Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 3 giugno 2020, n. 16/PC
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione,
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19);
Rilevato che il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all'interno del territorio regionale e consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” ed infine permette, al comma 16, alla Regione, “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, (...), informando contestualmente il Ministro della salute” di “introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
Visto il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del DL 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerato che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
Considerato, altresì, che non è sempre possibile garantire durante i movimenti delle persone che circolano negli spazi chiusi aperti al pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante distanziamento interpersonale minimo e che quindi sia fra l'altro necessario, per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, avere sempre a disposizione le protezioni a fronte dell'eventualità che all'esterno non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale minimo;
Considerato che è necessario specificare le facoltà in capo ai concessionari degli stabilimenti balneari e delle spiagge, oggetto di concessione demaniale pubblica di competenza regionale e comunale, nel caso in cui sia problematico il coordinamento tra il contenuto della concessione e le linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, anche alla luce del dettato di cui all'art.47 del Codice della navigazione, rubricato “decadenza dalla concessione”;
Visto l'evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento continua a confermare l'inversione della dinamica dei contagi sull'intero territorio regionale, in quanto sulla base dei dati forniti in data 2 giugno 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 40 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 2 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 102 posti base, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4.5.2020;
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 30 maggio 2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in calo ed è valutata tra le regioni avente basso livello di rischio;
Rilevato che con delibera della Giunta regionale dd. 5 maggio 2020 n. 654 sono state approvate le “Linee Guida per la ripresa delle attività lavorative in sicurezza sul territorio regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”, sottoscritte dalle parti sociali;
Rilevato che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi a tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
Viste le linee guida approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate e quindi sostituite le linee guida approvate il 16 maggio 2020 e richiamate come allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali;
Rilevato che sono disponibili Linee guida regionali per ulteriori attività e ad integrazione di quelle regolate dalle Linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Rilevato che l'attività didattica presso le Università degli studi è sospesa;
Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 3 giugno 2020 prot 12450 /P;

ORDINA
1. che sia obbligatorio l'uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Sono fatte salve le specifiche disposizioni settoriali relative a determinate attività economiche e sociali. Nello spostamento in autoveicoli è obbligatorio l'uso delle protezioni laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. È comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, avere a disposizione le protezioni;
2. che sia consentito, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate:
a) ristorazione
b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
c) strutture ricettive
d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
e) commercio al dettaglio
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
g) uffici aperti al pubblico
h) piscine
i) palestre
j) manutenzione del verde
k) musei, archivi e biblioteche
l) strutture turistico-ricettive all'aria aperta
m) rifugi alpini
n) attività fisica all'aperto
o) noleggio veicoli e altre attrezzature
p) informatori scientifici del farmaco
q) aree giochi per bambini
r) circoli culturali e ricreativi
s) formazione professionale
t) cinema e spettacoli
u) parchi tematici e di divertimento
v) sagre e fiere
w) servizi per l'infanzia e l'adolescenza
x) strutture termali e centri benessere
y) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche
3. che siano consentite, tra le attività formative di cui al punto 2 lettera s) anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici;
4. che sia consentita, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, l'attività di emporio solidale e raccolta abiti usati ai fini di solidarietà nel rispetto delle Linee guida regionali e delle prescrizioni di cui all'allagato 10 del DPCM 17.05.2020;
5. che sia consentito lo svolgimento delle attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;
6. che, in caso di approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse siano vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;
7. che siano consentiti il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto alloggio, limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative al rientro presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallate dalle Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale o dalle Fondazioni ITS. Il rientro o la permanenza sono consentiti limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste e a condizione che l'ente ospitante organizzi gli spazi per ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adotti adeguate misure organizzative di prevenzione e di protezione, contestualizzate al settore degli alloggi, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL;
8. che sia consentita da parte del concessionario demaniale, per quanto attiene le attività turistiche (balneazione) di competenza regionale e comunale, al fine di assicurare il rispetto delle misure sanitarie e del distanziamento sociale e ferme restando le previsioni di cui all'art.47 del codice della navigazione negli altri casi, l'interdizione temporanea dell'utilizzo di una parte o della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione, permanendo impregiudicato l'obbligo di garantire il servizio di salvamento, secondo le modalità stabilite dalle vigenti ordinanze balneari emesse dalla Capitaneria di porto territorialmente competente.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 4 giugno 2020 al 30 giugno 2020.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 3 giugno 2020
 

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/94/CR01/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Roma, 25 maggio 2020