Revisione del 20 marzo 2020
RACCOMANDAZIONI GENERALI PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DI COVID- 19 SUL POSTO DI LAVORO


Promuovere il regolare e accurato lavaggio delle mani da parte di dipendenti ma anche appaltatori, clienti, visitatori:
□ garantire la presenza di sapone e asciugamani monouso nei bagni per il lavaggio delle mani;
□ utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale...) per promuovere l'abitudine al lavaggio delle mani:
□ collocare distributori di gel igienizzanti (gel idro-alcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60-70 %) in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili nei luoghi di lavoro. Assicurarsi che i dispenser siano regolarmente ricaricati e fare in modo che lavoratori, appaltatori, clienti, visitatori ne abbiano facile accesso.


Promuovere una buona “igiene respiratoria” sul posto di lavoro:
□ esporre manifesti che promuovono "l'igiene respiratoria" (scaricabili dal sito del Ministero della Salute, sezione: Opuscoli e poster o altri siti). Utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale.).
□ arieggiare i locali;
□ organizzare in generale le attività lavorative (compresa la entrata e l'uscita) evitando assembramenti e garantendo la distanza di sicurezza;
□ assicurarsi che siano disponibili sul posto di lavoro fazzoletti di carta. Mettere a disposizione anche bidoni chiusi per lo smaltimento igienico degli stessi, possibilmente in prossimità di lavandini dotati di acqua e sapone/distributori di gel igienizzanti, per lavarsi le mani dopo l'uso del fazzoletto.


Assicurare una buona pulizia e igiene dei posti di lavoro:
□ le superfici (es. scrivanie e tavoli) e gli oggetti (ad es telefoni, tastiere, maniglie, porte, corrimano, ecc.) devono essere puliti giornalmente con semplici disinfettanti che sono in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o di candeggina.


INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DI LAVORO CONTAMINATI
Solo nei locali ove abbiano soggiornato casi confermati, come da indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/20 par. "Pulizia ambienti non sanitari” , da indicazioni della regione FVG del 5 marzo 2020 e valutato anche il "Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale sars-cov-2" del 14 marzo 2020, la pulizia deve prevedere:
> lavare le superfici con acqua e detergenti comuni. Successivamente, per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) dopo la pulizia. Per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, va utilizzato etanolo (alcol) al 70%;
> adeguata ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia;
> particolare attenzione alle superfici toccate frequentemente: ad es. porte, finestre, corrimano, muri, superfici dei servizi igienici e sanitari;
> tende, tessuti, biancheria per la casa vanno lavati con acqua calda a 90° e detergente, se possibile con aggiunta di ipoclorito di sodio.
> durante le operazioni di pulizia vanno utilizzati mascherina chirurgica*, camice /grembiule monouso, guanti spessi, occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche), stivali o scarpe da lavoro chiuse. Dopo la sanificazione smaltire i materiali monouso usati come materiale potenzialmente infetto e pulire gli altri.
*Indossare la mascherina con mani pulite (lavate con acqua e sapone o con igienizzante). La mascherina chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. La mascherina deve essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca.
 

Utilizzo in azienda di sale mensa e/o sale adibite a pause/relax:
□ analogamente a quanto disposto per le pubbliche amministrazioni (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25/2/20) si evidenzia l'opportunità di adottare misure di turnazioni, per garantire un adeguato distanziamento tra i lavoratori (1 metro minimo) che effettuano la pausa pranzo e per evitare l'affollamento delle sale di uso comune.


Ulteriori misure che si possono adottare, per limitare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro:
□ preferire modalità di smart work- lavoro flessibile- lavoro agile per lo svolgimento della propria attività lavorativa, privilegiando tra i destinatori di tale svolgimento i lavoratori portatori di patologie (soggetti più fragili in merito allo sviluppo di eventuali complicanze di COVID19, specialmente patologie respiratorie e cardiache), lavoratori pendolari che usano servizi di trasposto pubblici ed i lavoratori sui quali grava la cura dei figli (anche in relazione ad eventuali ordinanza di chiusura delle scuole d'infanzia e dei servizi di asilo nido);
□ incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
□ prevedere protocolli di sicurezza anti-contagio e, nel caso non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, dotare gli operatori di mascherina chirurgica e, se necessario, altri dispositivi di protezione (ad esempio guanti, occhiali, ecc.);
□ rinviare a data da destinarsi le trasferte di lavoro non urgenti;
□ limitare le occasioni di incontri congressuali/riunioni a favore di modalità telematiche o di video conferenza;
□ in caso di viaggi improrogabili, consultare il sito del Ministero della Salute per le raccomandazioni per i viaggiatori e il sito dell'OMS per i consigli aggiornati per il traffico internazionale in relazione alla diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2.
 

INDICAZIONI PER LE AZIENDE CON:
casi sospetti, casi probabili, casi accertati o contatti stretti così come definite dagli atti nazionali/regionali del caso, vanno applicate le misure di prevenzione e protezione previste per ciascuno di tali quattro scenari (Allegato 1 alla Circolare del Ministero della Salute emessa in prima versione il 22.01.2020, ultimo aggiornamento del 27.02.2020):
• Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
- non adibire ad attività lavorativa, isolandolo dagli altri soggetti presenti;
- deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica:
- deve tornare e rimanere a casa (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici);
- deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia.
• Lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
- gli addetti al primo soccorso aziendale, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica:
- far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e isolare il soggetto:
- contattare il 112.
• Lavoratore confermato certo positivo per COVID-19 e gestione dei contatti stretti di un caso confermato di COVID-19:
- spetta alle Autorità sanitarie territorialmente competenti, anche in collaborazione con il datore di lavoro, individuare i “contatti” qualificabili come “stretti” del soggetto certo positivo di COVID-19 e applicare agli stessi la misura della “quarantena” con sorveglianza attiva, per quattordici giorni e/o gli altri provvedimenti ritenuti necessari ( es. tampone ecc.) nel rispetto dei protocolli preposti.
• Lavoratore che al di fuori dell'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
- non è previsto alcun adempimento a carico del datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
• Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa:
- il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'aziende acquisisce le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare il rischio in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista;
- informare il lavoratore, prima della partenza, in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
• Persone fisiche in entrata in Italia (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 120 del 17/03/2020):
- è obbligatorio per le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, saranno sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per quattordici giorni. In caso di comparsa di sintomi Covid-19, segnalare tempestivamente tale situazione all'Autorità sanitaria.
• Persone fisiche in entrata in Italia per comprovate esigenze lavorative (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 120 del 17/03/2020):
- In caso di entrata in Italia per un periodo non superiore alle 72 ore, salva motivata proroga per specifiche esigenze di altre 48 ore, sono tenute a presentare una dichiarazione (art. 46, 47 del DPR 445/2000) di entrare in Italia per predetta esigenza lavorativa. Nel caso di comparsa di sintomi Covid-19, segnalare tempestivamente tale situazione al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente e all'Autorità sanitaria e sottoporsi a isolamento.
• Personale viaggiante (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 120 del 17/03/2020):
- Quanto previsto ai precedenti punti non si applica al personale viaggiante appartenente alle imprese con sede legale in Italia (per esempio ai conducenti delle imprese italiane impegnati in trasporti internazionali).


Obblighi del lavoratore
□ compilare l'autocertificazione per il raggiungimento del luogo di lavoro, da esibire eventualmente alle forze di polizia;
□ attenersi alle disposizioni in materia di coronavirus predisposte dall'azienda;


Obblighi del Datore di Lavoro
1. Aziende soggette alla valutazione del rischio biologico:
□ aggiornare la valutazione specifica;
□ adottare le misure di prevenzione e protezione nel caso in cui ci sia una variazione del rischio:
- consegna DPI
- formazione/informazione/addestramento;
2. Aziende NON soggette alla valutazione del rischio biologico:
□ Redigere ed attuare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, le procedure di prevenzione e protezione sopra riportate.


INDICAZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Devono essere assicurate le seguenti visite, previste all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008:
> Comma 2 lettera c: visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
> Comma 2 lettera e: visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
> Comma 2 lettera e-bis: visita medica preventiva in fase preassuntiva;
> Comma 2 lettera e-ter: visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
> Comma 2-bis: Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.
Sentito il parere del Medico Competente, sarebbe preferibile posticipare in via precauzionale con apposita modifica del protocollo sanitario e di rischio, la seguente tipologia di visita medica:
> Comma 2, lettera b: visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
 

INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE
Ad eccezione dell'informativa (art. 36 D.Lgs. 81/2008) rispetto al nuovo rischio infettivo da Sars-Cov-2, i corsi in materia di salute e sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/2008) si svolgono seguendo le indicazioni qui sotto riportate:
1. Prediligere la formazione a distanza (FAD) che può essere attuata per le seguenti figure:
o DDL con funzione di RSPP - formazione di base moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento; o RSPP e ASPP - formazione di base modulo A e aggiornamento;
o DIRIGENTE - formazione di base e aggiornamento;
o PREPOSTO - formazione particolare dai punti 1 a 5 e aggiornamento;
o LAVORATORE - formazione generale e aggiornamento (per tutte le tipologie di rischio) e formazione specifica per il rischio basso;
o COORDINATORE PER LA SICUREZZA - formazione di base modulo normativo-giuridico e aggiornamento.
2. Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità, il carrellista può continuare ad operare come carrellista).


INFORMATIVA PER TUTTI
Cosa significa “contatto stretto”?
Per contatto stretto si intende un contatto diretto con materiale infetto o con un caso di COVID-19 a una distanza inferiore di 2 metri e per un tempo maggiore di 15 minuti, e precisamente:

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano):
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati):
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti:
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri:
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.
 

IL CONTENIMENTO DELLE INFEZIONI DA NUOVO CORONAVIRUS PASSA PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE PERSONE CHE HANNO AVUTO CONTATTI CON CASI CONFERMATI.
ALCUNI SITI UTILI PER INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI UFFICIALI

https://lagazzettadigitale.it/dpcm-9-marzo-2020-pdf/

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


NUMERI UTILI REGIONALI
Numero Verde Regionale Coronavirus 800500300 attivo h 24, per esigenze legate esclusivamente ad avere informazioni relative all'ordinanza del Ministero della Salute e del presidente della regione FVG;
Numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute attivo h 24, attivato per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV.
Aziende Sanitarie:
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale: numero dedicato ai luoghi di lavoro *** - attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30, gestito da personale amministrativo adibito alla raccolta dei quesiti/dubbi e che raccoglierà le seguenti informazioni: Cognome, Nome, telefono, motivo della richiesta di informazione. In seguito, le richieste saranno smistate ai servizi competenti dove sarà trovata una risoluzione della richiesta;
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: numeri dedicati luoghi di lavoro
Sede operativa Monfalcone ***; ***
Mail: ***@asugi.sanita.fvg.it ***@asugi.sanita.fvg.it
Sede operativa Trieste ***
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Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale: numero dedicato coronavirus *** selezionare opzione 4;
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Fonte: asufc.sanita.fvg.it