Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3., 20 febbraio 2020, n. 6597 - Mesoteliomi ed effetto acceleratore. Dissenso della Sez. terza


 

 

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 18/09/2019

 

Fatto
 

1. G.C., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 ottobre 2018, con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione presentata nei confronti della sentenza del 6 novembre 2012, con cui la Corte di appello di Palermo aveva confermato il giudizio di colpevolezza operato del Tribunale di Palermo il 26 aprile 2010, rispetto a una pluralità di imputazioni aventi ad oggetto il reato di omicidio colposo ascritto in più capi al ricorrente, avendo la Corte territoriale dichiarato tuttavia estinti per prescrizione 6 dei 18 episodi in ordine ai quali era intervenuta in primo grado l'affermazione della penale responsabilità di G.C.. Le imputazioni, che avevano riguardato anche L.L. e A.C., i quali, al pari del ricorrente G.C., erano stati direttori di cantiere, erano riferite in particolare alle morti, avvenute in un arco temporale compreso tra il 1998 e il 2005, di alcuni lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Palermo, esposti alla inalazione e alla respirazione di fibre di amianto, con conseguente configurabilità del carattere professionale delle patologie correlate, contratte o sviluppate negli anni in questione a causa della omessa adozione di serie misure di prevenzione volte a eliminare o a ridurre la polverosità delle lavorazioni.
La sentenza della Corte di appello di Palermo era divenuta irrevocabile il 21 novembre 2014, allorquando la Quarta Sezione della Corte di Cassazione aveva rideterminato la pena a carico di G.C. in anni 3 e mesi 1 di reclusione, previa declaratoria di estinzione per prescrizione di 4 degli 12 episodi residui.
2. L'odierno ricorso di G.C. è affidato a quattro motivi.
Con il primo, la difesa deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 526 comma 1 cod. proc. pen., osservando che la pronuncia della Corte di appello nissena era la copia fedele della sentenza emessa da altra Sezione della medesima Corte di appello nei confronti del coimputato L.L., sentenza che tuttavia non era stata mai acquisita al fascicolo processuale, essendo scaturita pertanto dalla conoscenza privata del giudice estensore.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli art. 631 e 530 comma 2 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello rigettato l'istanza di revisione affermando che i nuovi studi scientifici prodotti dalla difesa non consentivano di giungere a traguardi di certezza, senza considerare che la revisione della sentenza di condanna è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato, a causa dell'insufficienza delle prove di accusa.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza sono la violazione degli art. 636 e 637 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione, rilevandosi che la Corte di appello aveva rigettato nel merito l'istanza di revisione, senza avere previamente disposto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale.
Evidenzia in proposito la difesa che i giudici di appello, avendo ritenuto l'istanza non manifestamente infondata, avrebbero dovuto procedere all'esame dei consulenti della difesa indicati nella lista ritualmente depositata, potendo solo all'esito procedere a una valutazione complessiva del materiale probatorio.
Con il quarto motivo, infine, viene censurata la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, osservandosi che, una volta riconosciuta la novità e la consistenza degli studi prodotti dalla difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto dare corso al giudizio di revisione, per verificare se, alla luce delle conoscenze maturate dopo la sentenza di condanna, la teoria sulla quale si registra oggi un consenso preponderante e condiviso all'interno della comunità scientifica fosse o meno idonea a travolgere il giudicato di condanna.
Al riguardo si sottolinea che il Tribunale e la Corte di appello avevano fondato il proprio convincimento su presupposti scientifici che riflettevano conoscenze molto risalenti nel tempo, ovvero quelle veicolate in dibattimento dal prof. Me. (tesi della cd. dose correlata), secondo cui, a prescindere dalla individuazione della dose-innescante, le esposizioni successive e quindi le ulteriori dosi aggiuntive devono essere considerate concausa dell'evento perché abbreviano la latenza e anticipano di conseguenza l'insorgenza della malattia, aggravando la patologia e, nei casi estremi, anticipando la morte.
Tale impostazione sarebbe stata tuttavia smentita dai più recenti approdi del mondo scientifico (recepiti peraltro dallo stesso prof. M. in un suo successivo intervento del 2015), secondo cui non vi è alcuna evidenza, neppure a livello epidemiologico, sul fatto che a un aumento dell'esposizione corrisponda una abbreviazione del periodo di latenza, dovendosi ritenere pertanto superata la legge scientifica di copertura posta a fondamento della condanna di G.C..

 

Diritto




Il ricorso è infondato.
1. Iniziando dal primo motivo di ricorso, occorre evidenziare che, come già rilevato da questa Corte nella decisione che ha riguardato l'analoga posizione del coimputato A.C. (Sez. 3, n. 36623 del 9 luglio 2019), la doglianza circa l'utilizzo da parte della Corte di appello di una sentenza mai acquisita al fascicolo processuale è stata mal posta, nel senso che, a prescindere da ogni approfondimento circa le parti comuni dei due provvedimenti richiamati, l'avere riportato con la tecnica del cd. "taglia-incolla" la motivazione di altra sentenza avrebbe potuto assumere rilievo sotto il diverso vizio dell'omessa risposta ai motivi di censura, vizio che tuttavia non è stato devoluto in questa sede.
Deve pertanto escludersi la sussistenza della nullità dedotta dal ricorrente, in quanto, al di là della tecnica redazionale della sentenza, non è stata denunciata alcuna carenza argomentativa rispetto alle doglianze sollevate, né per altro verso vi è stato un richiamo in ottica probatoria a una sentenza non formalmente acquisita al fascicolo processuale, risultando invero spiegabile la parziale assonanza dei due provvedimenti decisori in ragione delle sostanziale sovrapponibilità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate dai due coimputati. Non vi è dunque spazio per l'accoglimento della doglianza difensiva.
2. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, che si ritiene utile esaminare in via preliminare rispetto ai motivi di merito, dolendosi la difesa della mancata riapertura da parte della Corte d'appello dell'istruttoria dibattimentale, nonostante il vaglio positivo sulla ammissibilità della domanda di revisione.
Sul punto occorre premettere che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 210040) e come peraltro ribadito nelle decisioni di questa Sezione sui ricorsi dei coimputati (sentenza n. 36623 del 21 maggio 2019, ricorrente L.L. e sentenza n. 36623 del 9 luglio 2019, ricorrente A.C.), il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione, che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio, dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è invece costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli.
Ora, quanto alla fase preliminare della delibazione sull'ammissibilità della richiesta, la verifica della potenzialità delle nuove prove a pervenire a una pronuncia di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezz mento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, ma implica solo una sommaria delibazione degli elementi di prova o della inerenza del contrasto di giudicati su fatti che evocano una alternativa e inconciliabile ricostruzione della vicenda oggetto della domanda; in definitiva, la preliminare delibazione dell'ammissibilità integra, in caso di positivo riscontro sull'astratta capacità dimostrativa del novum dedotto, la "fase rescindente", mentre, in caso di esito positivo, la "fase rescissoria" si articola mediante svolgimento del giudizio di merito, con assunzione, nel contraddittorio delle parti, delle relative prove, e con successiva valutazione. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, in occasione della prima udienza, celebrata il 10 ottobre 2017, a fronte della richiesta del difensore di G.C. di sentire il Prof. Ca. e il Prof. Ro., la Corte d'appello aveva rigettato tale sollecitazione, rilevandone la superfluità e, alla successiva udienza del 31 maggio 2018, la difesa aveva depositato una memoria scritta contenente le ragioni di merito della fondatezza della revisione, senza tuttavia contestare il rigetto dell'assunzione delle prove testimoniale, ritenute superflue rispetto alla produzione documentale, in tal modo prestando acquiescenza alla decisione della Corte territoriale sulle modalità di acquisizione del materiale probatorio.
La doglianza difensiva non può dunque essere accolta, anche perché proposta in termini non adeguatamente specifici, non essendo stato spiegato in che termini l'escussione orale dei propri consulenti avrebbe potuto fornire ulteriori sviluppi probatori rispetto all'accertamento tecnico già cristallizzato in via documentale.
3. Passando ora ai profili di merito, dedotti con il secondo e con il quarto motivo, deve ritenersi che la decisione impugnata resista alle obiezioni difensive. In proposito occorre rilevare che, sia nei processi di merito, sia nel giudizio di legittimità, sono stati diffusamente richiamati i contributi scientifici veicolati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, evidenziandosi in particolare come, in base a quelli ritenuti maggiormente credibili, doveva ritenersi comprovato che, in tema di attività lavorative caratterizzate dall'esposizione dei lavoratori all'amianto, nella fase di induzione, ogni esposizione ha un effetto causale concorrente, non essendo necessario l'accertamento della data della iniziale insorgenza della malattia, dovendosi a ciò aggiungere, pur non essendovi certezze circa la dose che, sufficiente a scatenare l'insorgenza del mesotelioma pleurico, deve ritenersi comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e alla intensità della esposizione, nel senso che l'aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza. In definitiva, costituendo la progressione della patologia cancerogena una evoluzione a stadi, l'aumento della dose di amianto inalata è in grado di accorciare la latenza della malattia e di aggravarne gli effetti, per cui le patologie sono correlate alle quantità di sostanze inalate.
Pertanto, a prescindere dall'individuazione della "dose innescante", le esposizioni successive e dunque le ulteriori dosi aggiuntive devono considerarsi concausa dell'evento proprio perché abbreviano la latenza e aggravano la patologia.
Orbene, la sentenza di legittimità che si è occupata della vicenda (Sez. 4, n. 11128 del 21 novembre 2014, dep. 2015), nel ritenere immune da censure il percorso argomentativo delle due conformi sentenze di merito, ha in particolare ribadito, richiamando in tal senso un proprio consolidato indirizzo interpretativo (avviato da Sez. 4, n. 988 dell'11/07/2002, dep. 2003 Rv. 227000), come debba considerarsi ormai superata la teoria della "dose killer" o "dose trigger", da cui deriverebbe l'irrilevanza delle esposizioni successive all'insorgere del meccanismo patogenico per effetto della dose scatenante, essendosi invece riaffermato il principio secondo cui la responsabilità per gli eventi dannosi legati alla inalazione delle polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia, deve essere attribuita d Jtalmente alla condotta omissiva dei responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle affezioni insorte in seguito, ha accelerato i tempi di insorgenza. Con riferimento al caso di specie, dopo aver rimarcato la circostanza, emersa in sede di merito, che l'amianto era ampiamente utilizzato nei cantieri navali di Palermo fino agli anni 1991-1992, la citata sentenza di legittimità ha poi evidenziato che la tesi della imprevedibilità dell'evento era priva di fondamento, posto che la pericolosità dell'assunzione per via aerea di microfibre di amianto e la loro correlazione con processi cancerogeni erano note sin dal 1964.
Così delineato il perimetro valutativo delle pronunce che hanno portato alla formulazione del giudizio di colpevolezza, occorre evidenziare che, come correttamente osservato dalla Corte di appello nissena nel giudizio di revisione, gli esiti delle indagini scientifiche dedotti come prove nuove in realtà non erano in grado di offrire elementi decisivi per sovvertire il giudicato, venendo in rilievo temi già ampiamente esplorati nel corso del giudizio di cognizione: infatti, circa la validità della tesi alternativa sostenuta nella domanda di revisione, ovvero quella secondo cui per una corretta diagnosi di asbestosi non è sufficiente il solo esame radiologico accompagnato da una anamnesi lavorativa, essendo necessario il riscontro dei criteri più stringenti dettati dall'American Thoracic Society, si era formato, già prima della formazione del giudicato, un vivace dibattito, per cui non poteva parlarsi di prove nuove, a nulla rilevando che alcuni studi siano stati pubblicati dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, posto che si trattava di tesi che, non introducendo tesi innovative, si limitavano a incrementare le ragioni di plausibilità e affidabilità delle tesi difensive già sostenute nel processo, senza tuttavia giungere a traguardi di certezza.
Né le nuove acquisizioni scientifiche avevano espressamente negato la validità del sapere scientifico posto a base della sentenza passata in giudicato, posto che le ricerche scientifiche compendiate nei Quaderni della Salute richiamate dalla difesa erano conosciute all'epoca del giudizio di merito e dunque erano già state valutate e disattese, sicché alcuna novità era ravvisabile rispetto a quanto già valutato nel giudizio, nel quale era stata ritenuta corretta la diagnosi di asbesto formulata secondo la linea diagnostica dei maggiori protocolli internazionali, che indicavano nell'anamnesi lavorativa e nell'esame radiologico il fondamento dell'indagine dell'asbestosi, non potendosi pretendere che la diagnosi di tale malattia, la cui causa è univocamente individuata nella prolungata esposizione all'amianto, fosse condizionata dal risultato dell'esame immunoistochimico, avendo lo stesso consulente della difesa confermato che il protocollo diagnostico corretto era quello fondato sull'anamnesi lavorativa e sul quadro radiologico.
Tanto premesso, deve pertanto ribadirsi l'affermazione di questa Corte, operata proprio nell'ambito dei giudizi di legittimità relativi al rigetto delle domande di revisione dei coimputati L.L. (cfr. Sez. 3, n. 31309 del 21/05/2019, Rv. 276594) e A.C. (Sez. 3, n. 36623 del 9 luglio 2019, non mass.), secondo cui non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva, ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza. Non è infatti compito del giudice di legittimità quello di decidere se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata, trattandosi di una valutazione in fatto rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo della scienza, attenendo invece il controllo che la Corte di cassazione è chiamato a esercitare esclusivamente alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime, dovendosi cioè valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto, valendo ciò a maggior ragione nel giudizio di revisione, laddove, attraverso la deduzione di nuovi studi scientifici, che non hanno escluso la validità della teoria scientifica posta a base della condanna irrevocabile, si miri a prospettare un novum che tale non è.
Alla stregua di tali considerazioni, deve senz'altro escludersi che la motivazione della sentenza impugnata presenti profili di illogicità o di incoerenza, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato che i nuovi studi scientifici erano inidonei a ribaltare il giudicato, in quanto ripropositivi di una tesi già superata nel corso del giudizio di cognizione, con argomentazioni tutt'altro che illogiche.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.



P.Q.M.
 



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/09/2019