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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 7 giugno 2020, n. 70
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza.

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che ”Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante '“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n. 62/2020, n. 65/2020, n. 67/2020, n. 68/2020 e n. 69/2020 relative all'approvazione Protocolli di Sicurezza e il punto 6. dell'Ordinanza n. 60/2020;
DATO ATTO che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività “a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”;
ATTESO che il Report 3 di monitoraggio della Fase 2 per la Regione ABRUZZO - elaborato dalla Cabina di Regia Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 3 giugno con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 25 al 31 maggio - attesta che “...Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è complessivamente positiva.” con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Abruzzo definita BASSA;
CONSIDERATO che il predetto Report evidenzia che “.Permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane. Questo richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale e il distanziamento fisico..” e che pertanto, allo stato, la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;.
RITENUTO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione di ulteriori Protocolli di Sicurezza per altre attività non espressamente indicate nell'Ordinanza n. 62/2020, n. 65/2020, n. 67/2020, n. 68/2020 e n. 69/2020 previo il parere del competente Dipartimento della Salute, anche tramite confronto e valutazione del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11/03/2020, al fine di certificare la compatibilità della situazione epidemiologica regionale con le attività oggetto di autorizzazione;
VISTE le Linee Guida (tradotte in Protocolli di Sicurezza) sulle attività economiche, produttive e sociali elaborate dai Dipartimenti della Giunta Regionale, siccome vagliate dal Gruppo Tecnico - Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11 marzo 2020, che alle stesse ha conferito - ad esito di opportune modifiche ed integrazioni - conformità al razionale sanitario;
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive in materia di prevenzione e sanità pubblica e approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte modificate le precedenti linee guida di cui all'allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far riprendere l'esercizio;
RITENUTO di recepire il predetto documento, salvi gli opportuni adattamenti ed integrazioni al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Abruzzo e tenuto altresì conto delle attività tuttora sospese dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in forza e in quanto conformi all'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
RITENUTO che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. che i Protocolli di Sicurezza di cui alle Ordinanze n. 62/2020, n. 65/2020, n. 67/2020, n. 68/2020 e n. 69/2020 e il punto 6 dell'Ordinanza n. 60/2020 si intendono superati da quelli corrispondenti, contenuti nell'allegato alla presente;
2. che sono approvati i trentatré Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. che sono consentite le attività economiche, produttive o sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
4. che la presente ordinanza entra in vigore il 7 giugno 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
5. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
6. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVISTI DALL’ART. 1, COMMA 14, D.L. 16 MAGGIO 2020, N. 33 “#ABRUZZOSICURA”