Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale contingibile ed urgente 6 giugno 2020, n. 29/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020, pubblicata nel numero straordinario n. 2 dell'8 maggio 2020 del Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 19;
• la propria ordinanza contingibile e urgente n. 14/2020 del 26.03.2020;

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus COVID-19 e che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione del virus COVID-19, lo stato di Pandemia;
• che la situazione epidemiologica è costantemente migliorata e risulta attualmente stabile;
• che l'articolo 1, comma 11, della legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020 dispone che con ordinanza del Presidente della Provincia siano determinate le norme di sicurezza a cui attenersi per gli eventi e le manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone;
• che con l'articolo 154 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n 34 è stato modificato l'articolo 68 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 e quindi, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 26.03.2020, la sospensione dei termini di versamento degli atti emessi da Alto Adige Riscossioni Spa è stata prorogata al 31 agosto 2020 ed i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro la fine di settembre 2020;
• che i pignoramenti di crediti presso terzi instaurati da Alto Adige Riscossioni Spa non sono sospesi e questo comporta uno svantaggio per la popolazione della Provincia autonoma di Bolzano;
• che per i piani rateali concessi da Alto Adige Riscossioni Spa il mancato pagamento di cinque rate nel periodo di sospensione previsto all'articolo 6 dell'ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 26.03.2020 determinerebbe per il cittadino la decadenza dal benefico di rateazione. Ciò contrariamente alla disciplina per Agenzia delle Entrate - Riscossioni che ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 prevede una decadenza in caso di mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
• che in considerazione dell'attuale stato di emergenza si ritiene opportuno, per il periodo considerato, allineare anche per i piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa l'effetto della decadenza al mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
• che la mancanza delle somme di denaro necessarie per fare fronte ai propri bisogni primari determinerebbe un rischio per la pubblica sicurezza;
• che per le stesse ragioni e per i fini enunciati nel decreto del Ministero delle Finanze del 24 febbraio 2020 è necessario prevedere una disciplina unitaria a livello provinciale di questi aspetti della riscossione coattiva svolta per il tramite di Alto Adige Riscossioni Spa;
 

ORDINA

1) che gli eventi e le manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone si tengono osservando le misure di sicurezza di cui all'allegato 1;
2) che le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di cui all'allegato 2;
3) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, di prevedere che la decadenza dal beneficio di rateazione avvenga al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
4) di applicare la sospensione di cui all'articolo 152, comma 1 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 anche alle procedure di pignoramento instaurate da Alto Adige Riscossioni Spa per conto di tutti i suoi enti affidanti del territorio provinciale;
5) le istituzioni scolastiche e formative della Provincia possono mettere a disposizione dei Comuni o di altre organizzazioni che offrono servizi di assistenza estiva per bambini e adolescenti personale delle scuole dell'infanzia, nell'ambito dei rapporti di lavoro in essere, docenti delle scuole di ogni ordine e grado, collaboratori e collaboratrici all'integrazione ed educatori e educatrici professionali, che su base volontaria si sono resi disponibili per questa attività.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2 e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19


Allegati:
1) Misure specifiche per eventi e manifestazioni;
2) Misure specifiche per i mercati.

ALLEGATO 1
Misure specifiche per eventi e manifestazioni

1. Le presenti misure riguardano gli eventi e le manifestazioni pubbliche, anche all'aperto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4. Osservando le seguenti misure si evita il contatto diretto tra i partecipanti.
2. Non sono in ogni caso consentiti eventi pubblici e manifestazioni pubbliche con la somministrazione di cibi e bevande.
3. La disposizione e l'occupazione delle sedie, nonché la sistemazione delle persone devono garantire che:
- venga mantenuta una distanza di almeno un metro tra le persone con protezione delle vie respiratorie;
- venga mantenuta una distanza costante di almeno due metri tra persone senza protezione delle vie respiratorie;
- la distanza minima di un metro può essere ridotta solo se sono installati tra le persone adeguati dispositivi di separazione.
4. Nei luoghi chiusi e nelle aree delimitate in cui non siano previsti posti a sedere o non siano previsti per tutti i presenti, l'accesso è limitato mediante il rispetto della regola del 1/10 per evitare una densità di persone troppo elevata, come prerequisito per evitare il contatto diretto dei partecipanti.
5. Per quanto riguarda le distanze, la protezione delle vie respiratorie e altre regole, si applicano le misure di cui all'allegato A, punti I. e II., della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4.
6. L'entrata e l'uscita delle persone sono regolate con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire che le distanze di sicurezza tra le persone possano essere mantenute in ogni momento.
7. Negli eventi privati e negli incontri di più persone devono essere comunque rispettate le misure di cui all'allegato A, punto I della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4.

ALLEGATO 2
Misure specifiche per i mercati

1. Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all'altro, il passaggio per la clientela che si forma tra i banchi così disposti deve essere di regola almeno di 3,5 m.
2. I banchi di mercato disposti in fila devono essere distanti 80 cm uno dall'altro e i gestori dei banchi così collocati devono in ogni caso rispettare la distanza interpersonale di 1 m.
3. Lo spazio di 80 cm che si forma tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 2 non può essere utilizzato dai clienti come passaggio e dev'essere chiuso da parte dei gestori dei banchi di mercato.
4. I gestori dei banchi di mercato e i clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi del punto 5 del paragrafo II. dell'allegato A alla legge provinciale n. 4/2020 e devono essere in ogni caso evitati gli assembramenti.
5. Deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità dei sistemi per la disinfezione delle mani.
6. L'uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio. L'operatore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all'entrata e all'uscita dell'area del mercato.
7. In caso non sia possibile rispettare le distanze di cui al comma 1, l'area del mercato dovrà essere delimitata con transenne e dovrà essere istituito un servizio d'ordine, che regoli l'accesso e l'uscita e che garantisca che il mercato sia frequentato solamente da 1 cliente ogni 10 m². Per il calcolo del rapporto cliente/10m² si considera tutta l'area dello spazio in cui si svolge il mercato. Nel caso in cui le caratteristiche del luogo non permettano detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo che sia possibile applicare una delle due soluzioni precedenti.
8. Deve essere in ogni caso garantito l'accesso ai mezzi di soccorso.
9. Presso gli accessi ai mercati devono essere messe a disposizione in ogni caso informazioni per la clientela in merito all'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di 1 m, all'obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e alle altre misure di sicurezza da osservare.