Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale contingibile ed urgente 11 giugno 2020, n. 30/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO
• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020, pubblicata nel numero straordinario n. 2 dell'8 maggio 2020 del Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 19;
• la delibera della Giunta Provinciale del 09.06.2020, “Sostituzione dell‘allegato A alla legge provinciale n. 8 maggio 2020, n. 4”, pubblicata nel Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del'11 giugno 2020;
• le proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 26/2020 del 19.05.2020 e 28/2020 del 22.05.2020;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus COVID-19 e che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione del virus COVID-19, lo stato di Pandemia;
• che la situazione epidemiologica è costantemente migliorata e risulta attualmente stabile;
• che si rendono necessarie alcune integrazioni, allo scopo di adattare le predette misure alla situazione attuale;
 

ORDINA

1) Il numero massimo di bambini partecipanti ai servizi di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4 è pari a:
- cinque, per bambini fino a cinque anni;
- sette, per bambini tra i sei e gli undici anni;
- dieci, per bambini dai dodici anni.
In caso partecipino bambini di diversi gruppi di età, il numero massimo viene determinato in rapporto ai gruppi di età e arrotondato per difetto al numero intero più basso.
Il punto n. 2) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 22.05.2020 è revocato.
2)Le attività di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4 devono tenersi per quanto sia possibile all'aperto e comunque sempre nello stesso luogo. Le trasferte hanno luogo preferibilmente nelle immediate vicinanze. In caso di utilizzo di mezzi di trasporto vanno rispettate le relative disposizioni.
3) Le misure di sicurezza previste per i centri fitness dal punto 1) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 22.05.2020 sono sostituite dalle corrispondenti misure contenute nell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4.
4) Le misure specifiche per eventi e manifestazioni contenute nell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 29 del 06.06.2020 sono sostituite da quelle contenute nell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2 e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario
Speciale per l'emergenza COVID-19