Cassazione Civile, Sez. 6, 10 giugno 2020, n. 11036 - Rendita da infortunio. La tardività del ricorso rende inammissibile lo stesso


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA
Data pubblicazione: 10/06/2020
 

Rilevato che
La Corte di appello di Messina con al sentenza n. 841/2017 aveva riformato la decisione con la quale il tribunale di Patti aveva riconosciuto il diritto di R.V. a rendita conseguente all'infortunio sul lavoro occorso il 22.3.1988, pari al 18%.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l'aggravamento richiesto fosse intervenuto oltre i dieci anni considerati dall'art. 83 TU n. 1124/65 trattandosi di infortunio occorso il 22 marzo 1988 , di prima revisione con riconoscimento dal 11% al 13% risalente al 26.2.2002 e di aggravamento riconosciuto pacificamente decorrente dall'ottobre 2011.
Avverso detta decisione il R.V. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l'Inail anche eccependo la tardività del ricorso .
Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. All'adunanza fissata del 6 febbraio e nella successiva riconvocazione del 3 luglio 2019 era rilevata la mancata comunicazione all'Inail della fissazione delle predette adunanze e disposto quindi, di conseguenza, il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la comunicazione anche al predetto Istituto. All'odierna adunanza la causa, espletate le formalità richieste, era posta in decisione.
 

Considerato che
Risulta preliminare l'esame della eccezione di tardività sollevata dall'istituto controricorrente. La sentenza oggetto di impugnazione era stata emessa il 13 luglio 2017 e pubblicata il 20 luglio 2017. La notifica è intervenuta a mezzo PEC il 20 febbraio 2018 e quindi oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
La tardività del ricorso rende inammissibile lo stesso.
La pronuncia di inammissibilità non consente l'esame dei motivi di censura proposti,da ritenersi quindi assorbiti.
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 4 dicembre 2019.