Regione Emilia-Romagna
Decreto 6 giugno 2020, n. 98
Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Richiamati i propri Decreti:
n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;
n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;
n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;
n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;
n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 61 dell'11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;
n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”; n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;
n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive.”;
n. 82 del 17 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”
n. 84 del 21 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”
n. 87 del 23 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”
n. 94 del 30 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”
n. 95 del 1° giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi”;
Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
Considerato che:
• il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
• le Regioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
• l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e si connota come attività di protezione civile;
Ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio emiliano-romagnolo consenta la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale;
Ritenuto opportuno consentire, a far data dall'8 giugno, ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le diposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per la Formazione professionale” allegate all'ordinanza approvata con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio 2020;
Ritenuto opportuno consentire la ripresa dell'attività dei circhi, dei cinema e degli spettacoli dal vivo, e dei set cinematografici a far data dal 15 giugno, approvando specifiche linee guida regionali;
Ritenuto opportuno consentire la ripresa delle attività di congressi, convegni ed eventi assimilabili a far data dal 15 giugno 2020, approvando specifiche linee guida regionali;
Ritenuto altresì opportuno consentire a far data dall'8 giugno lo svolgimento delle prove per gli spettacoli dal vivo nel rispetto delle disposizioni delle linee guida sopra richiamate;
Ritenuto necessario per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni, adottare apposite linee che permettano l'attuazione delle stesse, realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse;
Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Dato atto dei pareri allegati;
 

ORDINA

1. a far data dall'8 giugno 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le diposizioni dettate dalle “linee guida regionali per la Formazione professionale” allegate all'ordinanza approvata con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio 2020;
2. a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici secondo le diposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo” allegato n. 1;
3. a decorrere dall'8 giugno, è consentito lo svolgimento delle prove per gli spettacoli dal vivo all'interno di teatri nel rispetto delle disposizioni delle linee guida richiamate al punto precedente;
4. a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentiti i congressi, i convegni e gli eventi assimilabili, secondo le diposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per congressi, convegni ed eventi assimilabili” allegato n. 2;
5. di adottare per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni le “Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza COVID- 19” allegato n. 3;
6. di adottare per lo svolgimento delle attività delle scuole guida, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica il “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19, nel settore delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica” allegato n. 4;
7. A parziale modifica dei protocolli regionali allegati alle precedenti ordinanze che dispongono diversamente, le misure inerenti microclima, impianti di condizionamento e funzione di ricircolo, sono sostituite dalla seguente disposizione: “Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria”;
8. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981;
9. la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.
 

Stefano Bonaccini       

 

Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo
 

Le presenti indicazioni si applicano a: cinema, circhi e spettacoli dal vivo, comprese le prove.
Se nei locali, o nelle aree all'aperto, che ospitano cinema, circhi e spettacoli dal vivo si svolgono ulteriori attività complementari, le presenti indicazioni vanno integrate con le misure previste per dette attività dagli specifici protocolli regionali, quali ad es. quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande.


MISURE DI CARATTERE GENERALE
- Il numero massimo degli spettatori dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale e nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione oppure ponendo segnalazioni fisse a terra (ad esempio con nastro adesivo, cerchi ecc.) che delimitino le postazioni da mantenere.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso.
- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) al fine di evitare prevedibili assembramenti. La postazione dedicata alla cassa e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati.
- Dovrà essere garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
- Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico- comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
- Il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; il personale inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);


PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE E MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e musicali
- L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
- I Professori d'orchestra e i musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
- I cantanti e/o componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.


PRODUZIONI TEATRALI E DI DANZA
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
■ L'accesso alla struttura deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito in uscita dalla struttura.
■ Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
■ L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
■ Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
■ Per la messa in scena ai team creativi sarà richiesto un lavoro specifico per garantire la distanza di/da coloro che non possono utilizzare la mascherina né essere protetti da pannelli divisori
■ Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti.
■ Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
■ I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.


ULTERIORI INDICAZIONI PER LE PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali e di danza, data la specificità di questa disciplina, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/prove/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
non considerando gli spettatori durante lo spettacolo, la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
nella preparazione degli spettacoli, la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/prova/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.


PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE
Per le attività di produzione e sviluppo delle opere cinematografiche, ospitate nel territorio regionale, si fa riferimento alle norme e alle misure di carattere generale sopra indicate per le produzioni teatrali e di danza, opportunamente adattate alla specificità dei set cinematografici.
In particolare, le aziende / case di produzione dovranno tenere conto degli accordi tra le parti sociali, su base nazionale e/o regionale, che regolano le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus covid-19 nei luoghi di lavoro, e nello specifico quelle previste in ciascuno degli ambienti e delle fasi di lavoro della produzione cinematografiche, con riferimento alle due macro tipologie di ambiente di lavoro tipiche della produzione, ovvero quelle in ufficio (produzione / preparazione attività di produzione) e quelle sul set con troupe, attori e generici.


Linee guida regionali per congressi, convegni ed eventi assimilabili
 

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili.
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione della presenza di ulteriori attività complementari nello specifico contesto, con le misure previste per dette attività dagli specifici protocolli regionali, per quanto compatibili. In particolare, si fa riferimento alle indicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).
Per quanto concerne i meeting, riunioni, conferenze all'interno delle strutture ricettive alberghiere occorre fare riferimento alle specifiche misura del protocollo regionale sulle strutture ricettive alberghiere.
 

MISURE DI CARATTERE GENERALE
- Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso.
- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.) e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
 

SALE CONVEGNO
- Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina.
- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
- Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
 

AREE POSTER
- Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
 

AREE ESPOSITIVE
- Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
 

CATERING E BANQUETING
Per tutto ciò che riguarda preparazione e somministrazione alimenti e bevande trovano applicazione le misure previste nelle “Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2” documento predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, allegato al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna” (allegato N. 2 all'ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17.05.2020).
Per quanto concerne le attività di catering o banqueting si sottolineano in particolare le seguenti misure:
- La distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti ed assicurino il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere in particolare valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al banco di distribuzione degli alimenti.
- È vietata la modalità di somministrazione buffet a self- service con alimenti esposti, a meno che non siano in confezioni monodose.
- È possibile organizzare una modalità di distribuzione di alimenti a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto, che comunque dovrà essere adeguatamente protetto, prevedendo in ogni caso, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie quando si accede alla distribuzione degli alimenti.
- In ogni caso la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- Ove possibile è preferibile un servizio di somministrazione ai tavoli da parte del personale preposto
- I tavoli, ove presenti, devono essere distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- È obbligatorio l'uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
 

Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza Covid-19


Premessa

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno comportato, nella cosiddetta fase 1 dell'emergenza, la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego in tutte le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020. Il periodo di sospensione è terminato il 15 maggio 2020.
La mobilità interregionale e/o estera dei candidati per la partecipazione alle prove concorsuali, anche al fine di tutelare i diritti di cui all'art. 97 della costituzione, è disposta, a far data dal 3 giugno 2020, ai sensi del DL 33/2020.
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente sulla capacità di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del SSR della Regione Emilia-Romagna di far fronte alle proprie esigenze di reclutamento del personale, in una fase che ha visto un forte accrescimento dei propri fabbisogni in relazione alle esigenze di potenziamento dei servizi assistenziali, di presidio del territorio. Fabbisogni che si sommano ai processi di ricambio generazionale conseguenti al collocamento in quiescenza di rilevanti organici per “quota 100”.
Rilevato quindi che in base alla normativa vigente le pubbliche amministrazioni possono riprendere lo svolgimento delle procedure concorsuali, anche con modalità in presenza dei candidati, le presenti linee guida hanno l'obiettivo di favorire lo svolgimento delle stesse realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse.
Resta ferma la possibilità di valutare, quando possibile, l'utilizzo di altre modalità di effettuazione delle prove ammesse dalla vigente normativa, come, ad esempio, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale e/o dei colloqui di mobilità tra enti.
Le presenti linee guida costituiscono indirizzi da declinare in concreto da ciascuna amministrazione in relazione alle caratteristiche della procedura concorsuale e della prova, anche con riferimento al numero dei candidati interessati alla partecipazione, alla dimensione degli spazi disponibili per le diverse prove in presenza e al rispetto dei diritti di trasparenza e partecipazione al procedimento riservati ai candidati.


Linee guida
■ Predisporre una adeguata informazione ai candidati e al personale impegnato nei servizi concorsuali sulle misure di prevenzione adottate.
■ Richiedere ai candidati di presentare, al momento dell'identificazione, una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro dall'estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale (vedi fac-simile in allegato ) .
■ Prevedere modalità di convocazione e di accesso alla sede di svolgimento della prova dirette ad evitare, anche in relazione al numero dei candidati ammessi e all'ampiezza degli spazi dedicati all'accoglienza, la formazione di assembramenti e a garantire il corretto distanziamento dei candidati; in particolare, per le prove con un numero considerevole di partecipanti, è possibile, solo a titolo esemplificativo e in funzione degli spazi disponibili:
o segmentare i locali dove si tengono identificazioni e prove prevedendo accessi esterni all'edificio separati per scaglioni di candidati;
o individuare diverse postazioni, distanziate tra loro, nelle quali effettuare le operazioni di identificazione dei candidati,
o prevedere la convocazione in diversi scaglioni temporali antecedenti all'orario di inizio della prova e/o prevedere tempi di accesso alle prove dilatati fissando preventivamente l'orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento;
■ Prevedere che tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione, personale di supporto), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nello svolgimento delle eventuali prove pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività. In relazione a specifiche attività che richiedono un contatto più ravvicinato con i partecipanti, ad esempio durante la fase di identificazione, dovranno essere impiegati appropriati dispositivi di protezione, quali visiere trasparenti, ovvero barriere protettive trasparenti. Nel caso in cui i candidati siano privi di mascherina, questa dovrà essere resa disponibile dall'amministrazione.
■ Rendere disponibile soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per candidati, personale di supporto e membri della Commissione, anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata, durante le fasi di riconoscimento e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
■ Garantire idonee misure di distanziamento tra i partecipanti alla procedura (canditati, personale di supporto, membri della Commissione), che ciascuna amministrazione può definire anche in base alle caratteristiche dei locali utilizzati per lo svolgimento delle prove, attraverso la previsione di una fascia di protezione individuale che permetta il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i candidati a cui aggiungere lo spazio per il camminamento
■ Regolamentare flussi e percorsi in modalità di senso unico e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, con vie di ingresso e di uscita separati; ove non possibile, la separazione dei flussi di ingresso ed uscita va garantita tramite il senso alternato. In relazione al numero dei partecipanti è opportuno prevedere l'ausilio di personale preposto nella gestione dell'afflusso dei candidati.
■ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
■ Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione fare riferimento al protocollo regionale “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2” ( vedi Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Emilia- Romagna), Per quanto riguarda aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”.
■ In caso di prove che si svolgono in gruppi che si turnano in successione, prevedere pulizia e disinfezione delle postazioni e dei servizi igienici ad ogni cambio di gruppo.
■ Nel caso in cui una persona presente all'interno della struttura manifesti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla Commissione e dovrà allontanarsi dall'aula indossando sempre la mascherina. In caso di situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, si chiederà l'intervento del 118.
Relativamente alla prova scritta/pratica: prevedere idonee misure dirette a prevenire il rischio della diffusione del virus tra i candidati, anche di prove successive, il personale di servizio e i membri della Commissione, attraverso il contatto con in materiale impiegato per lo svolgimento della prova; a titolo esemplificativo:
• evitare la riconsegna delle penne con cui sono state redatte le prove, le quali dovranno essere trattenute dai candidati; in alternativa esse potranno essere conservate per un adeguato periodo (7 giorni per la plastica) prima del loro riutilizzo, affinché il virus SARS- COV-2 perda la capacità infettante;
• le operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo messo a disposizione dei candidati dovranno essere effettuate dal personale di supporto e dai membri della commissione attraverso l'impiego di guanti monouso indossati al momento, utilizzando materiali cartacei tenuti in quarantena preventiva per almeno 3 ore;
• alla riconsegna delle prove, il personale di supporto e i membri della commissione dovranno utilizzare guanti monouso e mascherina per tutte le successive operazioni da compiere sulle buste e sugli elaborati, ivi comprese quelle di esame e valutazione delle prove.
Relativamente alle prove orali in presenza, al fine di garantire il diritto di partecipazione ai candidati e allo stesso tempo evitare che le prove siano trasmesse sui social media in modo illegittimo:
• Prevedere di svolgere gli orali in presenza in locali dotati di misure di sicurezza (mascherine, gel disinfettante, metratura dei locali sufficiente per garantire il distanziamento tra membri della commissione, personale di segreterie e candidato);
• Prevedere, nei casi in cui per garantire l'esercizio del diritto di partecipazione alle prove come uditore, sia necessario utilizzare altre aule, oltre a quella in cui si svolge la prova, l'utilizzo di un sistema di videoconferenza a circuito chiuso e la disponibilità di aule ampie, dotate di misure di sicurezza e distanziamento, dove ritrasmettere ad altri canditati le prove orali in corso.
A titolo informativo si rinvia al documento che fissa la durata in vita del virus sulle diverse superfici e materiali utilizzabili nelle diverse sedute concorsuali:
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25 2020.pdf/90decdd1- 7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759
 

Logo Ente Pubblico o Azienda sanitaria

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE __________________

 

Il sottoscritto ______________________________
Nato ______________________________a il ______________________________
Residente a ______________________________
Documento identità n. ______________________________
Rilasciato ______________________________ da il ______________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall'amministrazione sul proprio portale dei concorsi [in alternativa comunicate tramite mail o PEC];
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato COVID-19 o per rientro recente dall'estero;
• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2;
• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e Data, ______________________________            Firma ______________________________

DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica
 

Disposizioni generali
Il presente Protocollo prevede adempimenti per ogni specifico settore quali Autoscuole, Centri di Istruzione Automobilistica, Scuole Nautiche, Studi di Consulenza Automobilistica, con l'obiettivo prioritario di coniugare la ripresa ed il consolidamento delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative tenute conto delle specificità dei settori rappresentati e delle loro particolari attività, ivi compreso lo svolgimento delle esercitazioni di guida ai sensi dell'art.122 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell'art.121 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, unitamente alle esercitazioni ed agli esami finalizzati al conseguimento delle patenti nautiche.
Il presente protocollo elenca gli adempimenti, le attività formative ed informative, quelle di igiene e sanificazione necessarie per lo svolgimento delle attività proprie del settore, di segreteria, front office, formazione per i corsi professionali e per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida di veicoli e natanti oltre che alle esercitazioni e prove pratiche di verifica.
 

Adempimenti
Gli adempimenti comuni a carico delle imprese dovranno prevedere:
- l'obbligo da parte dei responsabili di assicurare la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti dal DVR adottato e/o dalle prescrizioni normative che disciplinano la materia, di informare e formare i dipendenti ed informare gli utenti relativamente al loro corretto uso e gestione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, privilegiando, laddove compatibile, in ogni caso la modalità in aula/in presenza in favore dei dipendenti;
- l'informazione a tutti i lavoratori ed utenti circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento e le misure precauzionali, anche individuali, da adottarsi, con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio;
- l'installazione di dispenser, presso le sedi di lavoro, le aule ed i veicoli, di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, insegnanti, istruttori, esaminatori e chiunque a qualsiasi titolo entri in azienda;
- l'accesso di fornitori potrà avvenire solo previo appuntamento telefonico o digitale. I fornitori devono prendere visione degli avvisi inerenti l'igiene e la sicurezza esposti nei locali e sono tenuti a rispettare tutte le regole aziendali fissate per l'accesso e la permanenza presso la sede di lavoro. Le eventuali consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse deve avvenire mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza di un metro;
l'accesso agli spazi comuni va in ogni caso contingentato, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute con la previsione di un idoneo ricambio di aria dei locali, di un tempo possibilmente ridotto di permanenza all'interno di tali spazi, con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano;
- la sanificazione e l'igienizzazione, adeguate e frequenti, dei locali, delle postazioni lavorative, dei veicoli e delle imbarcazioni utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo, da ripetersi ad ogni cambio turno e/o di persone;
- la dotazione e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti prevedendo l'installazione di separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.);
- la dotazione e l'utilizzo di dispositivi di protezione personale (mascherine e guanti) da parte del personale nei punti di accoglienza della clientela;
- l'organizzazione e la disciplina della fruizione degli spazi comuni, dei punti di ristoro, se presenti e dei servizi igienici.
 

Informazione
L'Azienda informa i propri dipendenti (secondo quanto fissato negli Adempimenti e attraverso le modalità più idonee ed efficaci) e chiunque entri nei locali dell'impresa o prenda posto sui veicoli o sulle imbarcazioni adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le disposizioni sanitarie e di comportamento adottate, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi materiali informativi.
In particolare, le informazioni riguarderanno:
- informativa rivolta ai lavoratori e a chiunque entri in Azienda o salga a bordo dei veicoli e/o dei natanti necessari all'espletamento dell'attività, circa le disposizioni adottate delle Autorità, tramite Il decalogo del Ministero della Salute e ISS (“NUOVO CORONAVIRUS - Dieci comportamenti da seguire”);
- affissione di tali indicazioni all'interno di ogni luogo di lavoro, nei locali comuni e all'interno di ogni servizio igienico;
- comunicazione dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di ulteriori sintomi influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; - comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il 118;
- comunicazione di non poter fare ingresso o di non permanere in Azienda anche successivamente all'ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. In tal caso il dipendente interessato dovrà lasciare il luogo di lavoro, conformandosi alle direttive sanitarie impartite dagli organi competenti in materia.
 

Sanificazione
L'Azienda provvede ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, dei servizi sanitari, nonché dei veicoli, motocicli e dei mezzi nautici in uso.
In particolare:
- garantisce la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, con particolare attenzione ai servizi igienici;
- verifica ed adegua le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all'interno dei locali Aziendali, veicoli ed imbarcazioni, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS-Cov-2 allegato all'Ordinanza del Presidente n. 82 del 17 maggio.
A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro vengono fornite disposizioni per la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di locali, veicoli ed attrezzature.
Il Datore di Lavoro provvede inoltre ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, attrezzature in uso a più lavoratori, tastiere, mouse ecc.) anche al fine di programmare il numero delle persone e o dei dipendenti che vi possono accedere.
Per l'utilizzo comune a più operatori di veicoli (ad es. attrezzature di lavoro quali, motocicli, autovetture, automezzi pesanti, imbarcazioni etc..) il Datore di Lavoro prevede procedure di pulizia con idonei prodotti, fornendo ogni mezzo di un kit di igienizzazione e disponendo l'opportuna aerazione delle cabine e degli abitacoli chiusi, fra una lezione di pratica e quella successiva.
 

Personale dipendente
Il personale dipendente, prima dell'accesso nell'azienda, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, che non dovrà superare i 37,5°. In tal caso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
Il personale che lavora a contatto con il pubblico deve indossare guanti e/o mascherine chirurgiche. L'utilizzo dei medesimi dispositivi è obbligatorio negli uffici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori. Come già definito dal D. Lgs.81/08, resta l'obbligo del datore di lavoro di fornire i dispositivi di protezione individuale.
 

Gestione di un lavoratore sintomatico
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e presenti sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale. A seguito di tale segnalazione, si procede al suo isolamento, con relativa fornitura di mascherina e all'isolamento degli altri lavoratori presenti sulla base delle disposizioni dell'Autorità Sanitaria Locale.
L'Azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L'Azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti da una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
 

Raccomandazioni specifiche per lo svolgimento delle lezioni teoriche in aula di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e D.Lgs 18 luglio 2005 n.171 e relativi regolamenti di attuazione.
Le lezioni teoriche di ogni categoria di patente e di corsi di formazione professionali potranno essere svolte assumendo il presente protocollo di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti, garantendo il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, con l'obbligo di utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione individuali di cui sarà assicurata la preventiva fornitura ai dipendenti:
- mascherina;
- guanti monouso per tutti i partecipanti.
Ai corsisti può inoltre essere rilevata la temperatura che deve essere inferiore ai 37,5°.
Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri. Ad ogni fine lezione deve essere prevista un'adeguata sanificazione dell'aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti; la sanificazione in oggetto sarà eseguita secondo le modalità sopra elencate al paragrafo “Sanificazione”. Deve inoltre essere garantita una frequente aerazione delle aule e dei locali.

Raccomandazioni specifiche per l'utilizzo condiviso di veicoli e lo svolgimento delle lezioni di guida/esercitazioni pratiche, degli esami pratici e degli spostamenti di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e D.Lgs 18 luglio 2005 n.171 e relativi regolamenti di attuazione
Tenuto conto dell'impossibilità di garantire all'interno dell'abitacolo del veicolo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l'esaminatore e l'allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, nautica o abilitazione professionale durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti) previsti dalla normativa vigente.
Analoghe precauzioni andranno adottate dal personale esaminatore.
Gli occupanti del veicolo o dell'imbarcazione dovranno utilizzare guanti monouso nuovi indossati immediatamente prima di salire a bordo del veicolo e/o imbarcazione al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.
Alla fine di ogni lezione o prova di esame e comunque ogni qualvolta sia variato l'utilizzatore del veicolo o dell'imbarcazione, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia dell'abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell'imbarcazione pertinenti dell'imbarcazione e alla disinfezione delle superfici/oggetti esposte al contatto diretto o indiretto del precedente utilizzatore.
Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l'assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali e del distanziamento sociale o, preferibilmente, adottando modalità organizzative atte ad evitare le code di attesa (appuntamento).
Si dovrà inoltre procedere a:
- garantire la pulizia e la sanificazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;
- - garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell'abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
- garantire la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell'abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...);
- garantire la pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori ed imbarcazione (timone, leve di comando motori e strumenti, pulsanti, indicatori, winch, manovelle, drizze, scotte, cime, cime dei parabordi, strumenti di rilevazione posizione, whf, strumenti per il carteggio, carte nautiche, pubblicazioni, binocoli, bussole, rilevatori di posizione, giubbotti di salvataggio etc.) in una logica di alternanza con il precedente utilizzatore;
- informare e vigilare sul divieto di utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia e/o aspirapolvere così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina o abitacolo e nell'ambiente;
- viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell'abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti;
- non utilizzare mai la funzione di ricircolo dell'aria;
- durante l'impiego dell'automezzo o dell'imbarcazione ad uso condiviso il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri e/o membri dell'equipaggio (anche nella qualità di allievo, istruttore esaminatore) devono indossare:
- una mascherina chirurgica;
- guanti monouso;
- non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all'interno dell'autoveicolo o dell'imbarcazione ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;
- lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell'autoveicolo o nell'imbarcazione ad uso condiviso e subito dopo usciti;
- usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente.