Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2020, n. 61
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravita raggiunti a livello globale;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020, sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);
Visto il DPCM del 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33” e in particolare: l'articolo 1, comma 1, lettera c), ai sensi del quale a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 - con la quale:
- è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio202;
- visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo delDPCM e la data di entrata in vigore dell'ordinanza 57/2020, è stata prevista la possibilità di successivi aggiornamenti;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2;
Viste Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 Maggio 2020 “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2” con la quale sono state recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con esclusivo riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere;
Ritenuto, in ordine alle attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti, di confermare la tempistica e le modalità di svolgimento previste dal DPCM 17/05/2020 ed in particolare di consentirne la realizzazione da parte dei soggetti proponenti sulla base delle Linee guida del Dipartimento per le politiche delle famiglie di cui all'allegato 8 del citato DPCM, punto 3.9;
Considerata la necessità di favorire la realizzazione di attività ludiche, ricreative -Centri estivi- per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale alla luce di quanto previsto dal citato DPCM del 17 maggio 2020 assicurando l'adozione di un'omogenea procedura per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati;
Ritenuto, inoltre, di prevedere la sottoscrizione, da parte dell'ente gestore e della famiglia coinvolta, di un patto finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19;
Ritenuto, infine, di dover approvare, ad integrazione di quanto già disposto con la citata ordinanza 60 del 27 maggio 2020 in ordine agli stabilimenti balneari, specifiche linee guida per la fruizione delle spiagge libere;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
 

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
1. al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia da COVID-19 di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:
2. che le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative - Centri estivi- per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale sono svolte, a partire dal 15 giugno 2020, sulla base delle Linee guida di cui allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, punto 3.9, recepite con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020;
3. che i soggetti proponenti attività ludico-ricreative - Centri estivi - devono sottoporre all'amministrazione comunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il progetto tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza;
4. che in caso di affidamento a soggetti terzi della gestione del servizio in appalto o in concessione da parte del comune, l'atto di affidamento tiene luogo della Dichiarazione di cui al punto 3.;
5. che il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative - Centri estivi è tenuto a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19; secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza;
6. che le spiagge libere sono gestite nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 3 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata ad evitare assembramenti nell'area ed assicurare il distanziamento interpersonale, anche tramite accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili o limitazioni di accesso;
7. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il 31 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; ai Prefetti; ai Sindaci;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
 

Il Presidente               

 

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

SPIAGGE LIBERE
Le presenti indicazioni si applicano alle spiagge libere.
I frequentatori dovranno adottare comportamenti coerenti con le misure di prevenzione e rispettare le norme e le direttive nazionali e regionali finalizzate alla mitigazione del rischio Covid-19. A tal fine si ribadisce l'importanza dell'essere costantemente informati e della responsabilità individuale.
Sarà cura dei frequentatori effettuare una frequente pulizia delle mani e delle loro attrezzature da spiaggia.
I frequentatori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e farne comunque uso in ogni situazione nella quale possa presentarsi l'evenienza del venir meno al distanziamento interpersonale.
I Comuni devono predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. A tal fine nei punti di accesso alle spiagge libere deve essere affissa una cartellonistica in italiano e inglese, riportante con chiarezza e sinteticità le principali condotte da tenere sia in spiaggia che in acqua. I comuni possono utilizzare ulteriori strumenti informativi nelle forme più consone.
Sulle spiagge e nel mare devono essere rispettate scrupolosamente le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (raccomandato 1,8 mt). Le distanze interpersonali possono essere derogate per coloro che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (conviventi, etc.). I genitori/accompagnatori di minori dovranno vigilare affinché i minori stessi mantengano la distanza interpersonale da persone non comprese nelle deroghe sopra richiamate.
Deve essere assicurata una disposizione tra ombrelloni o altri sistemi di ombreggio in modo da garantire una distanza di 4 metri da quelli prospicienti. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie, sdraio, etc.) deve essere comunque garantita una distanza di almeno 1,5 m. Tali distanze sono derogate per coloro che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (conviventi, etc.)
È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer), sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
Al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e di garantire gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza.