Regione Liguria
Ordinanza 5 giugno 2020, n. 36/2020
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile";
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 “marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" convertito con legge 27/2020;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.",
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché1 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19";
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
RICHIAMATE:
la legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 “Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione”; come modificata dalla l.r. 18 novembre 2013, n. 34 e dalla l.r. 5 luglio 2016 n. 14, che incentiva il mantenimento delle spiagge libere nel territorio ligure, concedendo contributi ai Comuni costieri a sostegno di interventi diretti al miglioramento della qualità della fruizione delle stesse e della sicurezza della balneazione;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1258 in data 29 ottobre 2010 con la quale sono stati modificati i parametri per la concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 4 e precisazioni in merito agli articoli 2 e 3 della l. r. n. 13/2008 e s. m. e i.;
RICHIAMATE ALTRESÌ: l'ordinanza 17 maggio 2020 n. 30 recante " Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d. P.C.M. 17 maggio 2020";
L'ordinanza 20 maggio 2020 n. 32 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020”;
L’ordinanza 25 maggio 2020 n. 34 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione deU’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020”
L’ordinanza 1 giugno 2020 n. 35 recante: “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020”.
ATTESO CHE:
il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;
le Regioni, ai sensi dell’art, 117 terzo comma della Costituzione e dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà' legislativa concorrente in materia di protezione civile;
si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l'altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
RILEVATO CHE:
con la richiamata ordinanza 1 giugno 2020 n. 35 in sono è stato adottato sul territorio della regione Liguria l’aggiornamento e l’integrazione delle "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvato all'unanimità in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ai sensi dell’art. 1 comma 14 del d.l. 33/2020 allegate in copia e parte integrante del medesimo atto;
le Linee guida di cui al precedente alinea ricomprendono attività ad oggi non assentite sul territorio della Regione Liguria;
RITENUTO:
con riguardo alle attività non ancora avviate alla data di adozione della presente ordinanza e oggetto delle linee guida sopra richiamate possano essere assentite purché siano svolte nel rigoroso rispetto delle linee guida medesime idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi le seguenti attività:
Discoteche limitatamente a somministrazione di bevande e ristorazione (Ristorazione);
Residenze Universitarie (Strutture ricettive e locazioni brevi);
I parchi acquatici (Parchi tematici e di divertimento);
Attività di formazione (Formazione professionale) nei diversi contesti (aula, laboratori, imprese) come di seguito indicate:
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- scuole e corsi di lingua.
di poter altresì assentire il riavvio del trasporto pubblico funiviario nel rispetto del protocollo sulla sicurezza allegato al presente atto e redatto in conformità alle linee guida approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
di poter consentire a far data dal 16 giugno 2020 l’apertura di sagre e fiere oltre che di altri eventi e manifestazioni alle stesse assimilabili nel rispetto delle linee guida già richiamate;
DATO ATTO CHE:
il Casino di Sanremo ha approvato;
le linee guida per la definizione del piano di attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID - 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile tra il Governo e le parti sociali;
Il piano di applicazione e verifica interna del protocollo governativo del 24 aprile 2020 adottato in data 14 maggio 2020;
La ASL 1 con propria comunicazione in data 18 maggio 2020, visionata la documentazione elaborata dal Casinò di Sanremo, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni;
a) sia prevista un ulteriore sanificazione delle carte da gioco, compatibilmente all'idoneità dei materiali, ad integrazione del già previsto sistema a raggi UV adottato dall'Azienda. Nel caso quanto previsto non fosse attuabile prevedere accessori da gioco il più possibile monouso.
b) come da indicazioni previste dalla letteratura scientifica Rapporto ISS COVID- 19 n. 5_2020 Aria indoor qualora l'edifico sia dotato di impianto di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) tali impianti devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi dì ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.). In tale contesto acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell’impianto VCM (es. controllo dell’efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall’intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell’aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9).
RITENUTO PERTANTO:
di poter assentire la riapertura del Casinò di Sanremo dal 16 giugno 2020 nel pieno rispetto del proprio piano di applicazione e verifica interna del protocollo governativo del 24 aprile 2020 e delle prescrizioni impartite dalla ASL 1;
per la finalità di cui sopra il Casinò di Sanremo dovrà trasmettere alla Regione Liguria entro tale data una scheda tecnica estratta dal proprio piano di applicazione che individui gli elementi essenziali delle misure adottate;
CONSIDERATE:
La necessità di utilizzare le risorse già previste a favore dei Comuni per la fruizione e la sicurezza della balneazione nelle spiagge libere di cui agli artt. 2 e 4 della richiamata l.r. 13/2008 anche per organizzare la gestione in sicurezza degli accessi e il controllo sul distanziamento attraverso operatori dedicati nonché per le opere di sanificazione nelle stesse spiagge;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio ligure, sulla base dei dati forniti da ALISA, consente la riapertura e l’autorizzazione di ulteriori attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale e delle misure ivi stabilite;
RICHIAMATI :
l’art. 1 del d.l, 33/2020 ai sensi del quale dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione; l’art. 3 del DPCM 17 maggio 2020 e l’allegato 16 inerente l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria
l'assoluto divieto di assembramento ed il rispetto del distanziamento sociale; l'obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell'uso dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza
Per le motivazioni di cui in premessa:
ORDINA
1. di concedere la riapertura a far data dalla adozione del presente atto, nel pieno rispetto delle linee guida di cui al punto 1 della ordinanza 35/2020 nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, delle le seguenti attività:
a) discoteche limitatamente a somministrazione di bevande e ristorazione (Ristorazione)
b) Residenze Universitarie (Strutture ricettive e locazioni brevi): E’ consentito il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto alloggio, limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative al rientro o alla permanenza presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallate dalle Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale.
c) Parchi acquatici (Parchi tematici e di divertimento);
d) Attività di formazione (Formazione professionale) nei diversi contesti (aula, laboratori, imprese), di seguito indicate:
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- scuole e corsi di lingua.
2. di consentire, a far data dalla adozione del presente atto, il riavvio del trasporto pubblico funiviario nel rispetto del protocollo sulla sicurezza allegato e parte integrante del presente atto e redatto in conformità alle linee guida approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
3. di assentire a far data dal 16 giugno 2020 l’apertura di sagre e fiere oltre che di altri eventi e manifestazioni alle stesse assimilabili nel rispetto delle linee guida di cui al punto 1 della ordinanza 35/2020;
4. di autorizzare la riapertura del Casinò di Sanremo dal 16 giugno 2020 nel pieno rispetto del proprio “piano di applicazione e verifica interna del protocollo governativo del 24 aprile 2020” adottato in data 14 maggio 2020 e delle prescrizioni impartite dalla ASL 1 di cui in premessa;
5. per la finalità di cui al punto 4 il Casinò di Sanremo dovrà trasmettere alla Regione Liguria entro il 15 maggio 2020 una scheda tecnica estratta dal proprio Il piano di applicazione che individui gli elementi essenziali delle misure adottate;
6. per il solo anno 2020 i contributi concessi ai comuni per la fruizione e la sicurezza della balneazione nelle spiagge libere di cui agli artt. 2 e 4 della l.r. 13/2008 possono essere utilizzati complessivamente anche per organizzare la gestione in sicurezza degli accessi e il controllo sul distanziamento attraverso operatori dedicati nonché per le opere di sanificazione nelle stesse spiagge.
MANDA La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
ai Prefetti;
ai Sindaci dei comuni liguri
- all’ANCI
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.
Genova, lì 5 giugno 2020
Linee guida regionali per il trasporto funiviario (funivie, funicolari, e seggiovie)
Le presenti linee guida trovano applicazione alle imprese che gestiscono impianti a fune (funivie, funicolari, e seggiovie), al fine di indicare le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV- 2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti degli utenti sia nei confronti del personale della struttura e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.
È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi adottate da ogni singola impresa, individuando le misure più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni struttura e le procedure specifiche per mettere in atto dette misure, comprese le attività di comunicazione e informazione per responsabilizzare utenti e lavoratori sull'adozione di comportamenti corretti che limitino la probabilità di contagio.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si evidenzia altresì l'importanza della responsabilità individuale da parte degli utenti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, l'esigenza di una adeguata informazione rivolta all'utenza in merito:
- al divieto di accesso in presenza di sintomatologia riconducibile all'infezione da covid-19 (febbre superiore a 37,5°, tosse, raffreddore); il gestore può disporre la misurazione della temperatura con sistemi di rilevazione a distanza;
all'obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca, all'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso ai servizi di biglietteria, ai mezzi di trasporto e all'interno di questi;
al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone (ad eccezione dei soggetti che non siano tenuti al distanziamento in base alle vigenti disposizioni)
all'obbligo di igienizzazione delle mani tramite l'utilizzo di dispenser messi a disposizione dal gestore dell'impianto.
Il gestore dovrà dotare il personale di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI). Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute.
Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie, funicolari e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza:
NELLE STAZIONI:
- Affissione in luoghi ben visibili di cartelli, anche in lingua inglese, relativi al corretto comportamento che l'utenza è tenuta a tenere all'interno dei luoghi di accesso ai servizi e all’interno dei mezzi di trasporto;
- Disposizione di tutti i percorsi nonché delle file d'attesa in modo tale da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di un metro tra le persone (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita. Si promuove altresì l'utilizzo di sistemi dì prenotazione telefonica e digitale.
- Assicurare alla biglietteria il distanziamento interpersonale di un metro, posizionando ove opportuno idonea segnaletica orizzontale; ove non sia possibile assicurare il distanziamento, dovranno essere collocate barriere di protezione in plexiglass oppure, in assenza, sarà obbligatorio l'utilizzo delle mascherine, per clientela e addetti. A lato della biglietteria, occorre mettere a disposizione gel igienizzante per i clienti.
- Pulizia e disinfezione delle stazioni: almeno una volta al giorno, prevedendone all'occorrenza la reiterazione nel corso della giornata;
- Installazione di dispenser di facile accessibilità per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.
- Ove presenti servizi igienici l'ingresso agli stessi dovrà avvenire nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale ed a tale fine andranno posizionati opportuni cartelli informativi. Le attività di pulizia e disinfezione dei servizi igienici vengono effettuate con prodotti adeguati, in orari prestabiliti e programmati secondo un protocollo specifico che andrà redatto tenendo in considerazione l'utilizzo e la frequentazione dei locali.
A BORDO DI TUTTI I SISTEMI DI TRASPORTO O VEICOLI:
- Obbligo di indossare una mascherina (chirurgica o di comunità), per la protezione del naso e della bocca;
- Pulizia e disinfezione dei mezzi: almeno una volta al giorno, prevedendone all'occorrenza la reiterazione nel corso della giornata;
SUI SISTEMI DI TRASPORTO O VEICOLI CHIUSI:
- Limitazione a 2/3 della capienza massima di ogni mezzo. Sono esclusi dalla predetta limitazione le persone viaggianti nella stessa cabina che non siano tenute tra loro al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale) in assenza di altri passeggeri;
- Distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti;
- Areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole.