Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 8 giugno 2020, n. 63
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravita raggiunti a livello globale;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6 bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020, sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19);
Visto il DPCM del 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33”
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 - con la quale:
-è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio202;
-visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore dell’ordinanza 57/2020, è stata prevista la possibilità di successivi aggiornamenti;
Viste l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2, ed in particolare il punto 10 dell’ordinanza sopra citata che, relativamente all’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di recitazione, di lingue straniere ecc.), prevedono che può essere effettuata, in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli, secondo i principi e le misure di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 48/2020; n.57/2020, nonché i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi;
Viste Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 Maggio 2020 “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2” con la quale sono state recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con esclusivo riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere e, per quanto riguarda la formazione, sono state approvate le linee guida regionali in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro (allegato 5);
Considerato che l’evoluzione positiva del quadro epidemiologico in Toscana consente, di realizzare in presenza tutte le attività formative indicate nell’allegato 5 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all'allegato 5 richiamato;
Ritenuto inoltre di chiarire che alle attività corsistiche individuali e collettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali quelle di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc., si applicano , per le parti compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60/2020;
Ritenuto, infine, di dover approvare, ad integrazione di quanto già disposto specifiche linee guida per le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche;
Considerato che come indicato nello stesso DPCM, le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche di cui all’Allegato 17, devono intendersi come integrazioni alle disposizioni fondamentali di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID-19 in tutti i contesti di vita e sociali;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
 

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:

Disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica
1. è consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all'allegato 5 della citata ordinanza;
2. che all’attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc. , si applicano , per le parti compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60;

Disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche;
3. che le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche sono svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale;
4. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l.33/2020 e dall’articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.
 

Il Presidente             

ALLEGATO 1
Indicazioni per la prevenzione del contagio nel settore del
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA
 

Premessa Generale
L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, nel settore del commercio al dettaglio su area pubblica, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19.
Il presente documento è stato condiviso con ANCI TOSCANA.
Le seguenti linee-guida si applicano a:
1. mercati (all’aperto o coperti): area o struttura pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, comprendente più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale;
2. mercati su strada: mercati che occupano, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali le attività commerciali si alternano con altre attività cittadine;
3. posteggi isolati o “fuori mercato”: area su strada data in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale;
4. fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario, come definite dall’articolo 32 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);
5. attività in forma itinerante, ovvero senza concessione di posteggio;
6. mercati dei produttori agricoli.
Le indicazioni operative che seguono sono fornite in applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. 81/2008, ovvero nell’ambito di un’attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro dall’effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi a livello aziendale.
Si richiama in toto quanto previsto:
- dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali”, sottoscritto il 24 aprile 2020, Allegato n. 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, che contiene disposizioni condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, che possono essere ritenute valide anche per il settore del commercio al dettaglio.


DISPOSIZIONI GENERALI
Le imprese del commercio su aree pubbliche adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, allo scopo di proteggere i lavoratori del settore e la clientela.
Ferme restando le funzioni degli organismi di vigilanza preposti al controllo, i Comuni possono definire accordi con operatori del settore, associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e con associazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività di informazione, di verifica del rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale all’interno delle aree pubbliche da parte degli operatori e della clientela.
Le Amministrazioni Comunali, per una maggior tutela della popolazione e nell’ottica della rimodulazione delle aree adibite a mercato, potranno, anche in relazione alle caratteristiche dei luoghi:
1. effettuare attività di contingentamento degli ingressi all’area di mercato, da valutare a seconda dell’affluenza, con distinzione degli accessi e delle uscite;
2. fornire adeguate informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, anche posizionando nelle aree di accesso cartelli, almeno in lingua italiana e inglese, per informare la clientela sui corretti comportamenti.
3. procedere alla revisione delle aree di mercato, con ampliamento ed eventuale riposizionamento di parte dei banchi in altro sito;
4. sospendere temporaneamente l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi attraverso spunta, se richiesto dalle esigenze di distanziamento;
5. disporre l’ampliamento degli orari di attività;
6. ridurre temporaneamente le dimensioni delle singole concessioni;
7. prevedere un adeguato distanziamento laterale e frontale tra i banchi.
8. separare i banchi, ove possibile, in due aree distinte: settore alimentare e non alimentare.
Al fine di consentire un rapido adeguamento delle aree di mercato è possibile derogare temporaneamente alle disposizioni regionali in materia di piano e regolamento comunali.
Le disposizioni sopra riportate si applicano a tutte le aree destinate al commercio su area pubblica, in quanto compatibili.


DISTANZIAMENTO SOCIALE ED ALTRE MISURE ANTICONTAGIO
OPERATORI DEL SETTORE
Il primo criterio di protezione è il distanziamento interpersonale sia tra gli addetti alla vendita di uno stesso banco che tra venditore e cliente, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Dovrà pertanto essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento; qualora, anche mediante la riorganizzazione del singolo banco di vendita, non fosse possibile il mantenimento della predetta distanza, è necessario l’uso di dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
Gli operatori dovranno sempre indossare la mascherina, in particolare in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
Anche nelle attività di carico e scarico della merce e di posizionamento e rimozione del banco, l’operatore dovrà rispettare il distanziamento interpersonale e indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina e guanti o in alternativa igienizzare frequentemente le mani).
Raggiunto lo spazio riservato e predisposta la postazione di vendita, l’operatore dovrà preoccuparsi di:
1. organizzare l’area in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro (è consigliato, dove possibile, il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m);
2. fornire informazioni ai clienti per garantire il distanziamento di coloro che sono in attesa di essere serviti;
3. posizionare nei pressi della postazione di vendita dispenser con gel disinfettante ad attività virucida per detergere le mani e/o guanti monouso;
4. avere rapporti di vendita soltanto con clienti che indossano la mascherina protettiva che copre naso e bocca.
5. possibilmente utilizzare accorgimenti finalizzati a consentire che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio non si creino assembramenti;
6. in caso di vendita di beni usati è necessaria la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita;
7. la somministrazione di alimenti e bevande e il consumo sul posto possono essere effettuati dagli operatori abilitati ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale toscana n. 62 del 23 novembre 2018 (Codice del commercio) solo in presenza delle condizioni stabilite dall’Allegato 1 all’Ordinanza del Presidente n. 60 del 27 maggio 2020.
È raccomandato, dove possibile, il posizionamento di pannelli di separazione tra lavoratori ed utenza, sui banchi e alla cassa.
Possibilmente presso ogni banco o comunque per più banchi limitrofi, sono posizionati raccoglitori per i rifiuti.
Sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti e l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell’operazione.
Al termine dell’attività di vendita, la merce dovrà essere riposta nel mezzo di trasporto seguendo adeguate precauzioni igieniche, fatto salvo per i prodotti di tipo alimentare, per i quali valgono le specifiche disposizioni.
CLIENTI
Il rispetto del distanziamento interpersonale dovrà essere garantito anche nel rapporto di vendita fra venditore e cliente.
L’accesso all’area del mercato è consentito solo a chi indossa mascherina che copra naso e bocca.
Il cliente potrà toccare la merce solo dopo aver indossato guanti usa e getta, o aver obbligatoriamente utilizzato il gel disinfettante ad attività virucida prima e dopo aver toccato la merce esposta. I guanti dovranno essere gettati negli appositi raccoglitori.
L’uso dei guanti è obbligatorio per l’acquisto di alimenti e bevande e di abbigliamento.


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nell’attività di vendita, indipendentemente dal prodotto, gli operatori devono indossare mascherina chirurgica o mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti. In alternativa all’utilizzo dei guanti, è obbligatoria la frequente pulizia delle mani con gel disinfettante ad attività virucida.


PULIZIA DELL’AREA/SPAZIO IN CUI SI ESERCITA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Al temine delle operazioni commerciali le attività di pulizia dell’area destinata al commercio su aree pubbliche e la raccolta e smaltimento dei rifiuti vengono effettuati nel rispetto delle regole stabilite da ciascun Comune.