REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
INDICAZIONI PER IL RIENTRO AL LAVORO NELLE ATTIVITA' NON SANITARIE
Suggerimenti per la pianificazione delle misure preventive al rientro al lavoro, sulla base del Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro), delle linee guida dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali Italiani (AIIDI), della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) e delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità.
Le presenti indicazioni, redatte sulla scorta del documento del 12 aprile 2020 della scrivente Direzione, sono state aggiornate alla luce di quanto indicato sul tema nel recente Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della Circolare del Ministero della Salute di data 29 aprile 2020 in merito alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, nonché sulla scorta del confronto con i portatori di interesse.
PREMESSE
Secondo le linee guida OSHA (Occupational Safety Health Association) gli ambienti di lavoro possono essere classificati in 4 classi in relazione al rischio di infezione:
a. Molto alto per personale sanitario che esegue manovre invasive che espongono ad aerosol (terapia intensiva, ecc.) (non discusso in questo scritto)
b. Alto per personale sanitario e addetti all'assistenza alla persona (non discusso in questo scritto)
c. Medio per persone a contatto con il pubblico (addetti alle vendite, supermercati, ecc.)
d. Basso per altri lavoratori non esposti a persone/malati e che non devono lavorare a contatto ravvicinato.
La classificazione OSHA è quasi del tutto sovrapponibile a quella dell'INAIL, che nel suo Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione prevede per le attività manifatturiere e costruzioni un basso rischio di contagio.
Inoltre ricordiamo alcuni aspetti della trasmissione del virus:
a. Il virus si trasmette principalmente da altre persone attraverso goccioline respiratorie (droplets) che un malato o un portatore emette durante la tosse o uno starnuto. È possibile che micro goccioline persistano nell'aria ambiente per cui è necessario ventilare frequentemente gli ambienti di lavoro. Per questo motivo è necessario usare una mascherina protettiva semplice.
b. È possibile che il virus presente sulle superfici venga trasportato dalle mani alla bocca, al naso e alle congiuntive, ma si ritiene che questa non sia la via principale dell'infezione. Per tale motivo è comunque necessario disinfettare le superfici e lavarsi frequentemente le mani.
c. Le persone sintomatiche sono quelle che diffondono il virus in grande quantità, per questo è importante restare a casa anche quando sono presenti lievi sintomi a carico delle vie aeree, olfatto e gusto.
INDICAZIONI PER LE AZIENDE NON SANITARIE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE (tratto dalle Linee Guida AIDII)
Secondo la classificazione riportata precedentemente, si ipotizza che i lavoratori impiegati in attività non sanitarie e attività produttive in genere possano essere classificati come a rischio basso o medio di contagio da SARS-CoV-2.
INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E I SUOI COLLABORATORI
I datori di lavoro devono considerare l'adozione di misure adeguate a ridurre la diffusione di COVID-19; queste misure possono riguardare prevalentemente il contenimento della trasmissione tra i dipendenti e il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre.
MISURE GENERALI
- Favorire per tutti i casi possibili, l'adozione di lavoro in remoto e/o lavoro agile (smart-working) per limitare gli spostamenti dei lavoratori e ridurre il numero di accessi presso il sito Aziendale;
- Favorire inoltre l'alternanza su più turni di lavoro, per ridurre il numero di lavoratori presenti contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro. Favorire anche orari di ingresso e di uscita scaglionati, per limitare o evitare condizioni di affollamento in spogliatoi e aree comuni del sito aziendale (aree vicino ai distributori automatici o locali mensa, ad esempio);
- Tutte le attività che comportano l'aggregazione di persone all'interno dell'Azienda devono essere vietate o sospese;
- È possibile il rilievo della temperatura corporea all'ingresso in azienda secondo le modalità previste nel Protocollo d'intesa 24 aprile 2020;
- Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (Allegato 4 DPCM 26/04/2020 - Misure igienico-sanitarie) quali:
a. lavarsi spesso le mani
b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c. evitare abbracci e strette di mano;
d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f. evitare sempre e comunque l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- Usare, se la distanza interpersonale è inferiore ad 1 metro, mascherina chirurgica o in stoffa in caso di
difficoltà di reperimento delle prime (le mascherine in stoffa possono essere lavate e sterilizzate e sono un aiuto per evitare la diffusione del COVID-19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/community/guidance-business-response.html) In alcune realtà lavorative ove è previsto l'uso promiscuo di attrezzature /strumentazione è opportuno che tali mascherine vengano sempre indossate durante l'attività lavorativa a tutela reciproca dei lavoratori. L'AIDII suggerisce in alternativa In caso di difficoltà di approvvigionamento, come raccomandazione generale, di utilizzare mascherine costituite da tre strati di tessuto di cui di almeno due strati di tessuto non tessuto;
- Usare i DPI regolarmente previsti per l'attività lavorativa svolta (poiché i facciali filtranti con valvola che permette l'espirazione sono progettati per la prevenzione di altri rischi e non del rischio biologico, sarà necessario che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in collaborazione con il Medico Competente, provveda alla rivalutazione dei predetti DPI dotati di valvola, con rispetto al periodo emergenziale e disponendo le eventuali limitazioni e modalità d'uso più opportune alla luce della possibilità di distanziamento dei lavoratori, dei pericoli esistenti, delle attività e del tipo di valvola che i modelli utilizzati presentano). Si ricorda che le deroghe alla marcatura CE dei DPI riguardano unicamente le mascherine chirurgiche per la prevenzione del contagio da COVID19, mentre gli altri DPI dovranno essere rigorosamente adeguati ai rischi specifici;
- Mantenere per quanto possibile fisse le postazioni di lavoro;
- Trasmettere ai lavoratori (via e-mail, tramite comunicazione scritta o cartellonistica negli ambienti di lavoro) un'informativa sulle caratteristiche della patologia ed i comportamenti da adottare per evitare/limitare la trasmissione virale;
- Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche o alcol per il lavaggio delle mani laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone;
- Incrementare la frequenza della pulizia degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a superfici, oggetti, attrezzature e postazioni di lavoro condivisi: i coronavirus possono essere eliminati con disinfezione delle superfici con soluzioni di etanolo, di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) o di ipoclorito di sodio;
- Si consiglia una pulizia regolare seguita da una disinfezione, usando disinfettanti specifici attivi contro i virus, per gli ambienti di lavoro, mobili e superfici frequentemente toccate. La decontaminazione può essere eseguita utilizzando ipoclorito di sodio allo 0,1% (diluizione 1:50 se si utilizza candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%) dopo la pulizia con un detergente neutro, sebbene non siano disponibili dati per efficacia specifica di questo approccio contro COVID-19. Si raccomanda la ventilazione dei locali e l'uso di dispositivi di protezione durante le procedure di disinfezione. Le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio possono essere pulite con un detergente neutro seguito da una soluzione acquosa di etanolo con una concentrazione di etanolo al 70%.
- Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria negli ambienti di lavoro (ventilare più volte al giorno l'ambiente di lavoro, aprendo le finestre se possibile); in caso di ambienti ventilati artificialmente effettuare una rigorosa manutenzione dei filtri seguendo le indicazioni presenti sui rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità.
LAVORATORI CON PARTICOLARI FRAGILITA'
Tenere presente che alcuni dipendenti possono essere a maggior rischio di essere contagiati da COVID- 19, come i lavoratori più anziani (sopra i 65 anni per il Center for Disease Control and Prevention e sopra i 55 anni per l'INAIL) e i soggetti immunodepressi. Inoltre, soggetti con patologie croniche (soggetti affetti da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave - indice di massa corporea [BMI]> 40 -) o affetti da determinate condizioni mediche di base, in particolare se non ben controllate, come insufficienza renale o epatopatia, sembrano essere a rischio più elevato per lo sviluppo di complicanze più gravi della malattia COVID-19. Anche le lavoratrici in gravidanza devono essere monitorate poiché sono note per essere a rischio con grave malattia virale, tuttavia ad oggi i dati su COVID-19 non hanno mostrato un aumento del rischio. Per i lavoratori portatori di handicap le valutazioni dovranno essere fatte caso per caso. Per le categorie di lavoratori sopra citati si prenda in considerazione l'idea di ridurre al minimo il contatto diretto o di assegnare compiti lavorativi che consentano loro di mantenere una distanza adeguata da altri lavoratori, clienti e visitatori, o di telelavoro, se possibile (vedi allegato A, proposta della Società Italiana di Medicina del Lavoro e allegato B, modello da inviare a tutti i lavoratori).
Si ritiene quindi opportuna una procedura informativa da parte del Datore di lavoro, in collaborazione con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Medico Competente, che preveda l'invio di una comunicazione a tutti i lavoratori nella quale si informa che qualora questi ritengano di essere nelle condizioni indicate dalla comunicazione, consultino i loro sanitari di riferimento (Medico di Base, Specialista) ed il Medico Competente per la valutazione della situazione di eventuale maggiore suscettibilità.
Il medico Competente, o su sua iniziativa in base alla conoscenza acquisita dai controlli sanitari periodici delle situazioni di maggiore fragilità o in base alle richieste pervenute, trasmetterà al datore di lavoro un elenco delle persone fragili nel rispetto della privacy (solo nome e cognome senza nessuna indicazione di carattere sanitario), e collaborerà con datore di lavoro e SPP per la tutela del lavoratore che potrà avvenire o mediante ulteriori misure aggiuntive di prevenzione e protezione specifiche o mediante provvedimenti di astensione dall'attività lavorativa utilizzando le eventuali misure amministrative previste dai vari DPCM.
INDICAZIONI PER LA RIPRESA DEL LAVORO
1. È necessaria la modifica dell'organizzazione del lavoro in modo da rispettare i criteri del distanziamento sociale, della disinfezione sistematica delle superfici e della ventilazione dei locali, come sopra riportato;
2. Il lavoratore in quarantena non deve rientrare in azienda se non dopo l'esecuzione di tampone per la ricerca del virus ed in condizioni di completo benessere, producendo idonea certificazione in accordo con le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione locale;
3. Il lavoratore che ha avuto contatto con conviventi o amici COVID-19 positivi, qualora non sottoposto a tampone, non deve rientrare in azienda, se non dopo 14 giorni dall'ultimo contatto, periodo nel quale deve aver goduto di totale benessere (assenza di febbre, sintomi respiratori quali tosse, fatica respiratoria, mal di gola, perdita del gusto e dell'olfatto, diarrea), seguendo le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione locale;
4. In caso di comparsa di sintomi respiratori quali tosse, fatica respiratoria, mal di gola, perdita del gusto e dell'olfatto, febbre, diarrea è necessario evitare di andare al lavoro e contattare il proprio medico curante e al rientro al lavoro darne comunicazione al medico competente. L'astensione dal lavoro è necessaria anche in caso di sintomi lievi senza febbre.
5. L'utilizzo dei DPI segue in linea generale le indicazioni fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità e dell'ISS. L'art. 16 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 prevede che qualora un determinato compito imponga di lavorare, senza altre possibili soluzioni organizzative, a distanza interpersonale di un metro, deve essere sempre previsto l'uso delle mascherine chirurgiche come precedentemente indicato; per attività lavorative con rispetto della distanza di sicurezza non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina, tuttavia è stato suggerito un uso più estensivo di tale misura e, comunque, sempre nella frequentazione degli spazi comuni (indicati nel punto 7 del Protocollo d'intesa del 24/4/2020: sala ristoro, spogliatoi, etc.). Se temporaneamente non disponibili quelle chirurgiche, in attesa di nuova fornitura si possono utilizzare quelle suggerite per la popolazione generale (stoffa lavabile e riutilizzabile).
6. È necessario fornire informazioni sulle corrette modalità di uso delle mascherine.
7. Qualora a valle della comunicazione delle informazioni di cui ai precedenti punti il Datore di Lavoro, in accordo con RSPP, RLS e Medico Competente, decida di richiedere al lavoratore (o a terzi che entrano in azienda) la compilazione di un modulo che attesti la comprensione delle “procedure anti-contagio”, deve essere prestata attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali (vedi allegato C).
FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Deve essere evitata, anche per le attività non sospese, l'organizzazione di eventi, riunioni - compresa la formazione - che comportino la presenza fisica delle persone all'interno delle aziende o in aule didattiche, pertanto le uniche attività di formazione consentite sono quelle a distanza, mediante la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera e microfono, che si ritiene sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula, potendosi connotare come attività di tipo "residenziale". Tali attività sono organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso, attrezzature particolari, etc.).
Riassumendo, la prevenzione si basa su questi 3 passaggi:
1. CONTROLLI AMBIENTALI
• Assicurare adeguata ventilazione degli ambienti di lavoro aprendo le finestre o aumentando i ricambi d'aria (ponendo attenzione alla pulizia dei sistemi aeraulici nei locali in modo proporzionale all'indice di affollamento).
• Pulire e disinfettare gli ambienti di lavoro
2. PROCEDURE ORGANIZZATIVE
• Evitare attività lavorative a contatto stretto (garantire almeno un metro tra gli operatori) e in caso contrario usare maschera protettiva
• Avvisare i lavoratori sulle modalità di prevenzione e le corrette misure da adottare
• Programmare entrata e uscita ad orari scaglionati per evitare la presenza di troppe persone
• Garantire il distanziamento delle persone nelle aree di potenziale assembramento
• Favorire ove possibile lo smart working
• Evitare che persone malate entrino nei locali di lavoro: è possibile misurare la temperatura all'ingresso e allontanare i lavoratori che presentano >37.5° C (tale attività può essere svolta dagli addetti al Primo Soccorso Aziendale con uso di dispositivi di protezione o altro personale specificamente formato)
3. USO DI MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE
• In caso di attività a basso rischio (vedi pag. 1) in ambienti con adeguata ventilazione e distanza superiore al metro non è obbligatorio l'uso della maschera protettiva. L'uso della mascherina viene comunque raccomandato come riportato nei punti precedenti e sempre in presenza di sintomi respiratori.
• I mezzi di protezione previsti per la mansione vanno utilizzati come di consueto. In caso di facciali filtranti dotati di valvola espiratoria verificare il tipo di valvola e le modalità di utilizzo come riportato a pag. 3.
Il Protocollo condiviso del 14.03.2020 e quello del 24.04.2020 prevedono la creazione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione anticontagio Covid-19, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. È opportuno che sia composto quantomeno dal datore di Lavoro (o suo delegato), dal RSPP (o ASPP) e dal Medico Competente. È appropriato che la sua costituzione ed il suo programma operativo siano formalizzati in un documento portato a conoscenza di tutti i lavoratori. Qualora, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, l'impresa si potrà rivolgere agli Organismi Paritetici territoriali per la salute e la sicurezza.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il Protocollo d'intesa del 24/4/2020, allegato 6 al DPCM 26/04/2020, prevede che le visite ai sensi dell'art. 41 co. 2 lett. e-ter), normalmente effettuate alla ripresa dell'attività lavorativa dopo malattia o infortunio di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, per la sola malattia/infortunio COVID19 possano essere fatte anche prima dei 60 giorni di assenza, al fine di verificare l'idoneità alla mansione “o i profili di rischiosità”. La malattia da COVID19 e la possibilità di riprendere il lavoro deve essere certificata dal Dipartimento di Prevenzione.
Per le altre malattie non-COVID19 la durata dell'assenza rimane quella indicata dal D.Lgs 81/08.
Anche per tale tipologia di visita è ammesso ricorso avverso il giudizio del medico competente.
Per gli altri aspetti della sorveglianza sanitaria fare riferimento alla Circolare del Ministero della Salute di data 29 aprile 2020.
TEST DIAGNOSTICI PER L'USO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Ad oggi ci sono due tipi di test che vengono utilizzati per la valutazione dello stato di malattia: uno è la ricerca del virus nel tampone e l'altro sono la ricerca delle IgG e IgM verso il virus, segno di una risposta immunitaria in atto.
Il tampone evidenzia una sensibilità del 36% se eseguito durante i primi 3 giorni di malattia (su 100 malati 36 risultano positivi e gli altri negativi). Tuttavia circa 2,5% dei soggetti potrebbero essere portatori.
La ricerca degli anticorpi IgM e IgG è uno strumento promettente, tuttavia al momento sono necessari studi specifici per capirne la validità come screening, pertanto la sua prescrizione da parte del medico competente nell'ambito del protocollo sanitario e di rischio non è suffragata da indirizzi scientifici (come previsto dall'art. 25 co. 1 lettera b del D.Lgs. 81/08 “Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati) e al momento va quindi evitata. Tale posizione è espressa anche nella Circolare del Ministero della Salute di data 29 aprile 2020, secondo la quale “ test sierologici... allo stato attuale, non sono indicati né per finalità diagnostiche e prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l'idoneità del singolo lavoratore.”
Entrambi i test potranno essere applicati in condizioni specifiche e nell'ambito di una ricerca epidemiologica che si conta possa essere attivata nella nostra Regione da parte degli enti pubblici e comunque in modo coordinato con il Dipartimento di Prevenzione.
Eventuali integrazioni o modifiche delle presenti indicazioni saranno stabilite in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.
TRIESTE 30 aprile 2020
Allegato A - Parere della Società Italiana di Medicina del Lavoro per la gestione dei soggetti fragili
Allegato B - Bozza di informazione per i soggetti “fragili” (da trasmettere da parte del datore di lavoro a tutti lavoratori)
Allegato C - Facsimile di modulo per l'ingresso in azienda
Bibliografia
Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 - OSHA www.osha.gov > Publications > OSHA3990 https://www.osha.gov/SLTC/covid-l9/ (accessed 8 April, 2020)
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali. Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell'emergenza Covid-19 Rev.01 e Utilizzo Mascherine https://www.aidii.it/ (accessed 8 April, 2020)
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 14 marzo 2020 https://www.fim-cisl.it/2020/03/14/protocollo-condiviso-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020 https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/04/Protocollo-condiviso-24-aprile-2020.pdf
Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+disinfettanti.pdf/2c4cbabc-4740-cf6f-5182-5021f3b7fbdft=1588241226038
Società Italiana di Medicina del Lavoro. Indicazioni-operative-per-i-medici-competenti-che-operano-nelle-medie-piccole-e-micro-imprese-in-relazione-allidentificazione-dei-soggetti-ipersuscettibili https://www.siml.it/post/indicazioni-operative- per-i-medici-competenti-che-operano-nelle-medie-piccole-e-micro-imprese-in-relazione-allidentificazione-dei-soggetti-ipersuscettibili
Regione Friuli Venezia Giulia COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. Edizione del 5 marzo 2010 http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA 100/
Regione Veneto Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 10 del 11 04 2020 https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro
World Health Organization, Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), 27 February 2020, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215
Rapporto Istituto Superiore di Sanità (ISS). Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. N. 5/2020
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19 2020+disinfettanti.pdf/2c4cbabc-4740-cf6f- 5182-5021f3b7fbdf?t=1588241226038
Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73956&parte=1%20&serie=null
ALLEGATO A - PARERE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO PER LA GESTIONE DEI SOGGETTI FRAGILI
https://www.siml.it/post/indicazioni-operative-per-i-medici-competenti-che-operano-nelle-medie-piccole-e-micro- imprese-in-relazione-allidentificazione-dei-soggetti-ipersuscettibili
“Il DdL (datore di lavoro) in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e MC (medico competente), invia comunicazione a tutti i Lavoratori nella quale informa che, ove questi si considerino in situazioni di particolare fragilità, debbano farsi parte attiva nel segnalare tale stato al MC.
Il MC, ove sia già in possesso di tutte le informazioni sufficienti e vagliati i profili inerenti il rischio specifico, esprime il suo parere al DdL in merito allo stato di ipersuscettibilità, di modo che siano vagliate le possibilità di adibizione ad una postazione di lavoro confacente o altri provvedimenti.
Nei casi ove il MC non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie, richiede al Lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di particolare fragilità. Va chiarito che può essere accettata a tal fine unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.
In entrambi i casi, ove il MC ritenga necessario ed opportuno che tale valutazione debba comportare anche una variazione provvisoria ed agli atti del Giudizio di Idoneità ed ove sia possibile rispettare integralmente tutte le misure legislative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, è facoltà del MC fornire indicazioni al Lavoratore di fare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c.
Resta inteso il ruolo primario dei Medici di Medicina Generale (MMG) nel supportare tale percorso valutativo, ove siano nelle condizioni concrete di collaborare, anche in virtù della loro facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici. Nel caso il MMG avesse già rilasciato la sua certificazione risulta non necessario ogni altro intervento del MC.”
ALLEGATO B) BOZZA DI INFORMAZIONE PER I SOGGETTI “SUSCETTIBILI” (DA TRASMETTERE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO A TUTTI LAVORATORI)
Si ritiene utile informare i lavoratori portatori di patologie croniche (cardiovascolari, diabetiche, renali) e/o di patologie che possono alterare lo stato immunitario (patologie oncologiche recenti/in terapia o che assumono farmaci in grado di ridurre le difese immunitarie), della necessità di una scrupolosa osservanza delle norme e dei comportamenti igienico-sanitari raccomandati dalle Autorità Sanitarie Nazionali e Regionali ed ampiamente diffusi, nonché di consultare lo specialista di riferimento o il medico curante, per ricevere indicazioni circa la opportunità di astenersi dal lavoro, ossia dal frequentare aree che determinano la presenza di una maggiore concentrazione di persone e quindi un potenziale maggior rischio di infezioni respiratorie. La valutazione primaria delle condizioni di salute spetta ai Medici di Medicina Generale (MMG), anche in virtù della loro facoltà di assegnare alle condizioni cliniche sopra menzionate specifici codici diagnostici nei certificati di assenza dal lavoro.
È necessario che i lavoratori con le patologie sopra elencate contattino il Medico Competente al fine di una valutazione congiunta tra MMG/Specialista e Medico Competente stesso sul possibile aumento del rischio di infezione nell'attività lavorativa specifica.
ALLEGATO C) FACSIMILE DI MODULO PER L'INGRESSO IN AZIENDA (bozza che dovrà essere adattata alle modalità informative utilizzate in azienda)
Io sottoscritto Nome ......................................................... Cognome .........................................
nato il ........................................... a .........................................................
e residente in via ............................................................................a ..............................................
Preso atto delle informazioni /foglio informativo/ ecc..
confermo
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2;
- di non avere, per quanto di mia conoscenza, conviventi positivi al COVID-19 che possono verosimilmente avermi trasmesso il virus negli ultimi 14 giorni;
- di impegnarmi a rispettare le norme date sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani e ogni altra disposizione in merito impartita dal datore di lavoro;
- di aver compreso che non devo recarmi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi) ma contattare il medico curante e segnalarlo al medico competente aziendale;
- di sapere che in caso di comparsa di sintomi sul luogo di lavoro devo avvisare immediatamente il preposto e mantenere le distanze dalle altre persone.
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda _________________________________, rappresentata dal _________________________________, via ______________, cap. ________________ provincia ___________________
e-mail: ________________________________ PEC: ____________________
2. Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott./dr.ssa ______________________, in qualità di direttore _______________________ per particolari funzioni, via _______________, cap. ________ provincia _____________, e-mail: ________________ PEC: __________
3. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) l'Azienda, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall'interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
4. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati è strettamente funzionale agli adempimenti connessi unicamente alla misure precauzionali e di sicurezza e contenimento del contagio
5. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico.
6. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse all'espletamento delle misure di prevenzione del contagio.
7. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste ai soggetti sopra richiamati.
Fonte: asufc.sanita.fvg.it