, contenenti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle predette attività compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e restano efficaci fino al 14 giugno 2020;
VISTO in particolare l'Allegato 17 del richiamato D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”;
VISTA la O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. Approvazione Protocolli di Sicurezza”, con la quale è stato, tra l'altro, ordinato “che i soggetti che erogano le attività formative, accreditate e non, nonché coloro che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, ove non altrimenti eseguibili se non in presenza (in via esemplificativa, ma non esaustiva: formazione professionale, doposcuola, scuole di lingue, di informatica, di musica), sono autorizzati ad eseguire/far eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati al prossimo riavvio delle attività stesse”;
CONSIDERATO che con O.P.G.R. n. 64 del 22 maggio 2020, si è disposta, a decorrere dal 25 maggio 2020, la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza, nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti;
VISTA la O.P.G.R. n. 65 del 22 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza.”;
RICHIAMATI i Protocolli di sicurezza per l'esercizio delle specifiche attività di cui alla citate OO.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020, n. 65 del 22 maggio 2020 ed allegati alle stesse;
VISTA la circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, che valorizza le linee guida regionali adottate in conformità all'art. 1, comma 14, D.L. n. 33/20;
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14, del D.L. n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate, e quindi sostituite, le Linee guida approvate il 16 maggio 2020, richiamate come allegato 17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, ed altresì integrate con l'indicazione di ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far riprendere l'esercizio;
EVIDENZIATO che le suddette Linee guida in data 22 maggio 2020 approvano schede tecniche che contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
EVIDENZIATO altresì che tra le dette schede tecniche è ricompresa quella dedicata alla Formazione professionale contenenti specifiche indicazioni per le attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali”;
VISTE, inoltre, le Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che individuano un set di elementi minimi operativi da applicare a tutte le tipologie di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, coerenti con le misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello nazionale per contrastare il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2;
RITENUTO, pertanto,
> di consentire, a decorrere dal 28 maggio 2020 sul territorio regionale:
• la ripresa e lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale e di istruzione¹ a competenza regionale, nella modalità in presenza;
• la ripresa e lo svolgimento dei tirocini curriculari connessi ai suddetti percorsi, svolti in contesti aziendali (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, di servizi e sociali siano ricomprese tra quelle autorizzate al riavvio, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute degli allievi-tirocinanti;
> di disporre, nello specifico, l'adozione delle seguenti misure:
• formazione in aula e formazione pratica in laboratorio
o predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai destinatari sia al personale, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
o prevedere idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
o rendere disponibili prodotti igienizzanti per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
o utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte di tutto il personale dipendente, del personale docente, degli allievi e dell'utenza; questi ultimi dovranno autonomamente dotarsene e le istituzioni formative garantiranno comunque l'ammissione ai corsi con DPI propri;
o garantire una pulizia giornaliera e la disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;
o garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti;
o prevedere l'accesso alla struttura organizzato anche su turni, al fine di evitare gli assembramenti all'interno e all'esterno della struttura stessa;
o rilevare, possibilmente, la temperatura corporea quotidianamente, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
o informare il personale e tutti gli allievi circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID- 19;
o privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
o garantire all'interno dell'aula e nei laboratori, in relazione all'adeguatezza della stessa e ai parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, la distanza di almeno un metro tra ogni postazione allievo e tra queste e la postazione del docente;
o privilegiare l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo;
o garantire l'utilizzo esclusivo da parte di un singolo gruppo classe, di aule, laboratori, attrezzature e strumentazione, salvo disinfezione prima dello scambio;
o eseguire la disinfezione delle strumentazioni in funzione delle specificità delle stesse;
o privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche;
o favorire, laddove la struttura dell'Organismo formativo lo consenta, l'attività all'aperto;
• esami finali
o acquisire una dichiarazione scritta del candidato, o di chi ne fa le veci, che asserisca di non avere avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone affette da COVID 19 o con persone che hanno avuto sintomi, e di non aver convissuto con persone in quarantena;
o predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai candidati che ai componenti della commissione, prevedendo idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
o rendere disponibili prodotti igienizzanti per candidati e componenti della commissione anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
o garantire l'utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte dei componenti della commissione e dei candidati;
o garantire la disinfezione frequente delle superfici toccate più frequentemente;
o garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti;
o rilevare, possibilmente, la temperatura corporea, impedendo l'accesso nella sede d'esame a candidati e commissari in caso di temperatura > 37,5 °C;
o informare i commissari e tutti i candidati circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID- 19;
o privilegiare, per quanto possibile, prove d'esame che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
o cadenzare il calendario di convocazione dei candidati, in modo che il singolo candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo strettamente necessario, distanziano gli orari in modo da non creare assembramento fuori dai locali tra persone in attesa di essere esaminate; il candidato deve lasciare la sede subito dopo l'espletamento della prova;
o lo svolgimento delle prove d'esame dovrà evitare attività di intersezione tra gruppi classe diversi;
o le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere a utilizzo esclusivo di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio;
o la presenza di pubblico durante lo svolgimento della sessione d'esame dovrà essere limitata il più possibile: per la prova orale può esserci un solo testimone per candidato, mentre per candidati con disabilità, l'accompagnatore può assistere all'esame;
o assicurare durante lo svolgimento di prove tecnico-pratiche, l'utilizzo di guanti da parte dei candidati e dei componenti della commissione, laddove sia previsto l'utilizzo di specifiche attrezzature/strumenti e la disinfezione degli stessi tra un candidato e l'altro;
o laddove la struttura dell'Organismo formativo lo consenta, può essere favorito lo svolgimento delle prove pratiche all'aperto.
o tutti i commissari devono mantenere la mascherina durante l'espletamento delle prove, il candidato, all'atto dello svolgimento della prova orale o pratica, può togliere la mascherina, mantenendo la distanza minima di due metri;
• tirocinio curriculare nell'ambito dei corsi (stage)
L'attuazione del tirocinio curriculare, che è parte integrante del percorso formativo o di istruzione in attuazione della normativa vigente e specifica di settore e secondo il progetto approvato, prevede la presenza degli allievi presso strutture pubbliche o private affini all'ambito del corso specifico e in affiancamento al personale dipendente, pertanto, pur non configurandosi come attività lavorativa, comporta da parte dell'allievo la partecipazione alle attività dell'azienda/struttura, a scopi non produttivi e soprattutto l'assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti della stessa azienda/struttura ospitante, pertanto:
o relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del virus SARS-CoV- 2, per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale Inail dell'Abruzzo prot. n. U- INAIL 31000 - 0004514 del 21.05.2020;
o in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale;
DATO ATTO che i percorsi di formazione e di istruzione di competenza regionale, medio tempore proseguiti o avviati in FaD/e-Learning, continuano secondo tale modalità sino a completa definizione delle ore da svolgere in remoto, e che, per i medesimi percorsi, i relativi apprendimenti pratici e tirocinio curriculare restano confermati nell'ordinaria modalità in presenza, fatte salve specifiche disposizioni regionali derogatorie;
EVIDENZIATO, inoltre, che la modalità di formazione a distanza nell'ambito di percorsi di formazione o istruzione di competenza regionale, per come disciplinata nei provvedimenti e circolari applicative adottate dal Dipartimento Lavoro-Sociale, è sempre preferibile, ove possibile;
RITENUTO, pertanto, di dover comunque consentire l'attivazione di percorsi di formazione o istruzione di competenza regionale in modalità di formazione a distanza, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal governo nazionale;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla legittimità della presente proposta di ordinanza resa dal Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale.
 

ORDINA

1. Di recepire le Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che individuano un set di elementi minimi operativi da applicare a tutte le tipologie di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, coerenti con le misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello nazionale per contrastare il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2.
2. Di consentire, pertanto, a decorrere dal 28 maggio 2020 sul territorio regionale:
• la ripresa e lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale e di istruzione¹ a competenza regionale, nella modalità in presenza;
• la ripresa e lo svolgimento dei tirocini curriculari connessi ai suddetti percorsi, svolti in contesti aziendali (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, di servizi e sociali siano ricomprese tra quelle autorizzate al riavvio, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute degli allievi-tirocinanti.
3. Di disporre, nello specifico, l'adozione delle seguenti misure:
• formazione in aula e formazione pratica in laboratorio
o predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai destinatari sia al personale, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
o prevedere idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
o rendere disponibili prodotti igienizzanti per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
o utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte di tutto il personale dipendente, del personale docente, degli allievi e dell'utenza; questi ultimi dovranno autonomamente dotarsene e le istituzioni formative garantiranno comunque l'ammissione ai corsi con DPI propri;
o garantire una pulizia giornaliera e la disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;
o garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti;
o prevedere l'accesso alla struttura organizzato anche su turni, al fine di evitare gli assembramenti all'interno e all'esterno della struttura stessa;
o rilevare, possibilmente, la temperatura corporea quotidianamente, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
o informare il personale e tutti gli allievi circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID- 19;
o privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
o garantire all'interno dell'aula e nei laboratori, in relazione all'adeguatezza della stessa e ai parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, la distanza di almeno un metro tra ogni postazione allievo e tra queste e la postazione del docente;
o privilegiare l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo;
o garantire l'utilizzo esclusivo da parte di un singolo gruppo classe, di aule, laboratori, attrezzature e strumentazione, salvo disinfezione prima dello scambio;
o eseguire la disinfezione delle strumentazioni in funzione delle specificità delle stesse;
o privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche;
o favorire, laddove la struttura dell'Organismo formativo lo consenta, l'attività all'aperto;
• esami finali
o acquisire una dichiarazione scritta del candidato, o di chi ne fa le veci, che asserisca di non avere avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone affette da COVID 19 o con persone che hanno avuto sintomi, e di non aver convissuto con persone in quarantena;
o predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai candidati che ai componenti della commissione, prevedendo idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
o rendere disponibili prodotti igienizzanti per candidati e componenti della commissione anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
o garantire l'utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte dei componenti della commissione e dei candidati;
o garantire la disinfezione frequente delle superfici toccate più frequentemente;
o garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti;
o rilevare, possibilmente, la temperatura corporea, impedendo l'accesso nella sede d'esame a candidati e commissari in caso di temperatura > 37,5 °C;
o informare i commissari e tutti i candidati circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID- 19;
o privilegiare, per quanto possibile, prove d'esame che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
o cadenzare il calendario di convocazione dei candidati, in modo che il singolo candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo strettamente necessario, distanziano gli orari in modo da non creare assembramento fuori dai locali tra persone in attesa di essere esaminate; il candidato deve lasciare la sede subito dopo l'espletamento della prova;
o lo svolgimento delle prove d'esame dovrà evitare attività di intersezione tra gruppi classe diversi;
o le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere a utilizzo esclusivo di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio;
o la presenza di pubblico durante lo svolgimento della sessione d'esame dovrà essere limitata il più possibile: per la prova orale può esserci un solo testimone per candidato, mentre per candidati con disabilità, l'accompagnatore può assistere all'esame;
o assicurare durante lo svolgimento di prove tecnico-pratiche, l'utilizzo di guanti da parte dei candidati e dei componenti della commissione, laddove sia previsto l'utilizzo di specifiche attrezzature/strumenti e la disinfezione degli stessi tra un candidato e l'altro;
o laddove la struttura dell'Organismo formativo lo consenta, può essere favorito lo svolgimento delle prove pratiche all'aperto.
o tutti i commissari devono mantenere la mascherina durante l'espletamento delle prove, il candidato, all'atto dello svolgimento della prova orale o pratica, può togliere la mascherina, mantenendo la distanza minima di due metri;
• tirocinio curriculare (stage)
L'attuazione del tirocinio curriculare, che è parte integrante del percorso formativo o di istruzione in attuazione della normativa vigente e specifica di settore e secondo il progetto approvato, prevede la presenza degli allievi presso strutture pubbliche o private affini all'ambito del corso specifico e in affiancamelo al personale dipendente, pertanto, pur non configurandosi come attività lavorativa, comporta da parte dell'allievo la partecipazione alle attività dell'azienda/struttura, a scopi non produttivi e soprattutto l'assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti della stessa azienda/struttura ospitante, pertanto:
o relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del virus SARS-CoV- 2, per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale Inail dell'Abruzzo prot. n. U- INAIL 31000 - 0004514 del 21.05.2020;
o in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
4. Di stabilire che i percorsi di formazione e di istruzione di competenza regionale, medio tempore proseguiti o avviati in FaD/e-Learning, continuano secondo tale modalità sino a completa definizione delle ore da svolgere in remoto, e che, per i medesimi percorsi, i relativi apprendimenti pratici e tirocinio curriculare restano confermati nell'ordinaria modalità in presenza, fatte salve specifiche disposizioni regionali derogatorie.
5. Di consentire inoltre - considerato che la modalità di formazione a distanza nell'ambito di percorsi di formazione o istruzione di competenza regionale, per come disciplinata nei provvedimenti e nelle circolari applicative adottati dal Dipartimento Lavoro-Sociale, è sempre preferibile - il proseguo, ove possibile, dell'attivazione dei medesimi percorsi da remoto, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal governo nazionale.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Direttore Dipartimento Lavoro - Sociale

Dott. Claudio Di Giampietro

L'Assessore al Lavoro

Piero Fioretti

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio
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¹ Per percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• i corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione e finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di una abilitazione, autofinanziati dagli allievi o finanziati da risorse pubbliche;
• i percorsi di formazione continua svolti in azienda e finanziati nell’ambito dei fondi interprofessionali;
• i percorsi di formazione professionale finalizzati all’inserimento lavorativo e finanziati con fondi privati (ad es. agenzie per il lavoro);
• i percorsi ITS, IeFP e IFTS.