Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 23 aprile 2020
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato-P.M.I., Veneto
Fonte: cpredilizia.veneto.it


Accordo Settore Edile Artigiano e PMI Azioni CPR e apprendistato duale per la ripresa lavorativa durante l'emergenza COVID-19 "Coronavirus"

Il giorno 23 Aprile 2020 si sono incontrati in video conferenza: Confartigianato Imprese Veneto, rappresentata dal Presidente ***, assistito dal Presidente della Federazione Edilizia ***, dal Segretario Regionale *** e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali *** e dal responsabile della categoria edilizia ***; Cna del Veneto, rappresentata dal Presidente *** dal Segretario regionale ***; Casartigiani del Veneto, rappresentata dal Presidente ***, assistito dal Segretario Generale *** e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali ***; e Feneal Uil, regionale Veneto rappresentata dal Segretario Generale regionale ***; Filca Cisl, regionale Veneto rappresentata dal Segretario Generale regionale ***; Fillea Cgil, regionale Veneto rappresentata dal Segretario Generale regionale ***.

Premesso:
a) che l'emergenza epidemiologica Covid-19 manifestatasi anche nella Regione del Veneto dal mese di Febbraio 2020, come dichiarata dai diversi DPCM adottati dal Governo e dagli altri atti normativi adottati dalle autorità competenti, è ancora in essere e che in base al DPCM  [delibera CM]del 31 Gennaio 2020 è attualmente, salvo proroghe, dichiarata fino al 31 Luglio 2020;
b) che in data 24 Marzo 2020 tra le associazioni nazionali datoriali delle costruzioni, artigiane comprese e Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil nazionali è stato siglato il "Protocollo condiviso per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti del settore edile";
c) che la Regione del Veneto Area Sanità e Sociale, Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria mantiene aggiornate le "indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" come misure anticontagio da Covid-19 a beneficio dei datori di lavoro e i dipendenti di ogni settore artigiano compreso e che ha altresì diramato e mantiene aggiornato, sempre in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il "Manuale per la riapertura delle attività produttive" in costanza dell'emergenza infettiva da Sars-CoV-2;
d) che è volontà delle parti contribuire a favorire l'attuazione da parte delle imprese edili e dei lavoratori, del protocollo di cui sopra e delle altre misure anticontagio previste per consentire una progressiva ripresa dell'attività di lavoro nei cantieri non appena i provvedimenti di legge lo consentiranno con il supporto del CPR (Comitato Paritetico Regionale del settore edile artigiano e PMI) e in sinergia con i rappresentanti territoriali dei lavoratori della sicurezza (RLST);
e) quanto previsto dalle seguenti fonti: accordo regionale del 8 luglio 2009, contratto collettivo del 9 aprile 2014, 15 giugno 2016, verbale di accordo del 21 novembre 2017, verbale di accordo del 16 febbraio 2018, verbale di accordo del 20 dicembre 2018 in merito al sistema sicurezza nelle imprese edili, CPR, rappresentanti territoriali dei lavoratori della sicurezza (RLST) e prestazioni CPR servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro ancora attivi;
f) quanto previsto dall'accordo interconfederale artigiano veneto del 1.10.2018 e protocollo aggiuntivo del 22.11.2018 sugli istituti di cui agli artt. 43, 45 del D.lgs. 81/2015 e la volontà delle parti di darne attuazione a beneficio delle imprese edili artigiane e pmi e dei loro apprendisti/studenti per favorire nella ripresa lavorativa di cui sopra anche quella che consente l'accesso al mondo del lavoro edile artigiano di giovani tramite l'apprendistato duale;
Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante del presente accordo le parti concordano quanto segue:

Art. 1 Nuovo servizio attuazione protocollo e altre azioni anticontagio COVID-19
Gli attuali servizi CPR sono integrati da uno specificatamente dedicato all'attuazione da parte dei datori di lavoro, che applicano la contrattazione collettiva nazionale e regionale dedicata alle imprese artigiane e PMI edili ed affini, delle misure in materia di sicurezza anticontagio COVID-19 sui luoghi di lavoro e nei cantieri di cui alle lettere b), c), d) in premessa, le cui sopraggiunte modifiche ed integrazioni nel tempo si danno per acquisite dal presente accordo.
La decorrenza del servizio in questione è fissata per interventi realizzati dal 25 marzo 2020 giorno successivo alla stipula del Protocollo di cui al punto b) in premessa.

Art. 2 Apprendistato duale
A. Gli attuali servizi CPR sono integrati da quello dedicato al DVR, in occasione d'ingresso in azienda/cantiere di uno studente assunto con il contratto di apprendistato di cui agli artt. 43/45 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i. (c.d. apprendistato duale), come previsto dall'art. 11 dell'accordo interconfederale in premessa lettera f).
B. Che gli ulteriori servizi/prestazioni previsti dall'accordo interconfederale in premessa lettera f) a beneficio delle imprese e dei dipendenti assunti con l'apprendistato artt. 43/45 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i. siano messi a disposizione anche delle imprese e dei dipendenti iscritti ad Edilcassa Veneto, con efficacia relativa anche alle assunzioni di studenti con l'apprendistato duale già effettuate per l'anno scolastico 2019/2020. I servizi/prestazioni che saranno attivati, ricorrendone ogni altra condizione e requisito indicato nel medesimo accordo interconfederale, sono in sintesi quelli di cui:
• all'art. 3: contributo alle aziende, per attività di accompagnamento e supporto alla coprogettazione di percorsi dì apprendistato duale della durata minima di legge, che si rivolgono agli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditate presso la Regione Veneto; prestazione è pari al 80% dei costi sostenuti dall'impresa per un massimo erogabile di 300 euro per convenzione/piano/progetto formativo.
• all'art. 6: contributo alle aziende per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale per l'attuazione di percorsi di apprendistato duale, che si rivolgono agli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditate presso la Regione Veneto; prestazione è pari al 50% dei costi sostenuti dall'impresa per un massimo erogabile di 150 euro.
• all'art. 7: borsa di studio da erogare all'apprendista duale per il conseguimento del titolo di studio, la durata minima del contratto deve essere quella di legge, la domanda del neo diplomato/qualificato/laureato/ecc. dovrà essere presentata ad Edilcassa Veneto; l'importo della borsa di studio sarà pari a 1.300 euro.
Sarà cura di Edilcassa Veneto predisporre la relativa modulistica e le linee guida per le aziende e i dipendenti per accedere alle prestazioni di cui sopra, le risorse saranno poste a carico del fondo apprendistato.
C. di seguito l'aggiornato testo dell'art. 8 del Verbale di Accordo su Edilcassa del 16.2.2018:
I. l'azienda verserà, per ogni rapporto di apprendistato duale instaurato, gli importi dettagliati nella tabella di seguito a titolo di "quota di adesione contrattuale" ad un fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato; del versamento di cui al successivo punto III sarà data evidenza nel cedolino retributivo del mese cui si realizza il termine del periodo formativo; il versamento non comporta l'obbligo di contemporaneo conferimento della quota di TFR;

durata apprendistato duale

quota adesione contrattuale complessivamente spettante

12 mesi

300 euro

>12 mesi e 24 mesi

600 euro

>24 mesi e 36 mesi

800 euro

> 36 mesi

1.100 euro

II. il lavoratore assunto in apprendistato duale è tenuto ad indicare a quale fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato indirizzare la quota in tabella; l'indicazione avverrà con la restituzione al datore di lavoro dell'apposita lettera messa a disposizione da Edilcassa Veneto;
III. il versamento al fondo di previdenza complementare avverrà per il tramite di Edilcassa Veneto che provvederà a riversarle al fondo negoziale secondo le indicazioni contenute nella lettera di cui sopra;
IV. Edilcassa Veneto segnalerà al medesimo fondo tutte le informazioni utili per la costituzione della singola posizione individuale e le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse sono definite da una convenzione tra il fondo e Edilcassa Veneto;
V. Edilcassa Veneto informerà i fondi negoziali di cui sopra delle previsioni contrattuali previste dal presente accordo.
D. Le parti per ogni altro aspetto diverso da quanto previsto dal Verbale di Accordo su Edilcassa del 16 Febbraio 2018 sul duale, così come qui modificato (ex artt. 8, 9 e 10), confermano l'applicazione dell'accordo interconfederale sul duale in premessa lettera f).

Art. 3 Regolamento servizi CPR
In allegato al presente accordo che ne costituisce parte integrante viene rilasciato l'aggiornato regolamento de servizi CPR.

Letto e confermato.

Regolamento Servizi CPR
versione aggiornata all'accordo regionale del 23 Aprile 2020


1 Premessa
Il contratto regionale del 9 aprile 2014 prevede che le imprese interessate a migliorare la sicurezza possono farsi assistere da tecnici inseriti in una lista approvata dal CPR sulla base delle segnalazioni effettuate dalle associazioni artigiane mentre il successivo contratto regionale del 15 giugno 2016 ha definito quali possono essere le azioni per migliorare la sicurezza in cantiere attivando nel contempo degli incentivi economici per le imprese che le realizzano.
Oltre a ciò il CPR ha attivato le prestazioni:
• sull’A.S.L, denominata poi dalla legge n. 145/2018 "percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" (di seguito PCTO) in base all’accordo interconfederale regionale del 23.1.2018;
• sull’apprendistato duale in base all’accordo regionale edile del 23 Aprile 2020.
Tali azioni sono state altresì implementate con il servizio dedicato all’attivazione del protocollo sicurezza per il contrasto alla diffusione del virus “COV1D19” e altre soluzioni anticontagio di cui all'accordo Regionale Veneto per il settore edile artigiano sottoscritto il 23.4.2020 con riferimento al protocollo condiviso per i contrasto e contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24.3.2020, che ai fini dell’efficacia del presente regolamento sarà integrato e/o sostituito nel tempo da quelli successivi come previsti da intese delle medesime parti firmatarie (associazioni datoriali artigiane delle costruzioni Confartigianato Anaepa, Cna Costruzioni,Fiae Casartigiani e Feneal-Filca-Fillea) e/o da provvedimenti di legge nazionali (es. DPCM) e/o regionali come emanati nel tempo.
Le azioni previste sono:
1. Consulenza continuativa di durata almeno annuale (3 visite aziendali)
2. DVR
2b. integrazione DVR per imprese ospitanti studenti in A.S.L. / PCTO e Duale
3. Check up aziendale
4. Attivazione protocollo sicurezza e azioni connesse "COVID19” del 24.3.2020 e successive versioni aggiornate nel tempo della medesima fonte e/o altre fonti di legge applicabili.
Il CPR è inoltre indicato quale soggetto deputato alla stesura del regolamento per l’attivazione delle azioni ed il coinvolgimento degli RLST.
Questo documento costituisce pertanto il Regolamento che definisce le regole di attivazione delle azioni e del relativo coinvolgimento degli RLST come previsto negli Accordi Regionali per il settore edile artigiano del Veneto del 9 aprile 2014 e del 16 luglio 2016.

2 Interventi per migliorare la sicurezza
Di seguito è descritto il contenuto tecnico delle quattro tipologie di azioni previsti negli accordi citati in premessa.
2.1 Consulenza continuativa di durata almeno annuale (3 visite aziendali)
• 3 visite aziendali finalizzate alla verifica della gestione della sicurezza
• controllo aziendale periodico della situazione ai sensi della vigente normativa di sicurezza e di igiene sul lavoro sotto specifica direttiva e controllo dell'impresa
• assistenza nella scelta della segnaletica aziendale, dei dispositivi di protezione personale, delle attrezzature di lavoro
• informazione al personale su tematiche generali riguardanti la sicurezza privilegiando le seguenti tematiche:
o obblighi generali in materia di sicurezza
o scelta e utilizzo dei DPI
o segnaletica aziendale
o gestione delle emergenze
• documento di valutazione dei rischi generale (se dovuta) e/o suo mantenimento e aggiornamento
• valutazione dei rischi ambiente di lavoro ciclo produttivo e/o suo mantenimento e aggiornamento
• valutazione del rischio rumore (se dovuta) o aggiornamento periodico e supporto per gli eventuali adempimenti collegati
• Valutazione del rischio vibrazioni (se dovuta) o aggiornamento periodico e supporto per gli eventuali adempimenti collegati
• Elaborazione Piano Operativo Sicurezza (POS) o aggiornamento dello stesso con relativa spiegazione della struttura
Per ogni visita aziendale o in cantiere, deve essere compilato un report di ciò che è stato fatto.
Contributo: copertura al 80% - tetto massimo di 1.250 euro (IVA esclusa)
L’azienda può chiedere questo contributo una soia volta e non è cumulabile con gli altri previsti ai punti 2.2. e 2.3.
2.2 DVR
Realizzazione del DVR e valutazione dei rischi
Contributo: copertura al 70% - tetto massimo dì 400 euro (IVA esclusa)
Il contributo non è cumulabile con quelli previsti ai punti 2.1. e 2.3. L’impresa può chiedere il contributo una sola volta con una sola domanda che però può riferirsi a più interventi di valutazione dei rischi.
2.2 bis Integrazione DVR per imprese ospitanti studenti in A.S.L/PCTO e DUALE
Contributo: copertura del 50% - tetto massimo di 240 euro (IVA esclusa)
Valevole per ingresso in azienda di studenti sia minorenni che maggiorenni nel rispetto dei limiti di legge vigenti.
È ammesso un contributo per ASL e uno per Duale nel massimo cumulativo per impresa di due.
2.3 Checkup (o visite di cantiere)
Il Check up aziendale verrà effettuato analizzando l’azienda ed i rischi presenti nonché i relativi documenti prodotti o non ancora prodotti in relazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Contributo: copertura al 50% - tetto massimo di 100 euro (IVA esclusa)
Il contributo non è cumulabile con gli altri previsti ai punti 2.1. e 2.2. L’impresa può chiedere il contributo una sola volta con una soia domanda che però può riferirsi a più check-up.
2.4 Protocollo e azioni sicurezza "COVID 19"
Contributo: copertura del 100% - tetto massimo 200 euro (IVA esclusa).
Il presente contributo è cumulabile con tutti gli altri.

3 La procedura
L’azienda sceglie quali azioni attivare tra quelle previste nel contratto (Mod. 1) rivolgendosi al servizio associativo di diretta emanazione delle Associazioni artigiane provinciali o mandamentali. Il tecnico che le realizzerà deve essere tra quelli inseriti nell’apposita lista approvata dal CPR sulla base delle segnalazioni effettuate dalle associazioni artigiane.
3.1 La procedura
La procedura qui sinteticamente descritta ricalca quanto già sperimentato in alcuni territori del Veneto e prevede:
1. L’azienda si rivolge al servizio associativo per attivare una delle azioni previste;
2. Il servizio associativo verifica la regolarità contributiva dell’impresa nei confronti di Edilcassa Veneto con il supporto del CPR;
3. L'azienda sottoscrive il Mod. 1 indicando le prestazioni a cui è interessata:
• l’azienda dichiara di essere in regola con i versamenti Edilcassa Veneto;
• l'azienda dichiara di accettare il coinvolgimento dell'RLST nell'ambito degli interventi per migliorare la sicurezza;
4. L'azienda sottoscrive il contratto con il servizio associativo per le prestazioni richieste;
5. Il servizio associativo di diretta emanazione dell’associazione artigiana conferma all’impresa:
• riferimento del tecnico incaricato;
• data primo appuntamento;
6. L’Associazione artigiana provinciale o mandamentale o la società di servizi di diretta emanazione avvia il coinvolgimento dell'RLST (Mod. 2);
7. Per ogni singolo intervento in cantiere o azienda il servizio associativo redige un report a testimonianza di ciò che è stato fatto;
8. La conclusione del progetto/intervento sarà comunicata dal servizio associativo al RLST che assieme al tecnico sottoscriverà la relazione finale di chiusura (Mod. 3);
9. Il RLST restituisce, compilato e firmato il Mod. 2 all’ Associazione provinciale ed al CPR;
10. A conclusione del progetto/intervento il servizio associativo emetterà fattura all'impresa. La fattura dovrà riportare in modo dettagliato le singole attività svolte oggetto dell’intervento come descritte nei paragrafi 2.1, 2.2, 2.2 bis, 2.3 e 2.4 che precedono.
11. L'impresa compila la domanda di contributo riferita alla fattura pagata (esclusa IVA) (Mod. 4 e relazione finale) e la invia al CPR e per conoscenza all’Associazione provinciale prescelta
12. Il CPR verifica la corretta chiusura dell’azione (controllo del Mod. 2 pervenuto dallo sportello, e copia del Mod. 2 pervenuto dall’RLST) e ne dà riscontro ad Edilcassa Veneto;
13. Il CPR eroga il contributo all’impresa (IVA esclusa).

Allegati