Regione Molise
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 10 giugno 2020, n. 33
Emergenza COVID-19 - Indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani e per il sistema impiantistico. Ordinanza ex art.191 del d.lgs.3aprile 2006, n. 152, e ss.mm. e ii.. Integrazione Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 13 del 2 aprile 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
LETTO l'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm. e ii.;
RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 2 aprile 2020 con la quale erano approvati gli “Indirizzi Operativi perla Gestione dei Rifiuti Urbani e per il Sistema Impiantistico” e, tra l'altro, si precisavano le modalità della gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano sia i soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria che quelli non positivi, definendo il corretto smaltimento nei rifiuti indifferenziati, di guanti e mascherine eventualmente utilizzati;
PRESO ATTO che il Dipartimento II “Risorse finanziarie - Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali” della Regione Molise con relazione prot. n. 88264 del 5 giugno 2020 ha proposto l'adozione di un'ordinanza integrativa finalizzata a:
1. assimilare ,fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque in relazione a provvedimenti nazionali specifici, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) utilizzati all'interno di attività economiche - produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, perla tutela da COVID- 19, ai rifiuti urbani codice CER 20 03 01, ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
2. disporre che i rifiuti di cui al punto precedente siano raccolti in contenitori dedicati, da posizionarsi in prossimità delle uscite dal luogo delle attività economiche-produttive, commerciali e di servizi, e possano essere conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, previa raccolta degli stessi ad opera del personale addetto, all'interno di almeno due sacchetti, uno dentro l'altro, ben sigillati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota protocollo n. 8293 del 12 marzo 2020;
RITENUTO, sulla base delle valutazioni poste a fondamento della suindicata relazione istruttoria, necessario integrare l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 2 aprile 2020 in conformità delle indicazioni fornite dal Dipartimento II “Risorse finanziarie - Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali”, ricorrendo le condizioni di fatto e di diritto legittimanti l'adozione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm. e ii.;
 

EMANA LA SEGUENTE
ORDINANZA

ART. 1

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque in relazione a provvedimenti nazionali specifici i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per la tutela da COVID-19 utilizzati all'interno di attività economiche - produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, sono assimilati ai rifiuti urbani codice CER 20 03 01,ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii..
2. È fatto obbligo ai titolari delle attività economiche - produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, di posizionare in prossimità delle uscite dal luogo delle stesse contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti di cui al precedente comma 1. Tali rifiuti possono essere conferiti - previa raccolta degli stessi ad opera del personale addetto, all'interno di almeno due sacchetti, uno dentro l'altro, ben sigillati - al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota protocollo n. 8293 del 12 marzo 2020.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 integrano le disposizioni contenute negli “Indirizzi Operativi per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per il Sistema Impiantistici” di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 2 aprile 2020.
 

ART. 2

1. L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.
 

ART. 3

1. Sono demandati al Servizio regionale Tutela e Valutazioni Ambientali le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

 

ART. 4

1. La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata, a cura del Dipartimento II “Risorse finanziarie - Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali”, entro tre giorni al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, nonché all'ARPA - Direzione Generale, alle Prefetture, alle Province di Campobasso e Isernia, ai Sindaci dei Comuni molisani, ai gestori degli Impianti di trattamento/smaltimento.
2. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Campobasso, 10-06-2020
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA