Categoria: Normativa regionale
Visite: 5490

Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 10 giugno 2020, n. 73
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di pa-tologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conver-sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di poten-ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che ”Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19” e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n. 62/2020, n. 65/2020, n. 67/2020, n. 68/2020 e n. 69/2020 relative all'approvazione Protocolli di Sicurezza e il punto 6. dell'Ordinanza n. 60/2020;
DATO ATTO che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività “a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”;
VISTO il documento elaborato dal Referente Sanitario regionale per le emergenze di concerto con il dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento sanità recante disposizioni operative per l'accesso degli studenti nelle residenze universitarie (allegato 1 - parte integrante della presente Ordinanza);
DATO ATTO che la prevista riattivazione dei servizi a favore degli studenti degli atenei avverrà nel rispetto delle misure di prevenzione dal COVID-19;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2° di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020”;
VISTI i “Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato-tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020” in allegato 10 al DPCM del 17 maggio 2020;
RILEVATO che il predetto documento del 15 maggio 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contiene schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici validi per singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori e che in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing;
ATTESO che il Report 3 di monitoraggio della Fase 2 per la Regione ABRUZZO - elaborato dalla Cabina di Regia Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 3 giugno con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 25 al 31 maggio - attesta che "...Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è complessivamente positiva.” con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Abruzzo definita BASSA;
CONSIDERATO che il predetto Report evidenzia che “...Permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane. Questo richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale e il distanziamento fisico..” e che pertanto, allo stato, la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;.
RITENUTO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, permane la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 70 del 6 giugno 2020 con la quale sono stati approvati trentatré Protocolli di Sicurezza al fine di consentire la ripresa le attività economiche, produttive o sociali contemplate nei medesimi Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
RITENUTO che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione del documento contenente le disposizioni operative per l'accesso degli studenti nelle residenze universitarie (allegato 1 - parte integrante della presente Ordinanza), salvi gli eventuali adattamenti ed integrazioni al contesto epidemiologico e all'andamento dell'epidemia in Abruzzo;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. Di approvare le disposizioni operative per l'accesso degli studenti nelle residenze universitarie contenute nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, siccome elaborate dal Referente Sanitario regionale per le emergenze di concerto con il dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento sanità (allegato 1 - parte integrante della presente Ordinanza);
2. che la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
3. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
4. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
 

Allegato 1 all'Ordinanza n. 73 del 10 giugno 2020

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE
OBIETTIVI E FINALITÀ
La riattivazione dei servizi a favore degli studenti degli atenei dovrà avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione dal COVID-19.


CAMPO DI APPLICAZIONE
Residenze universitarie, spazi didattici e spazi comuni negli Atenei.


SOGGETTI DESTINATARI
- Studenti che usufruiscono delle strutture ospitanti, degli spazi didattici e delle aree comuni degli Atenei;
- Personale operante all'interno delle strutture ospitanti, degli spazi didattici e delle aree comuni degli Atenei.


MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
Al fine di garantire la corretta applicazione di tutte le misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, è richiesta presso ogni sede di Ateneo l'individuazione di un “referente dei servizi COVID-19” che avrà il compito di implementare i protocolli di sicurezza all'uopo definiti, monitorarne l'attuazione e rilevare eventuali criticità. Tale figura, adeguatamente formata per il rischio specifico, può anche coincidere con il Responsabile della sicurezza.
Fermo restando gli obblighi disposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, gli ospiti che hanno lasciato - precedentemente alla fase 1 dell'emergenza COVID-19 - la residenza universitaria assegnata, possono farvi rientro inoltrando specifica richiesta all'indirizzo email indicato dalla struttura erogante, con obbligo di autocertificazione sullo stato di salute (allegato A) e indicazione della motivazione del rientro.
Il Responsabile della residenza deve prevedere giorni e fasce orarie dedicate al ritiro di effetti personali da parte di studenti che ne facciano richiesta, dando massima disponibilità in tal senso. L'accesso sarà consentito agli studenti previo utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani e controllo della tem-peratura corporea all'ingresso (che non deve essere superiore a 37,5°C).
Di seguito si riportano le indicazioni che gli studenti sono tenuti a rispettare nelle residenze universitarie:
1) studenti che non si sono mai allontanati da quando è entrata in vigore la fase 1 dell'emergenza:

a. studenti titolari di posto alloggio in camera singole con bagno privato:
- adottare le normali regole di distanziamento sociale negli spostamenti interni alla residenza; - indossare la mascherina quando in presenza di altri;
- osservare tutte le indicazioni di precauzione e prevenzione in materia di COVID-19;
- favorire il continuo ricambio d'aria della stanza lasciando il più possibile le finestre aperte;

b. studenti titolari di posto alloggio in camera singola con bagno in comune:
- provvedere alla igienizzazione del bagno dopo ogni utilizzo, con prodotti a base di cloro o con alcool al 70%;
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi ovvero, in assenza di acqua e sapone, utilizzare un gel idroalcolico;
- non condividere asciugamani, saponi e ogni prodotto per l'igiene personale;
- lavare regolarmente in lavatrice indumenti, biancheria da letto e asciugamani;
- favorire il continuo ricambio di aria della stanza lasciando il più possibile le finestre aperte;
2) studenti che al momento dell' entrata in vigore della fase 1 dell'emergenza si trovavano al di fuori della residenza universitaria, in altro Comune/Regione, e che chiedono di rientrare:
a. il rientro nella residenza universitaria è consentito previa presentazione di apposita istanza e autocertificazione (allegato A) dalle quali si evinca lo stato di salute e la motivazione del rientro;
b. allo studente che risultasse avere una temperatura corporea superiore a 37.5°C o che dichiari di aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con soggetti risultanti positivi al COVID-19 sarà impedito l'accesso alla struttura o assegnato un posto alloggio isolato nella residenza, in attesa della presa in carico della struttura IESP competente.


MISURE DA ATTUARE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO
Prima del rientro nelle residenze degli studenti, sia temporaneo per il ritiro degli effetti personali, che continuativo per la ripresa dell'attività didattica, vanno valutate le singole richieste e i moduli di auto-certificazione (allegato A) inviati dai richiedenti. Il responsabile di struttura esegue un Triage telefonico per valutare il livello di rischio, verificando:
• la presenza di sintomi attuali o recenti (febbre, tosse, dispnea, anosmia, ageusia) nel soggetto e in altri conviventi;
• l'eventuale esposizione a soggetti positivi e il livello di isolamento mantenuto negli ultimi giorni/settimane.
Devono inoltre essere garantite le seguenti misure:
1) riorganizzazione dei percorsi di ingresso ed uscita, rimodulando l'accesso alle strutture sia in termini di percorsi, accesso ed uscita preferibilmente diversificati, con un unico punto di ingresso destinato al controllo dei soggetti in ingresso, sia di numero (micro-gruppi);
2) attivazione di procedure di triage, in “area filtro”, sia per gli operatori che per gli utenti, nella
quale effettuare la rilevazione della temperatura corporea e l'igienizzazione delle mani. In presenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C non è consentito l'accesso in struttura, gli utenti vengono rinviati a domicilio - ove possibile - o posti in isolamento. Il Responsabile della struttura provvede a contattare l'UOC IESP territorialmente competente per sottoporre l'utente a intervista epidemiologica e, se necessario, a sorveglianza sanitaria; si precisa inoltre che in caso di comparsa di sintomatologia suggestiva per COVID-19 a carico di un utente o di un operatore, lo stesso è tenuto ad avvertire immediatamente il Responsabile della struttura che comunicherà all' U.O.C. IESP della ASL territorialmente competente e al medico di medicina generale, ove appartenente al Servizio Sanitario della Regione, per l'avvio della sorveglianza ed esecuzione del Tampone Molecolare (codice prioritario Giallo);
3) divieto di ingresso, anche temporaneo, nelle camere altrui;
4) accesso alle residenze consentito esclusivamente agli utenti assegnatari di posto alloggio;
5) predisposizione di un protocollo di igienizzazione giornaliera degli ambienti per la quale il Responsabile della Struttura, nel rispetto delle normative vigenti in materia, predispone uno specifico protocollo di pulizia, o implementa l'esistente;
6) utilizzo di idonei DPI: la struttura erogante deve garantire il rifornimento di un quantitativo di DPI (mascherine chirurgiche e guanti laddove previsto) adeguato rispetto al numero di operatori e studenti;
7) disponibilità di gel o soluzioni idro-alcoliche in quantità idonee a garantire l'igiene delle mani
degli utenti;
8) individuare idonei spazi, interni alla struttura, nei quali gli utenti possono sostare nel rispetto
dei requisiti di distanziamento sociale; in assenza dei requisiti di distanziamento sociale non è consentito l'accesso a tali aree;
9) regolamentare l'accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, ecc.) contingentando il numero di presenze e il tempo di permanenza negli stessi, con previsione di una aerazione continua dei locali. In particolare deve essere privilegiato l'utilizzo di posate, piatti e bicchieri monouso oppure applicare procedure che garantiscano adeguata igienizzazione delle posate, piatti e bicchieri riutilizzabili (lavaggio e risciacquo a temperatura tra 60 e 90 gradi);
10) predisposizione di informative per la prevenzione del contagio da COVID-19, anche tramite cartelli, realizzati preferibilmente in più lingue;
11) regolamentazione per l'accesso ai fornitori negli spazi comuni;
12) escludere la funzione di ricircolo dell'aria per gli impianti di condizionamento, se tecnicamente possibile; devono inoltre essere rafforzate le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtra-zione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità “Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020”.
 

ALLEGATO A

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA RIENTRO IN ALLOGGIO

 (temporaneo o continuativo)


 

Cognome ________________________________ Nome ____________________
Data di nascita ________________Luogo di Nascita _________________________Tel. ________________  
Codice fiscale/tessera sanitaria ___________________________
Medico di medicina generale _____________________________    
ASL di Residenza _______________________________________________
Richiesta di rientro temporaneo per il ritiro di effetti personali SI NO
Rientro continuativo per ripresa attività didattica SI NO
Ha avuto una diagnosi di COVID-19?     SI NO
-Se la risposta è SI è guarito? (tamponi di controllo negativi?) SI NO
È in quarantena?     SI NO
Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone affette da COVID-19? SI NO
Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone in quarantena? SI NO
Negli ultimi 14 giorni ha avuto/ha uno di questi sintomi?    
• Febbre/febbricola SI NO    
• Tosse e/o difficoltà respiratorie SI NO    
• Malessere, astenia SI NO    
• Cefalea SI NO    
• Congiuntivite SI NO    
• Sangue da naso/bocca SI NO    
• Vomito e/o diarrea SI NO    
• Inappetenza/anoressia SI NO    
• Confusione/vertigini SI NO    
• Perdita/alterazione dell'olfatto SI NO    
• Perdita di peso SI NO    
• Disturbi dell'olfatto e o del gusto SI NO    
Data _________     Firma richiedente  
         
T° Corporea rilevata all'ingresso ___        
Data _____________   Firma addetto alla rilevazione