Regione Veneto
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 4 giugno 2020, n. 56
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
B.U.R. 4 giugno 2020, n. 83
 

Note per la trasparenza
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.


Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D.L. 16.5.2020, n. 33;
Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 4 giugno 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 97 ricoverati positivi al campione e 268 negativizzati, per un totale di 365 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a 24 ricoverati in terapia intensiva tra positivi e negativizzati, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi pari a 1319 (8601 unità il 30 aprile 2020) e 1225 in isolamento domiciliare;
Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell’art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e permette, al comma 16, alla Regione, “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, …, informando contestualmente il Ministro della salute” di “introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
Visto l’art. 1, lett. c) del DPCM 17 maggio 2020, che stabilisce che “a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020;
Rilevato che la propria ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento, a partire dal 1° giugno 2020, nell’esercizio della facoltà prevista dalle citate disposizioni dell’art. 1, comma 16, d.l. 33/20 e dell’art. 1, lett. c), DPCM 17 maggio 2020, dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all’allegato n. 2 della medesima ordinanza, conformi alle menzionate linee guida approvate all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 25 maggio 2020, limitatamente ai bambini a partire da 3 anni di età;
Rilevato che le medesime linee di indirizzo di cui all’allegato 2 della predetta ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 dettano disposizioni per lo svolgimento dei servizi per l’infanzia anche relativamente alla fascia di età compresa tra 0 e 3 anni e che pure tali disposizioni sono conformi alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2020;
Rilevato che le linee guida contenute nel citato allegato 2 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 sono pienamente conformi ai principi fissati nel protocollo n. 8 allegato al DPCM 17 maggio 2020 e che sussistano le condizioni di compatibilità dello svolgimento dei servizi per l’infanzia relativamente a bambini di età compresa tra 0 e 3 anni con l'andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio, quale desumibile dai dati forniti da Azienda Zero e riportati sopra;
Ritenuto, per le diffuse esigenze famigliari anche derivanti dalla sempre più ampia ripresa dell’attività lavorativa, di consentire a partire dall’8 giugno 2020 lo svolgimento dei servizi per l’infanzia per la fascia d’età compresa tra 0 e 3 anni in conformità alle linee di indirizzo di cui all’allegato n. 2 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
Ribadito che, in piena aderenza al disposto delle richiamate disposizioni dell’art. 1, comma 16, d.l. 33/20 e dell’art. 1, lett. c), DPCM 17 maggio 2020, le linee guida approvate dalle singole Regioni in conformità ai principi dettati dai protocolli allegati al DPCM, come quelle approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sostituiscono integralmente le linee guida contenute nei protocolli allegati al DPCM predetto e che pertanto non è richiesta una preventiva approvazione del Comune;
Rilevato che gli informatori scientifici hanno segnalato difficoltà di accesso alle strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale del Veneto in conseguenza delle restrizioni disposte dalle competenti direzioni a fini di prevenzione del contagio da covid-19;
Ritenuto di consentire, per il rilevante interesse pubblico rivestito dallo svolgimento dell’attività di informazione scientifica e nel rispetto delle misure personali di prevenzione del contagio, l’accesso alle suddette strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale del Veneto anche in deroga alle disposizioni stabilite dalle direzioni competenti in relazione alle singole strutture sanitarie;
Ritenuto di disciplinare, in considerazione del rischio di contagio connesso al numero di frequentatori, l’utilizzo delle piscine di proprietà condominiali negli edifici di maggiore dimensione, da identificarsi con quelli per i quali è previsto l’obbligo della nomina di un amministratore condominiale, costituiti da almeno 9 unità abitative;
Ritenuto di chiarire che le sale giochi per bambini e ragazzi possono operare nel rispetto delle linee guida per aree attrezzate per bambini di cui all’allegato 1) dell’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
Rilevato che il rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, inviato dal predetto Ministero della Salute in data 28 maggio 2020 e relativo alla settimana 18-24 Maggio 2020, aggiornato al 26 maggio 2020 e con valutazioni aggiornate al 28 maggio 2020, indica, per quanto riguarda la valutazione relativa all’aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali, una incidenza bassa-livello 2;
Ritenuto, sulla base dei suddetti dati, che la situazione epidemiologica sia compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente ordinanza agli effetti dell’art. 1, commi 14 e 16, del decreto legge n. 33 del 2020;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
 

ordina
 

Servizi per l’infanzia 0/3 anni
Dall’8 giugno 2020 é consentito lo svolgimento di servizi per l’infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell’allegato 2 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

Informatori scientifici
Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell’attività professionale e negli orari d’ufficio, l’accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all’uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;

Sale giochi per bambini e adolescenti
E’ consentita l’attività delle sale gioco per bambini e adolescenti nel rispetto della scheda riguardante le aree giochi per bambini contenuta nell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

Piscine condominiali
L’utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell’apposita scheda dell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

Servizi semiresidenziali per minori
E’ consentito lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato n. 1 della presente ordinanza, con le annesse dichiarazioni non vincolanti;

Efficacia temporale
La presente ordinanza ha effetto dall’8 giugno 2020 al 27 giugno 2020;
Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente ordinanza, vale l’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
Si riconferma che gli aggiornamenti delle schede relative alle linee guida per le singole attività avranno effetto dalla pubblicazione sul sito regionale;

DISPOSIZIONI FINALI
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale;
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Luca Zaia                     


Allegato 1

INDICAZIONI PER LA RIATTIVAZIONE GRADUALE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI
 

La presente per fornire indicazioni onde consentire, ai sensi del DPCM 17.5.2020, la ripresa delle attività sociali delle comunità educative diurne e delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici.


Organizzazione strutturale e funzionale del servizio semiresidenziale
Lo svolgimento delle attività deve conformarsi alle seguenti indicazioni operative:
- il modello organizzativo deve garantire netta separazione tra attività semiresidenziale ed eventuale attività residenziale concomitante;
- prevedere lo svolgimento delle attività per piccoli gruppi di utenti, separati ai fini del distanziamento sociale, fino ad un massimo di 5 utenti ciascuno;
- garantire l’attuazione di tutte le misure igienico-sanitarie di prevenzione previste dalla normativa vigente;
- prevedere, in merito alla gestione dei pasti, misure che consentano di ridurre al minimo la compresenza delle persone nei locali adibiti a mensa;
- prevedere l’eventuale organizzazione del servizio trasporto nel rispetto delle indicazioni del distanziamento sociale attraverso forme articolate, anche differenziando le fasce orarie sia in entrata che in uscita;
- predisporre per familiari, utenti e operatori una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare;
- dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a familiari e accompagnatori;
- l’accesso alla struttura semiresidenziale non è consentito a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto di casi di COVlD-19 sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni e verrà invitata a rivolgersi al proprio Medico Curante;
- prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, utenti, familiari/accompagnatori. In caso di T 2 37.5 °C la persona non potrà accedere alla struttura; Gli accompagnatori dovranno essere preferibilmente persone con meno di 60 anni;
- invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVlD-19;
- privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto;
- la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dagli utenti sopra i 6 anni di età;
- mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
- i giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio;
- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente;
- per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’istituto Superiore di Sanità.


Sistema di monitoraggio e controllo
La responsabilità dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione finalizzate al contenimento dell’infezione da COVID-19 rimane in capo al rappresentante legale del servizio semiresidenziale.


Azioni attuative nei servizi semiresidenziali
La presa in carico dei minori da parte dei servizi semiresidenziali va ripensata nell’ottica di quanto testé indicato, prevedendo proposte progettuali che permettano di mantenere operativi tutti gli accorgimenti (distanza interpersonale, compartimentazione operativa, igienizzazione degli ambienti frequentati, ...) stabiliti dalle misure emergenziali vigenti e finalizzate al massimo contenimento della diffusione virale.
In tal senso i servizi semiresidenziali devono rimanere un fondamentale punto di riferimento, garantendo ad ogni utente e alle rispettive famiglie continua vicinanza e ascolto, continua sollecitazione a mantenere una serie di attività con finalità di cura e igiene personale, cognitive e di valorizzazione del tempo libero, finalizzate alla prevenzione e gestione dei comportamenti non funzionali, disadattivi, attraverso una riprogettazione finalizzata a sperimentare un nuovo modello di continuità di presa in carico.
A tal fine risulta di particolare importanza:
- supportare le famiglie, in particolare quelle fragili, nel compito di cura e nella gestione di momenti critici che dovessero sopraggiungere;
- monitorare, seppur a distanza, i comportamenti e le relazioni intra familiari;
- garantire ai minori in stato di bisogno una presa in carico unitaria da parte della rete dei servizi;
- proporre stili di vita consapevoli, responsabili e strumenti per una corretta e sana gestione del tempo libero;
- stimolare autonomie e abilità;
- devono essere rafforzate le misure igieniche di prevenzione, con particolare riferimento al rispetto della distanza interpersonale, al lavaggio delle mani e alla disinfezione delle superfici e delle attrezzature di uso promiscuo;


Costituzione di piccoli gruppi
Coerentemente a quanto sopra, in relazione all’andamento epidemiologico locale della pandemia, oltre alla compartimentazione strutturale, occorre prevedere una “compartimentazione funzionale” identificando piccoli gruppi, fino ad un massimo di 5 persone (allo scopo di garantire i rapporti interpersonali). A tal fine, oltre ad una identificazione ragionata dei componenti del gruppo, è opportuno curare il rapporto con le famiglie, che vanno coinvolte per il mantenimento anche da parte loro, nei rispettivi ambienti di vita e di relazione, di comportamenti conformi all’obiettivo di salvaguardare la salute del gruppo nei confronti del possibile contagio da COVID-19.
In caso di positività il gruppo va gestito come un “mini cluster autonomo che necessariamente deve coinvolgere anche le famiglie di origine. In particolare possono riscontrarsi le seguenti situazioni per ciascuna delle quali si indicano le azioni da intraprendere:
- presenza nel gruppo di un “caso positivo” o di un “contatto stretto”. L’attività di tutto il gruppo è sospesa (gli utenti rimangono a casa) per isolamento fiduciario. Sanificazione profonda secondo normativa degli ambienti prima del loro riutilizzo.
- presenza di casi positivi nella rete allargata extra familiare di un utente per cui un familiare risulta “contatto stretto” di un positivo. Il gruppo va strettamente monitorato (tamponi) mentre la famiglia coinvolta, compreso il minore, rimangono in isolamento fiduciario a casa per tutto il tempo necessario. Potenziamento misure igieniche di sanificazione degli ambienti secondo le indicazioni vigenti.
 

Misure igienico sanitarie di prevenzione

Indicazioni generali
Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio da applicare, in quanto fattori di protezione “chiave” sia nei contesti sanitari sia di comunità, includono le seguenti azioni da adattare al contesto dei servizi semiresidenziali in considerazione delle specificità degli stessi:
1. praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o con soluzioni/gel a base alcolica e in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici);
2. evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
3. tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
4. evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
5. indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata;
6. praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti;
7. aerare frequentemente i locali e privilegiare le attività all’aria aperta evitando i luoghi chiusi e affollati.
8. in caso di febbre e/o sintomi respiratori e/o gastrointestinali. interrompere la frequenza al centro diurno e contattare il proprio medico curante.
 

Dispositivi di protezione
Data la difficoltà di garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra personale e utenti, risulta fondamentale l’utilizzo in sicurezza delle mascherine quali strumenti per ridurre la diffusione a mezzo droplet. Le stesse vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legate dietro la nuca. Si ricorda di praticare sempre l’igiene delle mani prima di indossarle e dopo averle eliminate, di non toccarle con le mani durante l’uso, e di non riutilizzarle in quanto dispositivi monouso.
I guanti, come le mascherine, aiutano a prevenire le infezioni ma solo se utilizzati correttamente; il loro uso non deve sostituire la corretta igiene delle mani; al pari delle mani non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi; devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati nei rifiuti indifferenziati; al termine dell’uso devono essere eliminati e non possono essere riutilizzati. Risultano necessari particolarmente in alcuni contesti lavorativi, ad esempio per il personale addetto alla pulizia, mentre per il personale socio sanitario possono essere raccomandati nell’eventualità di manovre dove sia prevedibile un contatto diretto con secrezioni e liquidi biologici.
 

Misure di igiene personale
Relativamente all’igiene delle mani si sottolinea la particolare importanza di tale semplice ma efficace misura di mitigazione del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2. Dovranno essere poste attenzioni particolari al vestiario sia da parte del personale dipendente che da parte degli utenti, con cambio e lavaggio quotidiano. Infine, dovrà essere evitato un utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, ecc.
 

Misure di igiene di spazi, ambienti, superfici ed oggetti
Occorre garantire una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica degli ambienti, (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, ecc.), che andranno disinfettate regolarmente più volte al giorno. Si raccomanda di utilizzare per la pulizia acqua e normali detergenti e successivamente alcool etilico al 75% e/o una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% (0,5% solo per i servizi igienici), arieggiando gli ambienti sia durante che dopo l’utilizzo di tali prodotti.
Una particolare attenzione deve essere rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con gli utenti che dovranno essere ad uso di un singolo “gruppo” di utenti, mentre se usati da più “gruppi” di utenti è opportuna la sanificazione prima dello scambio. Si deve garantire la pulizia degli stessi giornalmente, procedendo con detersione e disinfezione come indicato sopra, facendo attenzione alla resistenza dei materiali e secondo istruzioni del produttore qualora esistenti.
Deve essere inoltre garantito un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, in maniera naturale, aprendo le finestre con maggior frequenza tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo).
Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno, questi impianti devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.). In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria.
Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), vanno tenuti spenti gli impianti per evitare il possibile ricircolo del virus SARS- CoV-2 nell’ aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, vanno puliti settimanalmente, ad impianto fermo e in base alle indicazioni fornite dal produttore, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi e comunque di agenti biologici. Va evitato di utilizzare e spruzzare durante il funzionamento prodotti per la pulizia quali detergenti e disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV). In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. Vanno pulite le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente le parti.
Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell’aria.
Va garantito un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori addetti) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.
L’Ente gestore in quanto datore di lavoro è tenuto a:
1. formare il proprio personale e informare i lavoratori di quanto definito all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR) di aggiornamento COVID-19, in base al quale ogni lavoratore ed ogni esterno si impegna a rispettare tutte le disposizioni previste;
2. favorire la comprensione e la messa in pratica da parte degli ospiti delle nuove regole di comportamento;
3. garantire, prima della riapertura, la sanificazione o pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti;
4. garantire la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri dipendenti;
5. garantire la disponibilità di soluzioni idroalcoliche in tutta la struttura con particolare attenzione ai punti di ingresso della struttura. È necessario garantire la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica presso ogni ambiente ed in più posizioni per consentire facile accesso agli operatori e agli utenti;
6. informare i dipendenti che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato o sospetto di COVID-19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare immediatamente il proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente;
7. predisporre idoneo materiale informativo da appendere e consegnare a dipendenti e genitori rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2;
8. per gli uffici amministrativi favorire la gestione della documentazione per via telematica e, se in presenza, gli addetti dovranno essere in possesso di idonei DPI e di postazioni dotate di barriere che evitino il contatto diretto;
9. installare cestini con coperchio di chiusura a pedale;
10. predisporre idonea segnaletica con pittogrammi affini all’utenza.
Il personale dipendente è tenuto a:
1. utilizzare abiti diversi ogni giorno e avere il doppio cambio: il vestiario utilizzato all’interno del Servizio non dovrà essere utilizzato in altri contesti sociali;
2. prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e all’uscita: in caso di T 2 37,5° il personale verrà immediatamente allontanato dalla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale, che provvederà ad avviare le idonee procedure del caso in collaborazione con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
3. non recarsi al lavoro nel caso di sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS- CoV-2 (anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) e restare in isolamento domiciliare, provvedendo a contattare immediatamente il proprio medico curante e comunicando al datore di lavoro la motivazione dell’assenza.
I fornitori della struttura:
1. tutti i fornitori devono rimanere all’esterno della struttura. E’ assolutamente vietato l’accesso se non si rispettano le misure di sicurezza previste per il personale socio sanitario;
2. prima di arrivare in struttura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l’orario del loro arrivo;
3. la merce consegnata deve essere appositamente conservata, evitando di depositare la stessa negli spazi dedicati alle attività degli utenti e deve essere sanificata in base alle regole di legge vigenti.
Per la manutenzione dei locali:
1. dovrà essere garantito l’utilizzo di carta monouso su ciascun lavabo;
2. devono essere riorganizzate le strutture e le attività svolte al fine di garantire la presenza dei soli arredi e oggetti strettamente indispensabili;
3. deve essere garantita la sanificazione della zona filtro e dei servizi igienici due volte al giorno;
4. deve essere garantita per gli ambienti e gli oggetti con maggior utilizzo una particolare attenzione nella regolare igienizzazione/sanificazione. La stessa andrà effettuata una volta al mattino ed una al pomeriggio e in ogni altra condizione che ne richieda la necessità (contaminazione con saliva e/o secrezioni vie respiratorie) e necessariamente ogni volta che gli stessi vengono utilizzati da un nuovo gruppo di utenti.
 

FACSIMILE N° 1 DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI E PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19

FAC-SIMILE N° 2 - PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL CENTRO EDUCATIVO DIURNO PER MINORI E LE FAMIGLIE
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