Tipologia: CCNL
Data firma: 28 agosto 2009
Validità: 01.09.2009 - 31.07.2012
Parti: Cnai, Ucict e Cisal, Fenasalc
Settori: Commercio, Aziende fino a 14 dipendenti

Sommario:

Premessa
Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Validità e Sfera di Applicazione del Contratto
Titolo II - Esame su Quadro Socio - Economico e Materie Negoziali di Settore
Articolo 2 - Analisi socio-economica annuale di settore: prospettive di sviluppo, dinamiche strutturali, processi di innovazione tecnologica
Articolo 3 - Esame su quadro socio-economico e materie negoziali a livello nazionale di area professionale
Articolo 4 - Incontri annuali tra le Parti
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5 - Diritti sindacali: la partecipazione alle assemblee ed alle associazioni sindacali
Articolo 6 - Delegato aziendale
Articolo 7 - RSA
Articolo 8 - Assemblea
Articolo 9 - Referendum
Articolo 10 - Le attività negoziali della RSA
Articolo 11 - Trattenuta sindacale
Articolo 12 - Valorizzazione delle funzioni della contrattazione collettiva
Articolo 13 - Libertà di associazione: riferimenti normativi
Titolo IV - Livelli di Contrattazione - Territoriale - Aziendale
Articolo 14 - I livelli della contrattazione
Articolo 15 - La contrattazione collettiva nazionale
Articolo 16 - Rinnovo del CCNL e IVC
Articolo 17 - Le materie della contrattazione integrativa
Titolo V - Decorrenza e durata
Articolo 18 - Decorrenza e durata
Titolo VI - Esclusività di stampa - Distribuzione Contratti
Articolo 19 - Esclusiva di stampa
Articolo 20 - Diffusione del CCNL
Articolo 21 - Distribuzione del CCNL tra i lavoratori
Titolo VII - Efficacia del contratto
Articolo 22 - Efficacia delle norme contratto
Titolo VIII - Mobilità e Mercato del Lavoro
Articolo 23 - Iniziative a favore dell'occupazione
Titolo IX - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Articolo 24 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato - lavoro intermittente - lavoro ripartito
Articolo 25 - Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex lavoro interinale)
Articolo 26 - Limiti di applicazione del contratto di somministrazione di lavoro
Articolo 27 - Il Lavoro intermittente
Articolo 28 - Trattamento
Articolo 29 - L'indennità di disponibilità
Articolo 30 - Divieti e condizioni
Articolo 31 - Lavoro ripartito
Titolo X - Classificazione del Personale
Articolo 32 - Inquadramento dei lavoratori
Titolo XI - Lavoratori di prima assunzione o destinatari di qualifica superiore
Articolo 33 - Livelli di inquadramento e di approdo
Titolo XII - Tabelle retributive
Articolo 34 - Tabelle dei minimi retributive
Titolo XIII - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 35 - Lavoratori addetti a mansioni relative a diverse qualifiche
Articolo 36 - Cambiamento di mansioni
Articolo 37 - Lavoratori Jolly
Titolo XIV - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 38 - La lettera di assunzione
Articolo 39 - Assunzioni: documenti di lavoro
Articolo 40 - Assunzioni: visite mediche
Articolo 41 - Assunzioni: esclusione dalle quote di riserva
Titolo XV - Periodo di Prova
Articolo 42 - Periodo di prova: limiti di durata
Titolo XVI - Orario di lavoro
Articolo 43 - Regolamentazione dell'orario di lavoro
Articolo 44 - Lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Titolo XVII - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 45 - Personale non soggetto a limitazione di orario: lavoratori con funzioni direttive
Titolo XVIII - Orario di lavoro dei minori
Articolo 46 - Lavoratori minori: orario giornaliero
Titolo XIX - Lavoro Domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 47 - Lavoro domenicale e festivo: maggiorazioni retributive
Articolo 48 - Lavoro notturno: maggiorazioni retributive
Articolo 49 - Lavoro notturno e festivo: maggiorazioni retributive
Titolo XX - Lavoro straordinario
Articolo 50 - Lavoro straordinario: maggiorazioni retributive
Titolo XXI - Lavoro a tempo determinato
Articolo 51 - Contratto di lavoro a termine
Articolo 52 - Durata massima - deroghe - precedenze
Articolo 53 - Ferie e Tredicesima
Articolo 54 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XXII - Lavoro parziale o part- time - part time post partum- genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 55 - Tipologie di contratto a tempo parziale: orizzontale, verticale, misto
Articolo 56 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Articolo 57 - Elementi del contratto a termine
Articolo 58 - Part-time post partum
Articolo 59 - Contratto a tempo parziale: la stipula in caso di genitori di tossicodipendenti e disabili
Titolo XXIII - Apprendistato
Articolo 60 - Tipologie del contratto di apprendistato
Articolo 61 - Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Articolo 62 - Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di formazione
Articolo 63 - Contratto di apprendistato professionalizzante
Articolo 64 - Durata
Articolo 65 - Inquadramento e trattamento economico dell'apprendistato professionalizzante
Articolo 66 - Disciplina previdenziale per i contratti di apprendistato
Articolo 67 - Malattia - infortuni
Articolo 68 - Assunzione degli apprendisti
Articolo 69 - Limiti all'assunzione di apprendisti
Articolo 70 - Il Periodo di Prova
Articolo 71 - Proporzione numerica
Articolo 72 - Formazione: contenuti
Articolo 73 - Tutor
Articolo 74 - Competenze degli Enti Bilaterali
Articolo 75 - Trattamento normativo
Articolo 76 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 77 - Doveri dell'apprendista
Articolo 78 - Diritti dell'apprendista
Titolo XXIV - Telelavoro
Articolo 79 - Descrizione dell'attività lavorativa
Articolo 80 - Tipi di telelavoro
Articolo 81 - Il Telelavoro domiciliare e remotizzato
Articolo 82 - Il Telelavoro: diritto di reversibilità
Articolo 83 - Il Telelavoro: opportunità di carriera e formazione
Articolo 84 - Il Telelavoro: protezione dei dati
Articolo 85 - Il Telelavoro: strumenti di controllo da parte dell'azienda
Articolo 86 - Il Telelavoro: responsabilità in materia di strumenti di lavoro
Articolo 87 - Il Telelavoro: la contrattazione integrativa
Articolo 88 - Il Telelavoro: l'orario di lavoro
Articolo 89 - Diritti del telelavoratore
Articolo 90 - Doveri del telelavoratore
Titolo XXV - Lavoratori studenti
Articolo 91 - Diritti dei lavoratori studenti
Titolo XXVI - Lavoratori invalidi o diversamente abili
Articolo 92 - Inserimento dei lavoratori invalidi o diversamente abili
Titolo XXVII - Contratti di inserimento
Articolo 93 - Descrizione del contratto di inserimento
Articolo 94 - Contratto di inserimento/reinserimento: finalità
Articolo 95 - La stipula del contratto di inserimento/reinserimento
Articolo 96 - Limiti all'applicazione del contratto di inserimento/reinserimento
Articolo 97 - Forma e Contenuti
Articolo 98 - Il progetto individuale di inserimento
Articolo 99 - Durata
Articolo 100 - Modalità di formazione
Articolo 101 - I soggetti abilitati alla formazione
Articolo 102 - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo XXVIII - Occupazione femminile
Articolo 103 - Azioni positive a favore dell'occupazione femminile
Titolo XXIX - Occupazione stranieri
Articolo 104 - Promozione dell'integrazione ed inserimento di lavoratori stranieri
Titolo XXX - Riposo giornaliero - Riposo settimanale
Articolo 105 - Riposo giornaliero
Articolo 106 - Riposo settimanale
Titolo XXXI - Permessi retribuiti - Permessi non retribuiti - Permessi straordinari retribuiti
Articolo 107 - Disciplina dei permessi retribuiti
Articolo 108 - Disciplina dei permessi non retribuiti
Articolo 109 - Disciplina dei permessi straordinari retribuiti
Titolo XXXII - Sospensione - Riduzione orario di lavoro - Soste - Banca delle ore
Articolo 110 - Sospensione del lavoro (inferiore a 30 minuti)
Articolo 111 - Diminuzione del lavoro
Articolo 112 - Sospensione del lavoro (superiore a 30 minuti)
Articolo 113 - La Banca delle ore
Titolo XXXIII - Riduzione dell'occupazione
Articolo 114 - Riduzione dell'occupazione aziendale
Titolo XXXIV - Festività - Festività abolite
Articolo 115 - Festività nazionali ed infrasettimanali
Articolo 116 - Religioni e fedi diverse
Articolo 117 - Festività abolite
Titolo XXXV - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 118 - Durata del tempo per la consumazione dei pasti
Titolo XXXVI - Congedo per matrimonio
Articolo 119 - Il congedo matrimoniale
Titolo XXXVII - Volontariato
Articolo 120 - Lavoratori impegnati in attività di volontariato
Titolo XXXVIII - Maternità
Articolo 121 - Tutela delle lavoratrici madri
Titolo XXXIX - Ferie
Articolo 122 - Diritto alle ferie
Titolo XL - Aspettativa per malattia od infortunio
Articolo 123 - Periodo di aspettativa in caso di malattia o infortunio
Titolo XLI - Malattia - Infortuni
Articolo 124 - Disciplina della malattia e infortunio non professionale e professionale
• A. Periodo di comporto
• B. Trattamento economico
• C. Caso di Malattia e/o infortunio non professionale
• D. Caso d'Infortunio o Malattia Professionale
Titolo XLII - Viaggiatori piazzisti - Infortuni sul lavoro - Polizza infortuni
Articolo 125 - Infortuni sul lavoro
Titolo XLIII - Gratifica natalizia
Articolo 126 - Mensilità aggiuntive: la tredicesima
Titolo XLIV - Trattamento economico
Articolo 127 - Elementi della retribuzione
Titolo XLV - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 128 - Scatti di anzianità
Titolo XLVI - Trasferta ed indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore
Articolo 129 - Trasferta del lavoratore: rimborsi spese indennità e diarie
Titolo XLVII - Indennità in caso di morte
Articolo 130 - Erogazione dell'indennità in caso di morte del lavoratore
Titolo XLVIII - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Articolo 131 - Busta paga
Articolo 132 - Diritto al reclamo sulla retribuzione
Titolo XLIX - Cauzioni
Articolo 133 - Versamento della cauzione
Articolo 134 - Diritto di rivalsa
Articolo 135 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
Titolo L - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 136 - Modalità di recesso dal rapporto di lavoro: per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per giustificato motivo oggettivo
Articolo 137 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Titolo LI - Trattamento di fine rapporto
Articolo 138 - Modalità di erogazione del TFR
Articolo 139 - Tempi di erogazione del TFR
Articolo 140 - Anticipazioni del TFR
Titolo LII - Cessazione - Trasformazione dell'azienda
Articolo 141 - Trapasso, cessione e fallimento aziendale: rinvio alla normativa vigente
Titolo LIII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 142 - Abiti ed utensili di lavoro
Titolo LIV - Tutela della salute dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 143 - Misure per la tutela della salute dei lavoratori
Titolo LV - Divieti
Articolo 144 - Divieto di prestazione d'opera presso altre aziende
Titolo LVI - Risarcimento danni
Articolo 145 - Trattenute sulla busta paga per risarcimento danni
Titolo LVII - Mobbing e molestie sessuali
Articolo 146 - Tutela della dignità dei lavoratori: misure anti-mobbing
Articolo 147 - Misure di contrasto delle molestie sessuali
Titolo LVIII - Doveri del lavoratore dipendente - Disposizioni disciplinari Licenziamenti
Articolo 148 - Doveri del lavoratore dipendente
Articolo 149 - Disposizioni disciplinari
Articolo 150 - Licenziamenti
Titolo LIX - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 151 - Costituzione della Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Titolo LX - Composizione delle controversie
Articolo 152 - Controversie individuali e collettive
Titolo LXI - Patronati
Articolo 153 - Gli Istituti di Patronato
Titolo LXII - Formazione continua Formoa
Articolo 154 - Fondo Formoa per il finanziamento di programmi per la formazione continua
Titolo LXIII - Pensione complementare
Articolo 155 - Fondo Pensione Nazionale Complementare: contributi e prestazioni
Titolo LXIV - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome Enboa
Articolo 156 - Funzioni dell'Ente Enboa
Articolo 157 - Quota contrattuale per il finanziamento dell'Enboa
Titolo LXV - Ente regionale bilaterale delle organizzazioni autonome Erboa
Articolo 158 - Costituzione dell'Ente Erboa e versamento delle quote contrattuali di finanziamento
Titolo LXVI - Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome - Assistenza sanitaria supplementare Enmoa
Articolo 159 - Ente Enmoa: regime di contribuzione
Articolo 160 - Assistenza sanitaria supplementare
Articolo 161 - Obbligo di versamento dei contributi a carico delle aziende
Titolo LXVII - Documento unico di regolarità contributiva
Articolo 162 - Certificazione della regolarità contributiva: rilascio del DURC
Titolo LXVIII - Appalti
Articolo 163 - Disciplina degli appalti
Allegati
Allegato 1 - Accordo interconfederale Cnai - Cisal del 20 aprile 2009 per le PMI - Attuazione dell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009
Allegato 2 - Aggiornamento ed integrazione del Regolamento delle prestazioni dell'Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome Enmoa

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore commercio fino a 14 dipendenti

Il 28 agosto 2009, in Roma tra: la Cnai Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori […]; la Ucict Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo […]; e la Cisal Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori […]; la Fenasalc Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio […];

Rilevata la volontà delle Parti e l'opportunità di stipulare il nuovo CCNL per le Aziende separatamente da quello per le Società Cooperative
Si stipula il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del "Commercio" aventi alle proprie dipendenze fino a 14 dipendenti", con validità 1 settembre 2009 - 31 agosto 2012

Premessa
[…]
Le Parti rilevano che, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle Parti Sociali il complesso minimo inderogabile di norme e regole necessarie.
[…]
Le Parti confermano l'importanza ed il ruolo degli Enti "Enmoa, Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome" ed "Enboa Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome", degli "Erboa, Enti bilaterali delle organizzazioni autonome operanti in ambito regionale" e del "Formoa, Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua delle Organizzazione Autonome", come regolatori e gestori degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL.
Con la presente "Premessa" le Parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le Parti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.
Le Parti, infine, auspicano un conseguente nuovo assetto delle regole sul rapporto di lavoro, meno influenzato dal Legislatore e con maggiore autonomia e responsabilità alle Parti Sociali, prevedendo i necessari meccanismi procedurali al fine di favorire la competitività e lo sviluppo e auspicano che il trattamento normativo tra il comparto privato e pubblico venga uniformato.

Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Validità e Sfera di Applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le Aziende nel settore del Commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, nonché tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore che hanno alle proprie dipendenze fino 14 (quattordici) dipendenti e loro personale dipendente.
Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
[…]
Per espresso accordo tra le Parti il presente CCNL può essere applicato solo ed esclusivamente dalle Aziende associate ad una delle Organizzazioni Datoriali stipulanti.
[…]
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende all'applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL, nonché dei Contratti Integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalle legge vigente.
Le Aziende possono superare il limite di 14 (quattordici) per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.
I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, con contratto d'apprendistato, con contratto a distanza (telelavoro), con contratti di somministrazione e contratto part-time non vengono mai computati nel limite numerico delle 14 (quattordici) unità.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizione di legge vigenti in materia.
A titolo indicativo le Aziende a cui si applica il presente CCNL sono:
a) Alimentazione
1. commercio all'ingrosso ed al minuto (alimentari misti) di generi alimentari;
2. supermercati, ipermercati, soft e hard discount;
3. commercio all'ingrosso ed al minuto di: salumerie, salsamenterie, pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi, foraggi, bestiame, carne macellate, pollame, uova, selvaggina, formaggi, burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti, birra, aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, oli, affini e derivati;
4. importatori e torrefattori di caffè;
5. macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata;
6. commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti della pesca;
7. commercio al minuto all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
8. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattieri caseari;
9. aziende che esercitano il commercio di vini, ivi comprese: le Aziende che acquistano uve e mosti per la produzione dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento e la relativa vendita.
b) Fiori, piante ed affini
1. commercio all'ingrosso al minuto di piante; di fiori; di piante e fiori ornamentali; di piante aromatiche ed officinali; di prodotti erboristici in genere ed affini; di prodotti ed articoli da giardinaggio.
c) Merci d'uso e prodotti industriali
1. Grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. Tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine;
3. Confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti, sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
4. Lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, etc.) stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
5. Pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, etc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
6. Articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
7. Lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
8. Articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installataci di impianti;
9. Giocattoli, negozi di arte antica e moderna, arredamenti ed oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
10. Oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
11. Librai (comprese le librerie delle case editrice ed i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
12. Francobolli per collezione;
13. Mobili, mobili e macchine per ufficio;
14. Macchine per cucire;
15. Ferro ed acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV; radiofonici, elettrodomestici; impianto di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc.);
16. Autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per auto motocicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
17. Gestori di impianti di distribuzione di carburante;
18. Aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
19. Carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
20. Imprese di riscaldamento;
21. Laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres ed affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante ed impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
22. Tappezzerie in stoffa ed in carta, stucchi;
23. Prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
24. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici;
25. Legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine, etc.;
26. Rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
27. Prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine ed attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
28. Commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto C.
d) Ausiliari del commercio con l'estero
1. Agenti e rappresentanti di commercio;
2. Mediatori pubblici e privati;
3. Commissionari;
4. Stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno ed al servizio delle proprie aziende);
5. Fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, etc.);
6. Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7. Agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8. Imprese portuali di controllo.
9. Tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del commercio.
[…]

Titolo II - Esame su Quadro Socio - Economico e Materie Negoziali di Settore
Articolo 2 - Analisi socio-economica annuale di settore: prospettive di sviluppo, dinamiche strutturali, processi di innovazione tecnologica

Annualmente, di norma entro il primo semestre, il Cnai - Ucict e la Cisal - Fenasalc, nazionali, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame:
1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;
2. i processi formativi derivanti dalla riforma della scuola, con particolare riferimento ai nuovi percorsi Universitari, ivi compresi gli stages;
3. le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo che sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
4. lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dei rapporti di prestazione a "progetto", lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi agli "stages", e all'andamento dell'occupazione femminile anche in rapporto con le possibili azioni positive in linea con la legge n. 125 del 10 aprile 1991 e con quanto deliberato dal gruppo per le pari opportunità di cui al presente CCNL.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle Parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a. gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
[…]
c. la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d. l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della U.E. (molestie sessuali, mobbing);
e. la costituzione, ove non già operative, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai decreti legislativi del 31 marzo 1998, n. 80 e del 29 ottobre 1998, n. 387, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto;
f. la nomina dei membri/arbitri dei collegi di arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL.

Articolo 3 - Esame su quadro socio-economico e materie negoziali a livello nazionale di area professionale
Annualmente e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'"area commerciale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore, così come richiamati al precedente art. 2.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego, così come previste al titolo "Mercato del lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL;
2. esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre al Fondo Formoa;
3. esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4. esame e definizione, entro sei mesi dalla stipula CCNL, dei profili professionali da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale;
5. esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
6. esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
7. esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzione di specifici dipartimenti di "area", per la partecipazione e/o per la confluenza, nell'Ente bilaterale nazionale Enboa;
8. la definizione, ove non già realizzati e operativi, di specifici accordi in materia di "sicurezza sul lavoro";
9. la definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali" così come demandato dal presente CCNL;
10. la definizione, ove non già operativi, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di cui al titolo "Orario di lavoro" del presente CCNL o relativi alla regolamentazione degli obblighi dei dipendenti e dei datori di lavoro.

Articolo 4 - Incontri annuali tra le Parti
Annualmente, a livello regionale e provinciale, considerato la ridotta dimensione operativa delle Aziende rientrate nella presente contrattazione, di norma entro il primo semestre o, su richiesta di una delle Parti, in un periodo diverso, le Associazioni datoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto articolato inteso al raggiungimento, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Le Parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5 - Diritti sindacali: la partecipazione alle assemblee ed alle associazioni sindacali

Le Parti riconoscendo che, data la tipicità delle Aziende e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni, in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 12 (dodici) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalla Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le Parti concordano che per 8 (otto) ore le modalità di utilizzo saranno definite nel 2° livello di contrattazione, le rimanenti 4 (quattro) ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle Parti Sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche Aziendali o per incombenze e lo chiarimenti presso le strutture sindacali o degli enti bilaterali.
[…]
Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati sottoscrittori del presente CCNL.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.
[…]
La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Articolo 6 - Delegato aziendale
Nelle Aziende che occupano da 11 sino a 14 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato Aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il Datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Articolo 8 - Assemblea
I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente art. 5.

Articolo 10 - Le attività negoziali della RSA
Cisal e Fenasalc esercitano il loro potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.
La RSA rappresentativa dei lavoratori, in quanto legittimata dal loro voto ed in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati Cisal e Fenasalc svolge, le attività negoziali per le materie proprie del livello Aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria.
Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla Rappresentanza Aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.

Articolo 12 - Valorizzazione delle funzioni della contrattazione collettiva
[…]
Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL, in materia di diritti sindacali e di associazione, le Parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al protocollo d'intesa per il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole e medie imprese, lo sviluppo dell'associazionismo in genere.
Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente CCNL.
[…]

Titolo IV - Livelli di Contrattazione - Territoriale - Aziendale
Articolo 15 - La contrattazione collettiva nazionale

La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Aziende il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
[…]
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, inoltre il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale ed Aziendale.
Il CCNL può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare, su basi di accordi tra le Parti, in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incentivazioni del funzionamento di servizi di previdenza ed assistenza.

Articolo 16 - Rinnovo del CCNL e IVC
[…]
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a. costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b. costituzione, regolamentazione e funzionamento degli Enti Bilaterali Regionali e Provinciali, d'intesa con le Organizzazioni nazionali.
Inoltre, la contrattazione di secondo livello definirà gli eventuali elementi retributivi regionali od aziendali specifici.

Articolo 17 - Le materie della contrattazione integrativa
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
[…]
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o Aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o Aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti d'inserimento, secondo la disciplina nazionale e le Leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Titolo IX - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Articolo 24 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato - lavoro intermittente - lavoro ripartito

Negli articoli seguenti trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd. Legge Biagi).
Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa negli articoli del richiamato D.Lgs. e successive modifiche. In particolare:
1. per la somministrazione di lavoro;
2. per il lavoro intermittente;
3. per il lavoro ripartito.

Articolo 26 - Limiti di applicazione del contratto di somministrazione di lavoro
[…]
L'Azienda utilizzatrice comunica ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, il numero dei lavoratori assunti direttamente dall'Azienda.
Analoga comunicazione sarà effettuata entro il 1 marzo di ogni anno all'Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "Erboa".
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente art. 24 presso l'Azienda utilizzatore sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
I lavoratori occupati non sono computati nell'organico dell'Azienda utilizzatrice ai fini dell'applicazione di legge o del presente CCNL.
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso l'Azienda utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui al precedente art. 25 non possono superare, in ciascuna unita produttiva, i seguenti limiti:

Lavoratori dipendenti

Scaglioni

da 0 a 5 da 6 a 10 da 11 a 14
c.c. flessibili 1 2 3

La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

Articolo 27 - Il Lavoro intermittente
[…]
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le OO.SS. firmatarie del presente CCNL a livello territoriale, il numero dei lavoratori assunti, il tipo dei contratti conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo di ogni anno all'Ente Regionale Bilaterale della regione di competenza ed in sua mancanza all'Enboa.
[…]
Il lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Articolo 30 - Divieti e condizioni
L'Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata e alla somministrazione di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
1. qualora il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81/2008);
[…]

Articolo 31 - Lavoro ripartito
[…]
Il Datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSA e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente Contratto collettivo, a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione sarà effettuata, entro il 1 marzo di ogni anno, all'Ente Regionale Bilaterale o, in mancanza, Nazionale.

Titolo XIII - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 37 - Lavoratori Jolly

Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l'Azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'Azienda stessa.
[…]

Titolo XIV - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 39 - Assunzioni: documenti di lavoro

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
4. libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Articolo 40 - Assunzioni: visite mediche
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il Datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XVI - Orario di lavoro
Articolo 43 - Regolamentazione dell'orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità delle Aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali e di norma di 8 (otto) ore giornaliere, che può essere distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma entro le ore 13 del sabato.
[…]
La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, cosi come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.
[…]
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 50 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle Aziende, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 (quaranta) ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 (dodici) ore ad un massimo di 16 (sedici) ore settimanale all'anno. Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per cento).
La contrattazione Territoriale od Aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una determinata fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (Flex-time).
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa Territoriale od Aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
[…]
Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda senza esserne autorizzato.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del Datore di lavoro.
Le Parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del D.M. del 30 agosto 1999 e successive integrazioni o modificazioni.
[…]

Articolo 44 - Lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Per quelle occupazioni che richiedono, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale sull'interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere prevista nel contratto d'assunzione di 40 o di 48 ore ordinarie.
Tali lavoratori discontinui, a norma dell'art. 16 del D.Lgs. 66/03, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale della durata settimanale dell'orario di lavoro.
Pertanto, il presente CCNL prevede, per tali lavoratori, il tetto massimo medio settimanale di lavoro (ordinario e straordinario), sempre calcolato nell'arco di 12 mesi, pari a 60 ore settimanali, purché la prestazione sia stata prevista nel contratto d'assunzione in tali termini e sia stata esplicitamente accettata dal lavoratore, con apposizione di doppia firma, così come previsto per le clausole cd. "vessatorie".
[…]

Titolo XVIII - Orario di lavoro dei minori
Articolo 46 - Lavoratori minori: orario giornaliero

Per l'orario di lavoro dei minori di età si applicano le norme di Leggi vigenti.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e trenta minuti).
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e trenta minuti), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste.
L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte insieme agli altri orari.

Titolo XIX - Lavoro Domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 47 - Lavoro domenicale e festivo: maggiorazioni retributive

[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge.

Articolo 49 - Lavoro notturno e festivo: maggiorazioni retributive
[…]
Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XX - Lavoro straordinario
Articolo 50 - Lavoro straordinario: maggiorazioni retributive

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 (centosessanta) ore annue. Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XXII - Lavoro parziale o part- time - part time post partum- genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 56 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

[…]
I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

Titolo XXIII - Apprendistato
Articolo 60 - Tipologie del contratto di apprendistato

Le Parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, ritengono che l'istituto dell'apprendistato sia un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, che per l'incremento dell'occupazione giovanile.
Le norme vigenti in materia (Legge n. 30/2003, D.Lgs n. 276/03 e Legge 80/2005) hanno modificato la previgente disciplina.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b. contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
c. contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un apprendimento tecnico-professionale.

Articolo 61 - Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
[…]
L'apprendistato di tipo a) è disciplinato dalle Regioni o dalle Province Autonome in accordo con il Ministero del Lavoro e il Ministero della Pubblica Istruzione e sentite le Organizzazioni sindacali.

Articolo 62 - Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di formazione
[…]
La durata di questa tipologia contrattuale viene stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei Datori di lavoro e dei lavoratori, l'Università e altre istituzioni formative.

Articolo 63 - Contratto di apprendistato professionalizzante
Lo scopo dell'apprendistato di tipo c) è di far acquisire al lavoratore non un titolo di studio nell'ambito del sistema "istruzione", ma una qualificazione mediante la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base tecnico-professionali.
Infatti, questa forma d'apprendistato non è legata, come le altre due tipologie d'apprendistato, alla necessità dell'apprendista di completare la scuola dell'obbligo o diploma o alte professionalità.
La regolamentazione del contratto d'apprendistato professionalizzante è demandata alle Regioni e alle Province autonome in accordo con le Organizzazioni sindacali.
Tuttavia, in attesa dell'emanazione della normativa da parte delle Regioni e delle Province autonome, la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi di categoria stipulati da associazioni dei Datori di lavoro e prestatori di lavoro (Art. 13 bis L. 80/2005 di conversione del D.L. n. 35/2005 G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 che ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 prevedendo il comma 5 bis).

Articolo 68 - Assunzione degli apprendisti
Il contratto d'apprendistato può essere stipulato per lavoratori d'età compresa tra i 18 e 29 anni.
L'assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d'età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
[…]
Per l'assunzione degli apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
[…]
e. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e aziendali e la normativa regionale di settore);
[…]
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo apprendista partecipante;
[…]
i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità "e-learning";
j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
k. Il compenso dell'apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere dal contratto d'apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.

Articolo 72 - Formazione: contenuti
Per la formazione degli apprendisti i Datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle Parti stipulanti il presente accordo.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale dovranno perseguire gli obbiettivi formativi, così come articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti:
1. contenuti e competenze, accoglienza, valutazione del livello d'ingresso e definizione del patto formativo;
2. competenze relazionali;
3. organizzazione ed economia;
4. disciplina del rapporto di lavoro;
5. sicurezza sul lavoro.
Le attività a carattere tecnico - professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obbiettivi formativi:
a) competenze di settore:
1. conoscere le caratteristiche del settore;
2. conoscere l'Azienda di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera;
3. saper operare nel rispetto delle norme legali e delle buone prassi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di rispetto della riservatezza dei dati personali;
4. conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni dei servizi, di processo e nel contesto operativo.
b) competenze di aree:
1. conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di erogazione dei servizi;
2. sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'Azienda;
3. saper operare in un contesto orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente;
4. conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività;
5. conoscere e saper utilizzare il qlossario della professione;
6. conoscere i sistemi di tutela del consumatore;
7. conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente;
8. conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari (ore effettivamente richieste dalla missione).
c) competenze di profilo:
1. riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio;
2. conoscere gli elementi qualificati il buon livello dei servizi;
3. saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso e la conservazione di strumenti, dotazioni e materiali;
4. leggere ed interpretare la documentazione tecnica-amministrativa dell'Azienda (quanto richiesto dalla mansione);
5. saper utilizzare i principali software applicativi;
6. saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale;
7. saper gestire le comunicazioni dirette e telefoniche;
8. conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita dei servizi (quanto effettivamente richiesto dalle mansioni);
9. saper condurre una conversazione in lingua straniera finalizzata alle operazioni di vendita dei servizi (quando effettivamente e richiesto dalle mansioni);
10. conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
[…]
Le Parti firmatarie il presente accordo considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni, province ed Associazioni Datoriali e Sindacali competenti per territorio.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente articolo, convengono sull'opportunità di costituire un'apposita commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti che sia specifica per l'ambito d'applicazione del presente CCNL.
Le Parti richiamando la normativa vigente e considerando il carattere sperimentale della normativa, delegano ad una Commissione Paritetica costituita nell'ambito dell'Ente Bilaterale Nazionale, la definizione di regole condivise per l'individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell'obbligo formativo.

Articolo 73 - Tutor
Le Parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/1997 e dell'art. 4, D.M. 8 aprile 1998.
I Titolari o i loro famigliari coadiutori sono compresi fra i lavoratori impegnati in qualità di "Tutor".

Articolo 74 - Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l'apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate e suggerite dagli Enti Pubblici o dagli Enti Bilaterali (Enboa o Erboa Regionali).
Gli Enti Bilaterali (Enboa e Erboa Regionali) sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l'Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale "Enboa" intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all'inserimento dell'apprendista nelle Aziende.
Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinata alla formazione teorica, effettuata in aula o mediante corsi esterni, su temi inerenti la qualifica da conseguire o negli studi seguendo un modulo formativo predefinito, un monte orario di 120 ore medie annue retribuite.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l'"Enboa" definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle Aziende;
b. la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'Azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell'apprendista, attesta l'attività formativa svolta.

Articolo 75 - Trattamento normativo
L'apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d'apprendistato, al trattamento normativo dei lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite.
Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell'apprendista.
Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con apposita voce "formazione retribuita".

Articolo 76 - Obblighi del datore di lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all'apprendista nell'Azienda o sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di apprendistato;
2. non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente n. 3), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Articolo 77 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell'Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
L'Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d'orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un'ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.

Articolo 78 - Diritti dell'apprendista
L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi. L'apprendista non potrà essere adibito a:
a. lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempo di formazione retribuita esterna all'orario ordinario di lavoro;
b. lavoro a turno notturno o festivo per le Aziende che operano su 24 ore.
[…]

Titolo XXIV - Telelavoro
Articolo 79 - Descrizione dell'attività lavorativa

Il Telelavoro è una forma di organizzazione del lavoro a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (lavoratore dipendente) e l'Azienda.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, quindi è parte dell'organizzazione dell'Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'Azienda e, spesso, coincide con l'abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti che svolgono l'identica attività nei locali dell'Azienda.
In quanto compatibile il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'Azienda.

Articolo 80 - Tipi di telelavoro
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali.

Articolo 81 - Il Telelavoro domiciliare e remotizzato
Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoratori subordinati.
Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato, sia esso domiciliare o remotizzato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non configurano un'unità produttiva autonoma dell'Azienda.

Articolo 85 - Il Telelavoro: strumenti di controllo da parte dell'azienda
L'Azienda, previa informazione ai telelavoratori, può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, che dalle leggi vigenti in materia (le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoratori).

Articolo 86 - Il Telelavoro: responsabilità in materia di strumenti di lavoro
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con apposita commissione da costituirsi, a richiesta, tra le Parti stipulanti il presente CCNL, prima dell'inizio del contratto di Telelavoro.
In ogni caso l'Azienda si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dall'eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che sia imputabili a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore.
L'Azienda è tenuta a fornire al telelavoratore i necessari supporti tecnici.

Articolo 87 - Il Telelavoro: la contrattazione integrativa
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato approfondire:
1. l'adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l'isolamento del telelavoratore dall'ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l'esercizio dei diritti sindacali e l'accesso alle informazioni dell'Azienda;
2. il carico di lavoro;
3. eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore.

Articolo 88 - Il Telelavoro: l'orario di lavoro
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal decreto legislativo n. 66/2003.

Articolo 89 - Diritti del telelavoratore
Il telelavoratore ha gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti che operano all'interno dell'Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica.

Articolo 90 - Doveri del telelavoratore
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, cosi come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico.

Titolo XXVI - Lavoratori invalidi o diversamente abili
Articolo 92 - Inserimento dei lavoratori invalidi o diversamente abili

Nel caso d'assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori invalidi valgono le norme di legge e il presente CCNL.
Le Parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone a validità ridotta in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera d'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle Convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecniche - organizzative delle Aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili, effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, l'Azienda e qualora presente la RSA, verificheranno, congiuntamente, le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non siano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa dell'Azienda, si attiveranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte, affinché sia realizzato l'avviamento in un'altra unità.
A livello territoriale, si studieranno le iniziative idonee, affinché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici atti a formare ed immettere nel mercato del lavoro soggetti diversamente abili, favorendone l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità.
[…]

Titolo XXVII - Contratti di inserimento
Articolo 97 - Forma e Contenuti

Il contratto d'inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoro.
Il contratto d'inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale.
[…]
Inoltre il contratto d'inserimento deve indicare:
[…]
3. il progetto individuale d'inserimento;
[…]

Articolo 100 - Modalità di formazione
Il progetto individuale d'inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 (sedici) ore inerente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e d'organizzazione aziendale.
La formazione teorica deve, inoltre, essere accompagnata da successive fasi d'addestramento specifico.
Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo previsto dal D.Lgs. 276/2003 all'art. 2 e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 10 ottobre 2005.
"In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d'inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità" del contratto d'inserimento, il Datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d'inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine del periodo d'inserimento, maggiorata del 100% (cento percento).
[…]

Articolo 101 - I soggetti abilitati alla formazione
I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche, ove presenti. In alternativa:
1. l'imprenditore;
2. i suoi preposti qualificati;
3. un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.

Articolo 102 - Disciplina del rapporto di lavoro
Al contratto d'inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001) e successive integrazioni o modifiche e dal Titolo XXI del presente CCNL.
[…]
Gli assunti con contratto d'inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.

Titolo XXIX - Occupazione stranieri
Articolo 104 - Promozione dell'integrazione ed inserimento di lavoratori stranieri

Le Parti preso atto del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese e dell'occupazione dei cittadini stranieri, ritengono necessario affrontare tale tematica e concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studi e di ricerca finalizzate alla promozione d'interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale ed aziendale).
Le Parti s'impegnano a promuovere condizioni di parità all'accesso a tutte le forme d'impiego previste dal presente CCNL, compatibilmente con le condizioni legali di soggiorno in Italia, del cittadino straniero.
Le Parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante le ripercussioni nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare agli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali o agli Enti di formazione paritetici, costituiti dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, un ruolo attivo anche per ottenere finanziamenti atti a:
1. razionalizzare ed incrementare la formazione integrativa dei lavoratori migranti;
2. attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica;
3. attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, sia all'acquisizione dei fondamentali principi civici del nostro ordinamento (doveri e diritti del cittadino).
Gli Enti di Formazione dovranno determinare un piano d'azione che realizzi:
a. la possibilità di fornire corsi d'alfabetizzazione con mutualità dei costi;
b. la razionalizzazione delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva;
c. l'attuazione dei programmi di formazione civica.
Gli organismi bilaterali possono ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 286/1998 stipulare convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti stagionali ed agli stages formativi.

Titolo XXX - Riposo giornaliero - Riposo settimanale
Articolo 105 - Riposo giornaliero

Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 (undici) ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. 66/2003.
Nell'attesa della regolamentazione di quanto sopra riportato e fatte salve le ipotesi già convenute al II livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 (undici) ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
1. cambio del turno;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte verso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d'avvio di nuove attività;
6. studi che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 (undici) ore;
7. vigilanza degli impianti e custodia;
8. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, preparazione delle assemblee adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti concordano che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 (nove) ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi, purché tale contrazione sia contenuta entro il massimo di 20 (venti) giorni lavorativi per anno solare.

Articolo 106 - Riposo settimanale
Ai sensi di legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 (ventiquattro) ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere a diverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 66/2003, nelle sue eccezioni:
1. al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 (quattordici) giorni o nel diverso periodo che sarà determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24 + 9 (ventinove + nove) ore di riposo ogni sei giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l'attesa della stipula degli accordi di II livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana è pari a 20 (venti) ore.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, sarà riconosciuta al lavoratore, a titolo risarcitorio, un'indennità fissa di euro 10 per ciascuna settimana soggetta a rinvio (massimo 4 settimane/mese).

Titolo XXXII - Sospensione - Riduzione orario di lavoro - Soste - Banca delle ore
Articolo 112 - Sospensione del lavoro (superiore a 30 minuti)

Per la sospensione superiore a 30 (trenta) minuti, dovuta a causa di forza maggiore e per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o del Datore di lavoro è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Articolo 113 - La Banca delle ore
Nel caso di punte di lavoro di più intensa attività e di prevedibili periodi d'attività ridotta, il Datore potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto:
a. intensificare l'orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione;
b. recuperare, mediante rarefazione le ore lavorate nell'intensificazione, e. ridurre l'orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione.
Quindi i seguenti casi:
1. superare l'orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2. ridurre l'orario contrattuale ordinario settimanale sino ad un minimo di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane;
3. nel caso di riduzione del fabbisogno d'ore con previsione di successivo recupero il Datore di lavoro potrà ridurre l'orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore settimanali, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate del lavoratore nel conto della Banca delle Ore.
[…]
Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere di 192 ore a favore del lavoratore o del datore di lavoro.
Il regime d'intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al 1 gennaio dell'anno successivo.
[…]
La comunicazione di rarefazione o d'intensificazione dovrà essere data al lavoratore con un preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, di 24 ore.
[…]

Titolo XXXV - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 118 - Durata del tempo per la consumazione dei pasti

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di 15 (quindici) minuti ad un massimo di 2 (due) ore, ed è concordato tra i lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio.

Titolo XXXVIII - Maternità
Articolo 121 - Tutela delle lavoratrici madri
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela delle dipendenti lavoratrici madri.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendete ha diritto ad astenersi dal lavoro a norma delle leggi vigenti.
[…]

Titolo XXXIX - Ferie
Articolo 122 - Diritto alle ferie
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
[…]

Titolo XLI - Malattia - Infortuni
Articolo 124 - Disciplina della malattia e infortunio non professionale e professionale
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortunio, valgono le norme di legge vigenti sia nazionali sia regionali.

Titolo L - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 136 - Modalità di recesso dal rapporto di lavoro: per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per giustificato motivo oggettivo

Il Datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro per "giusta Causa o per "giustificato motivo", come appresso specificato:
Recesso per "giusta causa". Si ha quando sia caduto in modo grave, immediato ed irreversibile il rapporti fiduciario nei confronti del lavoratore.
A. A titolo esemplificativo tale recesso si avrà in caso:
[…]
2. d'insubordinazione verso il Datore di lavoro o di lui preposti, che abbia determinato nocumento grave alle persone od all'Azienda;
[…]
4. di danneggiamento volontario di beni dell'Azienda o di terzi effettuato presso l'Azienda;
[…]
B. Recesso per "giustificato motivo soggettivo". Si effettua per gravi inadempienze quali:
1. mancanze gravi che non sono però idonee a rompere, in modo grave ed immediato, il rapporto fiduciario.
2. le mancanze (meno gravi) alla disciplina del lavoro ed alle disposizioni disciplinari, così come esemplificato dall'art. 159 del presente CCNL, che siano state preventivamente contestate e che abbiano originato, anche per plurirecidiva specifica, provvedimenti diversi quali: richiami, multa e sospensione.
[…]

Titolo LIII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 142 - Abiti ed utensili di lavoro

[…]
È parimenti a carico del Datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il Datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modifica se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'Azienda di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo LIV - Tutela della salute dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 143 - Misure per la tutela della salute dei lavoratori

Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle Aziende, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'Azienda fornirà gratuitamente idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o d'altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e d'addestramento organizzati dal datore di lavoro. Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire con apposito protocollo d'intesa una Commissione Paritetica composta da tre persone per ciascuna parte firmataria per realizzare quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008.

Titolo LVII - Mobbing e molestie sessuali
Articolo 146 - Tutela della dignità dei lavoratori: misure anti-mobbing

Le Parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale.
Il Datore di lavoro s'impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all'Osservatorio Nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all'individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

Articolo 147 - Misure di contrasto delle molestie sessuali
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al Decreto legislativo n. 145 del 30 maggio 2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice e/o di un lavoratore e di creare un clima d'intimazioni, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Titolo LVIII - Doveri del lavoratore dipendente - Disposizioni disciplinari Licenziamenti
Articolo 149 - Disposizioni disciplinari

I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti nei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto;
3. multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di rispettare la disciplina del lavoro od i compiti che rientrano nelle declaratoria e/o nei profili del proprio livello;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
b. si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
d. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata che può essere destinataria di più grave provvedimento.
Il licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le seguenti ed analoghe mancanze:
[…]
c. recidiva nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza;
[…]
g. la terza recidiva in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione;
[…]
i. abbandono ingiustificato del posto del lavoro del custode;
[…]
k. comprovate molestie sessuali;
l. per riconosciuta e grave comportamento di mobbing;
m. grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazioni e gestione adottato dall'Azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
[…]

Articolo 150 - Licenziamenti
Fermo restando l'ambito d'applicazione della L. n. 604/1966, come modificata dall'art. 18 della L. 300/1970 e della L. n. 108/1990, l'Azienda può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
3. per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 c.c., nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisorio del rapporto di lavoro, quali ad esempio, quelli indicati di seguito:
a. insubordinazione od offese gravi verso i superiori;
b. […] danneggiamento volontario od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c. qualsiasi atto volontario che possa compromettere la sicurezza, l'incolumità del personale, del pubblico, che determini danneggiamento grave agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3), l'Azienda potrà disporne la sospensione cautelare non disciplinare con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]

Titolo LIX - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 151 - Costituzione della Commissione nazionale di garanzia e conciliazione

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da sei membri di cui tre nominati dalle Organizzazioni Datoriali e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
Le Commissioni di cui sopra sono inserite nell'ambito degli Enti Bilaterali Enboa od Erboa, territorialmente competenti.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nell'Azienda del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
2. tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[…]
4. verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendete dall'Azienda; quest'ultimo è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
5. esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
6. esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
7. definire la classificazione del personale, come previsto dal Titolo X del presente CCNL;
8. definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa inerenti l'interpretazione delle clausole contrattuali.

Titolo LX - Composizione delle controversie
Articolo 152 - Controversie individuali e collettive

In caso di controversie tra l'Azienda ed il lavoratore dipendente sui contenuti o sull'applicazione delle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti sottoscrittrici, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano nei modi conformi allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
1. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale Nazionale o all'Ente Bilaterale Regionale e successiva attivazione della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
2. per controversie sull'applicazione dei contratti individuali stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale Nazionale e/o all'Ente Bilaterale Regionale (se costituita), ai fini di consentire la raccolta statistica delle difficoltà, darne interpretazione bilaterale, anche alla luce dell'eventuale giurisprudenza di merito, e predisporre bozze per un o più chiaro ed univoco testo contrattuale.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. […]
Nota a Verbale
Le fattispecie del presente Titolo sono demandate all'Ente Bilaterale Nazionale per un più attento esame, fino al raggiungimento di soluzioni pratiche ed applicative.

Titolo LXII - Formazione continua Formoa
Articolo 154 - Fondo Formoa per il finanziamento di programmi per la formazione continua

Le Parti individuano in Formoa (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua delle Organizzazione Autonome) il Fondo cui le Aziende faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Le Parti riconoscono concordemente l'importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, dagli accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
2. cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
3. rispondere a necessità d'aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni d'inadeguatezza professionale;
4. facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi d'assenza.
In questo quadro Formoa, nel corso degli incontri concordati, fornirà alle Aziende ed alle OO.SS. informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'Azienda. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali già vigenti in materia, a tale livello sarà valutata l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
1. al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda;
2. alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
3. al personale interessato da processi d'innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione dell'Azienda che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare un'effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
4. alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 133 del presente contratto;
5. alla generalità dei dipendenti e dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per la formazione prevista agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Formoa.
Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.
[…]

Titolo LXIV - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome Enboa
Articolo 156 - Funzioni dell'Ente Enboa

L'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome - "Enboa", - costituito con atto notarile il 21 dicembre 1998, costituisce lo strumento/struttura al quale le Parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto a tutti gli addetti dei vari settori (titolari e lavoratori) che operano nelle diverse attività contrattualizzati dalle Parti stipulanti.
A tal fine, l'Enboa, su mandato delle Parti costituenti:
1. elabora e organizza la divulgazione con le modalità più opportune, le relazioni sul quadro socio-economico del settore, delle varie attività e le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle Parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione dei compiti attribuiti;
2. incentiva e promuove studi e ricerche sulle aree delle diverse categorie e/o sull'area di categorie omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Formoa, l'analisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
3. predispone, su mandato delle Parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
4. promuove, coordinandosi con il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (Formoa) di cui all'accordo interconfederale del 7 gennaio 2009, sottoscritto tra Cnai e Cisal le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee;
5. predispone, ove autorizzato dalle istituzioni regionali, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel modello di libretto formativo del cittadino, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori dei Settore attraverso la formazione;
6. favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate dai CC.CC.N.L. - e quanto demandato e definito dal "gruppo per le pari opportunità";
7. promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo "Formoa" o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;
8. promuove iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione delle Aziende finalizzate all'avvio delle procedure di qualità;
9. promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le Parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali, a tale scopo costituiti dalle Parti firmatarie del presente CCNL;
10. promuove studi, ricerche ed iniziative relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le Parti firmatarie il presente CCNL;
11. promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandoli con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione europea;
12. promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti;
13. valorizza in tutti gli ambiti significativi, la specificità delle "relazioni sindacali" del settore e le relative esperienze bilaterali;
14. attua tutti gli adempimenti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Enboa;
15. individua e adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Enboa e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo;
promuovere la costituzione degli Enti Regionali Bilaterali "Erboa regione ...", coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati.
L'Enboa ha inoltre il compito di:
1. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi di II livello dei settori stipulati dalle Parti firmatarie il presente CCNL;
2. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture e/o dalle varie aree di categoria, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del lavoro" "Flessibilità", "Regimi di orario", "Sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività sindacale";
3. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività delle diverse categorie e dei lavoratori italiani;
4. ricevere le comunicazioni concernenti la nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti designati dalle rispettive Parti quali rappresentanti e componenti degli strumenti bilaterali, "Commissione paritetica nazionale" e "Gruppo per le pari opportunità", nonché la nomina dei "Referenti regionali";
5. ricevere la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica regionale o provinciale e del collegio di arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui ai D.Lgs. 29.10.1998 n. 387.

Articolo 157 - Quota contrattuale per il finanziamento dell'Enboa
[…]
Nota a Verbale
Nel corso del 2009 le Parti si attiveranno per la verifica della conformità dei principi che hanno regolato la costituzione dell'Enboa alla vigente normativa sulla bilateralità. Inoltre, concordano che gli enti bilaterali regionali "Erboa" dovranno comunque essere armonizzati con gli scopi, il ruolo, gli oneri e i compiti previsti e assegnati all'Ente bilaterale nazionale.

Titolo LXV - Ente regionale bilaterale delle organizzazioni autonome Erboa
Articolo 158 - Costituzione dell'Ente Erboa e versamento delle quote contrattuali di finanziamento

Le Parti convengono, di dare completa attuazione all'intesa sottoscritta in data 21.12.1998, nel costituire in tutte le Regioni l'Ente Bilaterale Regionale "Erboa" del/della (seguire il nome della Regione). Per quanto riguarda il finanziamento per assicurare l'operatività degli Enti Bilaterali Regionali si rimanda all'art. 167 del presente CCNL.

Titolo LXVIII - Appalti
Articolo 163 - Disciplina degli appalti

Le Aziende appaltanti inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le Aziende appaltatrici:
a. all'effettiva assunzione del rischio d'impresa;
b. al rispetto delle norme previste dai contratti del settore merceologico cui appartengono le Aziende appaltatrici;
c. all'osservanza di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche;
d. la presentazione del DURC, ogni qualvolta si esegue un pagamento, saldo od acconto di fattura; oltre il DURC rilasciato dagli Enti Bilaterali se nel CCNL è previsto. Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
Le Aziende, in occasione dell'incontro annuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi), si renderanno disponibili ad informare in merito:
a) alle direttive fornite alle Aziende appaltatrici in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro;
b) alle misure adottate per eliminare i rischi delle interferenze tra l'attività dell'appaltante e dell'appaltatore, da allegare al contratto di appalto o d'opera ai sensi dell'art. 3 della legge n. 123/2007;
c) agli eventuali infortuni con dipendenti dell'appaltatore, verificatisi all'interno dell'Azienda;
d) alla vincolante indicazione del servizio da eseguire o dell'opera da compiere;
e) all'attestazione della diretta organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore ed all'effettiva assunzione a suo carico del relativo rischio d'impresa.
Le eventuali osservazioni del RLS in merito al precedente punto b) ed all'osservanza delle norme in materia di sicurezza delle ditte appaltatrici, saranno approfondite, con la Direzione dell'appaltante.

Allegati
Allegato 1 - Accordo interconfederale Cnai - Cisal del 20 aprile 2009 per le PMI - Attuazione dell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009
[…]
1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria
[…]
1.3 Campo di applicazione. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce il sistema delle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione attraverso l'individuazione delle attività. Inoltre disciplina il diritto di informazione e consultazione e gli eventuali organismi paritetici, nonché - attraverso appositi accordi - le forme di bilateralità al fine di garantire il funzionamento di servizi integrativi del welfare possibilmente attraverso una normativa fiscale agevolata.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce le modalità e gli ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello.
[…]
2. La Contrattazione di Secondo Livello
2.1 Ambito di applicazione. Il secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ha ad oggetto specifici istituti delegati dalla contrattazione nazionale o dalla legge ed ha anch'essa validità triennale. Esso riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello. […]
La contrattazione è finalizzata anche alla gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali ed ai processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di salute e sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla legge sulle pari opportunità ed agli interventi volti a favorire l'occupazione femminile ed a tutelare i minori.
[…]