Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 28 maggio 2020, n. 68
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID- 19. - Ulteriori disposizioni a parziale integrazione dell'ordinanza n°62 del 20 maggio 2020. - Approvazione Protocollo di Sicurezza Sistemi e Impianti a Fune censiti sul territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;
RICHIAMATE altresì le seguenti già emanate Ordinanze, le cui premesse e motivazioni si intendono qui integralmente riportate:
O.P.G.R. n. 36 del 13.04.2020 Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali. O.P.G.R. n. 42 del 20.04.2020 Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti.
O.P.G.R. n. 50 del 30.04.2020 Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri.
O.P.G.R. n. 52 del 30.04.2020 Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.
O.P.G.R. n. 56 del 06.05.2020 Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper.
O.P.G.R. n. 57 del 06.05.2020 Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di caccia di selezione, raccolta di funghi e tartufi.
O.P.G.R. n. 58 del 12.05.2020 Emergenza COVID-19. Organizzazione servizi di trasporto pubblico nella Fase 2.
O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che ”Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19” e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;
VISTO in particolare l'Allegato 17 del richiamato DPCM 17 maggio 2020 recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;
PRESO ATTO
• che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività “a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”;
• che a tal proposito la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio allo stesso affidato per il medesimo scopo, e che il primo rapporto settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;
CONSIDERATO che si rende opportuno conformare le Linee Guida e i Protocolli allegati all'Ordinanza n.59 a quanto recato nelle Linee Guida e nei Protocolli allegati al DPCM 17 maggio 2020, e in particolare nell'Allegato 17, anche nell'ottica del rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, della semplificazione e dell'omogeneità delle misure;
RITENUTO che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, valgano per le attività non già consentite alla data del 17 maggio 2020 sulla base del D.L. 19/2020 e del D.P.C.M. 26 aprile 2020, oltreché delle Ordinanze regionali attuative, salva la possibilità che tali attività già autorizzate vengano nel tempo sottoposte a protocolli e linee guida nazionali e/o regionali;
RITENUTO altresì che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;
VISTE le Linee Guida (tradotte in Protocolli di Sicurezza) sulle attività economiche, produttive e sociali elaborate dai Dipartimenti della Giunta Regionale, con riferimento alle quali il Gruppo Tecnico - Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11 marzo 2020, con verbale del 18 maggio 2020, ha rilasciato parere favorevole definendole “coerenti con i criteri di settore elaborati dal Comitato tecnico Scientifico nazionale in data 15 maggio 2020 (all. 10 D.L. 33/2020) e con le linee guida unitarie delle Regioni, ed, altresì, sono compatibili con l'attuale rischio epidemiologico della Regione Abruzzo assunto sulla base dei dati elaborati dal Ministero della Salute - ai sensi della normativa vigente - e ricevuti in data 16/05/2020”;
VISTA l'ordinanza n° 62 del 20 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. - Approvazione Protocolli di Sicurezza”
RITENUTO OPPORTUNO modificare ed integrare quanto stabilito al punto 9 “Settore del Trasporto Pubblico Funiviario” della sezione 15 “Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica” dell'allegato all'ordinanza n°62/2020, in quanto è utile definire con un maggiore dettaglio le modalità operative da adottare nell'esercizio dei sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, prevedendo una prima fase sperimentale limitata al periodo estivo e rinviando a successivo provvedimento l'adozione di un Protocollo di Sicurezza per l'esercizio invernale;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. a parziale modifica di quanto disposto dall'Ordinanza n.62 del 20 maggio 2020, in particolare in sostituzione del punto 9 della Sezione 15 dell'allegato della stessa, è approvato il Protocollo di Sicurezza allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, con cui si individuano le linee ed i modelli comportamentali cui devono attenersi gli esercenti degli impianti a fune ubicati nel territorio regionale abruzzese, così come definiti dall'art.1 della L.R. 24/05;
2. la presente Ordinanza ha immediata efficacia ed è valida per tutto il periodo estivo, fino al 30 settembre 2020;
3. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
4. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
5. la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
6. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 14, D.L. 16 MAGGIO 2020, N. 33
Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica in sostituzione del Punto 9 - Sezione 15 dell'allegato all'O.P.G.R n°62/2020
Settore Impianti a Fune.
 

Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:
• D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”;
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
• D.P.C.M. 17 maggio 2020;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.
Inoltre, per il settore trasportistico sono state valutate anche le seguenti ulteriori fonti normative:
• “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore trasporto e logistica” sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'Allegato14 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
• “Linee guida per l'informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” di cui all'Allegato 15 del D.P.C.M. 17 maggio 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori). A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo 24 aprile 2020) e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai Il Presidente della Regione 155 sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nel trasporto pubblico a mezzo di impianti a fune.
 

DISPOSIZIONI PROVVISORIE PER I SISTEMI E GLI IMPIANTI E A FUNE UBICATI SUL TERRITORIO REGIONALE, IN SERVIZIO ESTIVO.

Le indicazioni di seguito elencate hanno validità fino al 30 settembre 2020 e si applicano a tutti i sistemi di trasporto pubblico regionale a mezzo di impianti a fune, come definiti dall'art.1 della L.R. n.24/05.
Sono fatti salvi gli obblighi del rispetto delle disposizioni a carattere nazionale, con particolare riguardo a quelli riferiti alla protezione delle vie respiratorie, alla necessità di sanificazione ed igienizzazione sistematica di tutti gli spazi e dei locali, inclusi gli strumenti di lavoro e dei mezzi di trasporto frequentati da viaggiatori e/o lavoratori.
Detti interventi di sanificazione andranno effettuati con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.
Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, che ricomprende funivie, cabinovie e seggiovie, dovranno essere applicate, a cura dei gestori degli impianti stessi, le seguenti misure minime di sicurezza.


DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI PER L'UTENZA:
1. divieto di accesso in presenza di sintomatologia riconducibile all'infezione da COVID-19 (febbre superiore a 37,5° C, tosse, raffreddore);
2. obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca all'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso ai servizi di biglietteria, ai mezzi di trasporto e all'interno di questi;
3. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone nelle zone di accesso; il predetto distanziamento non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, di minori accompagnati e di persone disabili se assistite da un convivente;
4. obbligo di igienizzazione delle mani tramite l'utilizzo dei dispenser messi a disposizione dal gestore degli impianti;
5. obbligo di sottoporsi a misurazione della temperatura corporea con sistemi di rilevazione a distanza;
6. preferenza di utilizzo dei sistemi di biglietteria on line ove possibile.


DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI PER IL GESTORE:
1. tutto il personale in servizio sull'impianto, come descritto nel relativo regolamento di esercizio, nonché quello di biglietteria, deve adottare obbligatoriamente ogni prescrizione prevista nelle disposizioni nazionali in materia di COVID-19 per il personale a contatto con il pubblico. Deve curare altresì, secondo le relative attribuzioni, che presso le zone di accesso in biglietteria e presso le aree di imbarco e sbarco siano costantemente disponibili per i passeggeri prodotti di disinfezione delle mani conformi alle norme vigenti. Deve essere precluso l'accesso agli utenti in presenza di sintomatologia riconducibile all'infezione da COVID-19.
2. In particolare, è obbligatoria la misurazione delle temperatura corporea del personale tramite sistemi di rilevamento a distanza prima di occupare la postazione di lavoro ed impedirne il relativo inizio del turno nel caso in cui la temperatura sia superiore a 37,5° C. Nel caso in cui non sia possibile effettuare misurazioni con sistemi a distanza (es. particolari situazioni di lavoro 2
singolo con assenza di altri lavoratori) dovrà essere registrata, su apposito registro custodito all'interno dell'impianto, da parte di ogni dipendente la propria temperatura corporea rilevata, non oltre 60 minuti prima dell'inizio del turno di lavoro, direttamente dal dipendente tramite strumenti classici (es. termometro a mercurio, ecc).)
3. identificazione di tutti i percorsi di ingresso alle biglietterie e agli impianti di risalita, nonché delle traiettorie delle file d'attesa, in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone; il predetto distanziamento non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, di minori accompagnati e di persone disabili se assistite da un convivente;
4. installazione di dispenser di facile accessibilità, per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale;
5. sanificazione ed igienizzazione sistematica, almeno una volta al giorno, di tutti gli spazi, dei locali, inclusi gli strumenti di lavoro, e dei mezzi di trasporto (sia chiusi che aperti) frequentati da viaggiatori e/o lavoratori con impiego di prodotti previsti dalle disposizioni in vigore, prevedendone all'occorrenza la reiterazione nel corso della giornata;
6. misurazione della temperatura corporea degli utenti con sistemi di rilevazione a distanza e adozione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertato un valore superiore a 37,5° C;
7. utilizzo di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno dei luoghi di accesso ai servizi e all'interno dei mezzi di trasporto, ivi incluse le fasi di salita e di discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.


DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL GESTORE:
TRASPORTO SU FUNIVIE BIFUNE
Il gestore dell'impianto deve provvedere, prima dell'apertura giornaliera ed al termine della stessa, alla disinfezione completa dell'interno della cabina veicolo con impiego di prodotti compatibili con le disposizioni in vigore. Tali operazioni potranno essere eventualmente ripetute durante la giornata per esigenze particolari.
Il personale in servizio deve inoltre garantire, compatibilmente con le norme di sicurezza del fabbricante, la costante areazione naturale dei veicoli.
Il trasporto consentito è di un numero massimo di persone pari a 2/3 della capacità totale, arrotondato all'unità inferiore (es. per la cabina da 100 posti il numero massimo sarà di 66 passeggeri, in servizio estivo);
TRASPORTO SU CABINOVIE AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO
Il gestore dell'impianto deve provvedere, prima dell'apertura giornaliera ed al termine della stessa, alla disinfezione completa dell'interno dei veicoli con impiego di prodotti compatibili con le disposizioni in vigore. Tali operazioni potranno essere eventualmente ripetute durante la giornata per esigenze particolari.
Il personale in servizio deve inoltre garantire la costante areazione dei veicoli mediante l'apertura delle apposite finestrature presenti.
Sui veicoli sarà consentito il trasporto di un numero massimo di persone pari a 2/3 della loro capacità totale, arrotondato all'unità inferiore: per le cabine a 6 posti il numero massimo sarà di 4 passeggeri, per quelle ad 8 posti di 5 passeggeri, per quelle a 10 posti di 6 passeggeri per cabina. Unica deroga può essere consentita solo nel caso di passeggeri appartenenti allo stesso nucleo familiare.
TRASPORTO SU SEGGIOVIE
In considerazione del fatto che le seggiovie in servizio sul territorio regionale svolgono esercizio estivo per soli pedoni, tenuto conto delle restrizioni sul numero di viaggiatori già previste nei Regolamenti di Esercizio per il funzionamento estivo e che trattasi di veicoli aperti nei quali i passeggeri sono disposti parallelamente, non sono previste prescrizioni particolari.
TRASPORTO SU CESTOVIE
Le cestovie biposto, potranno trasportare un solo passeggero per cestello, con eccezione dei casi riguardanti il trasporto di minori accompagnati da un genitore o da altri familiari, nel rispetto delle disposizioni regolamentari.
TEMPI DI CODA PRESSO LE BIGLIETTERIE
Analogamente a quanto previsto per i servizi pubblici essenziali le persone in coda per l'accesso ai servizi di biglietteria dovranno rispettare le distanze di sicurezza così come stabilite dalle disposizioni nazionali vigenti. A tal fine, in corrispondenza degli spazi di coda e di accesso, l'esercente dovrà porre cartelli, a terra o su apposito sostegno, con indicazione delle disposizioni generali da rispettare e sulle posizioni da assumere rispetto alle altre persone presenti in coda. Nelle biglietterie è assolutamente vietato il contatto diretto del personale con l'utenza, ed è consentito il passaggio di biglietti, tessere e quant'altro solo tramite apposite finestrelle in basso alla schermatura in plexiglass o vetro infrangibile del front office, coadiuvati con sistemi di ricetrasmittenza-citofonia interno/esterno. E' comunque consigliato incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici o similari che possano evitare il rischio di assembramenti o file.
TEMPI DI CODA PRESSO LE ZONE DI IMBARCO.
Al fine di ridurre i tempi di coda presso le zone di imbarco si adotteranno, se necessario, le massime velocità di trasporto previste per il singolo impianto e, per gli impianti ad ammorsamento automatico, il maggior numero di veicoli previsti, con riferimento alle condizioni di esercizio estivo come stabilite nei relativi regolamenti di esercizio.
SITUAZIONI DI EMERGENZA.
Limitatamente alle situazioni di emergenza è consentito il superamento dei limiti massimi delle capacità di trasporto sopra indicati; dette circostanze devono essere oggetto di specifica comunicazione resa ai competenti organi di sorveglianza e controllo a cura del Direttore di Esercizio dell'impianto.
REPORT MENSILE.
Il gestore deve inviare mensilmente alla Regione Abruzzo, Dipartimento infrastrutture e Trasporti - servizio DpE004, un breve report contenente, per ogni impianto, i dati principali del trasporto (numero di giorni ed ore di esercizio, numero di passeggeri trasportati, eventuali inconvenienti registrati, eventuali osservazioni). Tali report mensili sono indispensabili, oltre che per il monitoraggio, anche al fine di prevedere indirizzi correttivi per i periodi immediatamente successivi a quello di applicazione delle presenti disposizioni.
 

Pescara, 28.05.2020