Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo anticontagio SARS-Cov-2
Data: 4 maggio 2020 (agg.)
Comparti: P.A., Università Firenze
Fonte: unifi.it


Protocollo anticontagio SARS-Cov-2

1. Sommario
…omissis…

2 Scopo e campo di applicazione
Il presente protocollo viene redatto ai sensi dell'art. 18 comma1 lettere h) e i) del D. Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana, n. 48 del 3 maggio 2020 e tiene conto di quanto in essa disposto.
Esso inoltre fa riferimento il DPCM 26/4/2020 e le “Linee guida per la ripresa delle attività istituzionali dell'Ateneo fiorentino dopo la fase del Lockdown”; queste ultime sono state approvate dagli Organi di Ateneo del 29 Aprile (Senato) e del 30 Aprile (Consiglio di Amministrazione); esso sarà pertanto aggiornato all'evolversi della cornice normativa di riferimento e delle disposizioni attuative interne.
Il protocollo ha lo scopo di individuare le condizioni necessarie ad assicurare alle persone che a vario titolo frequentano gli ambienti dell'Ateneo, adeguati livelli di protezione attraverso specifiche misure di prevenzione per il contenimento del contagio da virus SARS COV-2
Il presente protocollo si applica a tutte le strutture organizzative dell'Ateneo Fiorentino, a tutti i lavoratori così come definiti dal D. Lgs. 81/2008 ed in tutti gli edifici in cui sono presenti attività in capo all'Università degli Studi di Firenze, fino al perdurare dell'emergenza per la pandemia da SARS-Cov-2 dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 [1.4].
Non si applica agli edifici ed alle attività di cui alla Convenzione tra Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi e Università degli Studi di Firenze in merito alle competenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel Campus di Careggi, approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2017.

3 Glossario/Vocabolario
Ai sensi del presente protocollo si intendono:
• Datore di Lavoro: il Direttore Generale, in considerazione dei poteri gestionali di cui al D. Lgs. febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed Integrazioni e dell'alt. 34 dello Statuto dell'Università di Firenze;
• Dirigente (ai fini della sicurezza): ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il soggetto di vertice di strutture qualificabili quali unità produttive. Essi sono, pertanto: i Presidenti delle scuole, i Direttori di Dipartimento, i Dirigenti Amministrativi dell'Amministrazione Centrale, i Direttori dei Centri di cui all'alt. 29 dello Statuto, i Direttori dei Centri Interdipartimentali, i Direttori di Biblioteca;
• Responsabile dell'Attività o RADR: il responsabile dell'attività didattica o di ricerca nei laboratori;
• Preposto: il lavoratore che coordina e sovrintende alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze;
• Lavoratore: è individuato come tale:
o il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università;
o Il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata;
o gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, partecipanti a corsi nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
o i titolari di assegni di ricerca,
o i tirocinanti,
o i borsisti,
o i ricercatori in visita ed i soggetti ad essi equiparati;
o Qualunque altra figura che svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Datore di Lavoro, con o senza retribuzione.
• Strutture organizzative: strutture che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, sono considerate come Centri di primo o di secondo livello. Esse sono:
- i Dipartimenti;
- l'Unità Amministrativa centrale e le Aree Dirigenziali;
- i Centri;
- i Centri Interdipartimentali;
- le Biblioteche costituite ai sensi del Regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo e dei
- servizi;
- il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino;
- il Museo di Storia Naturale;
- Le Scuole;
• Luoghi di lavoro: tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, all'interno delle strutture organizzative, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al Lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo delle proprie mansioni. Essi sono, ad esempio e a titolo non esaustivo; gli uffici, gli studi, le aule, i laboratori, le biblioteche, le sale di esposizione museale, gli stabulari, gli spin-off. Sono altresì considerati luoghi di lavoro gli ambienti dove sì svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.
• Dispositivi di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo di cui all'articolo 74, comma 1, del D. Lgs 81/2008 (per i dettagli vedi Capitolo 6 a pag.17 e seguenti).

4 SARS-Cov-2 e COVID-19
La pandemia attualmente in atto a livello mondiale, con epicentro nella provincia del Huabei nella Repubblica Popolare Cinese, si è rapidamente propagata nel resto del mondo coinvolgendo un numero elevato di Paesi.
Il 30 gennaio 2020, il comitato di Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS, WHO in inglese) ha dichiarato l'emergenza sanitaria mondiale sulla base dei dati di crescita in Cina e nel resto del mondo [6.1]. Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato l'emergenza nazionale [1.4].
La pandemia è dovuta ad un virus molto simile al coronavirus (CoV) che causò l'epidemia di SARS (Severe acute respiratory syndrome o sindrome respiratoria acuta grave) nel 2003 e perciò è stato nominato SARS- CoV-2 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11 febbraio 2020. La malattia associata è stata invece definita come CoV Disease-19 (COVID-19) [6.2].
Tradizionalmente i coronavirus non venivano considerati patogeni letali per l'uomo, essendo la causa di circa il 15% dei raffreddori [6.3]. In questo secolo però si sono già emersi altri due coronavirus ad alta patogenicità per l'uomo: il SARS-CoV ed il MERS-CoV che hanno causato epidemie caratterizzate da alta morbosità e mortalità, rispettivamente, in Cina nel 2003 ed in Arabia Saudita nel 2012, da cui si sono diffuse rapidamente in altri Paesi. Il presente SARS-CoV-2 è pertanto la causa della terza epidemia da coronavirus conosciuta.

Figura 1 - Rappresentazione di un virione di SARS-CoV-2 per intero e in sezione (https://www.epidemiologia.it)

I coronavirus sono una sottofamiglia di virus a RNA a singola catena con involucro pericapsidico (envelope) con un diametro di circa 50-200 nm [6.30]. Si possono suddividere in quattro generi (alfa, beta, gamma e delta). Quelli di cui è nota l'infettività nei confronti dell'uomo sono gli alfa e i beta. Il nome coronavirus deriva dal fatto che l'envelope è caratterizzato da degli “spunzoni” (spike) di glicoproteine che si legano a recettori enzimatici cellulari (nel caso del SARS-CoV-2, l'enzima convertitore dell'angiotensina, ACE 2) permettendo la fusione con la cellula ospite a livello della membrana. A questo punto il genoma virale viene rilasciato nel citoplasma della cellula ospite, dove l'RNA virale verrà tradotto per riprodurre le proteine dell'envelope e i virioni (singole particelle virali). I virioni replicati verranno riassemblati e rilasciati all'esterno della cellula in numero elevato [6.2].


Figura 2 - Il ciclo di vita del SARS-CoV-2 nella cellula ospite [6.44].

La prima sequenza genomica del SARS-CoV-2 è stata rilasciata il 10 gennaio 2020 [6.4]. È un nuovo coronavirus del tipo beta, geneticamente più simile al SARS-CoV rispetto al MERS-CoV. Come per il SARS-CoV, anche in questo caso il recettore cellulare è stato individuato nell'enzima convertitore dell'angiotensina 2 (ACE2). Il legame tra la proteina degli spike del SARS-CoV-2 è più debole di quelle delle proteine del SARS-
CoV (energia libera di legame di -50.6 kcal mol-1 e -78.6 kcal mol-1 rispettivamente) [6.43]. Ciò spiegherebbe il fatto che il SARS-Cov-2 causi infezioni meno gravi di quelle causate dal SARS-CoV [6.2].


Figura 3 - L'origine e gli ospiti intermedi di SARS-CoV-2, SARS-CoV e MERS-CoV (da [6.2])

È noto che sia il SARS-CoV che il MERS-CoV traggono origine dai pipistrelli e sono stati trasmessi all'uomo rispettivamente dallo zibetto e dal cammello. Una comparazione filogenetica del SARS-CoV-2 con altri coronavirus ha reso plausibile la derivazione come ospite primario anche del SARS-CoV-2 dai pipistrelli visto che quest'ultimo presenta un'omologia del 96% con due coronavirus presenti nei pipistrelli. Non è ancora noto quale sia stato l'ospite intermedio che ha provocato il superamento della barriera intraspecifica né è noto il veicolo di trasmissione. Alcuni studi avrebbero individuato come ospite intermedio alcune specie di serpenti o il pangolino ma al momento non abbiamo a disposizione risultati conclusivi [6.2].
4.1 Periodo di incubazione e durata della malattia.
Il periodo di incubazione del COVID-19 varia da 1 a 14 giorni. In gran parte dei casi è di 3-7 giorni. Il massimo periodo di incubazione rilevato è di 24 giorni [6.21].
Uno studio recente ha stimato la gravità della malattia a partire da casi verificatisi in 38 paesi. I risultati hanno mostrato una durata media tra la comparsa dei sintomi e la morte di 17,8 giorni (95% CI, 16,9-19,2) ed una durata media tra la comparsa dei sintomi e la guarigione di 24,7 giorni (22,9-28,1) [6.22].
4.2 Dati demografici
In Italia, l'età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 79 anni (mediana 81, range 0-100, Range InterQuartile - IQR 73-86). Le donne sono 8500 (36,7%). L'età mediana dei pazienti deceduti positivi a SARS- CoV-2 è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione (età mediane: pazienti deceduti 81 anni - pazienti con infezione 62 anni). La figura mostra il numero dei decessi per fascia di età. Le donne decedute dopo aver contratto infezione da SARS-CoV-2 hanno un'età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 84 - uomini 79) [6.42].


Figura 4 - Numero di decessi per fascia di età rilevati in Italia (fonte ISS)


4.3 Sintomi
Il COVID-19 è caratterizzato da febbre (spesso il sintomo iniziale), debolezza, tosse secca, dolore muscolare e dispnea (difficoltà respiratoria) [6.21].
Da uno studio su 1099 pazienti COVIS-19 ospedalizzati (di cui 926 non gravi e 173 gravi) è emerso che la febbre era il sintomo più comune (88,7% dei pazienti), seguito da tosse (67,8% dei pazienti), nausea e vomito (5% dei pazienti), diarrea (3,8 %). Alcuni pazienti mostravano anche vertigini [6.23].
In uno studio italiano in corso di pubblicazione sono descritti in qualche caso esantemi analoghi a quelli della varicella [6.24].

Figura 5 - Sintomi più comuni rilevati in Italia (fonte ISS)

In Figura 5 sono mostrati i sintomi più comunemente osservati in Italia prima del ricovero nei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2. Febbre dispnea e tosse rappresentano i sintomi più comuni.
Meno frequenti sono diarrea ed emottisi. Il 6,1% delle persone non presentava alcun sintomo al momento del ricovero.
Nei casi più gravi il paziente sviluppa rapidamente una sindrome respiratoria acuta, shock settico, acidosi metabolica e coagulopatia [6.2].


Figura 6 - Complicanze più comunemente osservate in Italia (fonte IFF)

In Figura 6 sono riportate le complicanze più comunemente osservate in Italia. L'insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comunemente osservata in questo campione (96,8% dei casi), seguita da danno renale acuto (22,8%), sovrainfezione (12,8%) e danno miocardico acuto (9,9%).
4.4 Modalità di contagio
La maggior carica virale di SARS-CoV-2 si trova nell'espettorato e nelle secrezioni delle alte vie aeree [6.5]. Anche se può determinarsi una viremia (presenza del virus nel sangue), le infezioni derivanti da contatto col sangue non sono considerate una delle cause principali di trasmissione [6.5].
La trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, avviene nella maggior parte dei casi attraverso i cosiddetti droplet: goccioline di diametro >5 pm che originano dagli atti di respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni, i droplet viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze o depositarsi su superfici.
Per questo, la maggior parte dei casi di contagio sono dovuti alla trasmissione interpersonale per contatto diretto con una persona con sintomi respiratori [6.36] [6.37] [6.38] o durante il periodo di incubazione [6.39][6.40][6.41].
Il SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per contatto con oggetti o superfici su cui si sono depositati i droplet. Infatti, in questo caso, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono trasmettere il virus quando accostate a bocca, naso o occhi, e comunque al viso.
La trasmissione attraverso l'aria a distanza mediante aerosol (che avviene tramite particelle di dimensioni < 5 pm che si possono propagare a distanza maggiore di un metro) non è documentata per i coronavirus, incluso SARS- CoV-2, ad eccezione di specifiche procedure che possono generare aerosol (ad esempio, intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata) e che avvengono soltanto in ambiente sanitario. Il ruolo marginale della trasmissione per via aerogena è anche riportato nel report relativo alla missione OMS in Cina per valutare la situazione dell'epidemia e le attuali evidenze derivanti da studi condotti in quel paese [6.25]. Due studi recenti basati su campionamenti dell'aria nelle immediate vicinanze di pazienti affetti da COVID- 19 con carica virale significativa nelle loro secrezioni respiratorie, non hanno dimostrato alcuna presenza del virus SARS-CoV2 [6.26][6.27].
Un altro studio effettuato su voli di lunga distanza, ha dimostrato che non c'è evidenza di trasmissione del virus a passeggeri seduti in prossimità di soggetti affetti da COVID-19 [6.28].
Uno studio sperimentale recentemente pubblicato ha simulato condizioni di diffusione dei virus SARS-CoV-2 o SARS-CoV1 tramite aerosol [6.7]. L'aerosol è stato generato con l'uso di un nebulizzatore three- jet Collison e immesso in un tamburo di Goldberg, utilizzando alta carica virale ed elevati volumi (10 ml). Questo sistema non riproduce le normali condizioni di tosse prodotta da un paziente affetto da COVID-19. Inoltre, sebbene l'esperimento dimostri la persistenza del virus nelle particelle di aerosol fino a 3 ore, non fornisce prove sostanzialmente nuove sulla trasmissione aerogena poiché quest'ultima era già nota come un'evenienza possibile durante procedure che generano aerosol. Infatti, l'OMS e altri importanti istituzioni tecniche che forniscono linee guida IPC per COVID-19 raccomandano precauzioni rispetto alla possibile formazione di aerosol per queste procedure.
Vi sono alcune evidenze di presenza di SARS-CoV-2 nelle feci di pazienti. Il rapporto dell'OMS sulla Cina indica che l'RNA virale è stato rilevato nelle feci nel 30% dei casi entro pochi giorni dall'esordio dei sintomi e in alcuni casi è stato possibile ottenere anche il virus vitale in coltura [6.25]. Altre pubblicazioni hanno riportato che la diarrea si presentava nel 2-10% dei casi di malattia confermata COVID-19 [6.29][6.30][6.31] e due studi hanno rilevato RNA virale nelle feci di pazienti COVID-19 [6.32] [6.33]. Tuttavia, solo alcuni studi hanno dimostrato la presenza di virus vitale in un singolo campione di feci [6.34].
I dati attualmente disponibili non supportano quindi la trasmissione per via aerea a distanza mediante aerosol di SARS-CoV-2, fatta eccezione per i possibili rischi attraverso procedure che generano aerosol se eseguite in un ambiente inadeguato (non in stanza di isolamento con pressione negativa) e/o in caso di utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI) inadeguati. È probabile per contro che la trasmissione attraverso il contatto con superfici contaminate, in particolare nelle immediate vicinanze di un paziente COVID-19, abbia un ruolo, mentre quello via aerosol rimane ancora una ipotesi solo sperimentale. Non sono stati ad oggi dimostrati casi di trasmissione fecale-orale del virus SARS-CoV-2.
Tuttavia, in considerazione delle conoscenze in via di continuo aggiornamento, non è possibile ad oggi escludere definitivamente la possibilità di generazione di aerosol nel caso COVID-19 con sintomi respiratori, come anche riportato da alcuni organismi istituzionali quali CDC ed ECDC (19-20). Per questo motivo la procedura del tampone respiratorio è stata inserita tra quelle a rischio di generare aerosol [4.6].
Pertanto, per un principio di precauzione, CDC ed ECDC, in situazioni di scenario epidemiologico non emergenziale che preveda la sufficiente disponibilità di DPI, raccomandano l'uso di filtranti facciali DPI in tutte le pratiche di tipo assistenziale diretto in pazienti COVID-19, con priorità nei confronti di operatori sanitari a più elevato rischio poiché impegnati in procedure assistenziali a rischio di generazione aerosol.
Nelle premesse all'Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana [2.38] si fa riferimento alla ricerca effettuata presso la School of Medicine dell'Università di Washington, monitorata dall'OMS, con l'obiettivo di studiare quanto lontano possono viaggiare i virus prima che non costituiscano più una minaccia, in cui si è ipotizzato che la gravità della carica infettiva dovrebbe precipitare a circa due metri di distanza dall'emissione ed al fatto che i risultati di tale ricerca sono stati fatti propri dalla Center for Disease Control and Prevention (CDC) che, nelle sue raccomandazioni prescrive una distanza di almeno 6 piedi (circa 1,8 metri).
In base a tali premesse, la succitata Ordinanza individua la distanza di sicurezza interpersonale consigliata nei luoghi di lavoro, per la prevenzione del contagio da COVID-19, in 1,8 metri. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, l'attuale l'Ordinanza dispone, rifacendosi al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020 [1.24], che è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche esanitarie”.
Il presente Protocollo è stato redatto in vigenza della precedente all'Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana [2.33] (revocata dall'Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana) la quale prevedeva che quando anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente [2.33]. Trattandosi di una previsione più cautelativa di quella attualmente vigente alla quale l'Ateneo si era comunque attrezzato, si ritiene di mantenerla.
4.5 Permanenza sulle superfici
Una revisione basata sull'analisi di 22 studi sulla resistenza di altri coronavirus umani come il SARS-CoV, il MERS-CoV e coronavirus umani endemici (HCoV) ha mostrato che possono resistere fino a 9 giorni su superfici inanimate come metalli, vetro o plastica [6.8].
Dati sperimentali recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2, indicano una rilevabilità della carica virale espressa come TCID₅₀¹ (limite di rilevabilità 100,5 TCID₅₀ per mm) dopo la deposizione di 72 ore su plastica (polipropilene e Eplastic), di 48 ore su acciaio inossidabile, di 24 ore su cartone e di 4 ore su rame. Il decadimento è di tipo esponenziale. Il tempo di dimezzamento in ore è stimato in 6,8 per la plastica; 5,6 per l'acciaio inossidabile, 3,5 per il cartone 0,8 per il rame [6.7].
Un altro studio, con condizioni sperimentali diverse, ha rivelato un decadimento al di sotto del limite di rilevabilità (100 TCID₅₀/ml di mezzo di eluizione) di 2 giorni per legno e tessuto; di 4 giorni per vetro e banconote; di 7 giorni per acciaio inossidabile e plastica. Lo stesso studio ha rivelato una quantità ancora rilevabile (circa 0,1% dell'inoculo originale) sulla parte esterna di mascherine chirurgiche. Il decadimento è anche in questo caso esponenziale, rivelandosi bifasico per le superfici lisce [6.10].
Pertanto, si ipotizza che il virus SARS-CoV-2 si disattivi, per analogia con altri virus con envelope, in un intervallo temporale che va da pochi minuti a un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione e delle condizioni microclimatiche. Generalmente altri coronavirus (es. virus SARS-CoV e MERS-CoV) non sopravvivono su carta in assenza di umidità, ma si ritrovano più a lungo su indumenti monouso (se a concentrazione elevata, per 24 ore), rispetto, ad esempio, a quelli riutilizzabili in cotone. Ciò tenendo conto che il dato si riferisce alla rilevazione analitica del RNA del virus e non al suo isolamento in forma vitale e quindi alla sua infettività [4.3].
____
¹ Il TCID₅₀ (Tissue Culture Infectious Dose) e la quantità di un agente citopatogenico come per esempio un virus che produce un effetto citopatico nel 50% delle colture inoculate.

4.6 Resistenza ad agenti esterni
4.6.1 Resistenza alla temperatura

Uno studio sulla resistenza alla temperatura del virus riporta che esso è sostanzialmente stabile se mantenuto a 4°C (diminuzione del titolo di circa 0,7 ordini di grandezza in 14 giorni); a 22°C la concentrazione è andata sotto il limite di rilevabilità (100 TCID₅₀/ml di mezzo di eluzione) entro la seconda settimana; a 37° C dopo 1 giorno; a 56 °C dopo 30 minuti e a 70 °C dopo 1 minuto [6.10].
Il virus viene quindi disattivato rapidamente a temperature medio-alte, mentre è stabile a bassa temperatura.
4.6.2 Dipendenza dal pH
Inoculi in soluzioni a pH variabile da 3 a 10 hanno mostrato una sostanziale non dipendenza della cinetica di disattivazione dal pH ad un'ora dall'inoculo [6.10].
4.6.3 Disattivazione con disinfettanti
Una revisione basata sull'analisi di 22 studi sulla resistenza di altri coronavirus umani come il SARS-CoV, il MERS-CoV e coronavirus umani endemici (HCoV) ha mostrato che possono essere efficientemente inattivati entro 1 minuto mediante procedure di disinfezione della superficie con soluzioni di etanolo al 62-71%, perossido di idrogeno allo 0,5% o ipoclorito allo 0,1%. Altri agenti biocidi come il cloruro di benzalconio allo 0,05-0,2% o la clorexidina digluconato allo 0,02% si sono rivelati meno efficaci [6.8].
Uno studio sull'efficienza disinfettante dei formulati dell'OMS per la detersione delle mani [4.17] ha mostrato che questi sono capaci di inattivare il titolo virale entro 30 secondi
Lo stesso studio ha dimostrato che anche soluzioni detergenti delle mani contenenti etanolo o 2-propanolo a concentrazioni superiori al 30% (vol/vol) riescono ad inattivare il virus in 30 secondi.
Un altro studio ha testato l'effetto virucida aggiungendo 15 ^L di una coltura di SARS-CoV-2 (~7^8 unità logaritmiche TCID₅₀ per mL) a 135 mL di vari disinfettanti, partendo da un tempo minimo di 5 minuti. Si riportano in tabella i risultati.
Titolo virale (log TCID₅₀/ml)
 

 

Titolo virale (log TCID5o/ml)

Concentrazione di disinfettante  

5 min

15 min

30 min

Varichina (1:49)

NR

NR

NR

Varichina (1:99)

NR

NR

NR

Soluzione di sapone per le mani (1:49)

3.6

NR

NR

Etanolo (70%)

NR

NR

NR

Povidone-iodio (7.5%)

NR

NR

NR

Cloroxilenolo (0.05%)

NR

NR

NR

Clorexidine (0.05%)

NR

NR

NR

Cloruro di benzalconio (0.1%)

NR

NR

NR

Tabella 1 - andamento temporale del titolo virale (log TCID₅₀/mL) di 1515 p.L di una coltura di SARS-CoV-2 (~7-8 unità logaritmiche TCID₅₀ per mL) a contatto con 135 mL di soluzioni di vari disinfettanti (NR=non rilevabile) [6.35].


5 Misure di prevenzione
5.1 Distanziamento sociale

Vista la modalità di trasmissione del contagio (vedi par. 4.4 a pag. 12) le autorità competenti in materia di salute pubblica, anche in base a recenti studi sulla trasmissione a distanza di aerosol contenenti il virus, hanno individuato una distanza minima di 1,80 m come distanza di sicurezza da mantenere tra le persone, oltre la quale è necessario aumentare il livello di sicurezza.
Il presente Protocollo è stato redatto in vigenza dell'Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana [2.33] (revocata dall'Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana) la quale prevedeva che quando anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri fosse necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente [2.33]. Trattandosi di una previsione più cautelativa di quella attualmente vigente alla quale l'Ateneo si era comunque attrezzato, si ritiene di mantenerla.
Pertanto, quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri resta necessario in Ateneo introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.
5.2 Lavaggio mani
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Bisogna quindi lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 20 secondi, ma si consiglia di lavarle per 40-60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol con almeno il 60% di alcol. Il virus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evitare di toccarli con le mani non lavate.
Per il lavaggio delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua, si può ricorrere alle soluzioni igienizzanti a base alcolica. Bastano tra i 40 e 60 secondi e questi semplici movimenti:
1. Bagnare bene le mani con l'acqua
2. Applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. Frizionare bene le mani palmo contro palmo
4. Frizionare il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. Frizionare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. Frizionare le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. Frizionare il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Frizionare ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. Frizionare il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
10. Sciacquare accuratamente le mani con l'acqua
11. Asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso
12. Usare la salvietta monouso per chiudere il rubinetto.
In Appendice 3 a pagina 60 e in Appendice 4 a pagina 61 si possono visionare dei tutorial fotografici su come frizionarsi le mani con la soluzione idroalcolica e su come lavarsi le mani con acqua e sapone.

6 Dispositivi di protezione individuale ed altri mezzi di protezione
In questo documento vengono descritti i dispositivi di protezione individuale o equiparati ritenuti necessari esclusivamente per evitare il contagio e la trasmissione del SARS-CoV-2 in base alle linee guida ed alla normativa vigente. Tali dispositivi non vanno in nessun modo a sostituire altri che, in virtù delle attività messe in atto, si rendessero necessari in base alla valutazione dei rischi. In tal caso, sarà cura del Dirigente e del RADR, con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, valutarne la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
Per garantire che la ripresa graduale delle attività avvenisse in modo omogeneo e sicuro, un primo contingente di dispositivi e strumenti di protezione è stato acquisito a livello centralizzato. Il materiale viene distribuito con cadenza settimanale a cura dell'Area Servizi Patrimoniali e Logistici (indicare mail) nelle quantità richieste dalle strutture e nella misura rapportata alle unità di personale la cui presenza è programmata in sede nella settimana successiva.
Dopo un primo periodo di approvvigionamento centralizzato e previo congruo preavviso, Sarà cura delle singole strutture provvedere all'acquisizione in base alle necessità.
In particolare, si procederà all'acquisizione di:
• Maschere facciali ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020, validate dall'ISS ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 e validi fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020;
• Semimaschere filtranti antipolvere, di classe FFP2 ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020, validate dall'INAIL ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 e validi fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Questi dispositivi dovranno essere del tipo senza valvola di espirazione;
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020, validati dall'INAIL ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 e validi fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
• Nebulizzatori e panni igienizzanti usa e getta a base di soluzioni idroalcoliche o altri mezzi di paragonabile capacità disinfettante da consegnare alle strutture per la frequente pulizia delle superfici di uso comune;
• Termometri digitali per la misurazione delle febbre a distanza;
• Camici e cuffie usa e getta. Da utilizzare, se non ignifughi, soltanto in assenza di fiamme libere.
• Barriere "antirespiro" in plexiglass da banco. Installate nei locali che ospitano attività con front office.
6.1.1 Maschere chirurgiche
Le maschere chirurgiche come definite dalla norma UNI EN 14683 non sono a rigore dei DPI ma dei dispositivi medici a protezione del paziente. Questo concetto è chiarito all'inizio della norma, nel capitolo 1 (Scopo e Campo di applicazione) di cui si riporta il testo: “Il presente documento specifica la costruzione, la progettazione, i requisiti di prestazione e i metodi di prova per le maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti durante le procedure chirurgiche e altre attività mediche con requisiti simili. Una maschera facciale ad uso medico con una barriera microbica appropriata può anche essere efficace nel ridurre l'emissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici. La presente norma europea non si applica alle maschere destinate esclusivamente alla protezione individuale del personale.”


Figura 7- Mascherina chirurgica

A seguito dello svilupparsi della pandemia e della conseguente carenza a livello mondiale di DPI protettivi delle vie respiratorie, si è posto il problema della valutazione del grado di protezione che le mascherine chirurgiche possono garantire agli operatori che le indossano rispetto al contagio da SARS-CoV-2. In una prima fase della pandemia, organismi nazionali e internazionali hanno emesso linee-guida divergenti al riguardo. Per esempio, ancora a fine febbraio 2020 il Center for Disease Control (CDC) statunitense [4.9], e l'European Centre for Disease and Prevention (ECDC) [4.18] raccomandavano l'uso di DPI di protezione delle vie aeree anche per il personale sanitario non sottoposto a operazioni che generano aerosol (per le quali c'è consenso unanime per l'uso di DPI con livello di protezione almeno FFP2), mentre l'OMS [4.8] e la Public Health Agency of Canada [4.11] si limitavano a raccomandare le maschere chirurgiche.
In seguito ad approfondimenti apparsi in letteratura in merito al livello di protezione fornito dalle maschere chirurgiche soprattutto rispetto al contagio non dovuto ad aerosol [6.14][6.19], vi è stato un riallineamento delle linee guida europee [4.20][4.21] e nazionali [4.2], nonché della normativa nazionale e regionale [1.13][2.33].
In particolare, l'Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana [2.33] (revocata dall'Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana) prevedeva che quando anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri fosse necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente [2.33]. Anche se poi l'Ordinanza
La successiva Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana individua la distanza di sicurezza interpersonale consigliata nei luoghi di lavoro, per la prevenzione del contagio da COVID- 19, in 1,8 metri. Qualora però il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, l'attuale l'Ordinanza dispone, rifacendosi al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020 [1.24], che è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.
Trattandosi di una previsione più cautelativa di quella attualmente vigente alla quale l'Ateneo si era comunque attrezzato, si ritiene di mantenere, come misure di tutela adottate dal Datore di Lavoro, le disposizioni di cui l'Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana [2.33].
Pertanto, quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri resta necessario in Ateneo introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.
È comunque certo che l'utilizzo di maschere chirurgiche da parte di tutta la popolazione aiuta a ridurre la diffusione del contagio minimizzando l'emissione di droplet respiratori da parte di individui infetti inconsapevoli di esserlo[4.21].
Per l'equipollenza delle mascherine chirurgiche immesse sul mercato a quelle di cui alla norma UNI EN 14683:2019 durante la fase emergenziale vedi Appendice 1 a pag. 57.
6.1.2 Corretto uso delle mascherine chirurgiche
6.1.2.1 Indossare la maschera

1) Lavarsi le mani con un gel alcolico o acqua e sapone prima di toccare la mascherina
2) Controllare che la mascherina non sia strappata e sia in buone condizioni.
3) Verificare qual è il lato superiore: è quello con una barretta metallica
4) Individuare la faccia interna che di solito è quella bianca.
5) Aggiustarsi la maschera sul volto facendo passare gli elastici dietro le orecchie, premere la barretta metallica o il bordo rigido facendo in modo che aderisca alla forma del naso
6) Sistemare la mascherina sul volto aprendola a ventaglio in modo che copra la bocca e il mento.
7) Fare attenzione che non ci siano spazi vuoti tra la faccia e la maschera
8) Non toccare la faccia anteriore della maschera durante l'uso per evitare che si contamini.
9) Lavarsi le mani se si tocca accidentalmente la maschera.
10) Per togliersi la maschera, allentare gli elastici da dietro.
6.1.2.2 Togliersi la maschera
1) Allontanare la mascherina dalla faccia tenendola dagli elastici e senza toccare la parte anteriore della maschera.
2) Gettare immediatamente la mascherina nell'apposito contenitore presente in ogni sede (vedi par. Gestione Rifiuti7.1.6 a pag.27).
3) Lavarsi le mani o detergerle con gel alcolico.
4) Le mascherine non sono riutilizzabili e vanno sostituite con una nuova dopo 4 ore di utilizzo, quando si sporcano, si deteriorano o diventano umide.
6.2 Semimaschere filtranti monouso contro le particelle
Le semimaschere filtranti monouso, regolate dalla norma UNI EN 149:2009 [5.3] sono disponibili con tre diversi livelli di filtrazione: FFP1, FFP2 e FFP3. Sebbene siano utilizzate in primo luogo per la protezione dalla polveri, hanno efficacia anche per la protezione da microrganismi.
La filtrazione che garantiscono è sia di tipo meccanico che elettrostatico.
UNIVERSITÀ
Per la protezione da SARS-Cov-2 sono sufficienti le semimaschere con livello di filtrazione FFP2. Sono ad esse equiparabili ed acquistabili durante tutto il periodo emergenziale le semimaschere N95 secondo lo standard americano [1.6].


Figura 8 - Due tipi di maschere semifacciali filtranti senza valvola di espirazione

Per la protezione da agenti microbiologici è sconsigliato l'uso del tipo dotato di valvola di espirazione.
Per l'equipollenza delle maschere semifacciali filtranti immesse sul mercato a quelle di cui alla norma UNI EN 149:2009 durante la fase emergenziale vedi Appendice 1 a pag. 57.
6.2.1 Corretto uso delle maschere semifacciali filtranti
1. Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.
2. Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.
3. Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie. Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.
4. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.
5. La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro. Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.
6.3 Guanti di protezione contro i microrganismi pericolosi
Laddove richiesti, devono essere utilizzati guanti a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus.
Qualora il tipo di attività svolta richieda l'utilizzo di guanti di protezione per altri pericoli, sarà cura del Dirigente e del RADR, con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria valutarne la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

7 Modalità operativa protocollo anticontagio SARS-Cov-2
7.1 Protocolli generali comuni a tutte le attività

Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-CoV-2 in tutti gli ambienti di lavoro.
7.1.1 Gestione degli accessi
7.1.1.1 Modalità di accesso dei dipendenti e degli utenti

• Allo scopo di rendere più efficiente il distanziamento sociale, si è provveduto, ove possibile, a separare i flussi in entrata ed in uscita dagli edifici, o comunque a separare con nastro i due flussi all'interno del medesimo, unico varco;
• L'affollamento sarà ridotto anche mediante una rimodulazione degli orari e dei turni;
• in presenza di febbre oltre 37,5 °C o altri sintomi influenzali, è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio, chiamando il proprio medico di famiglia e l 'autorità sanitaria;
• Il datore di lavoro, o suo delegato, informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
• Nei primi giorni della Fase 2, il personale che risulti autorizzato ad accedere alle strutture secondo i piani di attività, dovrà compilare il modulo attestante l'assenza di sintomi influenzali e/o alterazioni febbrili e di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. Il modulo è già disponibile sul sito di Ateneo (https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Modulo_autocertificazione_temperatura3mag202 0.pdf) ed è allegato al presente protocollo (Appendice 7 a pag. 64) unitamente all'informativa per il trattamento dei dati personali (Appendice 10 a pag. 67 e seguenti). Qualora il personale non abbia già predisposto il modulo, potrà compilarlo all'accesso in portineria rigorosamente usando una propria penna. In ogni caso il modulo dovrà essere consegnato al personale addetto alle portinerie, a ciò autorizzato. I moduli saranno poi consegnati ai responsabili di struttura per la conservazione.
• Nei successivi giorni, e precisamente da quando sarà possibile dotare ciascuna struttura dei termometri già in corso di acquisizione, il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro verrà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Laddove questo non si renda possibile, si continuerà a richiedere una dichiarazione sostitutiva;
• Il personale adibito alla rilevazione della temperatura è il personale di portineria o la guardia giurata presente ai varchi. Il dato della rilevazione non dovrà essere registrato se non nei casi in cui sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. Per le procedure di sicurezza inerenti al personale adibito alla rilevazione della temperatura vedi par. 7.8.5 a pag. 45 e seguenti.
• L'ingresso in Ateneo di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
• prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani mediante gli appositi dispenser già installati all'ingresso e in altri punti degli edifici, utilizzare la mascherine chirurgiche e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso (vedi par. 6.3 a pag. 20 e seguenti).
• La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa;
• Quando, anche mediante la riorganizzazione dell'attività lavorativa, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 19 e seguenti).
• Sono favoriti orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
7.1.1.2 Modalità di accesso degli appaltatori
Questo paragrafo si occupa di tutte quelle attività contrattualizzate sia durature che una tantum, che richiedono l'accesso ai locali dell'ateneo per lo svolgimento di lavori e servizi di manutenzione, riparazione, collaudo etc.
• Gli appaltatori dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento delle diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 6), nei cantieri (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 7), nel settore trasporto e logistica (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 8).
• Gli appaltatori dovranno essere messi a conoscenza delle misure di sicurezza di cui al presente protocollo;
• I Responsabili Unici del Procedimento dei contratti di appalto mettono a conoscenza i Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici dei contenuti del presente protocollo ed acquisiscono una autocertificazione del Datore di lavoro che attesti l'adozione da parte dell'impresa dei protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 marzo 2020 e allegati e del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana (vedi Appendice 8 pag. 65).
• I RUP, i DEC e i Direttori dei Lavori si coordinano con i responsabili dei contratti in modo da armonizzare le rispettive procedure aziendali e vigilano sul rispetto di quanto previsto dal presente protocollo anche da parte dei lavoratori delle aziende appaltatrici presenti nei locali dell'Ateneo.
7.1.1.3 Modalità di accesso dei fornitori esterni
Questo paragrafo si occupa di attività sporadiche in cui è previsto l'accesso nei locali dell'Ateneo per tempi molto brevi, per esempio per la consegna di forniture.
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi;
• Qualora sia necessario effettuare attività di carico e scarico, prima dell'accesso ai locali dell'Ateneo, i trasportatori verranno sottoposti al controllo della temperatura corporea o, laddove questo non si renda possibile, rilasceranno una dichiarazione sostitutiva con le modalità descritte per gli accessi dei dipendenti (par. 7.1.1.1 a pag. 21).
• il personale trasportatore dovrà indossare maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 16 e seguenti) rispettando la distanza interpersonale di 1,8 m.
• Il personale di enti o aziende esterni che accede ai locali dell'Ateneo in base a convenzioni di ricerca o trasferimento tecnologico, dovrà comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento delle diffusione del virus SARS- CoV-2 negli ambienti di lavoro (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 6), nei cantieri (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 7), nel settore trasporto e logistica (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 8), nonché le misure di cui al presente Protocollo;
• I datori di lavoro degli enti o aziende di riferimento dovranno essere messi a conoscenza delle misure di sicurezza di cui al presente protocollo;
• I Dirigenti ai fini della Sicurezza delle strutture che hanno stipulato gli atti che danno titolo all'accesso mettono a conoscenza i Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici dei contenuti del presente protocollo ed
• I Dirigenti ai fini della Sicurezza e i RADR si coordinano con i responsabili dell'ente o azienda convenzionato in modo da armonizzare le rispettive procedure aziendali e vigilano sul rispetto di quanto previsto dal presente protocollo anche da parte dei lavoratori degli enti o aziende convenzionati presenti nei locali dell'Ateneo.
7.1.1.4 Accesso di personale di altri enti o aziende nei locali dell'università degli Studi di Firenze
• Il personale di enti o aziende esterni che accede ai locali dell'Ateneo in base a convenzioni di ricerca o trasferimento tecnologico o altri accordi di analogo oggetto, dovrà comunque rispettare i contenuti del presente Protocollo;
• I Dirigenti ai fini della Sicurezza delle strutture che hanno stipulato gli atti che danno titolo all'accesso ai locali dell'Università degli Studi di Firenze mettono a conoscenza i Datori di Lavoro degli enti aziende coinvolti dei contenuti del presente protocollo ed acquisiscono una autocertificazione del Datore di lavoro che attesti l'adozione da parte dell'ente o azienda dei protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 marzo 2020 e allegati e del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana (vedi Appendice 9 a pag.66).
• I Dirigenti ai fini della Sicurezza e i RADR si coordinano con i responsabili dell'ente o azienda convenzionato in modo da armonizzare le rispettive procedure aziendali e vigilano sul rispetto di quanto previsto dal presente protocollo anche da parte dei lavoratori degli enti o aziende convenzionati presenti nei locali dell'Ateneo.
7.1.1.5 Personale dell'Università degli Studi di Firenze dislocato presso altri enti o aziende
• Prima di autorizzare la presenza di personale dell'università degli Studi di Firenze presso i locali di altri enti o aziende, i rispettivi Dirigenti ai fini della sicurezza acquisiscono una autocertificazione del Datore di lavoro che attesti l'adozione da parte dell'ente o azienda dei protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 marzo 2020 e allegati e del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana (vedi Appendice 10 a pag. 67);
• Il Dirigente ai fini della Sicurezza autorizza il personale a recarsi presso i locali di altri enti o aziende solo dopo essersi accertato che i protocolli adottati dall'ente o azienda che lo accoglie garantiscano livelli di tutela comparabili con quelli di cui al presente Protocollo.
• Non è autorizzabile la presenza di personale dell'università degli Studi di Firenze presso o locali di Datori di Lavoro che non abbiano adottato i protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 marzo 2020 e allegati e del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana.
7.1.2 Utilizzo degli ascensori
Durante il periodo emergenziale l'utilizzo degli ascensori è riservato esclusivamente ai disabili o affetti da patologie che rendano difficile la deambulazione o non richiedano sforzi.
L'accesso consentito ad una persona alla volta.
7.1.3 Ricambio dell'aria
• garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori;
• il ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro;
• negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata). In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte;
• garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti.
7.1.4 Impianti di ventilazione
• negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria.
• In questa fase può comunque risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.
• acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza difunzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9);
• negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV- 2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto;
• nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria;
• pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.
7.1.4.1 Manutenzione preventiva degli impianti meccanici
In considerazione dell'emergenza sanitaria e del rischio epidemiologico da Covid-19, in ottemperanza a quanto previsto dall'Ordinanza della Regione Toscana n. 38 del 18.12.2020 e secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 nonché delle Linee Guida AICARR l'Area Edilizia ha disposto all'affidatario del contratto di manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento quanto segue.
7.1.4.1.1 Interventi entro il 03/05/2020
Per gli impianti relativi agli edifici e ambienti di lavoro quali Uffici, Studi, Biblioteche e Laboratori la cui ripresa è ipotizzata a partire dal giorno 4 maggio 2020 sono state eseguite le operazioni di seguito riportate.
Impianti a Ventilazione Meccanica Controllata (UTA per climatizzazione e/o per ricambio aria)
• Impianti mantenuti in funzionamento attivo in ingresso e in espulsione H24 e 7 giorni su 7 con funzionamento mediante sistema di raffreddamento che sfrutta la sola differenza di temperatura con l'ambiente esterno (entalpia) nelle ore serali;
• Esclusione della funzione di ricircolo con chiusura delle relative serrande e funzionamento con sola aria esterna (operazione già attuata);
• Pulizia delle griglie di mandata/ripresa aria interna e griglie di ripresa aria esterna/espulsione;
• Sostituzione dei filtri
7.1.4.1.2 Interventi entro il 15/06/2020
Un secondo lotto di interventi è relativo alle altre apparecchiature di riscaldamento/raffrescamento come fan-coil, split e in generale condizionatori autonomi che dovranno rimanere spente fino a manutenzione avvenuta.
Per detti impianti la operazioni manutentive consisteranno in:
• Pulizia della griglia di mandata aria apparecchiature;
• Sostituzione dei filtri, Impiegando dove possibile filtri a maggiore efficienza.
I prodotti di pulizia impiegati e le modalità di applicazione sono stati sottoposti al parere e concordati con il SPP e sono conformi alle indicazioni del ISS.
Inoltre, gli utilizzatori dovranno attuare le azioni e le raccomandazioni, da impiegare giornalmente, consistenti in:
1) edifici senza specifici impianti di ventilazione: garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture evitando la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per gli occupanti;
2) edifici dotati di impianti di climatizzazione invernale/estiva con fan coil, termoconvettori e pompe di calore/condizionatori autonomi: tenere spenti gli impianti per evitare condizioni di ricircolo in attesa della manutenzione prevista e dell'avvio della stagione estiva.
7.1.4.1.3 Precisazioni
1. Le operazioni manutentive programmate per gli impianti corrispondono a quelle indicate/suggerite sia dall'ISS che dall'Ordinanza RT 38/2020 e non devono essere paragonate a un processo di sanificazione (indoor) che per gli impianti aeraulici è costituito da una complessità di operazioni che vanno dalla pulizia interna delle condotte concludendosi con le analisi di laboratorio e deve essere eseguito da ditte specializzate che ad ultimazione del processo ne certificano l'esecuzione fornendo i dati delle analisi.
2. Le operazioni manutentive si iniziate presso le sedi riportate, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 a partire dal giorno 27/04/2020.
3. La programmazione di dettaglio sarà comunicata dall'U.P Manutenzione Ordinaria - Impianti Meccanici - all'Area Patrimoniale e Logistica competente per consentire l'accesso e la permanenza presso l'edificio nell'orario sopra indicato.
4. L'appaltatore ha già effettuato gli ordini per la ricambistica necessaria (filtri, griglie, ecc.) ma, al momento non ha riscontro sulla completezza della fornitura a causa delle limitazioni.
7.1.5 Pulizia e sanificazione
Nel periodo precedente il 3 maggio 2020 tutte le sedi dell'Ateneo sono state sottoposte a sanificazione mediante l'impiego di prodotti a base di ipoclorito di sodio o etanolo.
I prodotti sono stati distribuiti in modalità diverse a seconda degli ambienti da trattare, utilizzando sia micronizzatori elettrici ULV (Ultra Low Volume) che generano una nebbia fredda con particelle inferiori ai 20 pm, sia nebulizzatori elettrici a freddo con particelle prodotte fino ad un massimo di 1 mm. Gli ambienti così trattati sono stati mantenuti chiusi per almeno 12 ore.
In alcuni casi, è stata utilizzata una strumentazione atta ad eseguire sanificazioni con calore a 180°C.
7.1.5.1 Pulizia quotidiana
• La pulizia degli ambienti viene eseguita con frequenza di almeno una volta al giorno.
• Nei servizi igienici e nei luoghi con maggiore frequentazione o accessibili dall'esterno, la pulizia avrà una frequenza di almeno due volte il giorno.
• Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con alcool etilico al 70-75% o prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire;
• I detergenti a base di cloro non sono utilizzabili su tutti i materiali; di seguito i materiali compatibili con il loro uso: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-Gomma di nitrile, poliestere bisfenolico, fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), policarbonato (PC), polisulfone, acciaio inossidabile (o inox), titanio, mentre acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere non sono compatibili. Sono adatti anche alla pulizia e sanificazione di superfici in materiale ceramico come quelle dei servizi igienici.
• I cicli di pulizia devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;
• È necessario arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria indoor.
7.1.5.2 Pulizia in caso di presenza di casi sospetti di persone con COVID-19
Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio) [4.4].
7.1.5.3 Pulizia superfici
Al di là delle misure di sanificazione e pulizia degli ambienti di cui ai paragrafi precedenti, l'amministrazione mette a disposizione del personale nebulizzatori e panni igienizzanti usa e getta a base di soluzioni idroalcoliche o altri mezzi di paragonabile capacità disinfettante da utilizzare per la periodica pulizia di superfici quali scrivanie, tavoli, tastiere, telefoni etc. con particolare riguardo a quelle di uso comune.
7.1.6 Gestione Rifiuti
Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, l'Istituto Superiore di Sanità [4.3] raccomanda per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
Non esistono al momento indicazioni in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti speciali, se non per quelli prodotti in ambito sanitario. Le Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna hanno precisato che i “Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche per la tutela da COVID- 19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.” Non risultano, alla data di emissione del presente protocollo, provvedimenti analoghi emessi dalla Regione Toscana.
Pertanto, in attesa di chiarimenti, DPI e mascherine chirurgiche usati nei luoghi di lavoro saranno gestiti come “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come: «i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D. Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici».
Allo scopo sono in via di distribuzione nelle sedi appositi contenitori per la raccolta di detto materiale.
Fino a quando non sia perfezionata la consegna verranno utilizzati i bidoni in plastica per la raccolta dei toner se provvisti di tappo muniti va poi messo un sacco per rifiuti condominiali e poi i rifiuti.
I suddetti contenitori verranno preferenzialmente installati in prossimità dei dispenser del gel alcolico.
Laddove la Regione Toscana dovesse emanare atti di assimilabilità ai rifiuti solidi urbani emanati da altre regioni, si procederà di conseguenza.
7.1.7 Procedure di emergenza
Nell'organizzazione dei turni, i Dirigenti ai fini della sicurezza dovranno tenere conto della composizione delle squadre di emergenza e di primo soccorso, in modo da garantire la presenza di un numero congruo e proporzionale di addetti.
Le procedure di emergenza e di evacuazione terranno conto delle indicazioni per il distanziamento e protezione personale per evitare il contagio.
7.2 Attività didattica
7.2.1 Attività con docenza in aula, colloqui, esami.

Con le “Linee guida operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali” emanate dall'Ateneo, è stato stabilito che il secondo semestre si concluderà in modalità a distanza indipendentemente dalle misure previste dai prossimi DPCM [3.17]. Il presente protocollo non farà pertanto riferimento in questa versione alle attività didattiche in aula, colloqui ed esami. Successive revisioni verranno emesse non appena le attività didattiche in sede verranno riaperte.
7.2.2 Attività didattica di laboratorio
Per i corsi d'insegnamento attualmente sospesi perché necessitanti di presenza e per i quali è prevista comunque prova d'esame (quindi non tirocini), come ad esempio Laboratori, esercitazioni fuori sede e attività analoghe, i titolari dei corsi d'insegnamento dovranno mettere a punto preventivamente un programma alternativo da svolgere a distanza
In tutti i casi in cui sia necessaria la effettuazione di esperimenti da parte dei docenti a cui partecipano a distanza, in sincrono o in differita, gli studenti, si farà riferimento alle valutazioni contenute nel capitolo relativo ai laboratori di ricerca (vedi par. 7.3.2 a pag. 30).
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 aprile 2020 ha deliberato la possibilità di tenere in presenza laboratori didattici di numerosità circoscritte (tipo massimo 20 studenti o anche meno in dipendenza della tipologia di laboratori) con il rigoroso rispetto delle misure di sicurezza. In tal caso, i titolari di corsi d'insegnamento propongono uno schema di realizzazione del laboratorio in presenza, specificando numero totale di studenti - che preveda il rispetto di tutto quanto contenuto nell'ordinanza della Regione Toscana e nel documento a cura del Responsabile SPP d'Ateneo. Lo schema proposto al Rettore verrà autorizzato previo parere positivo della Unità di Crisi d'Ateneo. In caso positivo però, qualora il corso d'insegnamento non potesse essere frequentato da studenti impediti dal Lockdown2, le esperienze andranno filmate e messe in piattaforma con i dati raccolti a vantaggio dei non frequentanti [3.17][3.18].
7.2.2.1 Misure di prevenzione
• Per le misure relative alla gestione degli accessi si rimanda a quanto disposto per tutte le attività al par. 7.1.1 a pag. 21 e seguenti.
• Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre (vedi par. 7.1.1 a pag. 21);
• Organizzare le postazioni degli studenti in modo che sia garantita una distanza interpersonale di 1,80 m.
• Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità (vedi par. 5.2 a pag. 16).
• Prevedere distanziamento sociale a 1,8 metri, intorno alle postazioni comuni (cappe, armadi aspirati e depositi sostanze, reagentari, bilance, apparecchiature etc.), anche tramite l'apposizione di strisce di delimitazione a terra.
• L'accesso alle postazioni comuni deve avvenire a turno, in modo che venga rispettata la distanza interpersonale di 1,80 m;
• L'accesso ai locali è strettamente limitato al numero indicato dal RADR nello schema di realizzazione del laboratorio;
• Affiggere a tutte gli ingressi dei laboratori l'indicazione del numero massimo di persone contemporaneamente presenti;
• Separare, laddove possibile, gli ingressi dalle uscite.
7.2.2.2 Misure di protezione e DPI
• Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti);
• Indossare guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 20 e seguenti);
• Sarà cura del RADR, con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, se ritenuta necessaria, valutare la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 dei DPI normalmente previsti dall'attività per l'utilizzo di prodotti chimici, biologici, attrezzature con quelli da indossare ai sensi del presente protocollo;
• Utilizzare camici monouso. Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, il grado di infiammabilità del materiale.
• Dotare le persone che portano i capelli lunghi di cuffie monouso, se ritenute necessarie dal RADR/Responsabile del Laboratorio.
7.2.2.3 Procedure di attuazione e responsabilità
• Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza/RADR: fornisce i DPI;
• RADR: organizza, anche mediante lo schema di realizzazione del laboratorio, i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze (vedi par. 7.1.7 a pag. 28).
• RADR/Preposto: vigila sull'osservanza da parte degli studenti (qualificati come lavoratori) delle disposizioni di cui al presente protocollo.
• RADR/preposto: controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1,8 m.
• Personale (tutto, studenti compresi): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
• Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione (vedi par. 7.1.1 a pag. 21);
• Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
• Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici quali banchi, cappe, armadi, tastiere, telefoni, apparecchiature etc. con particolare riguardo a quelle di uso comune (vedi par. 7.1.5.3 a pag. 27).
• Studente (qualificato come lavoratore): smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
• RADR/Presposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
7.2.2.4 Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.3 Attività di ricerca
7.3.1 Ricerca compilativa

È fortemente raccomandato, vista anche la tipologia di rapporto di lavoro del personale non contrattualizzato, lo svolgimento di tali attività presso l'abitazione.
Per le residue attività che fosse necessario svolgere presso i locali dell'Ateneo, essendo caratterizzate da rischi lavorativi assimilabili a quelli a cui sono esposti i lavoratori che svolgono un'attività amministrativa, si rimanda alle misure previste nella sezione specifica (par. 7.4 a pag. 33 e seguenti).
7.3.2 Ricerca in laboratorio
7.3.2.1 Misure di prevenzione

• Per le misure relative alla gestione degli accessi si rimanda a quanto disposto per tutte le attività al par. 7.1.1 a pag. 21 e seguenti.
• Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre (vedi par. 7.1.1 a pag. 21);
• Per le attività di laboratorio occorre contemperare la necessità del contenimento sociale, che impone di mantenere una distanza interpersonale di 1,80 m, con quella di evitare i rischi derivanti dal lavoro in solitario.
• Per questo, pur raccomandando che sia sempre mantenuta la distanza di sicurezza prevista di 1,8 m anche nello svolgimento della normale attività lavorativa in laboratorio, si ritiene necessario che per lo svolgimento delle attività di laboratorio siano sempre presenti due operatori, in modo da evitare il rischio relativo allo svolgimento di lavoro in solitario. La compresenza permette lo svolgimento da parte di un lavoratore dell'attività specifica sotto la supervisione di un secondo addetto che in caso di evento accidentale può intervenire.
• Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità (vedi par. 5.2 a pag. 16).
7.3.2.1.1 Misure organizzative
• Per lo svolgimento delle diverse sperimentazioni, che utilizzino laboratori in comune con più persone, è necessario che il RADRL/Responsabile di laboratorio preveda turni di lavoro e dove fosse possibile, il controllo da remoto delle reazioni in atto. È raccomandato inoltre, che siano ridotti al minimo gli spostamenti all'interno dei locali comuni cercando di garantire al massimo le misure di distanziamento sociale.
• L'utilizzo delle attrezzature comuni o DPC (cappe chimiche o biologiche) deve essere programmato in modo da far accedere a turno una sola persona, con supervisione in sicurezza di un secondo addetto. Laddove questo non fosse possibile o esponesse gli operatori a rischi eccessivi, dotare gli operatori di Semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 15 e seguenti);
• L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strumentazioni nonché attività di assistenza tecnica fornita da ditte esterne deve essere programmata sempre secondo turnazioni, che prevedano la presenza di una sola persona con la supervisione in sicurezza di un secondo addetto. Laddove questo non fosse possibile o esponesse gli operatori a rischi eccessivi, dotare gli operatori di Semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 15 e seguenti);
• L'accesso ai depositi di prodotti chimici, rifiuti, materiale di consumo deve essere programmato in modo da prevedere la presenza in sicurezza al massimo di due operatori.
7.3.2.1.2 Gestione rifiuti
• Rivedere e organizzare le procedure di smaltimento dei rifiuti in modo da coinvolgere al massimo due operatori che mantengano sempre la distanza di sicurezza prevista.
• Per i rifiuti costituiti da DPI e mezzi di protezione anticontagio vedi par. 7.1.6. a pag. 27
7.3.2.2 Misure di protezione e DPI
• Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti);
• Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1,8 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 19 e seguenti);
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 20 e seguenti);
• Sarà cura del Dirigente e del RADR, con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, se ritenuta necessaria, valutare la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 dei DPI normalmente previsti dall'attività per l'utilizzo di prodotti chimici, biologici, attrezzature con quelli da indossare ai sensi del presente protocollo;
• È fortemente consigliato l'utilizzo di camici monouso. Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, il grado di infiammabilità del materiale. Qualora si utilizzino camici lavabili particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.
• Dotare le persone che portano i capelli lunghi di cuffie monouso, se ritenute necessarie dal RADR/Responsabile del Laboratorio.
7.3.2.3 Procedure di attuazione e responsabilità
• Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
• Dirigente ai fini della sicurezza/RADR: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze (vedi par. 7.1.7 a pag. 28).
• Dirigente/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
• Personale (preposto, lavoratori): controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1,8 m.
• Personale (tutto): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
• Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione;
• Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
• Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici quali banchi, cappe, armadi, tastiere, telefoni, apparecchiature etc. con particolare riguardo a quelle di uso comune (vedi par. 7.1.5.3 a pag. 27).
• Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
• RADR/Presposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
7.3.2.4 Informazione, Formazione, Addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.3.3 Ricerca all'aperto
Sono compresi tutti i tipi di attività di ricerca svolti all'aperto.
7.3.3.1 Misure di prevenzione
• Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre (vedi par. 7.1.1 a pag. 21);
• prevedere il distanziamento a 1,8 metri, intorno alle aree di lavoro, se possibile delimitarle con nastro e picchetti. Quando lo spazio non lo consente, effettuare la turnazione dei partecipanti, oppure effettuare l'attività indossando semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 19 e seguenti), nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1,8 m;
• prima dell'inizio dell'esercitazione è necessario detergersi accuratamente le mani, attraverso gel disinfettanti. È comunque raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità (vedi par. 5.2 a pag. 12).
7.3.3.2 Misure di protezione e DPI
• Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti);
• Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1,8 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 19 e seguenti);
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 20 e seguenti);
• DPI normalmente previsti dalla propria attività per l'utilizzo di prodotti chimici, biologici, attrezzature, ecc. Sarà cura del Dirigente e del RADR, con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, valutarne la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
• È fortemente consigliato l'utilizzo di camici monouso. Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, il grado di infiammabilità del materiale. Qualora si utilizzino camici lavabili particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.
7.3.3.3 Procedure di attuazione e responsabilità
• Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
• RADR/Preposto: controlla che i DPI e i mezzi anti-contagio (mascherine, disinfettanti etc.) presenti sul campo siano in numero sufficiente.
• Dirigente/RADR/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
• Preposto: controlla che vengano correttamente indossate le mascherine di protezione e i DPI
• Preposto: controlla che, laddove possibile, venga mantenuta la distanza minima di 1,8 m.
• Personale incaricato: controlla la temperatura all'inizio o accetta l'autocertificazione all'inizio delle attività;
• Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
• Personale (preposto, lavoratori): provvede alla pulizia di attrezzature e strumenti utilizzati con particolare riguardo a quelle di uso comune (vedi par. 7.1.5.3 a pag. 27).
• Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
• RADR/Presposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
7.3.3.4 Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.4 Attività di amministrative
Ai sensi del DPCM 24/4/2020, le attività amministrative si svolgono, in via ordinaria, in Smart Working.
I piani redatti dai Responsabili amministrativi delle strutture secondo le linee guida, individuano le eventuali attività che richiedono la presenza in sede.
Nei casi in cui sia stata ritenuta necessaria la presenza in sede, anche al fine di ottimizzare i servizi di supporto alle attività istituzionali in ripresa, il personale tecnico e amministrativo adotta la più ampia flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro.
Sono disapplicate le disposizioni inerenti al rispetto della fasce di flessibilità e di quelle di presenza obbligatoria.
7.4.1 Uffici aperti con front office
7.4.1.1 Misure di prevenzione

• Per le misure relative alla gestione degli accessi si rimanda a quanto disposto per tutte le attività al par. 7.1.1 a pag. 21;
• Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero a raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre (vedi par. 7.1.1 a pag. 21);
• Installare divisori in plexiglass per separare gli addetti dal pubblico;
• Evitare, con apposite misure organizzative (prenotazioni, appuntamenti etc.) contatti non necessari con altre persone nei luoghi comuni (es. sale d'attesa delle segreterie studenti, sportelli informativi, ecc.) regolamentando l'afflusso degli utenti di conseguenza;
• apporre segnaletica a terra (strisce adesive, ecc.) indicante la distanza sociale da rispettare (1,8 metri) da parte del personale nelle zone ad uso comune (corridoi, disimpegni, pianerottoli, locali stampanti e fotocopiatrici, ecc.);
• adeguare il numero di persone presenti in ogni stanza in funzione del rispetto delle distanze di sicurezza di 1,80 m, privilegiando, laddove possibile, la presenza di una sola persona per stanza;
• Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità (vedi par. 5.2 a pag. 16).
7.4.1.2 Misure di protezione e DPI
• Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti);
• Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1,8 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 19 e seguenti);
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 16 e seguenti);
7.4.1.3 Procedure di attuazione e responsabilità
• Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
• Dirigente: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze (vedi par. 7.1.7 a pag. 28).
• Dirigente/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
• Personale (preposto, lavoratori): controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1,8 m.
• Personale (tutti): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
• Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione;
• Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
• Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici scrivanie, tavoli, tastiere, telefoni etc con particolare riguardo a quelle di uso comune (vedi par. 7.1.5.3 a pag. 27).
• Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
• Presposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
7.4.1.4 Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.4.2 Uffici senza front office
7.4.2.1 Misure di prevenzione

• Per le misure relative alla gestione degli accessi si rimanda a quanto disposto per tutte le attività al par. 7.1.1 a pag. 21 e seguenti;
• Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero a raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre (vedi par. 7.1.1 a pag. 17);
• Organizzare le attività facendo in modo che in ogni stanza sia presente una sola persona o comunque sia rispettata la distanza interpersonale di 1,80 m.
• apporre segnaletica a terra (strisce adesive, ecc.) indicante la distanza sociale da rispettare (1,8 metri) nelle zone ad uso comune (, locali stampanti e fotocopiatrici, ecc.);
7.4.2.2 Misure di protezione e DPI
• Maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti);
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 16 e seguenti) da indossare in caso di utilizzo di apparecchiature comuni (stampanti, fotocopiatrici, scanner et.).
7.4.2.3 Procedure di attuazione e responsabilità
• Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
• Dirigente: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze (vedi par. 7.1.7 a pag. 28).
• Dirigente/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
• Personale (preposto, lavoratori): controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1,8 m.
• Personale (tutti): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
• Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione;
• Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
• Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici scrivanie, tavoli, tastiere, telefoni etc con particolare riguardo a quelle di uso comune (vedi par. 7.1.5.3 a pag. 27).
• Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
• Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
7.4.2.4 Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.5 Biblioteche
La Dirigente Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale ha già impartito le seguenti disposizioni.
Le biblioteche riprenderanno il servizio di prestito dal 7 maggio 2020 per il ritiro. La riconsegna dall'11 maggio. L'orario sarà tutte le mattine (salvo piccole strutture) dalle 9 alle 13. Verranno dati in prestito anche i libri di sala solitamente esclusi. Verrà intensificato il servizio di digitalizzazione di articoli di riviste cartacee.
Nelle biblioteche più piccole quali Antropologia e Psicologia l'orario si attesterà dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13.
Il servizio sarà gestito in modalità telematica per le richieste (dal gestionale dei servizi bibliotecari).
Il servizio prevederà ingressi singoli (controllo delle portinerie o guardie giurate all'ingresso) per il ritiro e riconsegna e nessuna permanenza nelle sale e sarà generalmente organizzato con il presidio di un bibliotecario che starà dietro al bancone in turni per non più di due ore.
Il servizio interesserà le sedi di:
• Lettere - P.za Brunelleschi
• Scienze della Formazione - via Laura
• Psicologia - San Salvi
• Architettura - via Micheli
• Ingegneria - S. Marta
• Agraria - p.zale delle Cascine
• Antropologia - via del Proconsolo
• Geomineralogia e Botanica - via La pira
• Matematica - viale Morgagni
• Polo scientifico - Sesto fiorentino
• Scienze sociali - edificio D10 - Novoli
• Biomedica - Largo Brambilla - Careggi
7.5.1 Misure di prevenzione
• Per le misure relative alla gestione degli accessi si rimanda a quanto disposto per tutte le attività al par. 7.1.1 a pag. 21 e seguenti;
• Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero a raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre (vedi par. 7.1.1 a pag. 17);
• L'accesso avverrà su prenotazione in modo da consentire l'accesso di un utente per volta, sia per prendere i libri che per restituirli.
• Se possibile, allo scopo di evitare assembramenti, prevedere che l'appuntamento indichi anche l'orario o la fascia oraria in alternativa apporre segnaletica a terra (strisce adesive, ecc.) indicante la distanza sociale da rispettare nei locali di attesa;
• Il percorso da seguire per il ritiro e la riconsegna sarà opportunamente delineato con nastri e cartelli direzionali, differenziando accessi ed uscite;
• sono stati installati divisori in plexiglass per separare le postazioni fisse degli addetti alle biblioteche dal pubblico;
• Rispetto della distanza minima 1,8 m sia in piedi che seduti;
• la consegna dei volumi dovrà avvenire senza contatto;
• i volumi rientranti dal prestito potranno essere consegnati a nuova richiesta dopo 48 ore e per tale periodo di tempo li stessi saranno collocati in apposito spazio individuato (possibilmente non a contatto con altri) e non accessibile agli utenti, con l'indicazione del tempo previsto per il nuovo accesso al prestito. In caso di copertine plastificate la parte esterna del volume potrà essere sanificata mediante detersione con etanolo a concentrazioni pari al 70% o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida;
• Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità (vedi par. 5.2 a pag. 12).
7.5.2 Misure di protezione e DPI
• Installazione barriere in plexiglass della postazione fissa del banco per i prestiti dei libri;
• Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti);
• Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1,8 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 19 e seguenti);
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 16 e seguenti) indossati dagli operatori che si occupano della consegna e del ritiro dei volumi.
7.5.3 Procedure di attuazione e responsabilità
• Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
• Dirigente: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze (vedi par. 7.1.7 a pag. 28).
• Dirigente/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
• Personale (preposto, lavoratori): controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1,8 m.
• Personale (tutti): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
• Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione;
• Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
• Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici scrivanie, tavoli, tastiere, telefoni etc. con particolare riguardo a quelle di uso comune (vedi par. 7.1.5.3 a pag. 27).
• Personale di vigilanza (guardie giurate) supporto al personale biblioteche per il controllo del rispetto delle procedure.
• Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
• Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
7.5.4 Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.6 Musei
Non è prevista al momento la riapertura delle attività museali al pubblico. Il presente protocollo non vi fa pertanto riferimento in questa versione. Successive revisioni verranno emesse non appena le attività museali verranno riaperte.
Per le attività non al pubblico, assimilabili ad attività amministrativa senza front office, si rimanda alla relativa sezione del presente documento (par. 7.4.1 a pag. 33 e seguenti).
Per le attività non al pubblico di cura e manutenzione delle collezioni, si rimanda alla sezione relativa ai laboratori di ricerca, a cui sono assimilabili (par. 7.3.2 a pag. 30 e seguenti).
7.7 Attività manuali
7.7.1 Giardinieri
7.7.1.1 Misure di prevenzione

• Organizzare, laddove possibile le attività nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di 1,8 m tra i lavoratori
• organizzare l'attività al fine di ridurre le interferenze e le occasioni di contatto con lavorazione esterne (ad es. manutenzione da parte di ditte esterne);
• Provvedere al controllo temperatura all'inizio delle attività ovvero a raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre (vedi par. 7.1.1 a pag. 17);
• impedire l'uso promiscuo delle attrezzature, delle macchine, della strumentazione, degli utensili di lavoro prevedendone la pulizia con specifico detergente prima, durante ed al termine della prestazione di lavoro;
• prevedere il lavaggio frequente dell'abbigliamento da lavoro;
• prevedere la pulizia giornaliera e la sanificazione delle auto di servizio e delle cabine di guida dei mezzi.
• Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità (vedi par. 5.2 a pag. 12).
7.7.1.2 Misure di protezione e DPI
• Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti);
• Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1,8 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 19 e seguenti);
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 16 e seguenti);
• È consigliato l'utilizzo di tute da lavoro monouso. Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, il grado di infiammabilità del materiale. Qualora si utilizzino indumenti da lavoro lavabili particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.
7.7.1.3 Procedure di attuazione e responsabilità
• Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
• Dirigente ai fini della sicurezza/RADR: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze (vedi par. 7.1.7 a pag. 28).
• Dirigente/RADR/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
• Preposto: controlla che vengano correttamente indossate le mascherine di protezione e i DPI
• Preposto: controlla che, laddove possibile, venga mantenuta la distanza minima di 1,8 m.
• Personale incaricato: controlla la temperatura all'inizio o accetta l'autocertificazione all'inizio delle attività;
• Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
• Personale (preposto, lavoratori): provvede alla pulizia di attrezzature e strumenti utilizzati con particolare riguardo a quelle di uso comune (vedi par. 7.1.5.3 a pag. 27).
• Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
• Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
7.7.1.4 Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.7.2 Muratori e imbianchini
7.7.2.1 Misure di prevenzione

• Organizzare, laddove possibile le attività nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di 1,8 m tra i lavoratori;
• organizzare l'attività al fine di ridurre le interferenze e le occasioni di contatto con lavorazioni esterne (ad es. manutenzione da parte di ditte esterne);
• Provvedere al controllo temperatura all'inizio delle attività ovvero a raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre (vedi par. 7.1.1 a pag. 17);
• impedire l'uso promiscuo delle attrezzature, delle macchine, della strumentazione, degli utensili di lavoro prevedendone la pulizia con specifico detergente prima, durante ed al termine della prestazione di lavoro;
• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone ed eventualmente dotare i lavoratori di gel antisettico;
• prevedere il lavaggio frequente dell'abbigliamento da lavoro;
• prevedere la pulizia giornaliera e la sanificazione delle auto di servizio e delle cabine di guida dei mezzi.
• Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità (vedi par. 5.2 a pag. 12).
7.7.2.2 Misure di protezione e DPI
• Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti);
• Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1,8 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 19 e seguenti);
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 16 e seguenti).
• È consigliato l'utilizzo di tute da lavoro monouso. Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, il grado di infiammabilità del materiale. Qualora si utilizzino indumenti da lavoro lavabili particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.
7.7.2.3 Procedure di attuazione e responsabilità
• Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
• Dirigente ai fini della sicurezza/RADR: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze (vedi par. 7.1.7 a pag. 28).
• Dirigente/RADR/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
• Preposto: controlla che vengano correttamente indossate le mascherine di protezione e i DPI
• Preposto: controlla che, laddove possibile, venga mantenuta la distanza minima di 1,8 m.
• Personale incaricato: controlla la temperatura all'inizio o accetta l'autocertificazione all'inizio delle attività;
• Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
• Personale (preposto, lavoratori): provvede alla pulizia di attrezzature e strumenti utilizzati con particolare riguardo a quelle di uso comune (vedi par. 7.1.5.3 a pag. 27).
• Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
• Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
7.7.2.4 Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.7.3 Stalle
7.7.3.1 Misure di prevenzione

• Organizzare, laddove possibile le attività nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di 1,8 m tra i lavoratori;
• organizzare l'attività al fine di ridurre le interferenze e le occasioni di contatto con lavorazione esterne (ad es. manutenzione da parte di ditte esterne);
• Provvedere al controllo temperatura all'inizio delle attività ovvero a raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre (vedi par. 7.1.1 a pag. 17);
• impedire l'uso promiscuo delle attrezzature, delle macchine, della strumentazione, degli utensili di lavoro prevedendone la pulizia con specifico detergente prima, durante ed al termine della prestazione di lavoro;
• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone ed eventualmente dotare i lavoratori di gel antisettico;
• prevedere il lavaggio frequente dell'abbigliamento da lavoro;
• prevedere la pulizia giornaliera e la sanificazione delle auto di servizio e delle cabine di guida dei mezzi.
• Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità (vedi par. 5.2 a pag. 12).
7.7.3.2 Misure di protezione e DPI
• Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti);
• Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1,8 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 19 e seguenti);
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 16 e seguenti).
• È consigliato l'utilizzo di tute da lavoro monouso. Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, il grado di infiammabilità del materiale. Qualora si utilizzino indumenti da lavoro lavabili particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.
7.7.3.3 Procedure di attuazione e responsabilità
• Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
• Dirigente ai fini della sicurezza/RADR: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze (vedi par. 7.1.7 a pag. 28).
• Dirigente/RADR/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
• Preposto: controlla che vengano correttamente indossate le mascherine di protezione e i DPI
• Preposto: controlla che, laddove possibile, venga mantenuta la distanza minima di 1,8 m.
• Personale incaricato: controlla la temperatura all'inizio o accetta l'autocertificazione all'inizio delle attività;
• Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
• Personale (preposto, lavoratori): provvede alla pulizia di attrezzature e strumenti utilizzati con particolare riguardo a quelle di uso comune (vedi par. 7.1.5.3 a pag. 27).
• Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
• Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
7.7.3.4 Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.7.4 Officine
7.7.4.1 Misure di prevenzione

• Per le misure relative alla gestione degli accessi si rimanda a quanto disposto per tutte le attività al par. 7.1.1 a pag. 21 e seguenti.
• Provvedere al controllo temperatura all'arrivo ovvero raccogliere le dichiarazioni sostitutive che certificano l'assenza di febbre (vedi par. 7.1.1 a pag. 21);
• Per questo tipo di attività occorre contemperare la necessità del contenimento sociale, che impone di mantenere una distanza interpersonale di 1,80 m, con quella di evitare i rischi derivanti dal lavoro in solitario.
• Per questo, pur raccomandando che sia sempre mantenuta la distanza di sicurezza prevista di 1,8 m anche nello svolgimento della normale attività lavorativa in officine, si ritiene necessario che per lo svolgimento delle attività siano sempre presenti due operatori, in modo da evitare il rischio relativo allo svolgimento di lavoro in solitario. La compresenza permette lo svolgimento da parte di un lavoratore dell'attività specifica sotto la supervisione di un secondo addetto che in caso di evento accidentale può intervenire.
• Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità (vedi par. 5.2 a pag. 16).
7.7.4.1.1 Misure organizzative
• È necessario che il Dirigente/Responsabile preveda turni di lavoro. È raccomandato inoltre, che siano ridotti al minimo gli spostamenti all'interno dei locali comuni cercando di garantire al massimo le misure di distanziamento sociale.
• L'utilizzo delle attrezzature comuni deve essere programmato in modo da far accedere a turno una sola persona, con supervisione in sicurezza di un secondo addetto. Laddove questo non fosse possibile o esponesse gli operatori a rischi eccessivi, dotare gli operatori di Semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 15 e seguenti);
• L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strumentazioni nonché attività di assistenza tecnica fornita da ditte esterne deve essere programmata sempre secondo turnazioni, che prevedano la presenza di una sola persona con la supervisione in sicurezza di un secondo addetto. Laddove questo non fosse possibile o esponesse gli operatori a rischi eccessivi, dotare gli operatori di Semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 15 e seguenti);
7.7.4.1.2 Gestione rifiuti
• Rivedere e organizzare le procedure di smaltimento dei rifiuti in modo da coinvolgere al massimo due operatori che mantengano sempre la distanza di sicurezza prevista.
• Per i rifiuti costituiti da DPI e mezzi di protezione anticontagio vedi par. 7.1.6. a pag. 27
7.7.4.2 Misure di protezione e DPI
• Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti);
• Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sociale di 1,8 m indossare semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 19 e seguenti);
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 20 e seguenti);
• Sarà cura del Dirigente, con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, se ritenuta necessaria, valutare la compatibilità nell'uso simultaneo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 dei DPI normalmente previsti dall'attività per l'utilizzo di prodotti chimici, biologici, attrezzature etc. con quelli da indossare ai sensi del presente protocollo;
• È fortemente consigliato l'utilizzo di tute da lavoro monouso. Nel caso si utilizzino fiamme libere valutare preventivamente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione se ritenuta necessaria, il grado di infiammabilità del materiale. Qualora si utilizzino indumenti da lavoro lavabili, particolare cura dovrà essere posta rispetto al rischio di contaminazione degli abiti e nelle operazioni di lavaggio.
• Dotare le persone che portano i capelli lunghi di cuffie monouso, se ritenute necessarie dal Responsabile dell'officina.
7.7.4.3 Procedure di attuazione e responsabilità
• Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
• Dirigente/Responsabile: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento sociale, tenendo conto anche degli aspetti legati alle emergenze (vedi par. 7.1.7 a pag. 28).
• Dirigente/Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
• Personale (preposto, lavoratori): controlla che chi accede e circola all'interno dell'edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento della distanza minima di 1,8 m.
• Personale (tutto): provvede, laddove possibile, all'aerazione periodica dei locali;
• Personale incaricato: controlla la temperatura a chi accede all'edificio o accetta l'autocertificazione;
• Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti e sostituzione.
• Personale (preposto, lavoratori): provvede alla periodica pulizia di superfici quali banchi, armadi, tastiere, telefoni, apparecchiature etc. con particolare riguardo a quelle di uso comune (vedi par. 7.1.5.3 a pag. 27).
• Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
• RADR/Presposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI e mezzi anticontagio utilizzati (vedi par. 7.1.6 a pag.27).
7.7.4.4 Informazione, Formazione, Addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.8 Altre attività
7.8.1 Spostamenti dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa

Per tutto il periodo dell'emergenza si raccomanda a tutti i lavoratori di limitare allo stretto necessario l'utilizzo dei mezzi pubblici. Pertanto, laddove le distanze lo permettano, è consigliato lo spostamento a piedi o in bicicletta o, laddove questo non sia possibile, mediante l'utilizzo del mezzo proprio.
Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani con gel alcolico prima e dopo l'utilizzo degli stessi.
Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti adotteranno misure organizzative atte a limitare al minimo possibile gli spostamenti dei pendolari.
7.8.2 Spostamenti con mezzi dell'amministrazione
È fortemente raccomandata la presenza di una sola persona per mezzo.
In casi strettamente necessari, il numero massimo consentito è di due persone. In tal caso la seconda persona siederà sul seggiolino posteriore.
7.8.2.1 Misure di prevenzione
Dopo l'utilizzo, il guidatore dovrà provvedere alla sanificazione del volante, cambio ed altre parti esposte (cruscotto etc.) con soluzioni di etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida.
7.8.2.2 Misure di protezione e DPI
• Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti)
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 20 e seguenti);
7.8.2.3 Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.8.3 Sopralluoghi e gestione cantieri
La gestione dei cantieri è regolamentata dalle specifiche disposizioni del TITOLO IV del D.Lgs. 81/2008; in seguito all'emissione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 40 del 22/4/2020, sono state disposte integrazioni al PSC e ai POS o ai PSS dei cantieri in corso, nonché dei cantieri sospesi di cui sarà disposta la riapertura durante lo stato di emergenza sanitaria, al fine adeguare detti documenti alle misure anticontagio COVID-19.
Pertanto, l'accesso alle aree di cantiere da parte del personale universitario deve avvenire in conformità alle disposizioni riportate nelle integrazioni dei documenti di cui al precedente punto, la cui redazione è demandata al CSE, di concerto con il RUP e il DL.
Di seguito si riportano alcune azioni da mettere comunque in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-CoV-2 in tutti gli ambienti di lavoro.
7.8.3.1 Misure di prevenzione
• Prevedere il controllo della temperatura corporea prima di entrare al lavoro, nel rispetto della normativa relativa ai dati sensibili;
• Ridurre le interferenze e le occasioni di contatto fra i lavoratori, che siano essi dipendenti dell'impresa appaltatrice o di ditte subappaltatrici;
• Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell'inizio e alla fine dell'attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità (vedi par. 5.2 a pag. 12).
7.8.3.2 Misure di protezione e DPI
• Organizzare le attività nel rispetto delle norme di "distanziamento sociale” (1,80 m);
• Indossare per tutta la durata delle attività maschera facciale ad uso medico (mascherine chirurgiche) di tipo II ai sensi della norma uNI EN 14683:2019 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.1.1 a pag. 17 e seguenti)
• Eliminare i dispositivi di protezione monouso alla fine delle attività secondo le disposizioni che verranno date dai responsabili del cantiere;
• Impiegare DPI delle mani - Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi UNI EN ISO 374-5:2017 monouso. I dispositivi vanno eliminati al termine del turno di lavoro e smaltiti;
• impedire l'uso promiscuo degli strumenti individuali di lavoro prevedendone la pulizia con specifico detergente prima, durante ed al termine della prestazione di lavoro;
• prevedere la pulizia giornaliera e la sanificazione delle auto di servizio e delle cabine di guida dei mezzi;
• prevedere pulizia e sanificazione dei locali secondo le indicazioni ministeriali.
7.8.3.3 Procedure di attuazione e responsabilità
• Datore di Lavoro/Dirigente ai fini della Sicurezza: fornisce i DPI ai lavoratori;
• Preposto: vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al presente protocollo.
• Preposto: controlla che vengano correttamente indossate le mascherine di protezione e i DPI
• Preposto: controlla che, laddove possibile, venga mantenuta la distanza minima di 1,8 m.
• Personale incaricato: controlla la temperatura all'inizio o accetta l'autocertificazione all'inizio delle attività;
• Personale (preposto, lavoratori): controllo la disponibilità di gel disinfettanti.
• Personale (preposto, lavoratori): provvede alla pulizia di attrezzature e strumenti utilizzati con particolare riguardo a quelle di uso comune (vedi par. 7.1.5.3 a pag. 27).
7.8.3.4 Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, laddove necessari, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.8.4 Distributori automatici di alimenti e bevande
• L'accesso ad una distanza inferiore ad 1,80 m ai distributori di alimenti e bevande è permesso ad una persona alla volta;
• Allo scopo verrà apposta segnaletica a terra (strisce adesive, ecc.) indicante la distanza sociale da rispettare (1,8 metri);
• Prima di accedere al distributore sarà cura degli utenti detergersi le mani con gel alcolico. A tale scopo appositi dispenser verranno installati in prossimità dei distributori;
• Sarà posta particolare cura, durante le operazioni di pulizia giornaliere, alla pulizia delle superfici e tastiere dei distributori automatici di alimenti e bevande.
7.8.5 Misurazione della temperatura
Per sua natura, l'attività, che sarà di norma svolta dal personale di guardiania o di portineria, non permette di rispettare la distanza interpersonale di 1,8 m. Il personale incaricato sarà pertanto munito, per tutta la durata dell'operazione di maschera semifacciale filtrante FFP2 senza valvola di espirazione.
7.8.5.1 Misure di protezione e DPI
• semimaschera filtrante antipolvere, di classe FFP2 senza valvola di espirazione ai sensi della norma UNI EN 149:2009 o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.2 a pag. 19 e seguenti);
• Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi a norma UNI EN 374-5:2017, marcati per la protezione contro funghi, batteri e virus o equivalenti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.L. 02/03/2020 (vedi par. 6.3 a pag. 16 e seguenti).
7.8.5.2 Formazione, informazione, addestramento
• Come misurare la febbre con i termometri a distanza
• Addestramento all'uso delle mascherine semifacciali filtranti FFP2
Formazione, informazione e addestramento verranno impartiti, con le modalità descritte al Cap. 9 a pag. 47 e seguenti.
7.8.6 Riunioni
Per tutto il periodo dell'emergenza le riunioni si svolgono a distanza mediante teleconferenza.

8 Sorveglianza sanitaria
• Il datore di lavoro - in collaborazione con il medico competente - informa i lavoratori circa: o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
o l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
o l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale o potenzialmente suggestivi di COVID-1, anche se lieve, successivamente all'ingresso in azienda durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
o l'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro: mantenere la distanza di sicurezza; rispettare il divieto di assembramento; osservare le regole di igiene delle mani; utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
• La sorveglianza sanitaria si svolgerà nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti autorità nazionali e regionali e delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp), nonché secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all'art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9.
• Le visite mediche si svolgeranno in un ambiente idoneo, di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche saranno fornite al lavoratore idonee protezioni (mascherina di tipo chirurgico e guanti monouso). La programmazione delle visite mediche sarà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa; un'adeguata informativa sarà impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita in presenza di anche una sola delle condizioni indicate al primo punto del presente paragrafo.
• Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate - per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 - le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali: la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva; la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora ritenuta congrua dal medico competente; la visita medica in occasione del cambio di mansione; la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi. Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione il medico competente valuterà, caso per caso, l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia - sulla base della valutazione dei rischi - dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione. La visita medica periodica non verrà interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
• Può essere differibile, previo accordo su ogni caso tra il datore di lavoro ed il medico competente, in epoca successiva al 31 luglio 2020, la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.
• Il datore di lavoro - in collaborazione con il medico competente - informa i lavoratori circa la necessità di rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche) corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.
• In ogni caso, i medici competenti restano a disposizione per una valutazione documentale di quanto prodotto dal lavoratore e anche ad un confronto con il lavoratore tramite strumenti di lavoro telematici (videopresenza su Suite Google di Ateneo, email, telefono) per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, pur concordando che tale modalità non possa - al momento e in mancanza di devices tecnologici attualmente non disponibili - sostituire a pieno la normale attività di sorveglianza sanitaria.
• Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV-2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.
• Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Nessun dato strettamente inerente alle condizioni di salute di un lavoratore potrà essere riferito all'azienda.
• Alla ripresa delle attività, il medico competente è opportuno che sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in rapporto all'età, e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, di prevenzione e di protezione qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della tutela della salute dei lavoratori.
• Per il rientro in servizio di lavoratori che si siano assentati per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi dopo l'infezione da COVID 19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione di due tamponi oro-naso-faringei e secondo le modalità previste dalle competenti autorità sanitarie, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità.

9 Formazione, informazione e addestramento
Con Delibera n. 536 del 21 aprile 2020 “Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente al periodo dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19” [2.34], la Giunta Regionale della Toscana ha dato indicazione ai datori di lavoro di:
• Evitare l'organizzazione di corsi di formazione che prevedano la presenza fisica di persone in aule didattiche;
• Sostituire la prevista “formazione in presenza” con la formazione in videopresenza (=videoconferenza= streaming sincrono).
• Si può ricorrere alla formazione in videopresenza sia per l'effettuazione delle ore nei corsi di formazione di base o abilitanti, che per l'aggiornamento, ad eccezione dei moduli formativi dei corsi abilitanti che prevedono l'addestramento pratico (es. parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
• È opportuno che le aziende effettuino celermente la formazione teorica in videoconferenza in occasione di eventuali cambi di mansione conseguenti a modifiche organizzative messe in atto per contrastare il diffondersi del Covid-19.
• Anche l'addestramento, con particolare riguardo all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ma non solo, potrà essere effettuato on-line, per evitare rischi di contagio.
Per streaming sincrono si intende un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona) presso più sedi individuate dal soggetto organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.
9.1 Informazione
L'Amministrazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, come per esempio l'affissione di cartellonistica agli accessi, provvederà ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda in merito alle disposizioni del presente protocollo, con particolare riguardo a:
• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l 'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale
9.2 Formazione
È prevista la formazione a distanza, sotto forma di tutorial, per le seguenti attività:
• Come indossare e togliere in sicurezza una mascherina chirurgica;
• Come indossare e togliere in modo corretto i guanti di protezione;
• Come lavarsi le mani in modo corretto.
• Come misurare la febbre con i termometri a distanza
9.3 Addestramento
Per le loro caratteristiche di Dispositivi di Protezione delle vie aeree, le mascherine semifacciali filtranti FFP2 richiedono uno specifico addestramento.
L'addestramento, qualora il lavoratore non l'abbia svolto in precedenza per la propria attività lavorativa, sarà effettuato con la supervisione del personale del SPP o altro personale dotato delle competenze opportune in streaming sincrono.

10 Riferimenti normativi e tecnico-scientifici
10.1 Normativa
10.1.1 Normativa statale

[1.1] D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;
[1.2] D.M. 5 agosto 1998, n. 363 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
[1.3] Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
[1.4] Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
[1.5] DL 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.45 del 23-2-2020)
[1.6] Verbale n. 13 della riunione del 29 febbraio 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
[1.7] DL 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)
[1.8] DPCM 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) In riferimento al DPCM 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.
[1.9] Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
[1.10] DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)
[1.11] DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)
[1.12] Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.
[1.13] DL 17 marzo 2020 n. 18 (CuraItalia) Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020)
[1.14] Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020)
[1.15] DPCM 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
[1.16] Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. (GU Serie Generale n.80 del 26-03-2020)
[1.17] DL 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
[1.18] DPCM 1° aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)
[1.19] Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020;
[1.20] DPCM 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale
[1.21] DPCM 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)
[1.22] ISS - Nota esplicativa - Procedura di produzione in deroga di maschere facciali ad uso medico (Art. 15 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n.18).
[1.23] Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
[1.24] Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
[1.25] DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020).
10.1.2 Normativa Regionale
[2.1] Ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 (In parte modificata da Ordinanza n.10) - Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020 (con Allegato 1 e Allegato 2 [ABROGATO])
[2.2] Ordinanza n. 7 del 4 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020 (con Allegato A - Circolare Capo DPC)
[2.3] Ordinanza n. 8 del 6 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
[2.4] Ordinanza n. 9 del 8 marzo 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
[2.5] Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
[2.6] Ordinanza n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020
[2.7] Ordinanza n. 12 del 15 marzo 2020 - Misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
[2.8] Ordinanza n. 13 del 16 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici (con Allegato 1)
[2.9] Ordinanza n. 14 del 17 marzo 2020 - Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. (Con Allegato A)
[2.10] Ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 per l'individuazione delle strutture collettive di assistenza (con Allegato A)
[2.11] Ordinanza n. 16 del 18 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Approvazione piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive in toscana (con Allegato A)
[2.12] Ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Disposizioni in ordine all'utilizzo della mascherine TNT 3 veli Toscana 1 (con Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3)
[2.13] Ordinanza n. 18 del 25 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica (con Allegato A, Allegato B, Allegato C e Allegato D)
[2.14] Ordinanza n. 19 del 25 marzo 2020 - Misure straordinarie in materia di reperimento del personale del SSR per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
[2.15] Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020 - Indicazioni per l'assistenza primaria, le cure e raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti dal COVID-19. (con Allegato A – sostituito da Allegato 1 dell'ordinanza 27 del 07/04/2020 e Allegato B - sostituito da Allegato 2 dell'ordinanza 27 del 07/04/2020
[2.16] Ordinanza n. 21 del 29 marzo 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Residenze Sanitarie Disabili (RSD) e altre strutture socio-sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
[2.17] Ordinanza n. 22 del 01 aprile 2020 - ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali (con Allegato 1)
[2.18] Ordinanza n. 23 del 3 aprile 2020 - Indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
[2.19] Ordinanza n. 24 del 5 aprile 2020 - Ordinanza art. 191 TuA su Costa Diadema
[2.20] Ordinanza n. 25 del 6 aprile 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per la gestione dei rifiuti - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006
[2.21] Ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine (con Lettera del Presidente Rossi ai sindaci toscani con indicazione Iban)
[2.22] Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020 - Indicazioni per l'assistenza primaria, le cure e raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti dal COVID-19. Sostituzione allegati Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020 (con Allegato 1 - Allegato 2)
[2.23] Ordinanza n. 28 del 7 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o le altra struttura socio-sanitaria
[2.24] Ordinanza n. 29 del 7 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica alle Aziende Sanitarie Locali (con Allegato A)
[2.25] Ordinanza n. 30 del 9 aprile 2020 - ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 (in materia di commercio) . Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
[2.26] Ordinanza n. 31 del 10 aprile 2020 - ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio
[2.27] Ordinanza n. 32 del 10 aprile 2020 - ulteriore misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19
[2.28] Ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020 - ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19
[2.29] Ordinanza n. 34 del 14 aprile 2020 - Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica (con Allegato 1 - Allegato A)
[2.30] Ordinanza n. 35 del 14 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine - proroga dei termini di cui all'ordinanza 26/2020
[2.31] Ordinanza n. 36 del 14 aprile 2020 - ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione
[2.32] Ordinanza n. 37 del 16-04-2020 - ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
[2.33] Ordinanza n. 38 del 18-04-2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (con Allegato 1 - Allegato 2);
[2.34] Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 536 del 21 aprile 2020 - Approvazione Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente al periodo dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19.
[2.35] Ordinanza 40 del 22 aprile 2020 - COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati (con Allegato 1)
[2.36] Ordinanza 41 del 22 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833
[2.37] Ordinanza 42 del 23 aprile 2020 - Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di acquisto di mascherine
[2.38] Ordinanza 48 del 3 maggio 2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni
10.1.3 Atti dell'Ateneo
[3.1] Decreto del Rettore n. 475 del 9 aprile 2020 - Rinvio dei termini per le proposte di conferimento del titolo di Professore emerito e di onorario
[3.2] Decreto del Rettore n. 474 del 9 aprile 2020 - Modifica delle procedure per lo svolgimento degli esami di profitto a distanza, indicazioni (modifica del Decreto del rettore n. 358/2020)
[3.3] Decreto del Rettore n. 471 del 9 aprile 2020 - Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca
[3.4] Decreto del Rettore n. 460 del 6 aprile 2020 - Svolgimento esami di profitto in forma scritta
[3.5] Decreto del Rettore n. 456 del 6 aprile 2020 - Regolamento per le procedure concorsuali in modalità telematica
[3.6] Decreto del Direttore Generale n. 402 del 27 marzo 2020, in merito alla sorveglianza sanitaria
[3.7] Decreto del Direttore Generale n. 401 del 26 marzo 2020, disposizioni per il personale tecnico-amministrativo
[3.8] Decreto del Rettore n. 425 del 24 marzo 2020 - Sospensione attività didattica e altre misure legate all'emergenza
[3.9] Decreto del Rettore n. 370 del 18 marzo 2020 - Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di Firenze in modalità telematica
[3.10] Decreto del Rettore n. 360 del 13 marzo 2020 (versione aggiornata) - Sedute di laurea in modalità telematica
[3.11] Decreto del Rettore n. 359 del 12 marzo 2020 - Misure urgenti e sospensione attività didattica
[3.12] Decreto del Rettore n. 358 del 12 marzo 2020 - Svolgimento degli esami di profitto a distanza, indicazioni - Leggi il testo - parzialmente modificato dal Decreto del Rettore n. 474/2020
[3.13] Decreto del Direttore Generale n. 354 del 12 marzo 2020 - Organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi nell'emergenza
[3.14] Decreto del Rettore n. 357 del 10 marzo 2020 - Tirocini e mobilità all'estero
[3.15] Decreto del Direttore Generale n. 344 del 9 marzo 2020 - Servizi e personale tecnico-amministrativo, disposizioni specifiche per alcuni servizi
[3.16] Decreto del Rettore n. 338 del 4 marzo 2020 - Leggi il testo - Vai alla notizia - Guarda il video del messaggio del rettore
[3.17] “Linee guida operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali” (https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Ripresa_post4maggio2020_linee_guida.pdf);
[3.18] “FAQ alle Linee Guida operative per la ripresa delle attività istituzionali dopo la fase di Lockdown 1 a partire dal 4 maggio 2020” https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Ripresa_attivita_post_4maggio2020_FAQ.pdf
10.2 Linee-guida
[4.1] IL/903/142 - ISTRUZIONE DI LAVORO “Piano di gestione e controllo infezioni da nuovo coronavirus (COVID-19)”;
[4.2] Rapporto ISS COVID-19 — n.2/2020 del 14 marzo 2020 “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale sars-cov-2”;
[4.3] Rapporto ISS COVID-19 - n. 3/2020 Rev. 1 del 31 marzo 2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.
[4.4] Rapporto ISS COVID-19 - n. 5/2020 del 23 marzo 2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”
[4.5] Rapporto ISS COVID-19 - n. 7/2020 del 29 marzo 2020 “Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV- 2”
[4.6] Rapporto ISS COVID-19 - n. 19/2020 del 28 marzo 2020 “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2”
[4.7] Indicazioni del Ministero della Salute del 01/04/2020 “COVID-19: indicazioni per gravida- partoriente, puerpera, neonato e allattamento”
[4.8] World Health Organization (WHO), “Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19),” 2020.
[4.9] National Center for Immunization and Respiratory Diseases and Division of Viral Diseases, “Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings,” Cdc, 2020. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control- recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019- ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html. [Accessed: 13-Apr-2020].
[4.10] Australasian Society for Infectious Diseases Limited (ASID), “Interim guidelines for the clinical management of COVID-19 in adults Australasian Society for Infectious Diseases Limited (ASID),” vol. 19, pp. 19-21, 2020.
[4.11] Government of Canada, “Coronavirus disease (COVID-19): For health professionals,” Government of Canada, 2020. [Online]. Available: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals.html. [Accessed: 13-Apr-2020].
[4.12] WHO, “Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations,” Sci. Br., no. March, pp. 1-3, 2020.
[4.13] World Health Organization (WHO)., “Advice on the use of masks in the community, during home care and in healthcare settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak,” Who, vol. 2020, no. January, pp. 1-2, 2020.
[4.14] Public Health England, “COVID-19: infection prevention and control guidance,” 2020. [Online].
Available: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/covid-19-personal-protective-equipment-ppe. [Accessed: 10-Apr-2020].
[4.15] Public Health England, “Guidance - Transmission characteristics and principles of infection prevention and control,” 2020. [Online]. Available:
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and- control/transmission-characteristics-and-principles-of-infection-prevention-and-control.
[4.16] World Health Organization (WHO), “Laboratory biosafety guidance related to the novel coronavirus (2019-nCoV ),” 2020.
[4.17] World Health Organization (WHO), “Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations,” no. April. pp. 1-9, 2009. - https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf?ua=1
[4.18] ECDC, “Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19,” ECDC Rep., no. February, pp. 1-13, 2020.
[4.19] European centre for disease prevention and control, “Cloth masks and mask sterilisation as options in case of shortage of surgical masks and respirators,” no. March, 2020.
[4.20] European Centre for Disease prevention and Control, “Infection prevention and control for COVID- 19 in healthcare settings,” 2020.
[4.21] ECDC, “Using face masks in the community Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks,” no. April, pp. 1-6, 2020.
10.3 Normativa tecnica
[5.1] UNI, “UNI EN ISO 374-5 - Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi,” 2017.
[5.2] UNI, “UNI EN 14683 - Maschere facciali ad uso medico,” 2019.
[5.3] UNI, “UNI EN 149:2009 - Semimaschere filtranti antipolvere,” 2009.
10.4 Bibliografia tecnico-scientifica
[6.1] T. P. Velavan and C. G. Meyer, “The COVID-19 epidemic,” Trop. Med. Int. Heal., vol. 25, no. 3, pp. 278-280, 2020, doi: 10.1111/tmi.13383.
[6.2] Y. Yi, P. N. P. Lagniton, S. Ye, E. Li, and R. H. Xu, “COVID-19: what has been learned and to be learned about the novel coronavirus disease,” International journal of biological sciences, vol. 16, no. 10. pp. 1753-1766, 2020, doi: 10.7150/ijbs.45134.
[6.3] E. De Wit, N. Van Doremalen, D. Falzarano, and V. J. Munster, “SARS and MERS: Recent insights into emerging coronaviruses,” Nat. Rev. Microbiol., vol. 14, no. 8, pp. 523-534, 2016, doi: 10.1038/nrmicro.2016.81.
[6.4] Y.-Z. Zhang, “Novel 2019 coronavirus genome - Novel 2019 coronavirus - Virological,” 2020. [Online]. Available: http://virological.org/t/novel-2019-coronavirus-genome/319. [Accessed: 20-Apr-2020].
[6.5] W. Wang et al., “Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens,” JAMA - Journal of the American Medical Association. American Medical Association, 2020, doi: 10.1001/jama.2020.3786.
[6.6] G. Ye et al., “Environmental contamination of the SARS-CoV-2 in healthcare premises: An urgent call
for protection for healthcare workers,” medRxiv, 2020. [Online]. Available:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.11.20034546v1.
[6.7] N. van Doremalen et al., “Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV- 1.,” N. Engl. J. Med., p. NEJMc2004973, Mar. 2020, doi: 10.1056/NEJMc2004973.
[6.8] A. Kratzel et al., “Efficient inactivation of SARS-CoV-2 by WHO-recommended hand rub formulations and alcohols,” bioRxiv, 2020. [Online]. Available:
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.10.986711v1. [Accessed: 17-Apr-2020].
[6.9] G. Kampf, D. Todt, S. Pfaender, and E. Steinmann, “Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents,” Journal of Hospital Infection, vol. 104, no. 3. pp. 246-251, 2020, doi: 10.1016/j.jhin.2020.01.022.
[6.10] W. H. Chin et al., “Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions,” The Lancet Microbe, vol. 5247, no. 20, p. 2020.03.15.20036673, 2020, doi: 10.1016/s2666-5247(20)30003-3.
[6.11] V. Offeddu, C. F. Yung, M. S. F. Low, and C. C. Tam, “Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Clin. Infect. Dis., vol. 65, no. 11, pp. 1934-1942, 2017, doi: 10.1093/cid/cix681.
[6.12] S.-A. Lee, D.-C. Hwang, H.-Y. Li, C.-F. Tsai, C.-W. Chen, and J.-K. Chen, “Particle Size-Selective Assessment of Protection of European Standard FFP Respirators and Surgical Masks against Particles- Tested with Human Subjects,” 2016, doi: 10.1155/2016/8572493.
[6.13] D. Bunyan, L. Ritchie, D. Jenkins, and J. E. Coia, “Respiratory and facial protection: A critical review of recent literature,” Journal of Hospital Infection, vol. 85, no. 3. pp. 165-169, Nov-2013, doi: 10.1016/j.jhin.2013.07.011.
[6.14] J. J. Bartoszko, M. A. M. Farooqi, W. Alhazzani, and M. Loeb, “Medical Masks vs N95 Respirators for Preventing COVID-19 in Health Care Workers A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials,” Influenza Other Respi. Viruses, Apr. 2020, doi: 10.1111/irv.12745.
[6.15] Public Health England, “A guide to the FFP3 respirator When to use a surgical face mask or FFP3 respirator,” 2020.
[6.16] J. L. Santarpia et al., “Transmission Potential of SARS-CoV-2 in Viral Shedding Observed at the University of Nebraska Medical Center,” medRxiv, p. 2020.03.23.20039446, Mar. 2020, doi: 10.1101/2020.03.23.20039446.
[6.17] Price and L. Chu, “Addressing COVID-19 Face Mask Shortages,” COVID-19 Evid. Serv., pp. 1-9, 2020.
[6.18] N. Yu, L. Wu, J. Su, K. Huang, S. Zhao, and X. Chen, “One more paper towel, longer protection,” J. Am. Acad. Dermatol., Apr. 2020, doi: 10.1016/j.jaad.2020.03.064.
[6.19] T. M. Cook, “Personal protective equipment during the COVID-19 pandemic - a narrative review.,” Anaesthesia, 2020, doi: 10.1111/anae.15071.
[6.20] C. R. MacIntyre et al., “The efficacy of medical masks and respirators against respiratory infection in healthcare workers,” Influenza Other Respi. Viruses, vol. 11, no. 6, pp. 511-517, Nov. 2017, doi: 10.1111/irv.12474.
[6.21] H. Li, Z. Liu, and J. Ge, “Scientific research progress of COVID-19/ SARS-CoV-2 in the first five months.,” J. Cell. Mol. Med., p. jcmm.15364, Apr. 2020, doi: 10.1111/jcmm.15364.
[6.22] R. Verity et al., “Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis,” Lancet Infect. Dis., vol. 0, no. 0, Mar. 2020, doi: 10.1016/s1473-3099(20)30243-7.
[6.23] W. Guan et al., “Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China,” N. Engl. J. Med., Feb. 2020, doi: 10.1056/nejmoa2002032.
[6.24] A. V. Marzano et al., “Varicella-like exanthem as a specific COVID-19-associated skin manifestation: multicenter case series of 22 patients,” J. Am. Acad. Dermatol., Apr. 2020, doi: 10.1016/j.jaad.2020.04.044.
[6.25] Bruce Aylward (WHO); Wannian Liang (PRC), “Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),” WHO-China Jt. Mission Coronavirus Dis. 2019, vol. 1, no. February, p. 40, 2020.
[6.26] S. W. X. Ong et al., “Air, Surface Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a Symptomatic Patient,” JAMA - Journal of the American Medical Association. American Medical Association, 2020, doi: 10.1001/jama.2020.3227.
[6.27] V. C. C. Cheng et al., “Escalating infection control response to the rapidly evolving epidemiology of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) due to SARS-CoV-2 in Hong Kong,” Infect. Control Hosp. Epidemiol., pp. 1-6, 2020, doi: 10.1017/ice.2020.58.
[6.28] K. L. Schwartz et al., “Lack of COVID-19 transmission on an international flight,” CMAJ, vol. 192, no. 15. Canadian Medical Association, p. E410, 14-Apr-2020, doi: 10.1503/cmaj.75015.
[6.29] C. Huang et al., “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China,” Lancet, vol. 395, no. 10223, pp. 497-506, Feb. 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
[6.30] N. Chen et al., “Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study,” Lancet, vol. 395, no. 10223, pp. 507-513, Feb. 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7.
[6.31] D. Wang et al., “Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients with 2019 Novel Coronavirus- Infected Pneumonia in Wuhan, China,” JAMA - J. Am. Med. Assoc., vol. 323, no. 11, pp. 1061-1069, Mar. 2020, doi: 10.1001/jama.2020.1585.
[6.32] F. Xiao, M. Tang, X. Zheng, Y. Liu, X. Li, and H. Shan, “Evidence for gastrointestinal infection of SARS- CoV-2,” Gastroenterology, p. 2020.02.17.20023721, Feb. 2020, doi: 10.1053/j.gastro.2020.02.055.
[6.33] M. L. Holshue et al., “First case of 2019 novel coronavirus in the United States,” N. Engl. J. Med., vol. 382, no. 10, pp. 929-936, Mar. 2020, doi: 10.1056/NEJMoa2001191.
[6.34] J. C. Zhang, S. Bin Wang, and Y. D. Xue, “Fecal specimen diagnosis 2019 novel coronavirus-infected pneumonia,” J. Med. Virol., pp. 0-2, 2020, doi: 10.1002/jmv.25742.
[6.35] A. W. H. Chin et al., “Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions,” The Lancet Microbe, vol. 5247, no. 20, p. 2020.03.15.20036673, 2020, doi: 10.1016/s2666-5247(20)30003-3.
[6.36] ECDC, “Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus , China ; First cases imported in the EU / EEA ; second update,” 2020
[6.37] J. F. W. Chan et al., “A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster,” Lancet, vol. 395, no. 10223, pp. 514-523, Feb. 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30154-9.
[6.38] R. M. Burke et al., “Active Monitoring of Persons Exposed to Patients with Confirmed COVID-19 — United States, January-February 2020,” MMWR. Morb. Mortal. Wkly. Rep., vol. 69, no. 9, pp. 245¬246, Mar. 2020, doi: 10.15585/mmwr.mm6909e1.
[6.39] P. Yu, J. Zhu, Z. Zhang, Y. Han, and L. Huang, “A familial cluster of infection associated with the 2019 novel coronavirus indicating potential person-to-person transmission during the incubation period,” J. Infect. Dis., no. Xx Xxxx, pp. 1-5, 2020, doi: 10.1093/infdis/jiaa077.
[6.40] R. Huang, J. Xia, Y. Chen, C. Shan, and C. Wu, “A family cluster of SARS-CoV-2 infection involving 11 patients in Nanjing, China,” The Lancet Infectious Diseases, vol. 0, no. 0. Lancet Publishing Group, 2020, doi: 10.1016/S1473-3099(20)30147-X.
[6.41] Z. D. Tong et al., “Potential Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2, Zhejiang Province, China, 2020,” Emerg. Infect. Dis., vol. 26, no. 5, May 2020, doi: 10.3201/eid2605.200198.
[6.42] ISS, “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia,” 2020. [Online]. Available: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia. [Accessed: 29-Apr-2020].
[6.43] X. Xu et al., “Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human transmission,” Science China Life Sciences, vol. 63, no. 3. Science in China Press, pp. 457-460, 01-Mar-2020, doi: 10.1007/s11427-020-1637-5.
[6.44] M. A. Shereen, S. Khan, A. Kazmi, N. Bashir, and R. Siddique, “COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses,” Journal of Advanced Research, vol. 24. Elsevier B.V., pp. 91-98, 01-Jul-2020, doi: 10.1016/j.jare.2020.03.005

Appendice 1 Dispositivi equiparati a quelli marcati CE
Il D.Lgs. 81/2008 (Art. 71, c. 1) definisce “Dispositivo di Protezione Individuale” (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Regolamento (UE) n. 2016/425 (D. Lgs. 81/2008, Art. 76, c.
1) . Questo significa che prima di essere immessi sul mercato il produttore o l'importatore si deve accertare che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II del succitato Regolamento. Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II.
Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE. Analogamente importatori e distributori prima di immettere sul mercato controllano e verificano che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti.
II DL n. 9 del 2 marzo 2020, art. 34, c 2 consente, in relazione all'emergenza e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
Il DL n. 18 del 17 marzo 2020, art. 15 1, fermo quanto previsto dall'articolo 34 del DL 2 marzo 2020, n. 9 consente, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto Superiore di Sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
Analogamente, i produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa.
L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti
Qualora all'esito della valutazione di cui sopra, i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.
Il DL n. 9 del 2 marzo 2020, art 34 comma 3 consente, in relazione all'emergenza, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, di fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.
Il DL n. 18 del 17 marzo 2020, art. 16 comma1, dispone che per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
A tal fine, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Le maschere semifacciali filtranti antipolvere marcate N 95 NIOSH (standard americano) sono state equiparate alle FFP2 europee con Verbale n. 13 della riunione del 29 febbraio 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

Appendice 2 Gestione della privacy
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID- 19);
4) 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Appendice 3 Come frizionare le mani con la soluzione alcolica
Appendice 4 Come lavarsi le mani con acqua e sapone
Appendice 5 Come indossare e togliere la mascherina chirurgica
Appendice 6 Come indossare la semimaschera facciale
Appendice 7 Modulo autocertificazione temperatura
Appendice 8 Modulo autocertificazione appaltatori
Appendice 9 Modulo autocertificazione enti/aziende esterni presso l'Ateneo
Appendice 10 Modulo autocertificazione personale universitario presso enti/aziende esterni.
Appendice 11 Informativa trattamento dati