Regione Autonoma della Sardegna
Ordinanza 2 giugno 2020, n. 27
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materi adi accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 18 marzo 2020, n. 122; 3 aprile 2020, n. 145; 12 aprile 2020, n. 153; 29 aprile, n. 183; 5 maggio 2020, n. 194; 17 maggio 2020, n. 207;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU serie generale n. 108 del 27/04/2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell'08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6 , 7 e 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 12 e 13 del 25/03/2020, n. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n. 18 del 07/04/2020 e n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020, n. 21 del 03/05/2020 e relativa nota esplicativa n. 8EM del 09/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, n. 23 del 17/05.2020, n. 24 del 19/05/2020, n. 25 del 23/05/2020 e n. 26 del 29/05/2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;
CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
PRESO ATTO degli allegati 1, 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale, con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;
CONSIDERATO che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione in data 11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l'obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole Regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
CONSIDERATO che emerge la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro, attraverso l'approntamento delle misure di prevenzione e riduzione del contagio, a partire da quelle indispensabili per garantire il distanziamento fisico tra gli addetti, l'utenza e la clientela, facendo salva l'adozione di ogni diverso provvedimento connesso alla modifica del calendario di riapertura previsto dal citato decreto del 26 aprile 2020;
VISTE “le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 16 maggio 2020, aggiornate ed integrate nella successiva Conferenza del 22 maggio 2020;
VISTO Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto col Ministro della Salute del 2 giugno 2020 n. 227;
SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni finora previste sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM del 26/04/2020 e del DPCM 17/05/2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all'andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo.
PRESO ATTO della posizione espressa dal testé richiamato Comitato tecnico scientifico, comunque ispirata ad un criterio di massima cautela, nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura finora previste, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 3 giugno 2020;
RICHIAMATO il parere del medesimo Comitato tecnico scientifico sulle ordinanze n. 20 del 2 maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020 e n. 23 del 17 maggio 2020, sulla base del quale sono state adeguate le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 allo specifico e peculiare contesto regionale, prevedendo in Sardegna, in via progressiva e graduale, l'ulteriore allentamento delle misure restrittive finora disposte, consentendo - nel rispetto dei protocolli e dei disciplinari di sicurezza adottati per le rispettive categorie - la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative;
VISTO l'art.11, comma 3, del DPCM 17 maggio 2020, giusta il quale “le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”.
DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
RITENUTO di dover adottare, con propria ordinanza, le necessarie misure di cautela volte a contenere l'esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus Sars- CoV-2, conseguente alla mutata regolamentazione della circolazione delle persone da/e per la Sardegna;
CONSIDERATO che ai fini del monitoraggio degli effetti delle riaperture della cosiddetta “Fase 2”, Stato e Regioni hanno concordato l'utilizzo di un paniere più ampio di indicatori, trasfusi nel Decreto del Ministro della Salute in data 30 aprile 2020, il cui calcolo è curato dallo Stato sulla base del flusso dei dati comunicati dalle Regioni;
VALUTATO pertanto, di poter confermare la riapertura sull'intero territorio regionale delle attività già consentite con proprie ordinanze n.20 del 2 maggio 2020, n.22 del 13 maggio 2020, n.23 del 17 maggio 2020 e n.26 del 29 maggio 2020, adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione igienico sanitarie previste nel richiamato documento tecnico realizzato dall'INAIL in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale, integrato dalle ulteriori e più restrittive misure già previste a livello regionale;
RITENUTO con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) di dover lasciare ai Sindaci, in considerazione della conoscenza del proprio contesto territoriale e della più rapida ed efficiente capacità di monitoraggio a livello locale, la facoltà di regolamentare con propria ordinanza la gestione delle stesse attività, in ragione delle specificità locali;
PRESO ATTO della decisione del Governo italiano di riaprire, a decorrere dal 3 giugno 2020, la mobilità tra tutte le Regioni senza alcuna misura di cautela specifica oltre la misurazione della temperatura corporea, nei porti e negli aeroporti, e del diniego opposto dal medesimo alla proposta della Regione Autonoma della Sardegna di un filtro sanitario per gli accessi all'Isola, da realizzarsi mediante richiesta di una certificazione medica della condizione soggettiva di ciascun passeggero in arrivo a seguito dell'esecuzione di un test, tra quelli accreditati dalle autorità sanitarie nazionali, che attestasse la negatività dello stesso al Covid-19, in analogia a quanto previsto nei Protocolli per la riapertura del Campionato di Calcio di Serie A, per la ripresa dei set cinematografici (ANICA) e, a livello internazionale, da realtà quali le Isole Canarie, la Corsica e la Corea del Sud;
RITENUTO che in ragione della condizione insulare della Sardegna, della conseguente limitata quantità di punti di accesso e del dimensionamento del servizio sanitario regionale, che - per quanto potenziato in maniera considerevole nelle strutture e nei reparti specialmente dedicati alla cura delle patologie da Covid-19 - non potrebbe fare fronte ad un'eventuale ripresa della diffusione virale con numeri esponenzialmente superiori alla propria capacità di erogazione di prestazioni, per via dei numeri potenzialmente attesi in relazione ai flussi turistici estivi, appare comunque necessario un sistema di controlli preventivo rinforzato sugli arrivi al fine di filtrare ulteriormente la possibilità di nuova circolazione virale;
CONSIDERATO che una graduale ripresa dei collegamenti aerei, scaglionata in tre successivi momenti, consenta un monitoraggio più efficace ed efficiente della risposta epidemiologica alla riapertura e che pertanto si renda necessario prevedere che dal 3 giugno 2020 si possano riprendere i soli collegamenti sulle sole linee in continuità territoriale; che dal 13 giugno 2020 si possano riaprire i collegamenti da aeroporti nazionali e dal 25 giugno 2020 tutte le restanti linee internazionali;
VALUTATO indispensabile, anche al fine di avere un monitoraggio puntuale dei luoghi di maggior presenza di arrivi per potenziare conseguentemente la rete territoriale di assistenza e le USCA in funzione di contrasto al COVID-19, disporre la registrazione dei passeggeri in ingresso in Sardegna, a decorrere dal 3 giugno 2020 e fino alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza, mediante la piattaforma informatica e l'applicazione finora utilizzate per il procedimento autorizzatorio di cui ai Decreti Interministeriali ed alle Ordinanze citati in premessa e rinvenibili sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sui principali app-store per sistemi operativi iOS e Android;
VALUTATO altresì, ai fini di una migliore anamnesi sanitaria finalizzata al controllo di un'eventuale diffusione di contagi di ritorno, richiedere all'atto della registrazione testé richiamata la compilazione di un'autodichiarazione secondo il modello allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO comunque di dover incentivare, seppure su base volontaria, l'esecuzione di specifici test - sia per finalità diagnostiche che epidemiologiche - da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela ed il riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale, che saranno meglio disciplinati con successiva Ordinanza o con i necessari atti normativi e/o amministrativi;
ACQUISITO il parere espresso sulla presente ordinanza dal Comitato tecnico scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020;
VALUTATA inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;
 

ORDINA
 

Art. 1) In armonia con le previsioni del Decreto Interministeriale n. 227 del 2 giugno 2020 e con l'esigenza di una riapertura modulare e progressiva del traffico passeggeri da e per la Sardegna, al fine di un controllo preventivo di un potenziale ritorno della diffusione epidemiologica del Covid-19, è disposto il seguente calendario di ripresa dei voli dagli Aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia:
a) a decorrere dal 3 giugno 2020 i collegamenti aerei in continuità territoriale verso Roma Fiumicino e Milano e vv.;
b) a decorrere dal 13 giugno 2020 i collegamenti aerei con i restanti aeroporti nazionali;
c) a decorrere dal 25 giugno 2020 i collegamenti aerei con tutti gli aeroporti internazionali, fatta salva la verifica dell'andamento della curva epidemiologica.
Per il trasporto marittimo si fa riferimento all'art. 2 del Decreto Interministeriale n.227 del 2 giugno 2020. In analogia al trasporto aereo, i collegamenti marittimi internazionali di passeggeri potranno riprendere operatività a decorrere dal 25 giugno 2020.

Art. 2) Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello - che si allega alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale - da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell'ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione “Nuovo Coronavirus” della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l'applicazione “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria.
Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e ad un documento d'identità in corso di validità.
La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all'imbarco, la ricevuta dell'avvenuta registrazione.
In sede di prima applicazione della presente ordinanza:
- per i passeggeri che abbiano già richiesto e ottenuto l'autorizzazione secondo le norme previste nelle previgenti ordinanze, questa si intende equipollente alla registrazione;
- in via eccezionale ed al fine di prevenire eventuali criticità di ordine pubblico, nelle giornate del 3 e del 4 giugno 2020, i passeggeri imbarcati su navi in linea da/e verso la Sardegna, già muniti di autorizzazione ai sensi delle previgenti Ordinanze, sono autorizzati alla partenza o allo sbarco;
- fino al 12 giugno 2020, per i passeggeri che non abbiano provveduto alla compilazione della registrazione prima dell'imbarco in via telematica è possibile la compilazione manuale del modulo a bordo, che dovrà essere consegnato all'arrivo al presidio medico sanitario del porto o aeroporto, che avrà cura di fornirlo ai competenti uffici regionali.

Art. 3) A decorrere dal 3 giugno 2020, tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì:
a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; qualora questa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, il personale sanitario preposto presso l'autorità aereoportuale o l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvede ad attivare le procedure di cui alla determinazione del Direttore Generale della Sanità n.159 del 4 marzo 2020;
b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente art. 2, dando eventualmente anche il proprio consenso all'effettuazione dell'indagine epidemiologica regionale.
Con successiva Ordinanza, previa adozione dei necessari atti normativi e/o amministrativi, saranno adottate specifiche misure per incentivare, seppure su base volontaria, l'esecuzione di specifici test - sia per finalità diagnostiche che epidemiologiche - da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela ed il riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale.

Art. 4) Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 3 giugno 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile;

Art. 5) I nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell'ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Art. 6) Sono prorogate, salvo diverse esplicite previsioni in relazione all'andamento della curva epidemiologica, le disposizioni di apertura delle attività già consentite dalle ordinanze nn. 20 del 2 maggio 2020, 22 del 13 maggio 2020, 23 del 17 maggio 2020 e 26 del 29 maggio 2020, fino al 14 giugno 2020. Sono altresì prorogate, fino alla medesima data del 14 giugno 2020, le attività di aviazione generale negli aeroporti dell'intero territorio regionale, già consentite con la richiamata ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020.

Art. 7) Nell'ambito del territorio regionale, sulla base della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, che certificano la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio descritte a seguire con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. dd), ee) e gg) del DPCM 17 maggio 2020, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020 ed allegate alla presente ordinanza sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, a decorrere dal 3 giugno 2020 sono consentite le seguenti attività: a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);
b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali o in circoli privati, che prevedono l'asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
c) attività turistiche relative alla balneazione;
d) strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta (campeggi), alloggi in agriturismo;
e) commercio al dettaglio;
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
g) uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;
h) manutenzione del verde;
i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
j) tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore;
k) tirocini formativi relativi alle professioni sanitarie o di interesse sanitario, effettuati per il raggiungimento di qualifiche professionali, anche regolamentate da specifici accordi tra Stato e Regioni;
l) noleggio veicoli ed altre attrezzature;
m) informatori scientifici del farmaco;
n) aree giochi per bambini;
o) formazione professionale;
p) enti lirico-sinfonici per attività relative a prove e registrazioni in assenza di pubblico, previa adozione di specifici protocolli di prevenzione validati dalle competenti strutture sanitarie della Regione.

Art. 8) A far data dal giorno 3 giugno 2020, è consentita la ripresa dei corsi individuali e delle attività formative delle scuole civiche di musica, dei corsi musicali privati individuali, delle attività formative musicali individuali effettuate da soggetti pubblici e/o privati, quali i corsi individuali relativi alle attività musicali popolari afferenti a cori, bande musicali e simili, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento ed a condizione che le attrezzature e i locali siano sanificati e che gli spazi vengano organizzati in modo tale da garantire la distanza tra le persone, secondo specifici protocolli di sicurezza da proporre per la validazione alla Direzione Generale della Sanità. Nelle more della definizione di tali protocolli, potranno osservarsi per analogia ed in quanto compatibili quelli già adottati per gli Enti lirico sinfonici.

Art. 9) Nelle more della definizione di specifici Protocolli con gli enti locali e/o le organizzazioni di categoria e/o sindacali a livello regionale, validati dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid- 19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020, l'esercizio delle attività di cui ai precedenti artt 7 e 8 è comunque subordinata all'osservanza delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Art. 10) Sull'intero territorio regionale è obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento;

Art. 11) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati.

Art. 12) Le disposizioni della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, producono i loro effetti a far data dal 3 giugno 2020 e fino al 14 giugno 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, alle Società di Gestione Aeroportuale e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Christian Solinas                       

 

Allegato A

Protezione dalla diffusione del COVID-19 MODULO DI REGISTRAZIONE

 

Allegato B

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/92/CR01/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Roma, 22 maggio 2020