Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
 

Alle Direzioni centrali
Alle Direzioni regionali e interregionali dei
vigili del fuoco
Ai Comandi dei vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del CNVVF
 

OGGETTO: Linea guida per l'adozione di misure di prevenzione e sicurezza tese al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'emanazione del DPCM 26 aprile 2020 e le successive indicazioni a carattere nazionale e locale introducono la cosiddetta “fase due” del fenomeno emergenziale in corso e anticipano misure tese ad un graduale ritorno alle attività ordinarie.
Pertanto, sempre con l'obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sono state individuate, in linea con le disposizioni straordinarie precedentemente emanate per la gestione dell'emergenza da COVID-19, ulteriori misure di prevenzione che, opportunamente adattate alle specificità dei rispettivi luoghi di lavoro, possono consentire lo svolgimento di attività precedentemente sospese o limitate.
In particolare, seguendo le indicazioni riportate nella linea guida indicata in oggetto ed allegata alla presente, facendo salve le ulteriori ed opportune valutazioni di merito legate al contesto locale, potranno essere riprese le attività di formazione interna ed esterna, privilegiando sempre la modalità a distanza, gli accertamenti di idoneità tecnica previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08, i controlli di prevenzione incendi ed i servizi esterni.
Si intendono, altresì, superate le limitazioni introdotte dalla nota n. 6184 del 18 marzo scorso.
Si segnala infine l'opportunità che la predetta linea guida, già oggetto di informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo, sia comunque partecipata, nelle forme ritenute più opportune, anche alle organizzazioni sindacali territoriali, in considerazione delle specifiche peculiarità locali.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)


Linea guida per l'adozione di misure di prevenzione e sicurezza tese al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

Procedure di sicurezza prevenzione estratte dal protocollo di accordo dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “COVID-19” tra il Ministero della P.A. e le OO.SS. e dai protocolli condivisi con le parti sociali, allegati al decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
 

0 - Premessa.
Il presente documento costituisce una linea guida per l’adozione di misure di prevenzione e sicurezza tese al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro ed integra le precedenti disposizioni impartite dall’Amministrazione sull’argomento, ad esclusione delle attività operative di soccorso svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le quali è stata già emanata una specifica linea guida. L’attuazione delle misure riportate nel testo è finalizzata ad incrementare ed incentivare l’adozione di precauzioni efficaci negli ambienti di lavoro e concorre all’esigenza nazionale di contrasto dell’epidemia di COVID-19, anche nella fase di graduale ripresa delle attività economiche.
Lo scopo principale di tali misure è quello di consentire il funzionamento degli Uffici del servizio pubblico essenziale, garantendo la protezione dei lavoratori e dei visitatori, nel rispetto delle prescrizioni del legislatore e delle indicazioni dell’Autorità sanitaria, che seguono la logica della precauzione che ha come misura primaria il distanziamento interpersonale, dove possibile.
Giova rammentare che il COVID-19 non determina un nuovo rischio professionale in senso stretto poiché non comporta un innalzamento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione. É un rischio esogeno perché non nasce all’interno dell’organizzazione, non è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa. In definitiva, il COVID-19 è classificabile come rischio biologico generico di natura esogena.
Tuttavia, il recepimento delle indicazioni del presente documento, unitamente a quelle contenute nello specifico elaborato di prossima emanazione, integrano efficacemente il documento di sicurezza anti-contagio, aggiuntivo al DVR, con l’eventuale individuazione delle ulteriori misure di prevenzione e tutela da adottare coerentemente all’organizzazione della propria struttura, individuate con il proprio servizio di prevenzione e protezione.
Si evidenzia che, per la tracciabilità delle azioni messe in campo, è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR, a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro, ovvero il dirigente delegato ai fini della sicurezza, attueranno le misure di seguito indicate nell’ambito dell’organizzazione della struttura lavorativa.
Come noto, anche il lavoro in modalità agile rientra tra le misure connesse alle finalità di cui sopra, ma non viene trattato esplicitamente nel presente documento poiché già disciplinato da ultimo con nota n. 6612 del 26 marzo 2020, che verrà aggiornata sulla base delle risultanze del gruppo di lavoro all'uopo costituito per l’individuazione di specifiche e modalità applicative da adottare in futuro, previa condivisione con le OO.SS.
In quest’ottica, dovendo continuare ad essere garantita l’attività amministrativa potranno essere riviste le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.
Nell’ambito degli Uffici ubicati in sedi con più datori di lavoro, la gestione delle parti comuni sarà disciplinata secondo le indicazioni disposte dal responsabile di sede e concordate con gli altri datori di lavoro.
Nel testo sono presenti indicazioni utili anche nell’esercizio delle attività svolte all’esterno della sede di servizio.

1 - Misure preliminari e generali.
In linea con le disposizioni straordinarie emanate per la gestione dell’emergenza da COVID-19, si riportano le seguenti misure organizzative e gestionali, richiamate anche in precedenti note emanate da questa Amministrazione.
Le misure di igiene ed il rispetto delle distanze interpersonali sono gli strumenti principali di contenimento del rischio.
I datori di lavoro/dirigenti, anche sulla base dell’integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione al COVID-19, nell’ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti delle disposizioni normative e regolamentari e, in particolare, dovranno procedere alla:
a) rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici che consenta di ridurre la presenza del personale e dell’utenza, perseguendo la tutela degli operatori e dei terzi con la continuità di erogazione del servizio pubblico essenziali attraverso l’utilizzo di strumenti del lavoro agile, della turnazione, della rotazione, della flessibilità di orario e della programmazione del congedo ordinario nel rispetto del CCNL, ma al tempo stesso garantendo la presenza fisica sul luogo di lavoro per le posizioni lavorative che risultano essere essenziali per l’efficacia del lavoro complessivo. Nel caso in cui nello stesso ambiente fosse prevista la contemporaneità di più lavoratori dovrà essere garantito il rispetto di una distanza tra le postazioni maggiore di 2 metri prevedendo, se necessaria, l'interposizione di separazioni anche di tipo mobile (pannelli mobili, librerie, ecc.) e assicurando la frequente aerazione degli stessi,
b) eliminazione o limitazione dei contatti nelle zone comuni, per evitare assembramento di persone anche attraverso l’interdizione dell’accesso a spazi non indispensabili;
c) cura ed intensificazione delle attività di pulizia ed aerazione per la salubrità di tutti gli ambienti con presenza di personale e di pubblico, con particolare attenzione alla igienizzazione delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e delle sale di attesa o ricevimento dell’utenza;
d) incentivazione ed incremento dei servizi resi a distanza e su prenotazione, attraverso modalità telefoniche o telematiche; al fine di garantire la massima e tempestiva informazione dell’utenza dovrà essere data comunicazione, con ogni mezzo idoneo, delle modalità di erogazione dei servizi;
e) acquisizione di adeguati dispositivi di protezione individuale del personale (DPI), conformi alle norme di settore ed alle disposizioni delle Autorità sanitarie, in relazione alle specifiche attività svolte;
f) regolamentazione dell’accesso e della sosta negli spazi comuni quali mense, locali ristoro, aree-fumo, sale d’attesa, soggiorni, spogliatoi, servizi igienici, ascensori, con limitazioni del tempo di sosta ed il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale non inferiore ad 1 metro;
g) adeguata informazione dei lavoratori e del personale esterno sulle cautele da seguire per disposizione dell’Autorità e del datore di lavoro/dirigente, anche consegnando o affiggendo in punti ben visibili materiale informativo e/o utilizzando dispositivi acustici o pannelli luminosi e apposizione di segnaletica informativa con le misure necessarie per l’accesso a determinate aree, in funzione del rischio di contagio da COVID-19;
h) igienizzazione degli automezzi in funzione del loro utilizzato;
i) formazione incrociata dei lavoratori finalizzata a consentire lo svolgimento delle funzioni essenziali dell’Ufficio, anche a rotazione;

2 - Protezione individuale.
L’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni”.
Al fine di incentivare senso di responsabilità di tutti i singoli dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene favorita la pulizia delle mani all’interno dei luoghi di lavoro, rendendo disponibili, particolarmente in corrispondenza degli accessi, prodotti sanificanti preferibilmente a base alcolica. Tali prodotti non richiedono specifiche certificazioni e possono essere autoprodotti (cfr. istruzioni dell’O.M.S. https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf).
Per la protezione dai rischi legati al contatto, possono esser utilizzati guanti monouso in gomma di tipo ordinario normalmente reperibili in commercio. Gli altri dispositivi di protezione suggeriti (occhiali, visiere, tute, cuffie, ecc.) sono adottati e scelti in esito alla valutazione dei rischi, in funzione dell’intensità di esposizione. La svestizione e lo smaltimento dei dispositivi di protezione avviene in modo da non vanificare l’effetto desiderato, sia per l’operatore che per l’ambiente di lavoro.
In merito all’uso delle mascherine si segnala che, in base al DPCM del 26 Aprile scorso, le stesse sono divenute obbligatorie negli spazi confinati o all’aperto in cui non è possibile o garantita la possibilità di mantenere il distanziamento fisico.
In base al comma 2 dell’articolo 3 dello stesso DPCM “possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
Dette mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione del virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e l’attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca.
Restano ferme le eventuali ulteriori disposizioni dettate dalle Autorità Sanitarie Locali.
Ad ogni lavoratore è prescritto:
a) l’obbligo di non recarsi in servizio in presenza di febbre (oltre i 37,5 °C) o altri sintomi influenzali informando il proprio medico di famiglia secondo le procedure dettate dall’Autorità sanitaria e il datore di lavoro/dirigente;
b) di astenersi dal recarsi o permanere sul luogo di lavoro (ove i sintomi compaiano durante l’orario di servizio), segnalandolo tempestivamente al datore di lavoro/dirigente, laddove si manifestino sintomi influenzali o febbre; in questo caso il datore di lavoro/dirigente fornisce, attraverso personale idoneo e protetto, il supporto necessario per le procedure e le cure indicate dai sanitari;
c) di segnalare al datore di lavoro/dirigente e al medico di famiglia, astenendosi dal servizio, qualora si trovi in uno dei casi di contatto stretto o di provenienza da zone a maggior rischio per i quali l’Autorità di governo o sanitaria abbiano imposto misure di segregazione;
d) di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del datore di lavoro/dirigente nell’accedere e nel permanere sul luogo di lavoro, in particolare di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza non inferiore ad un metro, pulire con frequenza e diligenza le mani e curare con attenzione l’igiene della propria postazione di lavoro o dell’automezzo assegnato;
e) di indossare la mascherina chirurgica qualora l’attività da svolgere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27. L’impiego di mascherine di tipo chirurgico è disciplinato dall’art. 5-bis, comma 3, della Legge 24 aprile 2020, n. 27; ove consentito potranno essere indossate mascherine di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

3 - Accesso al luogo di lavoro.
Il datore di lavoro/dirigente dispone l’organizzazione, anche a campione, del controllo della temperatura corporea dei lavoratori e del personale esterno in ingresso alla sede, utilizzando strumenti che non richiedano il contatto fisico, anche portatili, e rispettando le norme di tutela della riservatezza dei dati personali. Il lavoratore può peraltro richiedere, all’ingresso o durante la giornata lavorativa, il controllo della propria temperatura corporea. Qualora la temperatura sia superiore a 37,5 °C è interdetto l’accesso alla sede e viene indicato di seguire le prescrizioni dell’Autorità sanitaria per il trattamento dei casi sospetti di contagio da COVID-19.
L’accesso al personale estraneo all’Amministrazione (i fornitori, corrieri, visitatori ed ospiti) dovrà essere:
a) limitato nella frequenza e solo per necessità;
b) programmato;
c) regolamentato nei tempi e nei percorsi;
d) organizzato in modo da evitare contatti stretti con il personale in servizio;
e) assolto nell’ambito di spazi esterni;
f) senza l’impiego di servizi ed apparecchiature di uso promiscuo con il personale.
Il datore di lavoro/dirigente consente l’accesso al personale estraneo all’Amministrazione che si trova in condizioni di salute e di provenienza per cui l’Autorità di governo o sanitaria non abbia previsto interdizioni allo spostamento o la segregazione cautelativa, predisponendo appositi avvisi e/o specifiche procedure.
Negli Uffici adibiti al ricevimento del pubblico dovranno essere messe in atto iniziative finalizzate ad evitare situazioni che possano comportare affollamento di persone utilizzando, ove possibile, accessi separati e contingentati, favorendo altresì il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale non inferiore ad 1 metro anche con sistema "elimina code". Si raccomanda inoltre di assicurare la frequente aerazione degli Uffici stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e igienizzazione delle superfici ed ambienti con comune disinfettante di utilizzare, ove possibile, gli sportelli con schermo di protezione. Il personale a contatto con il pubblico dovrà rispettare la distanza di sicurezza interpersonale non inferiore ad 1 metro ed indossare mascherine chirurgiche o, in assenza di schermo di protezione, di tipo FFP.
I datori di lavoro delle ditte esterne dovranno far osservare ai propri lavoratori le misure di contenimento del virus con le stesse modalità ed obblighi comportamentali disciplinati per il personale dell’Amministrazione mentre, nello svolgimento delle proprie specifiche mansioni, detti lavoratori si atterranno alle specifiche valutazioni e disposizioni indicate dai rispettivi datori di lavoro.
Il personale di aziende ed imprese di manutenzione o servizi che opera occasionalmente o per brevi periodi all’interno di una sede riceve completa informativa delle norme di sicurezza di cui alla presente linea-guida ed alle eventuali ulteriori disposizioni riguardanti la sede e ne rispetta integralmente le disposizioni, previ accordi e scambio di informative tra il datore di lavoro/dirigente e l’impresa appaltatrice. Il datore di lavoro/dirigente dispone la vigilanza di tale rispetto, nonché la segnalazione e la rimozione di situazioni di rischio, fino ad interrompere i lavori ed allontanare le persone inadempienti dandone comunicazione ai rispettivi datori di lavoro.
Il personale esterno dovrà indossare almeno la mascherina di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale non inferiore ad 1 metro. Ove possibile, i percorsi di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro sono distinti.

4 - Spazi e servizi comuni.
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense, le aree fumatori e gli spogliatoi è organizzato, prevedendo:
a) la ventilazione continua dei locali;
b) un tempo di permanenza ridotto;
c) il mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore ad un metro tra le persone che li occupano.
L’erogazione dei pasti nelle sale mensa dovrà avvenire in modo da limitare il numero di persone contemporaneamente presenti al fine di rispettare le distanze di sicurezza eventualmente incrementando il numero di turnazioni. I titolari dei distributori automatici dovranno assicurare l’igienizzazione periodica degli stessi e l’installazione di apposita segnaletica che individui le distanze di sicurezza interpersonale non inferiore ad 1 metro.

5 - Pulizia degli ambienti.
Il datore di lavoro/dirigente assicura i servizi di pulizia e igienizzazione giornaliera e periodica degli ambienti e delle postazioni di lavoro, con particolare attenzione alle superfici ed alle aree di uso comune.
Ciascun dipendente dovrà curare l’ordine della propria postazione di lavoro, al fine di facilitare le azioni di pulizia da parte delle ditte incaricate
Attenzione specifica va dedicata ad apparecchiature condivise, come tastiere, touch-screen, mouse, pulsantiere, pomoli e maniglie, distributori automatici.
Oltre ad una più stringente regolamentazione sull'utilizzo degli spazi comuni, per garantire adeguate condizioni igieniche del personale, dovrà essere assicurata particolare attenzione alla pulizia ed all'igienizzazione degli spogliatoi, delle docce e dei bagni.
Il datore di lavoro/dirigente può adattare i cicli di pulizia previsti dai contratti in essere, ad invarianza di costi e d’intesa con l’impresa incaricata, per concentrare i servizi nei punti di maggiore interesse, compensando le prestazioni non necessarie nelle aree sottoutilizzate nell’attuale periodo; per motivate superiori esigenze può attivare servizi integrativi, previo finanziamento.
Ove si renda necessario, il datore di lavoro/dirigente cura la sanificazione di spazi a seguito di contaminazione per la presenza di una persona con accertata o presunta positività al coronavirus, l’intervento viene eseguito o commissionato in conformità alle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. La bonifica è associata ad un’elevata ventilazione dei locali interessati.

6 - Spostamenti interni ed attività.
Gli spostamenti all’interno del luogo di lavoro sono rigorosamente limitati alle esigenze di esecuzione dei compiti di ciascuno.
Anche all’interno del luogo di lavoro sono preferibili i contatti a distanza, con l’impiego di strumenti telefonici e telematici. Gli incontri ed i colloqui diretti sono limitati a poche persone ed in ambienti ampi e ben ventilati, con durata ridotta allo stretto necessario.
Sono limitate le attività didattiche tradizionali in aula, utilizzando metodi alternativi: nei casi in cui sia necessaria la presenza fisica o lo svolgimento di operazioni manuali, l’attività è organizzata nel rispetto dei criteri di distanza di sicurezza interpersonale o misure di protezione.
Il lavoratore è tenuto a prendere nota dei contatti lavorativi al fine di una successiva ricostruzione epidemiologica in caso di un contatto stretto non prevedibile come definito dalla Circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020.

7 - Controllo sanitario.
Il datore di lavoro/dirigente assicura la sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni del Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale del Corpo, con il costante supporto del medico competente e del medico incaricato. Le anomalie ed i casi di contagio accertato o sospetto sono subito segnalati al suddetto personale medico, per le valutazioni e le prescrizioni adeguate.
Sono curati gli accertamenti al rientro da periodi di malattia COVID-19 o simil-influenzali, prima di ammettere il lavoratore alla ripresa del servizio. In particolare, il personale guarito da COVID-19 riprende servizio solo previo assenso del medico incaricato.
Il medico competente e quello incaricato assicurano la costante sorveglianza e informazione del personale sulle condizioni di rischio e sulle misure di contenimento, insieme al datore di lavoro/dirigente ed il RSPP, prendendo in esame, altresì, i casi che siano segnalati ai fini del giudizio di fragilità sanitaria, che suggerisca l’adozione di misure aggiuntive o prioritarie per la tutela del lavoratore.

Riferimenti:
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- DM 21 agosto 2019, n. 127
- Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- Circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020
- Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 (Confindustria - OO.SS.)
- Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 13 marzo 2020
- Nota del Capo del C.N.VV.F. n. 6088 del 17/03/2020 sulle misure generali per garantire il servizio e minimizzare le occasioni di contagio e sospensione delle attività informative e formative non a distanza
- Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020
- Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto il 3 aprile 2020 (Ministero per la Pubblica Amministrazione - OO.SS.)
- “Documento Tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL (https://www.inail.it/cs/znternet/comunicazzOne/pubblicazzOni/catalogo-generale/pubbl- rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html).
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020 (Confindustria - OO.SS.)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. Cessano, invece, di produrre effetti i DDPCM 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e il DPCM 1 aprile 2020.
- Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 e abrogazione dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14
- Direttiva N. 3/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione pubblicata il 4/5/2020 avente per oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”.