Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma Trento
Deliberazione 3 giugno 2020, n. 741
Approvazione delle "Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti".

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità di data 30 gennaio 2020 che ha decreto di rilevanza internazionale l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e la successiva dichiarazione di data 11 marzo 2020 con la quale ha classificato in pandemia l'emergenza sanitaria in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020, 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020;
- visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. D327/2020/153612/1 di data 6 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni organizzative relative ai servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole dell’infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie”;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 11 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/167326/1 di data 12 marzo 2020 avente ad oggetto “Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il c.d. Decreto Cura Italia;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/176798/1 di data 20 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni relative a misure straordinarie per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento di persone”;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 1 aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/196652/1 di data 3 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Proroga dell'efficacia delle misure provinciali restrittive, oltre a disposizioni riguardanti il personale del Corpo provinciale permanente dei Vigli del fuoco e in materia di scadenza di adempimenti”;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/199261/1 di data 6 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Obbligo di utilizzo della mascherina per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/211412/1 di data 15 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative all'esercizio di attività produttive, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e clienti”;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/216166/1 di data 19 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e disposizioni relative alla riapertura degli esercizi commerciali che vendono al dettaglio abiti per bambini e prodotti di cartoleria”;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/228940/1 di data 25 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative a ristorazione e vendita generi alimentari, uso di mascherine, utilizzo piste ciclabili, spostamento genitori con figli minori, coltivazione del terreno per uso agricolo e per autoconsumo da parte di privati cittadini e attività di vendita al dettaglio di piante e fiori”;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/241403/1 di data 2 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni provinciali a seguito dell'emanazione del relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 26 aprile 2020”;
- visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 17 maggio 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'articolo 1 comma 1 lettera c) che recita “a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n.A001/2020/281257/1 di data 23 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 19 - Disposizioni provinciali sul servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell'emanazione del DPCM 17 maggio 2020;
- visto l'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, con il quale è stabilito che la Provincia autonoma di Trento può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro e che la deliberazione della Giunta provinciale n. 547 del 9 aprile stabilisce che possono essere agevolate attività con pernottamento (soggiorni permanenti e campeggi) e attività diurne (colonie diurne);
- considerato che la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza al fine di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione, ha drasticamente limitato la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti con ripercussioni sulle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco ed all'educazione.
- rilevata la necessità favorire, seppur graduale e regolamentata, la ripresa della socialità e in generale delle attività socio-educative finalizzate allo sviluppo e alla crescita armoniosa dei bambini e dei ragazzi e contestualmente offrire alle famiglie servizi di conciliazione tra tempi di cura familiare e attività lavorativa con l'avvio delle sole attività diurne e senza pernottamento a far data dal 15 giungo 2020 e nel rispetto del documento allegato “Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti“ allegate al presente provvedimento;
- ritenuto di stabilire che le “Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti“ e le direttive approvate con il presente provvedimento trovino applicazione per le attività riferite ai servizi conciliativi ed estivi realizzati fra il 15 giugno e il 15 settembre 2020 e che tale scadenza potrà essere modificata in relazione all'evolversi della situazione e degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- infine, considerato che ritornare alla socializzazione dopo l'emergenza COVID 19 comporterà l'esigenza di continuare a rispettare il distanziamento fisico e l'obbligo di evitare ogni «contatto stretto» prolungato tra bambini e ragazzi fruitori dei servizi usando il “criterio di distanza droplet”, cioè almeno un metro di separazione e, pertanto, le organizzazioni erogatrici di servizi dovranno allestire gli spazi per garantire la giusta distanza e, successivamente, controllare i movimenti dei bambini/ragazzi per evitare assembramenti e che un concreto aiuto per gli aspetti di monitoraggio può venire da diverse soluzioni tecnologiche che possono quantificare il distanziamento fisico dei bambini e dei ragazzi, tracciandone i movimenti e le interazioni sociali faccia a faccia, si intende sperimentare, previa stipula di accordo, una collaborazione con Fondazione Bruno Kessler di Trento per uno studio e valutazione di possibili tecnologia da adottare per tali finalità.
Ciò premesso,
a voti unanimi, legalmente espressi
 

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e connesse all'emergenza epidemiologica Covid 19, le linee guida per i servizi conciliativi e estivi per l'estate 2020 contenute nell'allegato “Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire, in coerenza e nel rispetto delle linee guida di cui al precedente punto 1, che per l'estate 2020, non sono autorizzati servizi conciliativi ed estivi con pernottamento;
3) di stabilire che, per l'estate 2020, le domande di contributo per la realizzazione di soggiorni socio educativi estivi previsti dalla Legge provinciale 28 maggio 2009, n 6 e dalla deliberazione della Giunta provinciale 9 aprile 2018 n. 547 sono ammesse solo per la realizzazione di colonie diurne e, in considerazione dell'eccezionalità della condizione sanitaria attuale, che richiede di limitare la compresenza di persone, sono ammissibili ad agevolazione le colonie diurne senza limiti minimi di ore giornaliere, durata minima del periodo di svolgimento e numero minimo di presenze, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 dei criteri di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale 547/2018;
4) di confermare il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al precedente punto 3 fra il 15 giugno e il 30 giugno 2020;
5) di stabilire che quanto contenuto nel documento “Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti“ di cui al precedente punto 1 e le disposizioni di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) trovano applicazione per le attività riferite ai servizi conciliativi ed estivi realizzati fra il 15 giugno e il 15 settembre 2020 e che tale scadenza potrà essere modificata in relazione all'evolversi della situazione e degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
6) di avviare una collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler - Trento per la sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a rilevare il distanziamento fisico dei bambini e dei ragazzi, tracciandone i movimenti e le interazioni sociali faccia a faccia e di demandare al Dirigente dell'Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili la stipula dell'Accordo senza oneri a carico del Bilancio provinciale;
7) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio provinciale;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento
 

LINEE GUIDA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DEI SERVIZI CONCILIATIVI ED ESTIVI 2020 PER BAMBINI E ADOLESCENTI
Trento, 3 giugno 2020
 

Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento

PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA - COVID-19
SERVIZI CONCILIATIVI ED ESTIVI 2020 PER BAMBINI ED ADOLESCENTI
VER.1 -03 giugno 2020

 

SOMMARIO
1. Le Linee guida sui servizi estivi
1.1. Le Linee guida nazionali
1.2. Le Linee guida della Provincia Autonoma di Trento
1.3. Ambito di applicazione
2. Requisiti dei servizi
2.1. Criteri di iscrizione
2.2. Criteri per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni
2.3. Criteri per il rapporto numerico tra personale e bambini/adolescenti
2.4. Misure generali di prevenzione e di protezione
2.4.1. Pratiche di igiene
2.4.2. Distanziamento interpersonale
2.4.3. Pulizia e disinfezione
2.4.4. Utilizzo delle aree gioco
2.4.5. Ricambio dell'aria
2.4.6. Uso dei dispositivi
2.4.7. Consumo dei pasti
2.4.8. Utilizzo dei servizi igienici
2.4.9. Momenti di riposo e sonno
2.4.10. Raccolta dei rifiuti
2.5. Criteri per l’accesso quotidiano, il triage e la gestione dei casi sospetti
2.5.1 Criteri per l’accesso quotidiano
2.5.2 Procedura di triage
2.5.3 Gestione dei casi sospetti
2.6. Selezione e formazione del personale e informazione delle famiglie
2.7. Attenzioni per l’accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità/fragilità
2.8. Progetto organizzativo del servizio
2.8.1. Procedura di autorizzazione
2.8.2. Progetto organizzativo: contenuti
3. Sicurezza dei lavoratori e dei volontari
4. Conclusioni
5. Documentazione di riferimento


1. Le Linee guida sui servizi estivi
Le presenti “Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti" prendono spunto dalle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19" licenziate il 15 maggio 2020 dal Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione province d’Italia, l’Associazione nazionale comuni italiani e con il contributo scientifico della Società italiana di pediatria e dell’istituto degli Innocenti.
Le linee guida nazionali sono state analizzate preliminarmente dal gruppo tecnico provinciale e costituiscono il presupposto del presente documento che ha la finalità di declinarle nel contesto delle attività estive 2020 presso la Provincia Autonoma di Trento.
Si evidenzia al riguardo che le conoscenze nel contesto dell'emergenza Covid-19 possono modificarsi nel tempo, anche in maniera rapida, e che qualche aggiustamento sarà verosimilmente necessario anche nei contenuti delle proposte contenute nelle presenti linee guida.

1.1. Le Linee guida nazionali
Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha elaborato e licenziato in data 15 maggio 2020 le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19".
Tali linee guida sono state redatte in coerenza con gli orientamenti contenuti nel documento della Società italiana di pediatria sulle attività extradomestiche per soggetti in età evolutiva per la fase 2 durante l'emergenza SARS CoV-2, nonché avendo a riferimento le proposte e linee di indirizzo per modalità alternative di gestione in sicurezza dei centri estivi e delle attività per minori in fase 2 di emergenza Covid-19 elaborate a cura della Regione Emilia-Romagna ed il documento di proposte per la ripresa delle attività educative e scolastiche elaborato a cura dell’Associazione nazionale comuni italiani ed integrato dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nella premessa del documento nazionale si fa riferimento al contesto dell’emergenza sanitaria Covid- 19 che ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente - in particolare nella cosiddetta fase 1 dell’emergenza - la possibilità di movimento per tutti al di fuori del contesto domestico. Tali provvedimenti, cui si è accompagnata anche la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, hanno limitato drasticamente per i bambini e gli adolescenti le possibilità di svolgere attività ed esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare.
Il documento governativo sottolinea come, sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze dei medesimi provvedimenti sia stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco e all’educazione.
Diversi Organismi, Enti ed Associazioni nazionali che promuovono i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - tra cui in particolare il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell’adolescenza-CRC e l’Alleanza per l’infanzia - hanno richiamato l’urgenza e la necessità per la fase 2 dell’emergenza Covid-19 di ideare iniziative compatibili con le norme sanitarie destinate a promuovere le dimensioni sociali, educative, culturali dei bambini, con attenzione particolare a coloro che vivono in contesti di fragilità e vulnerabilità. Le stesse Società scientifiche pediatriche sottolineano i rischi per la salute e lo sviluppo dei bambini conseguenti alla pandemia, legati alla prolungata
mancanza di apporti educativi e di tempi adeguati di socializzazione, ancora più preoccupante per i bambini nei primi anni di vita così decisivi per il loro sviluppo.
Le linee guida nazionali si pongono l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare adeguate e sicure opportunità educative di socialità, gioco,sport appositamente pensate per bambini e ragazzi nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.
Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco e in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale impegnato nello svolgimento delle diverse possibili iniziative.
Il punto di maggiore attenzione riguarda il come attuare condizioni che consentano di offrire tali opportunità in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibili date le circostanze.
Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone legata alla progressiva riapertura delle attività, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, che va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida unitarie e protocolli operativi contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute per tutti. Tali indicazioni devono necessariamente tenere conto dei dati sull'evoluzione della pandemia da SARS CoV-2 e delle conoscenze sulla stessa, anche in riferimento alla popolazione pediatrica, che - alla luce dei dati attualmente disponibili - sembra ammalarsi meno e in forma più lieve rispetto alla popolazione adulta, contraendo in genere l’infezione in famiglia e non a scuola.
Il punto di maggiore attenzione riguarda il come attuare condizioni che consentano di offrire tali opportunità in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibili date le circostanze.
Come evidenziato dal Rapporto “Imprese aperte, lavoratori protetti" del Politecnico di Torino, è necessario stringere un patto di fiducia e responsabilizzazione con le famiglie che si basa sul principio cardine dell’“ognuno protegge tutti”, sempre e ovunque, attraverso l’adozione anche nella vita privata di comportamenti, stili di vita, prassi coerenti con le linee guida adottate nei servizi e nelle imprese, con la piena e condivisa consapevolezza che non è possibile azzerare i rischi, ma che necessitano di protocolli di sicurezza adeguati per ridurli al minimo.
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle attività considerate nelle diverse sezioni del documento governativo di riferimento: a) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante l’organizzazione delle attività, in piccoli gruppi nel caso dei bambini più piccoli, e in gruppi più grandi in caso di adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; b) l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi; c) l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, per ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati alle luce delle attuali raccomandazioni sanitarie.
Sulla base di tali presupposti, le linee guida nazionali trattano tre distinte tipologie di interesse:a) la riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti; b) la realizzazione di attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso sperimentazioni innovative nell’orizzonte dell’outdoor education; c) la realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative - i centri estivi - per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia delle scuole o altri ambienti similari.
La finalità del documento governativo di ripristinare le condizioni per l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco da parte di bambini e degli adolescenti, anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare, si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente precedente, a riprendere le proprie attività di lavoro.
Per questo motivo, nella circostanza in cui le richieste di accesso ai servizi siano superiori alle possibilità ricettive offerte, sarà necessario procedere ad una selezione delle domande tenendo conto anche delle effettive esigenze delle famiglie legate alla conciliazione vita/lavoro.
D'altra parte, poiché il diritto dei bambini e degli adolescenti alla socialità ed al gioco è di natura universale e non derivante dalla condizione di lavoro dei genitori, sarà la pluralità delle offerte previste a garantire che nessun bambino o adolescente sia escluso dalla possibilità di vivere esperienze organizzate e sicure al di fuori del contesto domestico.

1.2. Le Linee guida della Provincia Autonoma di Trento
Il presente documento fa riferimento al documento governativo di cui al precedente punto 1.1. ma è esteso alla fascia 3 mesi - 3 anni al fine di rappresentare alla comunità trentina l’offerta complessiva di servizi estivi e di conciliazione nella fascia 3 mesi -17 anni.
Le presenti linee guida sono coerenti con gli indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 della Provincia autonoma Trento per quanto riguarda la sicurezza descritti nei seguenti documenti:
a) “Indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle aziende. Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev.5 dd. 3 giugno 2020" redatto dal Comitato di coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento; si consiglia di controllare periodicamente gli eventuali aggiornamenti.
b) “Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive rev.3 28 maggio 2020" approvato dal Comitato provinciale di coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento.
Inoltre si è tenuto conto delle indicazioni riportate in altri documenti citati in appendice e di contributi in ambito locale provenienti da varie realtà pubbliche, associative e private.
Le presenti linee guide sono state elaborate in raccordo con il Dipartimento Istruzione e gli standard qui proposti sono raccordati, per quanto assimilabili, con gli gli standard elaborati dal Dipartimento medesimo per i servizi socio-educativi 0/3 anni e per la scuola dell’infanzia 3/6 anni e con il Protocollo generale del Comitato di coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento del 3 giugno 2020.
In questo momento appare quanto mai importante mantenere una visione condivisa tra i diversi organismi che in ambito pubblico/privato sono deputati all’organizzazione di servizi educativi estivi e conciliativi per bambini e adolescenti. La visione tiene ovviamente conto delle diverse tipologie di servizi e del contesto peculiare rispetto all'organizzazione di detti servizi, nonché delle diverse fasce di età di minori, ma anche delle funzioni/compiti che devono essere svolte/richieste alle famiglie/operatori.
In Provincia di Trento, la filiera dei servizi di conciliazione ed estivi, è normata dalla L.P. 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e la natalità" e risulta essere composta da Servizi erogati da organismi accreditati per l’utilizzo di Buoni FSE, Servizi erogati da organismi imprenditoriali in forma privata, baby sitter accreditate per l’utilizzo di buoni di servizio FSE, auto-organizzazione familiare, attività educative e di volontariato e servizi di nido aziendale. L’offerta dei servizi estivi si poggia sui servizi socio-educativi normati da L.P. 28 maggio 2009 n. 6 e ss.mm “Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi'.
Le linee guida provinciali, in coerenza con gli orientamenti nazionali, identificano i requisiti dei servizi estivi da attivarsi con il duplice intento di bilanciare le esigenze di conciliazione vita/lavoro dando concrete risposte alle famiglie e al contempo offrire ai minori la possibilità di godere del diritto alla socialità e all'educazione, mettendo in primo piano la tutela della salute degli stessi, della famiglie e degli operatori.
È un documento in evoluzione che sarà sottoposto a monitoraggio continuo da parte delle varie autorità competenti, in modo particolare per la sorveglianza della parte relativa alle misure generali di prevenzione e protezione in riferimento all'emergenza Covid-19. Saranno svolte anche delle sperimentazioni con il supporto della Fondazione Bruno Kessler per definire il possibile ruolo della tecnologia per monitorare il distanziamento e favorire - tramite idonei percorsi di affiancamento educativo - il cambiamento nel comportamento in bambini e ragazzi.

1.3. Ambito di applicazione
Le disposizioni contenute nelle presenti “Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti" si applicano a tutti i servizi estivi siano essi pubblici, conciliativi o di altra natura, quali per esempio volontariato, destinati a minori in fascia di età compresa tra i 3 mesi e 17 anni.
L’attività, indipendentemente se di gruppo o individuale, potrà essere erogata da Ente pubblico, associazioni e cooperative sociali, organismi imprenditoriali in forma privata, Enti e baby sitter accreditati per l’utilizzo di Buoni di servizio FSE, Auto-organizzazione familiare, ed in forma di volontariato.
Sono ammesse unicamente attività diurne a carattere non residenziale.

2. Requisiti dei servizi
Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di costituire il riferimento unitario per le attività estive educative, ludico-ricreative e di socializzazione sull’intero territorio provinciale nel contesto dell’attuale fase dell'emergenza Covid-19.
Gli aspetti presi in considerazione riguardano: a) i criteri di iscrizione; b) i criteri per gli spazi interni ed esterni; c) i criteri per il rapporto numerico tra personale e bambini/ragazzi; d) le misure generali di prevenzione e protezione; e) i criteri per l’accesso quotidiano, il triage e la gestione dei casi sospetti; f) i criteri di selezione e formazione del personale e informazione delle famiglie; g) le attenzioni per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità/fragilità; h) il progetto organizzativo del servizio offerto.
L'ente gestore deve prevedere una pluralità di spazi e di attività che permettano ai bambini e ai ragazzi di trascorrere un tempo di qualità dal punto di vista relazionale e ludico, pur in un contesto per loro nuovo. Gli operatori dovranno accompagnare i bambini e i ragazzi a vivere le attività e le relazioni con le nuove modalità, riallacciando i rapporti e dando valore e significato alle regole, in un'ottica di responsabilità condivisa, anche con le famiglie.
Durante lo svolgimento delle attività potrebbero essere effettuate visite di sopralluogo a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’APSS, di concerto con l’Agenzia per la famiglia, finalizzate a verificare la conformità della struttura/area di attività e dell’organizzazione rispetto agli standard previsti dalle presenti linee guida.

2.1. Criteri di iscrizione
L’accesso alle attività estive potrà realizzarsi da parte di tutti i bambini e ragazzi nella fascia 3 mesi - 17 anni mediante apposita iscrizione. In via generale l’erogatore del servizio deve prevedere dei criteri di priorità nell’accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro (per esempio situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working e/o condizioni economica, condizione di fragilità/disabilità).

2.2. Criteri per l’utilizzo degli spazi interni ed esterni
In considerazione della necessità di garantire il previsto distanziamento fisico, è fondamentale che l'ente gestore preveda una pluralità di spazi per lo svolgimento delle attività programmate.
Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione degli spazi ad accogliere le diverse attività programmate non potranno prescindere dalla valutazione della adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza, sotto ogni aspetto.
È opportuno privilegiare il più possibile attività in spazi aperti all’esterno. Questi spazi, qualora non di pertinenza esclusiva dell’ente, devono essere circoscritti e a uso esclusivo per il tempo utilizzato per lo svolgimento delle attività del servizio.
In caso di utilizzo di spazi chiusi, le sedi idonee a svolgere le attività sono gli edifici pubblici adibiti solitamente all’educazione, ludoteche, edifici privati quali oratori, sale associative e strutture accreditate ad erogare servizi di conciliazione. Queste sedi dovranno disporre di spazi sufficientemente ampi per garantire il distanziamento previsto ed avere comunque a disposizione anche adeguati spazi esterni per permettere di svolgere attività all’aperto.
Gli spazi devono rispondere alle varie funzionalità necessarie per i servizi generali (servizi igienici, consumo dei pasti, riparo in caso di maltempo, ecc.), nel massimo rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dalle presenti linee guida.
Nei locali interni deve essere previsto un rapporto massimo tra numero dei bambini e metri quadrati pari a 1 bambino ogni 4 metri quadrati. Qualora i metri quadri a disposizione o il rapporto numerico adulto/minore permettano la presenza di più di un gruppo, tra ciascun gruppo deve essere sempre garantita una distanza di sicurezza di almeno 2 metri, assicurando inoltre il frequente ricambio d’aria.

2.3. Criteri per il rapporto numerico tra personale e bambini/adolescenti
I criteri sotto riportati tengono in considerazione la necessità di organizzare le attività per piccoli gruppi, tenuto conto sia il grado di autonomia dei bambini sia la loro capacità di aderire alle misure previste per ridurre il rischio di contagio Covid-19.
II rapporto numerico tra operatori e bambini/adolescenti è graduato per fasce d’età e ogni gruppo deve prevedere un massimo di: 4 bambini con 1 operatore per la fascia di età 3 mesi-3 anni; 6 bambini con 1 operatore per la fascia di età 3-6 anni; 7 bambini con 1 operatore per la fascia di età 6-11 anni; 10 ragazzi con 1 operatore per la fascia di età 11/17 anni.
Si deve garantire la condizione di stabilità del piccolo gruppo per tutto il tempo di svolgimento dell’attività, ossia il gruppo deve prevedere sempre gli stessi componenti anche in relazione agli operatori attribuiti. Sono da evitare attività che prevedono la mescolanza dei gruppi di bambini/ragazzi. Queste condizioni proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.
Non è ammessa alcuna attività che comprenda assembramenti di più persone, comprese le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.
 

Tab. n. 2 - Standard rapporto operatori/bambini-ragazzi

fascia 3 mesi / 3 anni

1 operatore ogni 4 bambini

fascia 3 / 6 anni

1 operatore ogni 6 bambini

fascia 6/11 anni

1 operatore ogni 7 bambini

fascia 11/17 anni

1 operatore ogni 10 ragazzi

 
La tabella n. 3 riporta a titolo comparativo gli orientamenti sullo standard operatori/utenti adottati in altri documenti.

Tab. n. 3 - Confronto standard operatori/bambini-ragazzi

Indicatore fascia di età

Documento governativo (15/5/2020)

Regione Emilia Romagna (28/4/2020)

Politecnico di Torino (14/5/2020)

Provincia Autonoma di Bolzano (8/5/2020)

Regione Veneto (23/5/2020)

Pat

Dipartimento istruzione

0-3 anni

non previsto

1 operatore ogni 3 bambini

1 operatore ogni 5/8 bambini

1 operatore ogni 4 bambini

1 operatore ogni 5 bambini

1 operatore ogni 4 bambini

3-6 anni

1 operatore ogni 5 bambini

1 operatore ogni 5 bambini

1 operatore ogni 10 bambini

1 operatore ogni 6/10 bambini

6-11 anni

1 operatore ogni 7 bambini

1 operatore ogni 7 bambini

dimezzamento della

numerosità del gruppo

1 operatore ogni 6 bambini

1 operatore ogni 7 bambini

non previsto

11-14/17 anni

1 operatore ogni 10 ragazzi

1 operatore ogni 10 ragazzi

dimezzamento della

numerosità del gruppo

non previsto

1 operatore ogni 10 ragazzi

non previsto


2.4. Misure generali di prevenzione e di protezione
Considerato che l’infezione virale si trasmette per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), alla luce delle attuali conoscenze e raccomandazioni, le misure generali di prevenzione e protezione da applicare sempre riguardano: a) le pratiche di igiene; b) il distanziamento interpersonale; c) la pulizia e la disinfezione; d) l’utilizzo delle aree gioco; e) il ricambio dell'aria; f) l’uso dei dispositivi; g) il consumo dei pasti; h) l'utilizzo dei servizi igienici; i) i momenti di riposo e sonno; l) la raccolta dei rifiuti.
L’ente erogatore deve predisporre apposite informative/segnaletiche che richiamano tutti a praticare i comportamenti corretti.
Per specifiche in merito a definizioni e buone pratiche si fa riferimento all’Allegato 2 “Indicazioni per la pulizia, detersione, igienizzazione, disinfezione e sanificazione” del “Protocollo generale di sicurezza sul lavoro” rev.5 - 3 giugno 2020, approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento.

2.4.1. Pratiche di igiene
Tutti coloro che frequentano le attività (bambini, ragazzi, operatori) devono lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, in modo appropriato e non frettoloso. Il personale inviterà i bambini a lavarsi le mani in particolare: all’ingresso e in uscita dall’attività/struttura, prima e dopo i pasti e dopo ogni utilizzo dei servizi igienici, nei cambi di attività e di luoghi, quando le mani sono visibilmente sporche. Le mani lavate con acqua e sapone vanno asciugate con salviette monouso da eliminare in appositi contenitori.
Se le mani non sono visibilmente sporche e se l'acqua corrente non è disponibile, si può usare il gel idroalcolico. Il gel idroalcolico deve essere disponibile in tutti i locali e in ingresso ed uscita dalle strutture. Ogni operatore deve sempre avere con sé un flacone per uso personale.
Non toccarsi il viso con le mani. Tossire o starnutire nella piega del gomito o in un fazzoletto monouso da eliminare immediatamente. Evitare abbracci e strette di mano. Evitare di condividere gli oggetti personali.

2.4.2. Distanziamento interpersonale
Tutte le attività vanno organizzate cercando di mantenere il più possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro, ponendo attenzione a evitare in ogni momento possibili assembramenti, privilegiando giochi e attività all’aria aperta e che non richiedono prossimità fisica e mantenendo i gruppi stabiliti per tutte le attività organizzate.

2.4.3. Pulizia e disinfezione
Le superfici vanno pulite frequentemente e con cura, ponendo particolare attenzione a quelle che più frequentemente vengono a contatto con le mani e alle superfici sulle quali possono depositarsi le goccioline di saliva (maniglie di porte e finestre, rubinetti, interruttori della luce, tavoli, sedie, giochi,...).
Per le pulizie effettuate durante la giornata si possono utilizzare i comuni detergenti. Per le pulizie di fine giornata, almeno una volta al giorno o comunque al bisogno, si deve procedere alla disinfezione con prodotti a base di alcool etilico al 70% oppure di ipoclorito di sodio al 0,1%.
Tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. Durante le operazioni di pulizia deve essere garantita adeguata aerazione. L’utilizzo dei prodotti indicati deve essere previsto nel documento di valutazione dei rischi; laddove tale documento non sia previsto (ludoteche, edifici privati quali oratori, sale associative e strutture accreditate a servizi di conciliazione, ecc) è necessario porre adeguata attenzione all’utilizzo dei prodotti specifici nel rispetto di quanto indicato dalla scheda tecnica.
I giochi e materiali a disposizione dei bambini/ragazzi devono essere lavabili e disinfettabili. Devono essere puliti frequentemente e comunque a fine giornata, e ad uso di un singolo gruppo di bambini. Se usati da più gruppi è necessaria la disinfezione prima dello scambio.
Laddove è previsto l'utilizzo di dispositivi elettronici (tablet, touch screen, tastiere, telecomandi), per la disinfezione seguire le istruzioni del produttore. Se non disponibili, considerare l'uso di salviette preimpegnate o panni imbevuti di prodotti a base di alcol etilico al 70%.
Nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto da circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

2.4.4. Utilizzo delle aree gioco
Qualora durante le attività programmate fosse previsto l’utilizzo di aree gioco (anche di non esclusiva pertinenza dell’ente), all’inizio e alla fine delle attività di ogni piccolo gruppo e al bisogno, l’ente gestore deve provvedere alla loro disinfezione, con particolare attenzione a tutte le superfici a contatto con le mani.

2.4.5. Ricambio dell'aria
Tutti i locali chiusi vanno arieggiati frequentemente e va evitato il ricircolo d’aria negli impianti di climatizzazione.

2.4.6. Uso dei dispositivi
Per accedere e permanere alle attività/struttura, tutti gli operatori e tutti i bambini di età superiore ai 6 anni sono tenuti ad indossare le mascherine in modo appropriato, sostituendole nel caso si deteriorino.
I bambini e i ragazzi devono indossare mascherine chirurgiche o di comunità di propria dotazione, di misura adeguata e conformi a quanto previsto per un corretto uso protettivo, come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Gli operatori devono indossare mascherine chirurgiche. Per gli operatori che accudiscono bambini di età inferiore ai 6 anni non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico, potrà essere previsto l’uso di ulteriori dispositivi (es: guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica e al rinforzo delle misure di igiene.
Per le attività di pulizia e disinfezione prevedere l’utilizzo corretto dei guanti monouso. L'utilizzo dei guanti non sostituisce la pulizia delle mani.
L'ente gestore deve garantire la dotazione quotidiana necessaria di tutti i dispositivi di protezione, comprese mascherine di riserva, nel caso si deteriorassero o andassero perdute durante le attività.

2.4.7. Consumo dei pasti

Si prevede il consumo dei pasti/spuntini nel rispetto delle norme in termini di distanziamento ed evitando contatti tra gruppi diversi, mantenendo sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro. È necessario individuare le modalità con cui i bambini possono spostarsi fra le diverse zone della struttura al momento del pasto, per garantire che si evitino assembramenti. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni.
Si prevedono pasti con lunch box individuali fomiti dall’ente gestore oppure portati da casa. Qualora ci si avvalga di fornitori esterni per il pasto, costoro non possono avere accesso alla struttura/spazio di attività. Per le bevande si prevede utilizzo di bottiglie individuali fornite dall’ente o di borracce personali portate da casa.
Nel caso di strutture che prevedano l’uso della cucina (compreso uso stoviglie e posate) è da prevedere l’aggiornamento del Piano di autocontrollo haccp per il servizio di preparazione e erogazione dei pasti nel rispetto delle indicazioni dell’autorità sanitaria connesse all’emergenza Covid- 19 e in particolare dal “Protocollo di sicurezza sul lavoro per le attività di ristorazione” ver.1 del 8 maggio 2020 e dal “Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive" rev.3 - 28 maggio 2020, approvati dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento.

2.4.8. Utilizzo dei servizi igienici
I servizi igienici devono essere di uso esclusivo, puliti e disinfettati almeno una volta al giorno e comunque al bisogno.
Nel caso di strutture con blocchi unici di servizi igienici per bambini, sono assegnate delle postazioni ai bambini del medesimo gruppo con le indicazioni per l’individuazione da parte dei bambini delle postazioni loro assegnate. Va evitata la compresenza contemporanea di bambini appartenenti a gruppi diversi e va implementata l’aerazione del locale. Per la pulizia dei bambini al personale è raccomandato indossare: guanti e dispositivi di protezione occhi, viso e mucose, in caso di necessità d’intervento di più operatori è necessario organizzarsi in modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata.

2.4.9. Momenti di riposo e sonno
Il sonno dei bambini più piccoli è previsto se compatibile con le fasce orarie di apertura del servizio contenute nel progetto organizzativo. Si deve favorire l’utilizzo di tutti gli spazi possibili, in particolare dei locali di superfici maggiori o all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento dei gruppi di bambini e delle distanze interpersonali di almeno un metro. Va garantita la sorveglianza dei bambini e l’aerazione prevista per i locali.
Il lettino o il posto dedicato per il riposo deve essere assegnato al bambino e non prevedere un uso promiscuo. L’eventuale uso di biancheria (federa per cuscino, lenzuola, coperte) è ammesso solo per uso personale e portata da casa.

2.4.10. Raccolta dei rifiuti
L'ente deve disporre di un sistema di raccolta differenziata per fazzoletti, mascherine e guanti usati, con contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con chiusura a nastro. Il personale indossa i guanti prima di chiudere il sacchetto e di toglierlo dal suo contenitore, per poi smaltirlo come rifiuto indifferenziato in doppio sacchetto.
Per specifiche sulla gestione dei rifiuti fare riferimento all’Allegato 3 Gestione RIFIUTI del “Protocollo generale di sicurezza sul lavoro" rev.5 - 3 giugno 2020, approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento.

2.5. Criteri per l’accesso quotidiano, il triage e la gestione dei casi sospetti
2.5.1 Criteri per l’accesso quotidiano

È necessario che la situazione di arrivo e di riconsegna dei bambini si svolga senza comportare alcun assembramento, garantendo sempre il distanziamento fisico nelle aree interessate, eventualmente prevedendo appositi riferimenti sulle distanze da rispettare.
A tal fine, in base alle situazioni specifiche, l’ente gestore valuta se è necessario scaglionare il momento dell’accoglienza e/o della riconsegna del minore nell’arco di un tempo complessivo congruo e se è opportuno differenziare i punti di ingresso e di uscita, individuando percorsi obbligati indicati da apposita segnaletica.
La zona di accoglienza dei bambini deve essere all’esterno dell'area/struttura, onde evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.
Prima di accedere alla struttura/attività tutti (bambini, ragazzi ed adulti) devono lavarsi le mani con acqua corrente e sapone o, in assenza di questo, con gel idroalcolico, secondo apposita segnaletica posta in ingresso. Analogamente deve avvenire in uscita dalla struttura/attività.

2.5.2 Procedura di triage
La procedura di triage prevede che sia vietato l’accesso o la permanenza presso la struttura/attività a chiunque manifesti sintomatologia influenzale e/o temperatura superiore a 37,5° o contatti con persone positive o con sintomi suggestivi per Covid-19.
Chiunque manifestasse a domicilio sintomi influenzali e/o temperatura superiore a 37,5°C o venisse a contatto con persone positive o con sintomi suggestivi per Covid-19 è tenuto a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e a seguirne le indicazioni. Il Servizio igiene attraverso l’inchiesta epidemiologica contatterà i contatti stretti. L’ente gestore deve collaborare con i Servizi Igiene per l’inchiesta epidemiologica.
Al momento dell’accesso alla struttura/sede di attività tutti i soggetti devono comunicare l’assenza di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali e di contatti con persone positive o con sintomi suggestivi per Covid-19. Per i minori tali condizioni sono comunicate dagli adulti responsabili.
Prima di accedere alla struttura i soggetti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura. La struttura deve pertanto disporre di adeguati strumenti di rilevazione della temperatura, preferibilmente quelli che non prevedono il contatto. Tali strumenti vanno disinfettati con salviette imbevute con alcol al 70% prima e dopo l’utilizzo e comunque se vengono a contatto con persone o superfici.

2.5.3 Gestione dei casi sospetti
Durante le attività potrà essere misurata la temperatura in presenza di sintomi influenzali suggestivi per Covid-19.
Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali manifestatesi in ingresso o nel corso delle attività:
a. se trattasi di operatore: il soggetto è isolato in un locale/zona separato, protetto da mascherina chirurgica e deve contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. È tenuto ad allontanarsi dalla struttura prima possibile. Non deve recarsi al Pronto Soccorso. Il medico di medicina generale valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio igiene per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario. L'ente gestore deve collaborare con i Servizi igiene nell'inchiesta epidemiologica e per l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario;
b. se trattasi di bambino o ragazzo: il soggetto è isolato in un locale/zona separato e protetto da mascherina chirurgica e accudito dall'operatore fino all’arrivo del familiare, tempestivamente avvisato e che deve arrivare nel minor tempo possibile. L'operatore deve indossare guanti, occhiali o protezione facciale, mascherina FFP2 senza valvola, camice e cuffia. Il genitore deve contattare nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il pediatra di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio igiene per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciari. L’ente gestore deve collaborare con i Servizi igiene nell'inchiesta epidemiologica e per l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario.
Per la gestione di eventuali casi sospetti Covid-19, l'ente gestore deve adeguare il contenuto della cassetta/pacchetto di pronto soccorso a disposizione degli operatori nel luogo di erogazione del servizio, con un kit di protezione specifico per chi assiste il soggetto sintomatico: mascherina FFP2 senza valvola, occhiali o protezione facciale, guanti monouso.

2.6. Selezione e formazione del personale e informazione delle famiglie
L’offerta complessiva dei servizi educativi erogati in Provincia di Trento è composta dal Sistema integrato provinciale pubblico, normato dalla L.P.12 marzo 2002, n. 4 "‘Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia", dai servizi di conciliazione vita/lavoro, normati da L.P. 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e la natalità" e dalle attività socio-educative normate dal L.P. 28 maggio 2009 n. 6 e ss.mm. “Norme perla promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi".
Il personale sarà selezionato in base alla tipologia di servizio erogato e secondo la normativa di riferimento. Tenuto conto dell’ampia gamma dei servizi erogati e delle differenti caratteristiche organizzative, costituirà un'opportunità positiva la possibilità degli Enti di coinvolgere volontari maggiorenni, formati per la tipologia della proposta offerta.
Tutto il personale, anche volontario, deve essere adeguatamente formato sui temi della prevenzione da Covid-19 e sull’adeguata applicazione delle presenti linee guida nonché sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle misure di igiene e prevenzione e sulle informazioni da dare ai genitori che afferiscono al servizio. La formazione richiesta è predisposta dall'Agenzia per la famiglia, in collaborazione con il Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, il Dipartimento di prevenzione dell’APSS e Trentino School of Management. Tale formazione deve essere svolta preventivamente rispetto all’avvio delle attività e documentata da attestato rilasciato da Trentino School of Management.
È altresì importante che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini e dei ragazzi che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle attività da proporre e condividere con gli stessi.
È raccomandato che ogni struttura/ente abbia il referente Covid-19 interno adeguatamente formato da “Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev.5 - 3 giungo 2020, indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle aziende" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento.
Gli enti gestori sono tenuti a dare adeguata comunicazione a tutti i genitori che fruiscono del servizio sulle misure di prevenzione e protezione adottate dalla struttura nel rispetto delle presenti linee guida, coinvolgendo attivamente anche i bambini e gli adolescenti. Vanno previsti momenti e materiali informativi sulle misure adottate, sulle regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste.
Va sottolineata l’importanza di agire coerentemente anche in famiglia, in un'ottica di responsabilità condivisa e di protezione per tutti.
In base a situazioni individuali, si dovrà prevedere un colloquio di pre-inserimento con i genitori per valutare la modalità di ripresa delle attività in gruppo del minore, compresa la valutazione delle condizioni di salute dello stesso con il pediatra di libera scelta.

2.7. Attenzioni per l’accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità/fragilità
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini e ragazzi con disabilità/fragilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.
Nel caso di bambini e ragazzi con disabilità il rapporto numerico deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino/ragazzo, favorendo il rapporto numerico a 1 operatore per 1 bambino o ragazzo, al massimo 1 operatore per 2 bambini ove la certificazione medica lo consenta.
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. In coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina i bambini e ragazzi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza a questi soggetti, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico, per gli operatori potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi unitamente alla mascherina chirurgica, in particolare guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose oltre al rinforzo delle misure di igiene.
Il personale coinvolto dovrà essere adeguatamente formato a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo conto anche delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini e ragazzi con disabilità nel comprendere il senso delle misure di prevenzione.
Necessario sarà organizzare un colloquio dedicato con i genitori del bambini/ragazzo per capire come ha vissuto questi mesi, quali sono stati i rapporti con i servizi socio/sanitari, quali misure è necessario attivare e con quali modalità inserirlo nelle attività estive, compresa la valutazione delle condizioni di salute dello stesso con il pediatra di libera scelta.

2.8. Progetto organizzativo del servizio
2.8.1. Procedura di autorizzazione

L'ente gestore presenta al Comune sul cui territorio è previsto lo svolgimento del servizio estivo segnalazione di inizio attività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della LP 23/1992, contenente il progetto organizzativo accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità del progetto alle presenti Linee guida. Il servizio estivo può essere attivato dall’ente gestore dalla data della presentazione della segnalazione al Comune.
Il Comune accerta l'esistenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti dalle Linee guida. In caso di accertata carenza o assenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti dalle Linee guida il comune, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti ex art. 23 della LP 23/1992. Se è possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alle Linee guida, il comune, con atto motivato, invita l’ente gestore a provvedere prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a tre giorni per l'adozione di queste ultime. Decorso il termine, se queste misure non sono adottate, l'attività s'intende vietata.

2.8.2. Progetto organizzativo: contenuti
Il progetto organizzativo deve contenere le seguenti informazioni:
1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli - precedenti e successivi - previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
2) il numero e l’età dei bambini/ragazzi accolti, nel rispetto del rapporto sopraindicato e dello spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
3) la descrizione degli ambienti e degli spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, anche mediante l’utilizzo di una piantina non asseverata, qualora non si utilizzino locali di proprietà della pubblica amministrazione, delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali - ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. - siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità e distanziamento fisico;
4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero/settimanale di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza;
5) il modulo per l’elenco quotidiano del personale impiegato nel rispetto del prescritto rapporto numerico massimo con il numero di bambini e ragazzi accolti, ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori e dell'eventuale referente Covid-19;
6) il modulo per l’elenco quotidiano dei bambini ed adolescenti accolti nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 2.3. Criteri per il rapporto numerico tra personale e bambini/adolescenti"',
7) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari/comunità di accoglienza al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto e delle attività, secondo quanto previsto al punto 2.7. Attenzioni per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità/fragilità',
8) le modalità di rispetto di tutte le prescrizioni igieniche e di protezione, così come previste al punto 2.4. Misure generali di prevenzione e protezione dettagliato nello specifico per ognuno degli standard previsti, secondo quanto previsto nell'apposita check-list sanitaria
9) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico, nel rispetto di quanto previsto alle lettere K) e QQ) dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 2 maggio 2020;
10) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area/attività così come previsto al punto 2.5. Criteri per l’accesso quotidiano, per il triage e per la gestione dei casi sospetti;
11) le modalità formazione del personale e le modalità di informazione ai genitori, ai bambini e
ai ragazzi così come previsto al punto 2.6. Criteri di selezione e formazione del personale e informazione delle famiglie. .
L’ente gestore deve garantire che il servizio è organizzato e le attività sono svolte nel rispetto della disciplina della privacy di cui al regolamento UE2016/679 e D.Lgs 196/2013.

3. Sicurezza dei lavoratori e dei volontari
Le presenti linee guida contengono le indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità e sono finalizzate a implementare l’efficacia delle misure di contenimento adottate in tutti i luoghi di lavoro per contrastare l'epidemia di Covid-19 e mitigarne gli effetti.
Per gli addetti alle attività nei servizi estivi e di conciliazione, a qualunque titolo e ruolo, volontari compresi, si rimanda, in materia di Sicurezza, a quanto previsto nel “Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev.5 - 3 giugno 2020, indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle aziende" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento.
Nel caso di strutture che abbiano in uso la cucina si richiama espressamente quanto previsto nel “Protocollo di sicurezza sul lavoro per le attività di ristorazione” ver.1 del 8 maggio 2020 e dal “Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive” rev.3 - 28 maggio 2020, approvati dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento

Valutazione dei rischi e Covid-19
Il contagio da Covid-19 può avvenire anche all’interno dei luoghi di lavoro o comunque per motivi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e protezione dettate da provvedimenti speciali, a tal fine emanati dal Governo, è parte attiva al fine di contenere la diffusione dell’infezione. Il Covid-19, appartenendo alla famiglia dei coronavirus, è un agente biologico attualmente classificato nel gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. Le condizioni di esposizione al microrganismo, possono essere di tipo specifico, ovvero tipico dell’attività lavorativa svolta, come ad es. personale sanitario del pronto soccorso, di reparti di degenza, di laboratorio. In tale circostanza la valutazione dei rischi è specificamente disciplinata. Sono di tipo generico quando il rischio è presente ma non è direttamente riconducibile alla natura intrinseca della mansione esercitata o del compito svolto, e non necessita di particolare misure precauzionali nel documento di valutazione dei rischi (es. comune influenza). Si pensi alle attività nelle scuole, negli ambienti industriali, alle attività commerciali,
alle attività di trasporto. A fronte della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema legato al Covid-19, si ritiene tuttavia di precisare che, per quelle attività dove l'esposizione è di tipo generico, la valutazione del rischio andrà svolta principalmente in funzione di specifiche disposizioni legislative e loro eventuali successive modifiche, in particolare per quelle condizioni lavorative in cui la probabilità di esposizione al rischio di contagio può essere particolarmente rilevante.
Per le attività estive e di conciliazione la valutazione del rischio deve essere svolta principalmente in funzione di specifiche disposizioni legislative e loro eventuali successive modifiche, attenendosi ad ogni punto specifico alle presenti Linee guida della provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti.
Si specifica che il referente Covid- 19 fa parte di una raccomandazione contenuta nell'ordinanza del Presidente della Provincia del 15 aprile 2020.
Circa la collaborazione del medico competente, la gestione degli operatori “fragili”, la tutela dei soggetti fragili e quant'altro qui non specificato, si rimanda al documento di riferimento “Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev.5 - 3 giungo 2020, indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle aziende".

4. Conclusioni
Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di costituire il riferimento unitario per lo sviluppo coordinato di esperienze e attività estive sull’intero territorio provinciale nel contesto dell’attuale fase dell’emergenza Covid-19.
Se questa caratteristica risponde all’esigenza di rendere il più possibile sicure e non frammentate le esperienze che si svilupperanno, non deve essere sottovalutata anche l’esigenza di consentire e incentivare le progettualità, anche innovative, che potranno esprimersi sul territorio, come elemento di valore delle risorse che ogni territorio potrà mettere in gioco per lo sviluppo delle diverse iniziative.
I prossimi mesi potranno essere, da questo punto di vista, una significativa opportunità che aiuterà tutti a capire come gestire le attività educative, ludico ricreative e di socializzazione, in una condizione di sicurezza e in cui gli elementi di garanzia sanitaria dovranno necessariamente integrarsi con una organizzazione delle strutture e dei progetti diversa da quella che ha caratterizzato la fase precedente l’emergenza sanitaria.
Per tutto questo è opportuno lavorare insieme e mai come in questo momento è importante riuscire a farlo nell’interesse dei bambini e delle loro famiglie.

5. Documentazione di riferimento
Si richiamano di seguito i documenti di riferimento che sono stati consultati ai fini della predisposizione delle presenti linee guida.
1. “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19" elaborate Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri”
2. “Proposte e linee di indirizzo per modalità alternative di gestione in sicurezza dei centri estivi e delle attività per minori in fase 2 di emergenza COVID 19” della Regione Emilia-Romagna del 28 aprile 2020
3. Rapporto “Scuole aperte, società protette” del Politecnico di Torino del 14 maggio 2020
4. Comunicato “Decreto rilancio: segnali positivi ma timidi sui bisogni sociali ed educativi dei bambini, degli adolescenti e a favore delle famiglie” a cura dell’Alleanza per l’infanzia del 22 maggio 2020
5. DCPM 17 maggio 2020 “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività"
6. Documenti e raccomandazioni della Società italiana di pediatria (www.sip.it), dell'Associazione culturale pediatri (www.acp.it), del Centro di documentazione sulla salute perinatale e riproduttiva della Regione Emilia Romagna (www.saperidoc.it), dell’Associazione italiana di epidemiologia (https://www.epidemioloqia.it/nuovo-coronavirus-sars-cov-2/), della Società italiana di Igiene e sanità pubblica (http://www.sitinazionale.org/)
7. Report monitoraggio Covid-19 a cura dell’istituto Superiore di Sanità https://www.epicentro.iss.it/ e http:7/www,salute.qov.it/portale
8. Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev.5 del 3 giugno 2020, indirizzi per la gestione dell’emergenza covid-19 nelle aziende” approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento
9. Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive” rev.3 - 28 maggio 2020. approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento.
10. Protocollo di sicurezza sul lavoro'per le attività di ristorazione ver.1 del 8 maggio 2020, approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento.
11. Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
12. Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 2 maggio 2020, lettere K) e QQ) per la regolamentazione dell'utilizzo di mezzi per il trasporto
13. Ordinanza Del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 50 del 23 maggio 2020, Allegato 1 “Servizi per l'infanzia e l'adolescenza”
14. Delibera di Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 di data 8 maggio 2020 “Istituzione di un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell'infanzia e gli alunni e le alunne della scuola primaria” e relative linee guida in attuazione della LP 4/2020
15. Protocolli SSL Scuola 0-3 e 3-6, Ver.1, approvati il 3 giugno 2020 dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento Il presente documento è stato elaborato dal gruppo tecnico interdipartimentale della Provincia Autonoma di Trento, coordinato dall’Agenzia per la famiglia, le politiche giovanili e la natalità, a partire dal documento licenziato il 15 maggio 2020 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19". Il gruppo tecnico è composto dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (dr. Luciano Malfer, dr.ssa Chiara Martinelli, dr.ssa Patrizia Pace), dal Dipartimento Salute e politiche sociali (dr.ssa Anna Pedrotti), dal Dipartimento di prevenzione della APSS (dr.ssa Silva Franchini).

Per il Comitato prov. coord. SSL a cura del Sottogruppo COVID19
Dott. Marcello Cestari - Uff. Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Dipartimento Salute PAT (Coordinamento)
Dott. Alessandro Pedrotti - Uopsal APSS (collaborazione con Uff. Sic. Amb. Lavoro PAT)
Dott.ssa Barbara Battistello - rappresentanza settore agricoltura
Dott. Arch.Raffaella Giannini - Serv. Antincendi e Protezione Civile -PAT
Manuela Faggioni - CGIL Trento- rappresentanza sindacale
Dott.ssa Sandra Cainelli - Serv. Lavoro PAT
Dott.Dario Uber - Uopsal - Dip. Di Prevenzione - APSS
Dott.lng. Paolo Angelini - Ass.Artigiani Trento - rappresentanza datoriale
Dott.lng. Alfonso Piccioni - INAIL Trento
Dott. Azelio De Santa - rappresentanza Medici Competenti

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