Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 26 maggio 2020, n. 376
Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4
B.U.R. 28 maggio 2020, n. 22
 

Visti gli articoli 8, 9 e 54 dello Statuto d'autonomia, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
constatato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-2 e che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione del virus SARS-COV-2, lo stato di pandemia;
vista la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, le misure di cui all'allegato A sono modificabili dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico;
constatato che l'indice del contagio “R con zero” è calato costantemente e che la situazione epidemiologica è costantemente migliorata e risulta attualmente stabile;
visto l'allegato A alla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, allegato alla presente deliberazione, che sostituisce interamente l'attuale allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

a voti unanimi legalmente espressi:
1) di approvare l'allegato A alla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, allegato alla presente deliberazione, che sostituisce interamente l'attuale allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ARNO KOMPATSCHER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

EROS MAGNAGO


ALLEGATO A
Aggiornato con delibera della Giunta Provinciale n. 376 del 26.05.2020
 

Regole e misure
Questo allegato A stabilisce le regole della fase 2 e include:
I. misure generali, che hanno validità nei con-fronti di tutti, e raccomandazioni di comportamento;
II. misure specifiche per le attività economiche ed altra attività, che hanno validità per il rispettivo ambito;
III. rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
 

I. Misure generali
1. All’aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e i casi specifici regolati diversamente.
2. Al di sotto di tale distanza interpersonale è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie, fatta eccezione per i membri dello stesso nucleo familiare convivente.
3. In tutti i casi dove vi siano potenziali assem-bramenti, quando vi sia la possibilità concreta di incrociare o incontrare altre persone, senza che si possa mantenere la distanza interpersonale di due metri (come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc.) è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie.
4. In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, tutti indistintamente devono usare le protezioni delle vie respiratorie se non è possibile mantenere stabilmente la distanza di 2 metri. In nessun caso la distanza interpersonale può essere inferiore di un metro.
5. Come protezioni delle vie respiratorie sono utilizzate mascherine chirurgiche monouso o, in alternativa, mascherine in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio, che, se indossate correttamente, assicurano la copertura della bocca e del naso. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con la copertura della bocca e del naso di cui al presente comma.
6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico deve sempre e ovunque essere possibile per gli utenti la disinfezione delle mani. Si raccomanda inoltre che tutti i cittadini portino sempre con sé il disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.
7.1 proprietari di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d'accesso per evitare assembramenti all'interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, corridoi e relative vicinanze che non consentono più il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.
 

II. Misure specifiche per le attività economiche ed altre attività qui menzionate
1. Per tutte le attività, dove non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata, viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona per 10 m2. I proprietari o gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa regola di 1/10.
2. Deve essere garantita la pulizia e l’igiene am-bientale periodica, al minimo una volta al giorno.
3. Deve essere garantita, se realizzabile, una adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d’aria.
4. Ai sensi del punto I. 6 deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, in caso di utilizzo da parte dei clienti.
5. In tutte le attività economiche, dove durante l'attività si concretizza una distanza ravvicinata per un prolungato periodo di tempo al di sotto di 1 metro tra l'addetto al lavoro ed il cliente, l'addetto al lavoro deve almeno indossare una mascherina chirurgica con visiera protettiva. Il cliente deve indossare una protezione respiratoria di cui al punto I. 5. Questo comma non si applica ai servizi sanitari.
 

II. A - Misure specifiche nel commercio
1. La regola di 1/10 si applica a tutti i negozi commerciali, ad eccezione dei piccoli negozi con una superficie di vendita inferiore a 50 m², poiché su una superfice piccola già l’applicazione della regola della distanza impedisce una densità di persone troppo elevata. La regola di 1/10 riguarda solo il numero dei clienti. Il personale del negozio non viene preso in considerazione per la determinazione del numero massimo di persone.
2. I gestori di supermercati e centri commerciali prevedono, nell’ambito della applicazione della regola di 1/10, le modalità d'accesso di cui al punto I. 7.
3. L’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti e bevande con selfservice, è obbligatorio. L’operatore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all'entrata e all’uscita.
4. Deve essere messa a disposizione l’informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
5. L'area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione.
6. Vengono resi possibili accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie, al massimo fino alle ore 22. Nei giorni festivi e di domenica i negozi rimangono chiusi, salvo eccezioni determinate con ordinanza del Presidente della Provincia.


II. B - Misure specifiche per gli alloggi
1. Per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero, di cui all'articolo 5, e per gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero, di cui all’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per le attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie), e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), si applica negli spazi comuni la regola di 1/10, che tiene conto solo del numero degli ospiti. Fanno eccezione le aree per la sommi-nistrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui al punto II. D, 2.
2. Nei rifugi e negli ostelli della gioventù la capacità di dormire nei dormitori comuni sarà ridotta di un terzo, e va in ogni caso rispettata la regola di due metri di distanza tra le persone.
3. Nelle sale da pranzo vige la restrizione di cui al punto II. D, 2, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e persone che alloggiano nella stessa stanza.
4. Per il self-service ai buffet è prescritto l’uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui al punto I. 5 e di guanti “usa e getta".
5. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno.
6. Le piscine all’aperto potranno essere utilizzate rispettando la distanza minima di 2 metri tra le persone, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e persone che alloggiano nella stessa stanza. Le piscine indoor e le saune dovranno invece rimanere chiuse, ferma restando l’adozione della Covid protected area. Tutti gli spogliatoi rimangono comunque chiusi.
7. Ai servizi di assistenza e di accompagna-mento per bambini si applicano, ove possibile, le condizioni di cui all’articolo 1, comma 22.
8. Il personale di servizio, che durante il lavoro è continuamente al contatto con gli ospiti, deve utilizzare mascherine chirurgiche. Inoltre, ma non in sostituzione, è possibile utilizzare una visiera protettiva.
9. Per i campeggi si applicano tutte le regole di cui al presente punto II. B. Nei bagni o nei servizi igienici si applicano le regole generali sulla distanza, ma non la regola del 1/10.1 bagni e i servizi igienici devono essere sanitizzati più volte al giorno. Nei bagni e nei servizi igienici si devono evitare assembramenti.
 

II. C - Covid protected area
1. Le misure Covid protected area si applicano agli alloggi di cui al punto II. B. Il rispetto delle misure permette di superare la limitazione del numero massimo di ospiti e altre limitazioni, se previste in modo esplicito. A tal fine è necessario osservare le seguenti misure di sicurezza supplementari:
- controllo giornaliero della temperatura con laser per il personale e test covid settimanali per tutti i dipendenti secondo il protocollo del servizio sanitario.
- gli ospiti e i clienti al check-in presentano un test PCR certificato con esito negativo risalente a non più di 4 giorni prima, oppure forniscono prova certificata dello sviluppo di anticorpi o fanno un test all'arrivo secondo il protocollo del servizio sanitario.
- altre misure specifiche che consentono agli ospiti di trascorrere una vacanza con il minor rischio possibile di infezione.
 

II. D - Misure specifiche per le attività di ristorazione
1. Le misure valgono per ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell'ambito dell’attività alberghiera.
2. Per le attività di ristorazione, al posto della regola di 1/10 si applica la seguente restrizione: nel ristorante non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere. Negli esercizi di somministrazione di bevande si aggiungono anche i posti in piedi al banco, distanti 1 metro l'uno dall’altro. I tavoli devono essere disposti in modo tale che ci sia una distanza di 1,5 metri tra le persone sedute frontalmente e di un metro in tutte le altre direzioni, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Queste distanze possono essere ridotte in tutte le direzioni (frontalmente, obliquamente, lateralmente e posteriormente) solo se tra le persone vengono installati dispositivi di separazione adeguati.
3. I tavoli, gli utensili e le barriere fisiche tra le persone devono essere pulite e sanificate dopo ogni cambio di clienti.
4. Negli esercizi di somministrazione di pasti si raccomanda l’uso di un sistema di prenotazione.
5. La consumazione e la somministrazione al banco è consentita solo se viene mantenuta la distanza interpersonale tra i clienti, o se sono previste opportune barriere fisiche che impediscono il droplet.
6. Solo al tavolo - o al banco per il tempo stret-tamente necessario per la consumazione - è permesso di non utilizzare le protezioni delle vie respiratorie.
7. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno.
8. Il personale di servizio, che durante il lavoro è continuamente al contatto con gli ospiti, deve utilizzare mascherine chirurgiche. Inoltre, ma non in sostituzione, è possibile utilizzare una visiera protettiva.
 

II. E - Misure specifiche per i servizi di cura alla persona
1. La regola di 1/10 si applica a tutti i locali e saloni, ad eccezione di quelli con una superficie inferiore a 20 m:, e tiene conto solo del numero di clienti.
2. Dove il prestatore del servizio e il cliente si trovano a distanza ravvicinata per un prolungato periodo di tempo al di sotto di 1 metro, il prestatore di servizio deve almeno indossare una mascherina chirurgica con visiera protettiva). Il cliente deve indossare una protezione respiratoria di cui al punto I. 5.
3. È necessario il controllo giornaliero della tem-peratura con laser del personale e un controllo laser della febbre dei clienti prima di fornire il servizio.
4. Il personale e il cliente devono usare guanti “usa e getta o disinfettarsi le mani prima e dopo la prestazione del servizio.


II. F - Misure specifiche per attività sportive all’aperto
1. Sono considerate come attività sportive am-messe ai sensi dell'articolo 1, comma 8, tutte le attività sportive di base all'aperto che non assumono la forma di sport di squadra.
2. Nelle attività sportive e nelle attività motorie, durante gli spostamenti, deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di tre metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando vi sia la possibilità concreta di incontrare altre persone e non si possa mantenere la distanza interpersonale di tre metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie
3. L'uso di spogliatoi e docce è vietato.
4. Tecnici sportivi o istruttori di fitness possono svolgere le loro attività ugualmente all’aperto, anche con più persone, in osservanza delle misure generali di cui ai punti I. e II. F.
5. L'accompagnamento dei bambini di cui all'ar-ticolo 1, comma 8, è obbligatorio fino all'età di 8 anni.
 

II. G - Misure specifiche per attività culturali, attività addestrative, prove e attività di formazione.
1. Le attività culturali di cui all'articolo 1, comma 16, si esercitano nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto II., 1 - 5., fatte salve le disposizioni di cui al punto II. K.
2. Le attività addestrative e le attività di forma-zione di qualsiasi tipo, comprese quelle relative alla sicurezza sul lavoro e le attività addestrative delle strutture operative della protezione civile provinciale, possono essere esercitate nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto IL, 2-5. Esse possono essere esercitate solo su prenotazione, ed è necessario il controllo giornaliero della temperatura con laser del personale e un controllo laser della febbre dei partecipanti prima di fornire il servizio.
3. Le prove di bande musicali e cori sono con-sentite alle seguenti condizioni:
- rispetto della regola del 1/10 e delle misure specifiche di cui al punto II;
- rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di due metri e delle misure generali di cui al punto I. Le persone non devono posizionarsi frontalmente, ad eccezione del direttore, che in questo caso deve rispettare una distanza di sicurezza di tre metri;
- il rispettivo strumento con accessori può essere utilizzato da una sola persona. La pulizia e la disinfezione degli strumenti viene effettuata a casa prima e dopo le prove. Ogni persona deve, prima di lasciare il posto assegnato, disinfettare le mani e coprire la bocca e il naso;
- Possibilmente le prove sono effettuate all'aperto. Nel caso di prove in luoghi chiusi, oltre al rispetto della misura di cui al punto li. 2, tutte le porte e le finestre esistenti devono essere aperte almeno ogni 30 minuti;
- il controllo laser della febbre di tutti i partecipanti prima dell'inizio è obbligatoria.

II. H - Misure specifiche per i trasporti
1. Nel settore del trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse, il carico massimo della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione deve essere limitato al 60 per cento, qualora non sia possibile garantire in modo continuativo la distanza minima interpersonale all'interno dei mezzi.
2. Vale la regola della distanza di 1 metro di cui al punto I. 4 per chi siede di fronte o fianco a fianco. La distanza può essere ridotta se i sedili sono disposti nella stessa direzione, osservando la prescrizione della protezione respiratoria.
3. Gli impianti a fune riprendono l’attività alle seguenti condizioni:
- limitazione a 2/3 della capienza massima di passeggeri negli impianti a fune a veicoli chiusi, eccetto nel caso di membri dello stesso nucleo familiare convivente, anche in deroga al comma 2;
- rispetto delle distanze minime nelle aree di attesa;
- aerazione dei veicoli tramite apertura delle finestre;
- obbligo dell’uso di protezioni delle vie respiratorie per passeggeri e personale in contatto con il pubblico;
- messa a disposizione di sistemi per la disinfezione delle mani nell'area della stazione agli ingressi, agli sportelli e all'accesso alle cabine;
- disinfezione dei mezzi periodica.
4. Limitatamente al tempo necessario per risolvere situazioni di emergenza è ammesso il superamento del limite di capienza di cui sopra.
5. Per i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, valgono le seguenti misure:
- obbligo dell'uso di protezioni delle vie respiratorie per passeggeri e conducente;
- vale la regola della distanza di 1 metro di cui al punto I. 4, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare. La distanza può essere ridotta se i sedili sono disposti nella stessa direzione o se tra gli ospiti vengono installati dispositivi di separazione adeguati per prevenire il droplet. Un posto accanto al conducente e un posto tra ogni ospite rimangono comunque liberi, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare.

II. I - Misure specifiche per l’attività sportiva in luoghi chiusi
1. Rientrano tra queste attività le attività sportive di base svolte in luoghi chiusi, quelle dei centri fitness, delle palestre e dei centri e circoli sportivi pubblici e privati, delle palestre di arrampicata (anche se sono in parte all'aperto) nonché le attività per il benessere individuale attraverso l’esercizio fisico. Sono escluse tutte le forme di sport di squadra e le piscine nei luoghi chiusi.
2. Per le attività di cui a questo punto valgono oltre alle misure di cui al punto I. e al punto II. Anche le seguenti misure:
- numero massimo di persone presenti contemporaneamente rispettando la regola del 1/10;
- tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone circolano nello spazio o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di due metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie. In nessun caso, neanche con le protezioni delle vie respiratorie, la distanza interpersonale può essere inferiore di un metro. Non sono ammessi, di conseguenza, esercizi a contatto diretto tra persone;
- il controllo giornaliero della temperatura con laser del personale e un controllo laser della febbre dei clienti prima dell'inizio dell’attività;
- tutti gli utenti dei centri fitness e delle palestre di arrampicata indossano senza interruzione i propri guanti da sport, che sono comunque da disinfettare regolarmente, o si disinfettano le mani dopo ogni utilizzo degli attrezzi;
- dopo ogni utilizzo il responsabile del centro fitness assicura la disinfezione delle parti degli attrezzi con i quali sono venuti a contatto il corpo e l'aerosol espirato delle persone;
- oltre alle misure di cui al punto II.3, le finestre devono rimanere aperte, ove possibile, e devono essere adottate misure speciali per garantire un adeguato ricambio d’aria;
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro le borse personali, anche qualora depositati negli appositi armadietti.
- L'uso di spogliatoi e docce è vietato.

II. J - Misure specifiche per piscine all’aperto
1. Queste misure valgono per tutte le piscine all'aperto private e pubbliche, incluse le piscine all'aperto degli impianti termali.
2. Vale un numero massimo di persone presenti allo stesso tempo, che viene garantito dal rispetto della regola del 1/10 riferita alla superficie utilizzabile, esclusa la superficie dell'acqua.
3. Tra le persone deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone sono in movimento o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di due metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie.
4. L'uso di spogliatoi e docce in luoghi chiusi è vietato.
5. La disinfezione delle mani deve essere possi-bile agli ingressi, alle casse, ai servizi igienici e alle aree di seduta.
6. L’area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione.
7. I lettini, gli ombrelloni e tutte le attrezzature utilizzate dagli ospiti devono essere disinfettati dopo ogni cambio di persona.
8. Le piscine interne e le saune collegate alle piscine esterne rimangono chiuse.
9. Gli stagni naturali e le vasche per bambini devono rimanere chiusi.

II. K - Misure specifiche per lo spettacolo dal vivo, proiezioni cinematografiche e spettacoli con la presenza di pubblico
1. Queste misure riguardano, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, lo spettacolo dal vivo, le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli davanti a un pubblico, anche quelli all'aperto.
2. Si applicano le misure di cui ai punti I. e II. Il punto II. 1 non si applica ai palcoscenici e non nei periodi delle prove.
3. La seduta, l’occupazione delle sedie ovvero la sistemazione delle persone deve garantire che:
- venga mantenuta una distanza di almeno un metro tra le persone con protezione delle vie respiratorie;
- venga mantenuta una distanza stabile tra le persone di almeno due metri tra persone senza protezione delle vie respiratorie;
- la distanza minima di un metro può essere ridotta solo se tra le persone sono installati dispositivi di separazione adeguati.
4. In luoghi chiusi o in aree delimitate, dove non sono previsti posti a sedere per tutti i presenti, l’accesso è limitato mediante il rispetto della regola del 1/10 per evitare una densità di persone troppo elevata, come prerequisito per evitare il contatto diretto dei partecipanti.
5. L'entrata e l'uscita delle persone è regolata con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione in modo tale che le distanze di sicurezza tra le persone possano essere mantenute in ogni momento.
6. La misurazione laser della febbre degli attori, del personale o dei responsabili prima della esibizione e prima del contatto con il pubblico è obbligatoria.
 

III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali
1. I provvedimenti nazionali in materia hanno validità per gli ambiti non regolati da questa legge e dalle ordinanze provinciali. I protocolli nazionali e territoriali hanno validità per il rispettivo settore, fatte salve le diverse prescrizioni di questa legge e delle ordinanze provinciali.
2. Le imprese industriali, artigianali e commerciali rispettano, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato B, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato C, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto, il 20 marzo 2020, di cui all'allegato D, e le successive modifiche e integrazioni apportate agli stessi. Qualora la mancata attuazione dei protocolli non assicuri adeguati livelli di protezione, si determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dal provvedimento che determina la sospensione. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Commissario del Governo, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. In caso di sospensione è consentita, previa comunicazione al Commissario del Governo, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
3. Le imprese nei cantieri edili e non edili pubblici e privati rispettano in modo prioritario i contenuti delle "Linee guida per attività nei cantieri edili e non edili pubblici e privati”, nell’ultima versione, elaborate dai partner sociali.
4. Le imprese del settore turistico rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato B e ogni eventuale nuova ordinanza del Presidente della Provincia.
5. Per le attività di cui ai punti II.D e II.E trovano applicazione i protocolli di sicurezza e le relative linee guida territoriali e nazionali.
5. Per le banche e gli istituti di credito valgono i rispettivi protocolli di sicurezza “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l'erogazione dei servizi del settore bancario” firmate in data 28 aprile 2020 e 12 maggio 2020 dalle parti sociali, e successive integrazioni, nonché il protocollo d'intesa “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella categoria del Credito Cooperativo", firmato dalle parti sociali in data 7 maggio 2020. L'applicazione di queste misure specifiche consente di disapplicare la misura di cui a punto II.1.
7. Per gli eventi sportivi, le competizioni sportive, lo sport organizzato professionistico e amatoriale, inclusi i rispettivi allenamenti valgono le disposizioni nazionali, inclusi i protocolli nazionali di sicurezza.