Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 28 maggio 2020, n. 223
Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzate alla revisione dei servizi di trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
VISTA la legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 “Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti:
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ‘‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale ”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 che, nell'abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
RILEVATO che l'organizzazione mondiale della sanità ITI marzo 2020 ha dichiarato il COVID- 19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
RICHIAMATE le proprie ordinanze:
• n. 123 del 26 marzo, con la quale sono state disposte le misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, finalizzate alla riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale;
• n. 207 del 17 maggio 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca delle ordinanze n. 201 del 12 maggio e n. 203 del 13 maggio 2020).
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19"-,
ATTESO che il decreto-legge sopra citato:
- all’articolo 1, comma 1, prevede che “A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica"-.
- all’articolo 1, comma 2, prevede che “Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"',
- all’articolo 1, comma 3, prevede che “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree"-,
- all’art. 1, comma 4, prevede che “Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali"-,
- all’art. 1, comma 8 prevede che “E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”;
- all’articolo 1, comma 14, prevede che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”;
- all’articolo 1, comma 15, prevede che ‘7/ mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”;
- all’art. 1, comma 16, prevede che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
ATTESO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio prevede:
- all’art. 1, comma 1 lett. ii), che “il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
- all’art. 8, recante “Misure in materia di trasporto pubblico di linea”, comma 1, che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 15" e al comma 2 che “In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020";
CONSIDERATO che, in relazione ai dati fomiti dalle Autorità Sanitarie e stanti le proiezioni sulla prosecuzione del contagio che attestano come l’indice del contagio “R con zero” sia calato progressivamente, e che non sia al momento necessario prevedere misure ulteriormente restrittive secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
RICHIAMATI gli esiti del primo report, aggiornato al 6 maggio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020", in relazione ai quali la Valle d'Aosta è classificata a “rischio basso”;
ATTESO che l’Unità di crisi regionale nella riunione del 12 maggio 2020 ha preso atto di tale classificazione;
RICHIAMATI gli esiti del secondo report, aggiornato al 16 maggio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020", in relazione ai quali è stata confermata la classificazione a “rischio basso/livello 2”;
RICHIAMATI gli esiti del terzo report, aggiornato al 20 maggio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020", in relazione ai quali è stata confermata la classificazione a “rischio basso/moderato”, dove in un contesto con un numero assoluto di casi molto ridotto, l’aumento di pochi casi rilevato con le attività di screening è un dato “non particolarmente preoccupante ma anzi denota un impegno della Regione nell’identificare casi potenzialmente contagiosi sul territorio ed attuare le procedure di isolamento/quarantena dei contatti stretti per limitare una diffusione dell’infezione”;
ATTESO che l’Unità di crisi regionale nella riunione del 26 maggio 2020 ha preso atto di tale classificazione, confermando che la situazione epidemiologica è sotto controllo;
CONSIDERATO che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 è stata prevista la riapertura di ulteriori attività economiche, produttive e sociali, con la conseguenza che gli spostamenti delle persone subiranno verosimilmente un ulteriore aumento;
RITENUTO, con riferimento a quanto disciplinato dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e, in particolare dall’articolo 1, comma 16, di adottare con la presente ordinanza, per quanto attiene ai servizi di trasporto pubblico locale misure di adattamento alla situazione del territorio valdostano, procedendo altresì alla revoca dell’ordinanza n. 123 del 26 marzo 2020, nonché a una parziale ridefinizione delle misure disposte con detta ordinanza;
CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socioeconomico regionale, in funzione dell'andamento dell'evoluzione della crisi epidemiologica, anche in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità regionali;
TENUTO CONTO che i servizi di trasporto scolastici e turistici invernali sono stati sospesi in concomitanza con la chiusura delle scuole e dei comprensori sciistici;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 166/2020, recante “Autorizzazione all’adozione di particolari misure sui servizi di trasporto pubblico locale nei sub-bacino “Alta Valle”, “Centro Valle”, “Bassa Valle”, dal 12 marzo al 3 aprile 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19. Prenotazione di spesa’'’, ove è stato disposto, in particolare che:
l’utenza acceda ai mezzi mediante le porte centrale e posteriore sui mezzi urbani e mediante quella posteriore sui mezzi extraurbani;
sui mezzi urbani sia delimitata e interdetta agli utenti l’area adiacente alla cabina di guida e sui mezzi extraurbani siano delimitate e interdette le prime file di sedili;
la capienza dei mezzi sia ridotta in modo da garantire il rispetto della distanza minima di 1 metro tra i viaggiatori;
l’utenza possa usufruire del servizio di trasporto senza l’acquisto dei titoli di viaggio dal 12 marzo 2020 al 3 aprile 2020 compresi;
sia sospesa, conseguentemente, l’attività di controllo ed emissione dei titoli di viaggio sia a bordo, sia nelle biglietterie, la cui attività sarà limitata alla veicolazione delle informazioni;
gli utenti siano in ogni caso muniti dell’autocertificazione attestante i motivi dello spostamento (esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro preso il proprio domicilio, dimora o abitazione), da esibire agli organi di controllo;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 236/2020, recante “Proroga dell’adozione delle misure urgenti sui servizi di trasporto pubblico locale nei sub-bacini “Alta Valle”, “Centro Valle”, “Bassa Valle”, di cui alla DGR 166/2020, dal 4 aprile 2020 sino al termine della emergenza epidemiologica da Covid-19. Prenotazione di spesa.”, con la quale è stata disposta la proroga delle sopra elencate misure;
CONSIDERATA comunque la necessità di attuare ogni misura per ridurre i picchi di utilizzo del trasporto pubblico, attraverso l’attuazione di misure sinergiche che coinvolgano le istituzioni, gli enti regolatori dei servizi di trasporto, i gestori dei servizi di mobilità ed il settore dell’istruzione, economico e produttivo, sollecitando e promuovendo iniziative a tal fine orientate;
RICORDATO che la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire l’adozione di adeguate misure, al fine di prevenire comportamenti che possano aumentare il rischio di contagio;
RICHIAMATI gli allegati 14 {Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica) e 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid- 19 in materia di trasporto pubblico) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
RILEVATO che l’allegato 15 tra le “Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da covid-19”, prevede che “Sui mezzi di trasporto è opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l’obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 22/05/2020 recante “Approvazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di agricoltura e silvicoltura, del trasporto pubblico collettivo terrestre e delle biblioteche del sistema valdostano, con particolare riferimento al servizio di prestito/restituzione dei libri” ■,
SU PROPOSTA dell’unità di crisi;
 

ORDINA

1. Con decorrenza 29 maggio 2020 è revocata l’ordinanza n. 123 del 26 marzo 2020;
2. alle Strutture del Dipartimento trasporti di individuare i servizi di trasporto da incrementare, in modo da adattare l’offerta di trasporto alla situazione che si viene a delineare in relazione alla riapertura delle diverse attività, garantendo:
un costante monitoraggio del flusso dei passeggeri;
un orario dei servizi che consenta gli spostamenti alle persone che riprendono le diverse attività;
una capacità di trasporto adeguata, che consenta di mantenere a bordo dei mezzi gli opportuni distanziamenti;
3. l’applicazione delle seguenti misure sui servizi di trasporto pubblico locale su gomma, al fine di garantire la sicurezza del personale nonché dei passeggeri:
in autostazione, durante la sosta alle fermate e a bordo dei mezzi è obbligatorio l’utilizzo della mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti, dispositivi che ogni passeggero avrà cura di procurarsi;
la capacità massima degli autobus deve intendersi di norma considerata pari al 50% dei posti omologati rinvenibili sulla carta di circolazione; tale capacità potrà essere rivalutata in concomitanza con la riapertura delle scuole;
i posti a sedere inibiti all’utilizzo devono essere contrassegnati;
i mezzi e le sale d’attesa devono essere dotati di distributori di gel igienizzante;
ove possibile, sugli autobus, si effettua la salita da una porta e la discesa da altra porta; se ciò non fosse possibile, avviene prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri; se del caso, dovrà essere utilizzata l’apertura differenziata delle porte;
va inibito ove possibile l’uso della porta anteriore e vanno previsti pannelli divisori di delimitazione della postazione di guida;
le attività di sanificazione avvengono almeno una volta al giorno su tutti i mezzi in esercizio; nelle sale d’attesa vanno evitati i sovraffollamenti e garantito il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
i passeggeri viaggiano gratuitamente e non si effettuano controlli a bordo;
le aziende pubblicano sul proprio sito internet le informazioni su modifiche degli orari, variazioni di percorso, norme di comportamento di passeggeri ed autisti, servizi on line per la raccolta di segnalazioni e richieste;
sui mezzi circolanti e alle fermate principali devono essere apposte le linee guida (cartelli) ove sono indicate le modalità di comportamento da tenere da parte dell’utenza.
La presente ordinanza ha validità dal 29 maggio 2020 fino a nuovo provvedimento.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.