Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 5 giugno 2020, n. 231
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell’ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza- urgenza sanitaria";
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante ''Istituzione del servizio sanitario nazionale'" e, in particolare, l’art. 32 che dispone “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTE:
la legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 “Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta”;
la legge regionale 31 dicembre 1999. n. 44 “Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74”;
la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 “Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike (e di ciclismo fuoristrada). Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7”; la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 “Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione”;
la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 “Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego”;
la legge regionale 18 aprile 2008. n. 20 “Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose”;
la legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 “Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità 1’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020. n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19'' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020. n. 35 che, nell’abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978. n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19"-,
ATTESO che il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 testé citato
- all’articolo 1, comma 1, prevede che “A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica"-,
- all’articolo 1, comma 3, prevede che “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree"-,
- all’art. 1, comma 4, prevede che “Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali”',
- all’art. 1, comma 8 prevede che “E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”;
- all’articolo 1, comma 14, prevede che “£e attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 76”;
- all’articolo 1. comma 15, prevede che “77 mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”;
- all’art. 1, comma 16, prevede che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COV1D-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 207 in data 17 maggio 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca delle ordinanze n. 201 del 12 maggio 2020 e n. 203 del 13 maggio 2020);
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recanti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 387 in data 15 maggio 2020, con la quale sono stati approvati i primi protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per lo svolgimento in sicurezza di alcune attività;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 414 in data 22 maggio 2020, con la quale sono stati approvati ulteriori protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per lo svolgimento in sicurezza di alcune attività;
VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 447 in data 29 maggio 2020, con la quale sono stati approvati, tra gli altri, il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi;
VISTA, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 463 in data 5 giugno 2020, con la quale sono stati approvati, tra gli altri, il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza del trasporto estivo sugli impianti a fune a vocazione turistica in servizio pubblico in Valle d’Aosta;
CONSIDERATO che i protocolli approvati dalla Giunta regionale, le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e province autonome e, in assenza di questi, le linee di indirizzo nazionali costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19. per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;
CONSIDERATO che, in relazione ai dati fomiti dalle Autorità Sanitarie e stanti le proiezioni sulla prosecuzione del contagio che attestano come l’indice del contagio “R con zero” sia calato progressivamente e che non sia al momento necessario prevedere misure ulteriormente restrittive secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35;
RICHIAMATI gli esiti del report, aggiornato al 26 maggio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali è stata confermata la classificazione a “rischio basso/livello 2” per la Regione;
ATTESO che l’Unità di crisi regionale nella riunione del 26 maggio 2020 ha preso atto di tale classificazione, confermando che la situazione epidemiologica è sotto controllo;
RITENUTO. con riferimento a quanto disciplinato dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e, in particolare dall’articolo 1, comma 16, visto l’andamento della situazione epidemiologica del territorio regionale che si attesta, allo stato attuale, a un indice di contagiosità in progressivo decremento e considerata l'esigenza, pur nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, di proseguire con la ripresa del tessuto economico e sociale e di adottare con la presente ordinanza misure per consentire il riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali e di adattamento alla situazione del territorio valdostano, procedendo altresì alla revoca dell’ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020, nonché a una parziale ridefmizione delle misure disposte con detta ordinanza, tenuto conto anche di quanto previsto dai protocolli e dalle linee guida soprarichiamati;
RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare e integrare le attività economiche e produttive di cui è consentita la riapertura, con le seguenti tipologie:
a) le attività formative in presenza svolte da Organismi formativi, da scuole di lingue, da enti pubblici e da soggetti privati da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali, nonché la frequenza di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani;
b) l’attività estiva degli esercenti degli impianti a fune a vocazione turistica, anche ubicati in comprensori sciistici, limitatamente alle tipologie di impianti individuati dal protocollo regionale;
c) l’accesso a parchi tematici, parchi avventura, parchi zoologici e altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi;
d) strutture termali e centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive;
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’art. 1 comma 14, del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate, e quindi sostituite, le Linee guida approvate il 16 maggio 2020, richiamate come allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020, ed altresì integrate con l’indicazione di ulteriori attività economiche e sociali che si intendono riavviare;
EVIDENZIATO che le suddette Linee guida in data 25 maggio 2020 approvano schede tecniche che contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
EVIDENZIATO, altresì, che tra le dette schede tecniche sono ricomprese quelle dedicate alle attività di cui alle precedenti lettere c) e d), nonché quella dedicata alle professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
RITENUTO di recepire le schede tecniche, riferite alle predette attività, di cui alle Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 25 maggio, nonché quella concernente le professioni della montagna e guide turistiche, nei termini di cui al dispositivo, tutte allegate alla presente ordinanza;
CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socioeconomico regionale, in funzione dell’andamento dell’evoluzione della crisi epidemiologica, anche in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità regionali;
ATTESO che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto “distanziamento sociale”, oltre ad alcune misure precauzionali;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
ORDINA
1. La revoca dell’ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020 con decorrenza dal 6 giugno 2020;
2. Il riavvio delle seguenti ulteriori attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 6 giugno 2020:
a) le attività formative in presenza svolte da Organismi formativi, da scuole di lingue, da enti pubblici e da soggetti privati da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali, nonché la frequenza di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani;
b) l’attività estiva degli esercenti degli impianti a fune a vocazione turistica, anche ubicati in comprensori sciistici, limitatamente alle tipologie di impianti individuati dal protocollo regionale;
c) l’accesso a parchi tematici, parchi avventura, parchi zoologici e altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi;
d) strutture termali e centri benessere, anche inseriti all’intemo di strutture ricettive.
3. Le attività economiche, produttive e sociali di cui al punto 2), lettera a) sono esercitabili nel rispetto del protocollo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 447 in data 29 maggio 2020 e pubblicato nel sito istituzionale della Regione.
4. Le attività di cui al punto 2, lettera b) sono esercitabili nel rispetto del protocollo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 463 in data 5 giugno 2020 e pubblicato nel sito istituzionale della Regione.
5. Le attività economiche, produttive e sociali di cui alle lettere c) e d) sono esercitabili nel rispetto delle schede tecniche di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” del 25 maggio 2020, recepite con la presente ordinanza agli allegati n. 1 e n. 2 che formano parte integrante e sostanziale della medesima.
6. Tutte le altre attività economiche, produttive e sociali, ad eccezione di quelle che rimangono sospese ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, fatte salve, tra queste, quelle oggetto di riavvio ai sensi della presente ordinanza e di successivi provvedimenti ai sensi del comma 16, dell’articolo 1, del decreto-legge 33/2020, sono consentite, a condizione che rispettino i contenuti dei protocolli approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati nel sito istituzionale della Regione.
Nelle more dell’approvazione dei protocolli da parte della Giunta regionale, trovano applicazione le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” del 16 maggio 2020 di cui all'allegato 17 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e successive modificazioni e/o integrazioni recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, per quanto non disciplinato dai predetti atti, i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
7. Le misure previste dalle ordinanze n. 207 in data 17 maggio 2020, revocata al punto 1, sono ridefinite nel modo seguente:
ATTIVITÀ DELLE GUIDE ALPINE E MAESTRI DI SCI
Le attività delle guide alpine iscritte all’Albo professionale di cui alla l.r. 7/1997 e dei maestri di sci iscritti all’Albo professionale di cui alla l.r. 44/1999 si svolgono, nelle more dell’approvazione di specifici protocolli regionali, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e concernente le professioni della montagna e guide turistiche, recepita con la presente ordinanza all’allegato n. 3, che forma parte integrante e sostanziale della medesima.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI CUI ALLA L.R. 1/2003
Le attività delle figure professionali di cui alla l.r. 1/2003, in possesso dell’abilitazione professionale e iscritte agli elenchi professionali regionali di cui all’art. 7 della l.r. medesima, si svolgono, nelle more dell’approvazione di specifici protocolli regionali o di linee guida:
a) per le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, concernente le professioni della montagna e guide turistiche, recepita con la presente ordinanza all’allegato n. 3, che forma parte integrante e sostanziale della medesima, applicabile, ove compatibile con la specifica professione esercitata, anche all’attività degli accompagnatori turistici. E’ vietato l’utilizzo del megafono, dovendosi privilegiare l’impiego di audioguide con microfono;
b) per le guide escursionistiche naturalistiche e gli accompagnatori di turismo equestre e maestri di mountain bike, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e concernente le professioni della montagna e guide turistiche, recepita con la presente ordinanza all'allegato n. 3, che forma parte integrante e sostanziale della medesima, applicabile, ove compatibile con la specifica professione esercitata.
SERVIZI PER ANIMALI
Le attività relative ai servizi di cura per animali da compagnia, nelle more dell’approvazione di specifici protocolli o di linee di indirizzo, deve essere svolta in esercizi autorizzati su appuntamento, senza contatto diretto tra le persone, preferibilmente con la modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”, con l’utilizzo, da parte sia degli addetti che dei clienti di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro.
L’attività di allenamento e di addestramento dei cani compresi quelli di guida per i non vedenti è consentita esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste e autorizzate a tale scopo, secondo una turnazione di utilizzo delle zone di addestramento e allenamento cani, singolarmente e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto della interpersonale di almeno un metro e dell'uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È consentito l’accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell'adozione, previo appuntamento telefonico o con strumenti informatici, con la presenza di una sola persona, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell'uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.
BOTTEGHE SCUOLA
L'attività delle botteghe scuola di cui all'art. 13 della l.r. 2/2003. nelle more dell’approvazione di protocolli specifici o linee di indirizzo, è svolta nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
PARCHI E AREE PICNIC
L’ingresso e la circolazione all’interno di parchi e loro centri di visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili sono consentiti previa adozione da parte del gestore di un piano che disciplini l’ingresso delle persone nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di almeno un metro e di un percorso di visita in sicurezza, nonché la separazione fra l’ingresso e l’uscita.
L'ingresso, la circolazione e le attività all’interno delle aree picnic, nelle more dell’approvazione di protocolli specifici o linee di indirizzo, sono consentiti previa adozione da parte del gestore di un piano che preveda le seguenti misure minime:
- affissione di una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare;
- creazione di percorsi separati per entrata ed uscita;
- rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- divieto di assembramento;
- copertura dei tavoli a cura degli utenti;
- predisposizione di tavoli riservati a nuclei familiari;
- divieto di lasciare rifiuti nell’area;
modalità di utilizzo dei barbecue.
8. È in ogni caso vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, nelle more dell’approvazione con deliberazione della Giunta regionale di ulteriori protocolli specifici, le attività economiche, produttive e sociali sono disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e, in particolare, dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” di cui all’allegato 17 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e successive modificazioni e/o integrazioni, delle medesime qualora recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto da esse non disciplinato, dai protocolli o dalle linee guida adottati a livello nazionale.
10. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, nonché le misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020.
***
La presente ordinanza ha validità dal 6 giugno 2020 fino a nuovo provvedimento.
Conservano validità le ordinanze n. 104 in data 11 marzo 2020, n. 115 in data 19 marzo 2020, n. 124 in data 27 marzo 2020. n. 222 in data 28 maggio 2020 e 223 in data 28 maggio 2020.
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Allegati n. 3 che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza
Allegato n. 1
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
■ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l’uso delle mani.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
■ Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di almeno 2 metri.
■ Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi.
■ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
■ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
■ Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
■ Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
■ Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.
Allegato n. 2
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango- balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).
Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
■ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
■ Prima dell’accesso alle strutture termali o centri benessere, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.
■ Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
■ Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
■ Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
■ La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
■ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
■ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
■ Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.
■ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
■ Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute.
■ Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
■ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
■ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
■ Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.
■ Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.
■ Per tutti gli ambienti chiusi, favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'istituto Superiore di Sanità.
TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
• L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare peri servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
• È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
• Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
• La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
• Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
PISCINE TERMALI
• Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
• La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l'attività natatoria; qualora non sia consentita l'attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
• Favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un'attività collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il locale.
• Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• L'attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che permettano all'operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall'acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell'operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati.
• Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.
CENTRI BENESSERE
■ Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
■ Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio esclusivo per le camere per gli ospiti.
* Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.
TRATTAMENTI INALATORI
• Relativamente alle terapie inalatone ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre ad un'anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:
o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle postazioni).
o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell'efficacia della sanificazione.
o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che gli opportuni ricambi.
Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente e il successivo.
Allegato n. 3
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)
• Prima dell'inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
• Svolgimento dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti.
• Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
• Divieto di scambio di cibo e bevande.
• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
• Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
• Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.
• Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.
GUIDE TURISTICHE
• Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
• Ricorso frequente all'igiene delle mani.
• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.
• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Organizzare l'attività con piccoli gruppi di partecipanti.
• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
• Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
• La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica.