Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 luglio 1998
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti: Anpec-Cna, e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Calzature, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

  Costituzione delle parti
Clausola di armonizzazione
Parte Generale
Cap. I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Disposizioni generali.
Art. 2 - Reclami e controversie.
Art. 3 - Distribuzione contratto.
Art. 4 - Esclusiva di stampa.
Art. 5 - Decorrenza e durata.
Cap. II - Sistema di relazioni industriali e struttura della contrattazione collettiva
Art. 6 - Le relazioni industriali nel settore calzaturiero.
• Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro

• 1) Osservatorio di settore.
• 2) A livello regionale.
• 3) Livello territoriale.
• 4) Distretti industriali.
• 5) A livello aziendale.
• Imprese a dimensione europea
Art. 6 bis - Azioni positive per le pari opportunità.
Art. 6 ter - Andamento attività produttiva.
Art. 7 - Formazione professionale.
Art. 7 bis - Lavoro esterno.
Cap. III - Istituti di carattere sindacale
Art. 8 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 8 bis - Delegato d'impresa.
• Rappresentanza sindacale nelle imprese fino a 15 dipendenti.
Art. 9 - I livelli di contrattazione.
Art. 9 bis - Il Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 9 ter - La contrattazione aziendale.
• 1. Soggetti

• 2. Requisiti
• 3. Finalità e contenuti
• 4. Procedure di consultazione e di verifica
• 5. Procedure
Art. 10 - Aspettative dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali.
Art. 11 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 13 - Assemblee.
Art. 14 - Affissioni.
Art. 15 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 16 - Rapporti sindacali.
Cap. IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzioni - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio.
Art. 18 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Art. 19 - Visita medica.
Art. 20 - Contratto a termine.
Art. 21 - Lavoratori handicappati e invalidi.
Art. 21 bis - Lavoratori tossicodipendenti - conservazione del posto.
Art. 22 - Periodo di prova.
Art. 23 - Inquadramento unico dei lavoratori.
Art. 24 - Mutamento e cumulo di mansioni.
Art. 25 - Orario di lavoro.
• A) Regime ordinario

• B) Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 26 - Regime di orario a tempo parziale.
Art. 27 - Lavoro a turni.
Art. 28 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 29 - Lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo - maggiorazione.
Art. 30 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 31 - Inizio e fine di lavoro.
Art. 32 - Permessi di entrata e uscita.
Art. 33 - Riposo settimanale.
Art. 34 - Giorni festivi.
Art. 35 - Definizione ed elementi della retribuzione.
Art. 36 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 37 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 38 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 39 - Trasferte.
Art. 40 - Invenzioni del lavoratore.
Art. 41 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 42 - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e materiali.
Art. 43 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 44 - Assenze.
Art. 45 - Servizio militare.
Art. 46 - Congedo matrimoniale.
Art. 46 bis - Permessi, assenze ed aspettative.
Art. 47 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 48 - Malattia.
Art. 49 - Anticipazione del trattamento economico per malattia e infortunio a carico degli istituti previdenziali.
Art. 50 - Abiti di lavoro.
Art. 51 - Mense.
Art. 52 - Diritto allo studio.
Art. 53 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 54 - Ambiente di lavoro.
• Norme applicative
• Rappresentanti per la sicurezza (RLS)
Art. 55 - Disciplina aziendale.
Art. 56 - Regolamento interno.
Art. 57 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 58 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Art. 59 - Norme per il licenziamento.
Art. 60 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda.
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 62 - Indennità in caso di morte.
Art. 63 - Certificato di lavoro.
Art. 64 - Fondo di solidarietà.
Cap. V - Lavoro a domicilio
Art. 65 - Disciplina del lavoro a domicilio.
• a) Definizione di lavoro a domicilio.

• b) Limiti e divieti.
• c) Libretto personale di controllo.
• d) Responsabilità del lavorante a domicilio.
• e) Retribuzione.
• f) Maggiorazioni della retribuzione.
• g) Verifiche - Comunicazioni e controversie.
• h) Lavoro notturno e festivo.
• i) Pagamento delle retribuzioni.
• l) Fornitura materiale.
• m) Norme generali.
• n) Attività sindacale.
• o) Procedure per la disoccupazione ordinaria
  Cap. VI - Apprendistato, assunzione di giovani diplomati o con attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro
Articolo 66.
• A) Disciplina dell'apprendistato.

• B) Periodo di addestramento per operai nuovi assunti d'età superiore a 20 anni.
• C) Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica.
• D) Contratti di formazione e lavoro (CFL).
• E) Disposizioni finali.
Parte Operai
Art. 67 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 68 - Periodo di addestramento.
Art. 69 - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 70 - Lavoro discontinuo.
Art. 71 - Lavoro a cottimo.
Art. 72 - Tredicesima mensilità.
Art. 73 - Ferie.
Art. 74 - Malattia e infortunio non sul lavoro - trattamento economico.
Art. 75 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 76 - Aumenti periodici di anzianità - Modalità applicative.
Art. 77 - Trasferimenti.
Art. 78 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Parte Intermedi
Art. 79 - Tecnici.
• Responsabilità civili e penali.
• Trasferimenti.
• Formazione professionale.
Art. 80 - Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica speciale.
Art. 81 - Aumenti periodici di anzianità - Modalità applicative.
Art. 82 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 83 - Tredicesima mensilità.
Art. 84 - Alloggio.
Art. 85 - Ferie.
Art. 86 - Trasferimenti.
Art. 87 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Art. 88 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 89 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 90 - Quadri - Tecnici - Impiegati.
• Quadri.
• Tecnici - Impiegati.
• Responsabilità civili e penali.
• Trasferimenti.
• Formazione professionale.
Art. 91 - Passaggio dalla qualifica di operaio o di intermedio a quella di impiegato.
Art. 92 - Aumenti periodici di anzianità - Modalità applicative.
Art. 93 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 94 - Tredicesima mensilità.
Art. 95 - Alloggio.
Art. 96 - Ferie.
Art. 97 - Trasferimenti.
Art. 98 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Art. 99 - Tutela della maternità.
Art. 100 - Indennità maneggio denaro - Cauzioni.
Art. 101 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 102 - Previdenza.
Parte Allegati
Allegato n. 1 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Modalità di costituzione e funzionamento
o 1. Ambito e iniziative per la costituzione.
o 2. Elezioni.
o 3. Numero dei componenti.
o 4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
o 5. Compiti e funzioni.
o 6. Durata e sostituzione nell'incarico.
o 7. Revoca della RSU.
o 8. Clausola di salvaguardia.
Allegato n. 2 Parte Retributiva
Tabelle degli aumenti contrattuali alle relative scadenze
Allegato n. 3 Processi di ristrutturazione
Allegato n. 4 Fondo di solidarietà per i dipendenti lavoranti ad orario ridotto
Allegato n. 5 Legge 29 maggio 1982 n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto
Allegato n. 6 Legge 18.12.73 n. 877 - Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
Allegato n. 7 Dichiarazione congiunta sul dialogo sociale
Allegato n. 8 Dichiarazione sul commercio internazionale tessile/abbigliamento e sul traffico di perfezionamento passivo
Parte Protocolli
Protocollo n. 1 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Protocollo n. 2 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo n. 3 Dichiarazione Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Protocollo n. 4 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
Protocollo n. 5 Protocollo d'intesa - Interruzioni lavorative e ricorso alla CIG ordinaria.
Protocollo n. 6. Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Protocollo n. 7 Processi di ristrutturazione - Contrazione dell'orario di lavoro
Protocollo n. 8 Protocollo per il CCNL di tutti i comparti e settori rappresentati
Accordo integrativo al CCNL delle federazioni della moda di Cna e Confartigianato e Filta, Filtea, Uilta in materia di apprendistato per la piccola e media industria
• Norme generali.
• Durata del tirocinio.
• Tirocinio presso diverse aziende.
• Iniziative di formazione.
• Tutore.
• Organismi paritetici.
• Periodo di prova.
• Orario di lavoro.
• Determinazione della retribuzione.
• Retribuzione
• Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro.
• Attribuzione della qualifica professionale.
• Clausola finale.
Rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro
Tabelle retributive
Una tantum
3) Durata contrattuale
Scambi di lettere
Allegato 9 Accordo interconfederale su CFL;
Allegato 10 Accordo applicativo del D.lgs. n. 626/94
Previdenza complementare
• Allegato Accordo per l'istituzione di un fondo pensione intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano
Allegato 1. Intesa allegata all'accordo di istituzione di un Fondo pensione interconfederale-intercategoriale nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane.
Allegato 2. Accordi sui livelli di contribuzione, iscrizione e spese per Artifond.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie conto proprio e conto terzi delle calzature

Roma, 22 luglio 1998

Costituzione delle parti
tra Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore PelleCuoio Calzature (Anpec-Cna) […]; assistiti da […] Cna […]; assistiti da Confartigianato Federazione Nazionale della Moda - Confartigianato […]; Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) […]; con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl); Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (Filtea) […]; Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) […]; con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) si conviene quanto segue

Parte Generale
Cap. I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Disposizioni generali.

[…]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati del presente contratto.
[…]

Art. 2 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità d'intervento delle RSU previste dalla legge 20.5.70 n. 300, delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa, previste dai vigenti accordi per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti OOSS nazionali, regionali o territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la definizione.

Cap. II - Sistema di relazioni industriali e struttura della contrattazione collettiva
Art. 6 - Le relazioni industriali nel settore calzaturiero.

Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro
[…]
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, convengono quanto segue:

1) Osservatorio di settore.
Tra le parti si conviene di approfondire il reciproco rapporto informativo, con modalità che consentano la nascita di occasioni d'intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo delle parti di consentire lo sviluppo di tutte le componenti della piccola e media industria tessile-abbigliamento anche con riferimento al dato occupazionale, nel suo complesso e/o nei settori sottoindicati, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
Viene istituito un Osservatorio nazionale della piccola e media industria tessile-abbigliamento.
L'Osservatorio nazionale di settore, con il supporto di informazioni ed elaborazioni di strutture esterne e/o paritetiche e attraverso canali attivati da queste strutture si pone uno scopo conoscitivo delle situazioni e dei fenomeni del settore e dei suoi comparti e uno scopo propositivo di indicazioni e suggerimenti alle istanze istituzionali per la ricerca di soluzioni alle problematiche di interesse.
Si prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro all'interno dell'Osservatorio stesso per la verifica congiunta di dati; a tal fine l'Osservatorio concorderà le caratteristiche delle campionature ritenute necessarie, nonché le modalità di eventuale ricorso a strutture specializzate.
Nell'Osservatorio confluiranno anche i dati reciprocamente in possesso delle parti che lo compongono, che consentiranno alle parti di procedere ad un esame congiunto per i livelli nazionali e settoriali relativamente a:
- per quanto riguarda i problemi della scuola e della formazione professionale:
a) interventi nei confronti degli Enti istituzionali componenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture esistenti;
b) gli effetti dell'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali e della formazione derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- gli interventi da realizzare nei confronti degli Organi nazionali per quanto attiene il costo del lavoro con particolare riferimento alla legislazione contributiva, assistenziale, antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale al fine di realizzare la competitività internazionale;
- i riflessi ecologici dell'insediamento industriale tessile- abbigliamento;
[…]
- i programmi d'investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati;
- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
[…]
- le previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore (prestando particolare attenzione alle dinamiche del lavoro giovanile) anche in rapporto con l'accordo interconfederale sui CFL.
L'Osservatorio si attiverà per ricercare le necessarie coperture economiche per lo svolgimento dei particolari progetti che lo richiedessero.
[…]
Le parti annualmente o su richiesta di una di esse, sulla base del materiale acquisito dall'Osservatorio integrato con altra utile documentazione valuteranno le implicazioni derivanti dall'introduzione di tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, i bisogni formativi presenti e prevedibili; l'inadeguatezza delle risposte che, in termini scolastici e di formazione professionale, sono date dalle strutture pubbliche e private.
Nell'ambito di tale esame potranno essere individuate le proposte da sottoporre all'attenzione delle istituzioni e degli Organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi ritenuti necessari nel campo dell'istruzione, formazione riqualificazione professionale per consentire al sistema produttivo di rispondere con flessibilità ai cambiamenti. Le proposte andranno coordinate con analoghe iniziative eventualmente poste in essere a livello interconfederale.
La documentazione e il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, nel comune obiettivo di relazioni sindacali innovative e adeguate allo sviluppo del sistema economico e civile, riconoscono "nell'Osservatorio nazionale tessile-abbigliamento piccola e media Industria" lo strumento utile per la realizzazione di comportamenti congiunti successivi alla fase della contrattazione, per la realizzazione di specifiche iniziative di tutela e valorizzazione del comparto, ferma restando l'autonomia di entrambe.
Con riferimento al sistema delle aziende di piccola e media industria - intendendosi come tali quelle così definite dalle leggi - è assegnato all'Osservatorio il particolare obiettivo di produrre elementi e organizzare occasioni di valutazione e orientamento circa:
- i processi di internazionalizzazione;
- il terzismo;
[…]

2) A livello regionale.
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'Ente regionale le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni, cui le parti saranno pervenute in tale sede, verranno ricondotte, per competenza agli Organi bilaterali regionali di cui agli Accordi interconfederali e successive intese.

3) Livello territoriale.
Le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle OOSS elementi conoscitivi globali per settori (tessile, confezioni, ecc.) e articolati per comparti produttivi (lana, cotone, ecc.) e - per quanto possibile - per fasi o cicli di lavoro (filatura, tessitura, ecc.) riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione della legge 9.12.77 n. 903 e legge n. 125/91 (parità uomo-donna).
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto delle implicazioni prevedibili:
a) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera con lo scopo di formulare indirizzi occupazionali privilegiando a seconda delle esigenze locali l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile e l'esuberanza indotte da crisi aziendale o territoriale;
b) sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale e regionale saranno infine esaminate le situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale per la ricerca nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni e procedure che privilegino esigenze di mobilità settoriale e intersettoriale;
[…]
Le parti si dichiarano disponibili a costituire nelle aree sistema momenti di osservazione, sistematica e congiunta, finalizzati alla conoscenza delle dinamiche strutturali dell'area, dell'occupazione, dei fabbisogni formativi, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e dell'impatto ambientale.
Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto a mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- sviluppare congiuntamente attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi interconfederali.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alla realtà locale, i progetti elaborati a livello nazionale.

4) Distretti industriali.
Per operare un'integrazione tra i 2 livelli informativi, nazionale e territoriale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende del settore tessile-abbigliamento da identificare in incontri nazionali tra le parti d'intesa e previa verifica operativa con le competenti Associazioni territoriali, verranno attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze:
- lo stato di applicazione delle leggi di parità uomo-donna, con le iniziative di azioni positive, delle leggi sull'occupazione giovanile e degli accordi interconfederali sui CFL;
- i dati più significativi e le tendenze evolutive del mercato del lavoro locale, in relazione alle prospettive di fabbisogno di formazione professionale.
Su tali problemi seguirà un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera; sulle condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche;
- sulle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze;
- sulle problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile.
Le analisi e gli approfondimenti sulle materie, che formano oggetto d'informazione e consultazione reciproca, in quanto si concretizzino in proposte comuni, saranno sottoposti all'attenzione degli Enti competenti e degli Organismi paritetici intercategoriali affinché nella programmazione e attuazione di loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile-abbigliamento.
Fermi restando i contenuti del sistema d'informazione a livello locale, le rispettive Organizzazioni territoriali potranno definire insieme tempi, modi e strumenti delle rilevazioni (ad es. Osservatori) e le modalità per condurre le conseguenti consultazioni, la diffusione delle conoscenze e il modo di rapportarsi con Enti, Organismi esterni e Centri di formazione per il tessile-abbigliamento.

5) A livello aziendale.
Di norma attualmente, le aziende con più stabilimenti e unità produttive occupanti più di 65 dipendenti, tramite le Sezioni Cna e Confartigianato, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle OOSS di categoria competenti per il territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive specie con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi d'investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di Fondi pubblici;
- allo stato di applicazione delle legge di parità (legge 9.12.77 n. 903 e legge n. 125/91);
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'accordo interconfederale sui CFL.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti quando si determinano condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addebiti. Le informazioni di cui al comma 1 saranno estese ad eventuali piani pluriennali.

Imprese a dimensione europea
In relazione alla direttiva UE 94/45 le parto concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore tessile- abbigliamento nel suo complesso, anche alle OOSS nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla Direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

Art. 6 ter - Andamento attività produttiva.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU, annualmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
[…]
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (art. 25, parte Generale, per i permessi per riduzione d'orario; art. 28, parte Generale, per le modalità applicative della flessibilità, art. 34, parte Generale, per le ex festività; art. 73, parte Operai, 85, parte Intermedi, 96, parte Impiegati per le ferie).
[…]

Art. 7 - Formazione professionale.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:
1) agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche e organizzative e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
2) fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipativi e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:
A livello nazionale
utilizzare i dati confluiti nell'Osservatorio di settore, previsto ai sensi dell'art. 10 al fine di esaminare congiuntamente:
a) gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture assistenti;
b) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive ed esigenze formative, verranno acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di nuove tecnologie e il materiale disponibile presso l'Osservatorio.
A questo fine viene costituito presso l'Osservatorio un gruppo di lavoro per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione, composto da rappresentanti designati dalle parti con i seguenti compiti:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione;
- formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione e orientamento professionale;
- segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;
- promuovere l'elaborazione di linee guida e schemi per progetti formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli Organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore;
- promuovere l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza delle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94;
[…]
A livello territoriale e distretti
le parti con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili tendenti a:
- sviluppare ed elaborare congiuntamente sia attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore, che di progetti formativi;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o riqualificazione professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli accordi interconfederali
A livello aziendale
le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico e organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate si scambieranno le rispettive valutazioni.
Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte di cui all'art. 52.

Art. 7 bis - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore tessile-abbigliamento a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, s'impegnano ad operarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del tessile- abbigliamento svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamento di terzi:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro applicato;
2) le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 85 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alla quali sia stato commesso, nell'anno precedente in modo sistematico e sui contratti di lavoro da queste applicati;
3) le parti territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo le Associazioni imprenditoriali firmatarie metteranno a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente si fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fomite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5, legge 20.5.75 n. 164, daranno comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per Cna, Confartigianato e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (s'intendono aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le Associazioni territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali e industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro CCNL stipulato dalle OOSS firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore tessile-abbigliamento.
Dichiarazione di intenti.
Preso atto che gli accordi di riallineamento hanno prodotto effetti positivi, ma che gli stessi non si sono generalizzati in misura soddisfacente, le parti contraenti convengono di intensificare le azioni per facilitare la regolarizzazione del lavoro sommerso, che per sua natura produce distorsioni nella concorrenza per le imprese, anomalie nei trattamenti economici e normativa per i lavoratori e influisce negativamente sul risanamento del territorio ostacolando l'attivazione del circolo virtuoso di sviluppo industriale; le parti esprimono la loro volontà di operare ai diversi livelli di competenza al fine di promuovere lo sviluppo delle realtà produttive del Mezzogiorno.
A tal fine ritengono necessario che, attraverso il dialogo sociale settoriale, si pervenga all'emanazione di norme di legge che riaprano i termini per processi di allineamento retributivo, garantiti da apposita contrattazione nazionale e territoriale con adesione aziendale.
È necessario che contemporaneamente siano risolte le controversie amministrative, derivanti dalle decisioni degli Organismi previdenziali, collegate con il processo di riallineamento che stanno pregiudicando gravemente la regolarizzazione già avviata e inibendo il suo ampliamento.
Chiarimento a verbale.
Con la normativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la mobilitazione, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventualmente altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure d'intervento previste dalle norme esistenti.

Cap. III - Istituti di carattere sindacale
Art. 8 bis - Delegato d'impresa.

Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla legge n. 300/70 per le RSU.

Rappresentanza sindacale nelle imprese fino a 15 dipendenti.
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali di categoria, riconosciuti dalle OOSS stipulanti il presente accordo su indicazioni dei lavoratori dipendenti delle imprese di un determinato bacino.
2) In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto tra le rispettive rappresentanze delle parti.
Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni firmatarie in rappresentanza delle imprese eventuali controversie individuali o collettive che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzano con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal presente CCNL, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti, di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti. Essi esercitano il loro mandato in via continuativa previa richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive OOSS.
5) Tutte le imprese al di sotto dei 16 dipendenti che rientrano nella sfera di applicazione del presente CCNL, a partire dalla data d'inizio di operatività dell'apposito Fondo, accantoneranno presso di esso, per le attività di cui ai punti 1) e 2), le quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
[…]
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti, in via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno.
7) Entro il periodo massimo di 1 anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, a una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
8) I rappresentanti comunque espressi durano in carica almeno 1 anno e sono rinnovabili dalle OOSS che li hanno riconosciuti.
9) Con il presente accordo non si è inteso a portare modifiche alla normativa vigente in materia legge 30D/70, legge n. 533/73 e gli artt. 2118 e 2119 CC.
In sede di rinnovo del presente CCNL le parti s'impegnano a ricercare modalità di individuazione dei delegati di bacino tale da dare la più ampia garanzia di rappresentatività.

Art. 9 - I livelli di contrattazione.
[…]
Livello decentrato di categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni territoriali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare e gestire le materie demandate dal CCNL alle realtà territoriali di settore e di comparto […]
Nelle imprese nelle quali sia in atto la pratica della contrattazione aziendale, questa viene riconosciuta come contrattazione di 2° livello, alternativa e non cumulabile con la contrattazione territoriale.
Le parti a livello aziendale possono, tramite apposita intesa sottoscritta, optare per la contrattazione territoriale inviando copia del testo d'intesa a tutte le parti firmatarie il presente CCNL a livello territoriale.

Art. 9 ter - La contrattazione aziendale.
1. Soggetti

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende e alle Associazioni imprenditoriali e dall'altra alle RSU e ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.

2. Requisiti
[…]
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

5. Procedure
[…]
b) Viene istituita una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare con le iniziative più opportune la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui al paragrafo 4 e la costituzione della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello e all'evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Gli organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.
[…]

Art. 13 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[…]

Art. 14 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili e frequentati a tutti i lavoratori nell'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Art. 16 - Rapporti sindacali.
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità è comunque impegno delle parti, tenuto anche conto di quanto previsto nell'Accordo interconfederale 12.1.83, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui all'art. 6, parte Generale del presente contratto, a richiesta di una delle parti, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Cap. IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori

L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 19 - Visita medica.
Il lavoratore all'atto dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica.
In adempimento alle vigenti norme di legge i dipendenti addetti alle lavorazioni che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive ivi compreso collanti e solventi ai sensi della tabella emessa al DPR n. 303/56, devono essere sottoposti a visite mediche preventive e periodiche.

Art. 21 - Lavoratori handicappati e invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati e alla necessità del migliore inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, s'impegnano a favorirne l'idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, sarà verificata tra la Direzione aziendale e le RSU l'esistenza di concrete possibilità d'inserimento non emarginate, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente Regione al fine di agevolare il processo di recupero e d'integrazione, avvalendosi anche degli eventuali suggerimenti e/o convenzioni con le Autorità sanitarie preposte purché i relativi inserimenti risultino computabili nella percentuale per le assunzioni obbligatorie prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso in cui vengano esaurite le possibilità di idonea occupazione offerte dalla struttura organizzativa aziendale senza utile risultato, le parti operano gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle iniziative propositive di cui all'art. 6, si valuteranno anche opportune azioni affinché gli Enti preposti alla formazione organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi e handicappati allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ad acquisire capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
[…]

Art. 23 - Inquadramento unico dei lavoratori.
[…]
Le imprese calzaturiere dichiarano la loro disponibilità di favorire, ove possibile, compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, ricomporre le operazioni, ampliare le mansioni arricchendone il contenuto professionale.
Dichiarazione a verbale.
[…]
In considerazione della peculiarità delle mansioni espletate dagli addetti ai videoterminali, le parti si danno atto di ricercare all'interno dei turni di lavoro diverse collocazioni operative, al fine di provvedere ipotesi di permanenza al videoterminale inferiore al normale turno.
[…]
Norma transitoria.
Al fine di realizzare un inquadramento più aderente all'evoluzione tecnologica del settore rappresentato, le parti convengono di demandare a un'apposita Commissione paritetica nazionale settoriale l'identificazione di nuove professionalità, anche in relazione ai dati emersi nell'Osservatorio di settore, attraverso l'inserimento di nuovi profili e/o l'aggiornamento di quelli esistenti.
La Commissione potrà inoltre identificare eventuali nuove mansioni, intermedie degli attuali livelli, alle quali assegnare specifiche indennità.
La Commissione è composta da 3 membri in rappresentanza delle Associazioni datoriali e da 3 membri in rappresentanza delle OOSS (1 per Filta, 1 per Filtea e 1 per Uilta).
Le parti potranno farsi assistere da esperti, che esprimeranno unicamente pareri tecnici consultivi.
Le decisioni assunte dalla Commissione saranno integrate nell'inquadramento nazionale, nelle forme e modalità dalla stessa previste.
[…]
La Commissione sarà convocata a richiesta delle parti.

Art. 25 - Orario di lavoro.
A) Regime ordinario

La durata dell'orario normale contrattuale è di 40 settimanali. La durata dell'orario normale contrattuale può anche essere di 39 ore settimanali, previo accordo a livello aziendale sottoscritto tra le parti.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni d'orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Tali strutture d'orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali dette strutture d'orario potranno altresì essere considerate nei casi d'introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologiche e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate.
Le modalità applicative di tali strutture d'orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi d'orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione d'orario a 36 ore settimanali).

Art. 27 - Lavoro a turni.
È considerato lavoro a turni quello prestato da lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a turno è di 8 ore per turno, ragguagliato alle ore settimanali, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora giornaliera per turno sulla base di quanto previsto all'art. 25.
[…]
Nel lavoro a turni deve essere consentito, per ogni turno, un intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[…]
Il riposo dei lavoratori turnisti deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro, o altrimenti a macchine ferme.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
[…]
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso affisso nell'albo aziendale, salvo casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire all'atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai e gli apprendisti è soggetto alla disciplina del presente articolo, anche se compiuto senza avvicendamento, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo del lavoro a turni e, inoltre, il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o con il termine dell'orario di uno dei turni, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a turni verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in attuazione alla norma di cui all'art. 25, parte Generale.
[…]
Altre distribuzioni d'orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro sui primi 6 giorni settimanali finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giorni settimanali per il lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Le modalità applicative di tali strutture d'orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi d'orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali vale la riduzione d'orario a 36 ore settimanali).

Art. 28 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Le parti riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell'anno.
Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e per fronteggiare variazioni d'intensità produttiva dell'anno, si darà luogo a regimi diversi d'orario settimanale, ivi compresa la prestazione di lavoro nella giornata di sabato, che potranno interessare l'intera struttura aziendale, o parte di essa, con livelli di flessibilità compensati da corrispondenti quantità di minore prestazione nei periodi d'inferiore intensità produttiva.
Ciò allo scopo anche di disincentivare ricorsi a straordinari strutturali di produzione, a ridurre il ricorso alla CIG, nonché fenomeni di anomalo decentramento produttivo.
Tale regime d'orario flessibile è orario contrattuale a tutti gli effetti ed è finalizzato a realizzare condizioni ottimali per:
1) esecuzione di campionari;
2) puntualità di consegna alla clientela (estera in particolare);
3) adesione e andamenti stagionali di mercato;
4) esecuzione di commesse straordinarie;
5) superamento di situazioni contingenti di mancanza di lavoro.
Anomali tassi di assenza del lavoro, come pure casi di analoga importanza, ma non compresi nell'elenco precedente, formeranno oggetto di valutazione tra le parti a livello aziendale.
Al verificarsi di una o più condizioni fra quelle sopra indicate, quando l'azienda ravvisi l'opportunità di ricorrere alla flessibilità, si darà luogo ad un tempestivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni di cui si tratta, saranno concordate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile per le settimane del periodo programmato, al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
Nello stesso incontro si concorderanno le modalità di recupero nei periodi di prevedibile minore intensità produttiva.
Le parti convengono sull'opportunità che gli incontri di cui sopra si realizzino con sufficiente anticipo rispetto ai periodi di prevedibile attuazione.
Nei casi di particolare urgenza è impegno comune delle parti ad incontrarsi tempestivamente per definire le modalità di attuazione degli orari flessibili di cui sopra.
Qualora, a livello aziendale, non si raggiungesse l'accordo, a richiesta di una delle parti, si darà luogo ad un incontro a livello territoriale con le rispettive Organizzazioni, per definire le modalità di attuazione della flessibilità nell'ambito dei periodi richiesti dall'azienda.
Tale incontro avverrà normalmente entro 1 settimana dalla richiesta o entro 2 giorni in caso di particolare urgenza e, comunque, preventivamente rispetto all'inizio del periodo di flessibilità indicato. Le ore in questo modo prestate oltre l'orario settimanale, fino ad un massimo di 96 annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorate del 20%.
[…]
Eventuali riposi a recupero della flessibilità programmata e non effettuabili saranno oggetto di incontro tra Direzione aziendale ed RSU per definire soluzioni quali: recuperi individuali, recuperi collettivi in altro periodo o altre soluzioni compensative.
Opportune deroghe saranno concesse ai lavoratori che, a causa di comprovate e documentabili necessità, non possano effettuare il programmato regime di flessibilità, ferma restando la possibilità dell'azienda di raggiungere gli obiettivi prefissati anche ricorrendo alla mobilità interna.
[…]
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnati a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 29 - Lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo - maggiorazione.
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione e RSU, fatta salva la volontarietà.
Le ore di flessibilità effettivamente prestate a norma dell'art. 28 (flessibilità dell'orario di lavoro) concorrono al raggiungimento del monte ore straordinario sopra indicato.
Le ore di straordinario prestato tra le 130 e 180 ore saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in data da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in data indicata dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
A fronte di esigenze aziendali di lavoro straordinario aventi carattere di eccezionalità e in presenza di disponibilità volontarie inferiori alle esigenze espresse, come pure per le aziende impossibilitate a fare flessibilità, avrà luogo in sede aziendale un esame congiunto tra la Direzione aziendale e RSU sulle necessità manifestate e finalizzato a concordare un programma utile a rispondere a tali esigenze.
Fatto salvo il limite di cui sopra, l'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione e inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi di fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore. Le ore straordinarie per le quali si farà luogo ai riposi compensativi non retribuiti saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
Su richiesta delle RSU le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale, di cui al comma 3.
[…]
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Art. 30 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione; nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

Art. 33 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade di domenica, come è stato stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 42 - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili occorrenti, il lavoratore dovrà farne richiesta all'incaricato dell'azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di consegnare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte, il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario, ha il diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'Azienda di avvalersi per i danni avuti.
[…]

Art. 47 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In caso d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale, ivi compresa la polineurite tossica nei casi assistiti da Inail […], ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, previo esame con le RSU, a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[…]
Nota a verbale.
Le parti congiuntamente si assumono l'impegno a svolgere un'azione tendente al riconoscimento legislativo della polineurite tossica quale malattia professionale a tutti gli effetti.
[…]

Art. 50 - Abiti di lavoro.
[…]
Per le lavorazioni le quali, per la loro natura, comportino una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell'azienda di richiedere ai lavoratori un concorso nelle spese nella misura del 20%.
L'obbligo del concorso dell'azienda verrà meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto entro 3 mesi dalla data di assunzione.

Art. 54 - Ambiente di lavoro.
Le parti riconoscono che la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
È compito del datore di lavoro:
a) adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la legislazione vigente;
b) informare i lavoratori e le RSU sui rischi e sulle misure di protezione adottate per il loro reparto e posto di lavoro;
c) assicurare la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e collettiva.
I lavoratori sono tenuti a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute in relazione in quanto previsto alla lett. b) del presente comma;
- utilizzare gli strumenti di protezione individuale e collettiva di cui alla lett. c) del presente comma.
Le RSU:
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9, legge n. 300/70, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, legge 23.12.78 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo sulla base delle Convenzioni tipo stabilite dalle USL. I medici e i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico a loro affidato.
Le RSU, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare dai lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rivelazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Per agevolare l'espletamento di codesti compiti relativi all'ambiente di lavoro, è riconosciuta alle RSU la facoltà di designare al proprio interno l'incaricato alla sicurezza, delegato ad esaminare con l'azienda gli eventuali problemi dell'ambiente di lavoro.
Il relativo nominativo sarà comunicato per iscritto alla Direzione aziendale.
L'incaricato alla sicurezza, nell'ambito della regolamentazione predetta, potrà sottoporre alla Direzione aziendale, in appositi incontri, eventuali situazioni di probabile rischio ambientale e, qualora non sia possibile individuare all'interno dell'azienda una soluzione, di comune accordo con la Direzione aziendale e di concerto con le RSU, concorderà la chiamata di istituti, società o esperti di comprovata capacità professionale e scientifica, specializzati nella materia, per verificare la reale entità del problema e, se necessario, individuare le più idonee e adeguate soluzioni, avuto presente anche il costo dell'intervento stesso.
La direzione si farà carico di richiedere, a proprie spese, l'intervento di codesti esperti, il cui parere sarà sottoposto contestualmente all'incaricato alla sicurezza e alla Direzione aziendale.
Preso atto dell'utilità della realizzazione di quanto previsto nel parere, e stabilite le modalità d'intervento, avute presenti anche le necessità tecnico-produttive, la Direzione provvederà all'esecuzione di quanto necessario, consentendo all'incaricato alla sicurezza la verifica della corretta esecuzione dei progetti, definiti dalle parti.
Detta procedura, qualora determini ad avviso di entrambe le parti il superamento del problema, assorbirà quanto previsto all'alinea 2, comma 1 del presente articolo ed eviterà unilaterali ricorsi agli Enti preposti.
Vengono istituiti:
a)il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al comma 1, in ordine ai seguenti fattori: microclima e altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro (es. fumo, gas, vapori, ecc.);
b)il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri sono tenuti dall'azienda a disposizione delle RSU.
I dati relativi potranno essere oggetto di esame periodico fra le aziende e RSU anche ai fini di un adeguato intervento infortunistico.
Le RSU potranno, a richiesta, prendere visione delle denunce di esercizio e delle denunce d'infortunio di cui agli artt. 16 e 53, TU 30.6.65 n. 1124.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno su richiesta alle RSU copia delle comunicazioni, che, ai sensi della legge 23.12.78 n. 833, dovranno inviare alle USL con l'indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e dei materiali o delle sostanze che s'intendono inserire nel ciclo produttivo aziendale. Forniranno inoltre alle RSU informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Per quanto riguarda i valori minimi dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma, e n. 24, n. 14, legge 23.12.78 n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui al comma 1 secondo alinea, e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario e di rischio si rinvia all'art. 27, legge 23.12.78 n. 833.
Nel libretto sanitario e di rischio verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate, le visite d'idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge 20.5.70 n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e i rischi derivanti dalla lavorazione a cui è attualmente adibito il lavoratore, nonché i dati relativi alla maternità.
Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia e allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23.12.78 n. 833.
Le parti concordano sull'esigenza che i dati scaturiti da indagini e ricerche effettuate dai Servizi sanitari aziendali vengano messi a disposizione delle Usl e delle RSU.
Le parti, inoltre, concordano di verificare a livello territoriale i risultati di indagini di particolare rilievo per il settore.
I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento aziendale.

Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al comma 1, le RSU potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3.
2) I dati delle relazioni effettuate dagli Enti di cui al comma 1 saranno a cura dell'azienda, riportati sui registri di cui al comma 3, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al comma 5 le RSU e l'Azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni, che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2.
4) Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di una preventiva apposita visita oculistica; eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di verifica in sede aziendale.
La documentazione così formulata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra RSU e Azienda.

Rappresentanti per la sicurezza (RLS)
In applicazione dell' art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 RLS;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 RLS;
c) unità produttive che occupano 121 a 200 dipendenti: 2 RLS;
d) unità produttiva che occupano da 201 a 1.000 dipendenti: 3 RLS;
e) unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti: 6 RLS.
Dichiarazione a verbale.
Restano salvi gli accordi aziendali in atto complessivamente più favorevoli.

Art. 56 - Regolamento interno.
Laddove esista, o fosse in seguito redatto dall'Azienda, un regolamento interno, le norme dello stesso, sotto pena di nullità, non potranno essere in contrasto con quelle previste del presente contratto e con le norme interconfederali vigenti; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile e frequentato.

Art. 57 - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa fino ad un importo equivalente a 2 ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e dell'indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni.
A titolo d'indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
[…]
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli;
i) che, in qualunque modo, trasgredisca alle norme e ai doveri di cui ai singoli articoli del presente contratto e dei regolamenti o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina.
[…]

Art. 59 - Norme per il licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15.7.66 n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18, Statuto dei lavoratori (legge 20.5.70 n. 300) e l'art. 2119 CC.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implicano pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per una medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei 4 mesi precedenti;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificano motivo di licenziamento.
[…]

Cap. V - Lavoro a domicilio
Art. 65 - Disciplina del lavoro a domicilio.
a) Definizione di lavoro a domicilio.

È lavorante a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 CC ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nell'esecuzione parziale, nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavorante a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavoro in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non si considera lavoratore a domicilio ai fini della presente regolamentazione il lavoratore subordinato che svolge presso il proprio domicilio mansioni di concetto o funzioni specialistiche per le quali viene retribuito non in base a tariffe di cottimo pieno.

b) Limiti e divieti.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali unicamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

c) Libretto personale di controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente il lavorante a domicilio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

e) Retribuzione.
[…]
5) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione agli accordi di cui sopra, s'intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e alle OOSS dei lavoratori di pari livello con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoranti a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
Nelle zone in cui è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti di cui al comma 1 potrà inoltre richiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche le quali, o a livello territoriale o a livello di zone omogenee preventivamente individuate tra le parti, definiranno le tariffe di cottimo entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.
In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSU per i lavori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.
6) Allo scopo di seguire l'andamento complessivo del fenomeno, è costituito a livello nazionale un gruppo di lavoro tra le parti nell'ambito del quale verranno esaminate tutte quelle iniziative tese a consentire la determinazione delle tariffe di cottimo per i lavoranti a domicilio.
[…]

g) Verifiche - Comunicazioni e controversie.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli Organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dalla lett. a) della presente normativa, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSU e ai Sindacati territoriali dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati.
Le Aziende forniranno inoltre alle RSU tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le RSU possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro e sui livelli di occupazione.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organismi sindacali territoriali.

m) Norme generali.
Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il lavoratore a domicilio per tutto quanto concerne l'applicazione delle leggi e dei contratti.

n) Attività sindacale.
Uno o più lavoranti a domicilio, designati dalle OOSS firmatarie del presente contratto fra quelli che prestano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata, parteciperanno ai lavori della RSU.
Il numero di tali lavoranti sarà proporzionale al numero dei lavoranti a domicilio che prestano la loro attività totalmente o parzialmente per l'azienda interessata secondo il seguente rapporto:
- 1 lavorante per ciascuna OS per aziende che occupano sino a 150 lavoranti a domicilio.
- 2 lavoranti per ciascuna OS per aziende che occupano oltre 150 lavoranti a domicilio.
Il numero delle ore retribuite a favore di tali lavoranti è fissato nella misura di 1 ora e mezza all'anno per lavorante a domicilio. Il monte ore annuo di cui sopra non potrà essere inferiore a 16 ore per lavorante designato e non superiore a 180 ore complessivamente per la totalità dei lavoranti designati.
Le ore suddette verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.

Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciprocamente comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5, legge 18.12.73 n. 877, e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.

Cap. VI - Apprendistato, assunzione di giovani diplomati o con attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro
Articolo 66.
A) Disciplina dell'apprendistato.

a) L'apprendista chiunque sia assunto in un'azienda in età fra i 15 e i 20 anni allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare operaio di 2°, 3° e 4° livello mediante addestramento pratico.
[…]
g) Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale; le ore dedicate all'insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dall'azienda, sono fissate in 4 ore settimanali e vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
h) L'apprendista, durante il periodo di tirocinio, deve lavorare ad economia - nel caso venga adibito a lavoro a cottimo - per un periodo superiore ai 30 giorni egli acquisterà automaticamente la qualifica anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovrà avere il relativo trattamento retributivo e normativo.
[…]

D) Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Si richiamano le norme del DL 30.10.84, convertito in legge 19.12.84 n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli Accordi interconfederali 13.5.93 e 31.3.95.
[…]

Parte Operai
Art. 70 - Lavoro discontinuo.

Per i lavoratori discontinuo, intendendo per questi ai fini della normativa esclusivamente i portinai e i custodi che non svolgono altre mansioni, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 50 settimanali.
Per i custodi e portieri fruenti di alloggio nello stabilimento e nelle immediate adiacenze, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
[…]

Art. 71 - Lavoro a cottimo.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche e a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
i) È proibito alle Aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'Azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
[…]

Art. 75 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
Per tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Parte Intermedi
Art. 85 - Ferie.

[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[…]

Art. 88 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza o puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 99 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica della maternità nel caso di gravidanza, di puerperio e di necessità di provvedere alle cure dell'infante, l'impiegata potrà assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 11 mesi, osservati sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni. Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Parte Allegati
Allegato n. 1
Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Modalità di costituzione e funzionamento
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III, legge 20.5.70 n. 300.
[…]

5. Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure e modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL e dall'Accordo 23.7.93.

Parte Protocolli
Protocollo n. 1 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano che il rapporto di lavoro si svolga in ambiente idoneo e con atteggiamenti confacenti al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine dovrà essere assicurato, a tutto il personale, il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quello sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti riferentisi alla condizione sessuale che determinino una comprovata situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro.
In caso di molestie sessuali, sul luogo di lavoro, le RSU e le OOSS e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, viene inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al testo del presente contratto, la risoluzione del Consiglio CEE 29.5.90.

Protocollo n. 2 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del presente CCNL Uniontessile.

Protocollo n. 8 Protocollo per il CCNL di tutti i comparti e settori rappresentati
Premesso che fra Confapi e Cgil, Cisl, Uil si sta definendo l'accordo relativo all'applicazione del D.lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, le parti s'impegnano a recepire, entro 1 mese dalla stipula, tale accordo.
Le parti s'impegnano a tal fine ad effettuare incontri di armonizzazione, tenuto conto di eventuali rimandi in esso contenuti, per inserirlo nel testo contrattuale.

Accordo integrativo al CCNL delle federazioni della moda di Cna e Confartigianato e Filta, Filtea, Uilta in materia di apprendistato per la piccola e media industria
Le Federazioni della Moda di Cna e Confartigianato e Filta, Filtea, Uilta si sono incontrate per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 196/97 in materia di apprendistato.
Le Federazioni della Moda di Cna e Confartigianato e Filta, Filtea, Uilta si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dell'apprendistato integra e modifica quanto definito negli articoli dei CCNL dei singoli comparti per la disciplina dell'apprendistato e trova fondamento in quanto definito dall'art. 16, legge 24.6.96 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Norme generali.
[…]
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come apprendisti giovani d'età non inferiore ai 16 e non superiore ai 24 anni, ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93; possono essere assunti come apprendisti anche giovani di 14 anni compiuti purché abbiano assolto l'obbligo scolastico cosi come fissato nelle normative vigenti (legge n. 1859 del 31.12.62).
Sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per quanto qui non contemplato valgono per gli apprendisti le norme di legge e dei singoli CCNL di comparto.
[…]

Iniziative di formazione.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono definite, con le decorrenze previste dalle norme di legge, 120 ore medie retribuite in ragione di anno destinate ad iniziative di formazione.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi e le iniziative formative.
Per i soggetti in possesso di titolo di studio 'post obbligo' o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, l'impegno formativo sarà ridotto nei modi previsti dal decreto ministeriale.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe l'azienda dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente,

Tutore.
Il tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere identificato in lavoratori dell'azienda, nel titolare dell'azienda ovvero, a fronte di particolari esigenze figure professionali, in consulenti esterni aventi le esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.
Le parti s'incontreranno entro 60 giorni dall'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 196/97 riguardante il rapporto di apprendistato per definire gli eventuali adeguamenti, modifiche o definizioni.

Organismi paritetici.
L'Osservatorio nazionale di settore di cui ai CCNL svolgerà i seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione previsto alla voce tirocinio presso diverse aziende. Nei territori nei quali non esistano già Enti territoriali per la formazione, le Associazioni territoriali di Cna e Confartigianato promuoveranno d'intesa con le strutture territoriali di Filta, Filtea, Uilta la costituzione di appositi organismi.
Le suddette strutture paritetiche avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formative presso cui si svolgono i corsi di formazione secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità richieste nel territorio,
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dall'Organismo nazionale;
c) trasmettere all'Organismo nazionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel territorio.
Gli organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con gli Enti bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.
Dichiarazione a verbale.
I centri di formazione individuati dagli Organismi paritetici dovranno avere i seguenti requisiti.
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione saranno opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti e collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono convenzionarsi con la Regione della legge n. 845/78 e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la specificità delle qualificazioni professionali richiesti dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie d'insegnamento;
- disporre di un'idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.

Orario di lavoro.
Nel rispetto delle disposizioni di legge previste per i fanciulli, adolescenti e apprendistato, l'orario di lavoro è fissato dalle norme di legge e di CCNL.