INL
ispettorato nazionale del lavoro
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Oggetto: ulteriori disposizioni della L. n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 - coordinamento con il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Facendo seguito alle note nn. 2211 del 24/03/2020 e 12 del 6/05/2020, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni in merito alle modifiche apportate al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, già convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, da parte del D.L. n. 34 del 20 maggio 2020.

Modifiche all'articolo 40: misure condizionalità
Con riferimento all’art. 40, relativo alla sospensione delle misure di condizionalità imposte ai percettori del reddito di cittadinanza, di Naspi e DisCOLL ed ai beneficiari di misure di integrazione al reddito, la L. n. 27/2020, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, ha introdotto il comma 1-bis, in base al quale tale sospensione “non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza”.
Inoltre, il termine di sospensione delle misure di condizionalità è esteso, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 34/2020, a quattro mesi a decorrere sempre dal 17 marzo u.s.

Modifiche all'articolo 46: licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.
In relazione all'art. 46 si segnala che, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, la rubrica dell'articolo è stata modificata nei seguenti termini “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”. Inoltre è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto”.
Se ne deduce che il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale impiegato nell'appalto. Il divieto permane invece in capo all'appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.
L'art. 80 del D.L. n. 34/2020 è inoltre intervenuto sulle procedure di licenziamento, in particolare modificando il termine di sospensione previsto all'art. 46 del D.L. 18/2020.
Nello specifico non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) e per i cinque mesi successivi e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.
Il nuovo termine di cinque mesi a partire dal 17 marzo trova altresì applicazione al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966. Il legislatore introduce, infine, la previsione espressa circa l'estensione della sospensione anche alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Con l'occasione si ritiene pertanto opportuno aggiornare le indicazioni già fornite con la nota prot. 2211 del 24 marzo u.s. posto che, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto de quo, fino allo spirare del termine di cinque mesi (e quindi fino al prossimo 17 agosto), non potranno essere avviate le procedure di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966, né potranno essere trattate quelle pendenti.
Viene da ultimo aggiunto il comma 1 bis secondo cui, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia esercitato il recesso nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, lo stesso può revocarlo purché “contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento” ed “in tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro".

Modifiche agli articoli 61, 62 e 68 del D.L. n. 18/2020: sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi
Con riferimento alla nota prot. n. 2211 del 24 marzo 2020, si ritiene necessario aggiornare quanto indicato in relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi. L'art. 127 del D.L. n. 34/2020 prevede, infatti, che i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sospesi dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020, siano effettuati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o con il versamento della prima rata nell'ipotesi di rateizzazione. Tale proroga trova applicazione anche per i versamenti fiscali e contributivi sospesi dall'art. 62 dello stesso D.L. n. 18/2020.
Inoltre, in relazione alla “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione" si evidenzia che il temine inizialmente fissato al 31 maggio 2020 dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 viene prorogato dall'art. 154 del D.L. n. 34/2020 al 31 agosto 2020.
A tale ultimo proposito, si ribadisce l'indicazione già fornita con la richiamata nota prot. n. 2211 in relazione alla necessità da parte degli Uffici di procedere in ogni caso alla “formazione dei ruoli e all'affidamento degli stessi all'Agenzia delle Entrate - Riscossione privilegiando, come avviene ordinariamente, i crediti che siano più prossimi alla prescrizione secondo quanto chiarito, da ultimo, con nota INL prot. n. 7222 del 4 settembre 2019". Ciò in quanto la modifica dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, attraverso l'introduzione del comma 6 bis, ha comportato esclusivamente la sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981.
Analogamente, si provvederà ad affidare i ruoli relativi alle somme residue di cui all'art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 che non siano state versate nel termine di sei mesi dall'adozione del provvedimento di revoca.
Ai fini del calcolo del periodo di cui sopra, si dovrà tener conto del periodo di sospensione dei termini fino al 31 marzo 2020 di cui all'art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020¹ secondo le diverse decorrenze legate alla adozione dei provvedimenti di “lockdown" (v. nota prot. n. 2179 dell'11 marzo u.s.). Per tali adempimenti non trova infatti applicazione la sospensione di cui al comma 1 bis dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020.

Modifiche all'articolo 103: validità del DURC
L'art. 81 del D.L. n. 34/2020 prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020.
In tal modo viene inserita un'eccezione rispetto alle validità generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, per effetto della modifica del comma 2 dell'art. 103 operata in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, resta fissata in novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (cfr. nota prot. n. 12 del 6 maggio u.s. e tabella allegata in relazione ai procedimenti di competenza).

Segue: ordinanze ingiunzioni
Il D.L. n. 34/2020 non ha invece apportato modifiche al comma 6 bis dell'art. 103, pertanto si confermano le indicazioni già fornite al riguardo con nota prot. n. 12 del 6 maggio 2020. Con riferimento alle ordinanze ingiunzione, gli Uffici provvederanno a notificare prioritariamente le ordinanze ingiunzione che siano prossime alla prescrizione, intendendosi per tali quelle la cui prescrizione si matura (una volta decurtato il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio) entro il 31 dicembre 2020.
Inoltre, nell'intento di favorire il pagamento rateizzato degli importi si ritiene possibile, sulla sola base della dichiarazione di difficoltà economica, accogliere istanze di rateizzazione fino ad un massimo di legge.

Modifiche all'articolo 108: notifiche per posta
Con l'art. 46 del D.L. n. 34/2020 vengono apportate significative modifiche all'art. 108 del D.L. n. 18/2020 come convertito dalla L. n. 27/2020.
Nello specifico, le peculiari modalità di consegna delle raccomandate, delle assicurate e dei pacchi, descritte al comma 1 vengono espressamente estese anche ai “servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e sono prorogate dal 30 giugno al 31 luglio.
Pertanto, fino al 31 luglio anche per le notifiche di cui alla L. n. 890/1982 e di cui all'art. 202 del D.Lgs. n. 285/1992, “gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito".
È inoltre abrogato il comma 1 bis dell'art. 108, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, che fissava alla data del 30 aprile la decorrenza dei termini per la compiuta giacenza presso gli uffici postali.
Con l'abrogazione del comma 1 bis viene meno anche il differimento dei “termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame", di cui alla nota n. 12 del 6 maggio 2020 e indicati nella tabella riepilogativa delle sospensioni del pagamento dei verbali di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 e all'art. 201 del Codice della strada, notificati dopo il 17 marzo 2020 a mezzo posta.
Va tuttavia segnato che, con l'inserimento di un periodo ulteriore all'interno dell'art. 108 del D.L. n. 18/2020, sono fatti salvi i “comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza".
Ciò comporta che per le notifiche di verbali effettuate nella vigenza del comma 1 bis dell'art. 108 (dal 17 marzo al 18 maggio 2020), mediante deposito in cassetta del relativo avviso ex art. 8 della L. n. 890/1982, continuerà a trovare applicazione lo slittamento della decorrenza dei termini decadenziali e prescrizionali al 31 luglio p.v., a prescindere dal momento in cui si sia compiuta la giacenza.
Si rammenta, in proposito, che in ogni caso la Scrivente ha dato indicazione di non procedere alla notifica dei verbali di accertamento nel periodo di sospensione dei termini procedimentali (cfr. note prot. n. 2179 dell'11 marzo, n. 2211 del 24 marzo e n. 12 del 6 maggio), pertanto la situazione sopra descritta non dovrebbe ricorrere.
Si ribadisce, quindi, che i verbali di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 andranno notificati a decorrere dal prossimo 1° giugno. A tale riguardo va considerato che i termini di cui all'art. 14 inizieranno a decorrere dalla predetta data in tutti i casi in cui il verbale sia stato definito nel periodo intercorrente dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 (art. 103, comma 6 bis, D.L. n. 18/2020). Diversamente, laddove il verbale rechi una data di definizione degli accertamenti antecedente al 23 febbraio, si deve tener conto ai fini del calcolo dei termini di decadenza, del periodo già decorso
Al riguardo, d'intesa con la Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, si comunica che sono stati aggiornati, con una specifica avvertenza, i contenuti del verbale unico di accertamento e notificazione in SGIL, al fine di rendere una corretta informazione ai destinatari ed in funzione di deflazione dell'eventuale contenzioso.
Si evidenzia, infine, che ai fini della tempestività dei pagamenti delle sanzioni relative a verbali notificati prima del 23 febbraio u.s., si deve considerare il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, comma 1 bis, del D.L. 18/2020 (come conv. da L. n. 27/2020 e prorogato al 15 maggio dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020).

Proroga o rinnovi del contratto a termine: deroga all’art. 21 del d.Lgs. 81/2015.
L'art. 93 del D.L. n. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020.
Ai fini della proroga o del rinnovo "acausale" di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione:
- il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
- il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.
Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga "acausale" anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA

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¹ Il D.L. n. 9/2020 è stato abrogato dalla L. n. 27/2020 che tuttavia, all'art. 2, comma 2, ne fa "salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti".