Tipologia: CCNL
Data firma: 3 giugno 2020
Validità: 01.06.2020 - 31.05.2023
Parti: Unimpresa e Confail
Settori: Edilizia, Edili ed affini
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Disciplina Generale
Campo di applicazione
Osservatorio Nazionale ed Osservatori Regionali
Sistemi di concertazione e di informazione
Parte prima Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - (Documenti e Assunzioni)
Art. 2 - (Documenti)
Art. 3 - (Periodo di prova)
Art. 4 - (Mutamento di mansioni)
Art. 5- (Mansioni promiscue)
Art. 6 - (Orario di lavoro)
Art. 7 - (Riposi annui)
Art. 8 - (Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa)
Art. 9 - (Flessibilità di orario e lavoro a turni)
Art. 10 - (Riposo settimanale)
Art. 11 - (Soste di lavoro)
Art. 12 - (Sospensione e riduzione di orario)
Art. 13 - (Recuperi)
Art. 14 - (Divisore Orario)
Art. 15- (Elemento economico territoriale)
Art. 16 - (Lavoro a cottimo)
Art. 17 - (Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti)
Art. 18- (Ferie)
Art. 19- (Gratifica natalizia)
Art. 20 - (Festività)
Art. 21 - (Accantonamenti presso la Cassa Edile del Lavoro)
Art. 22 - (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Art. 23 - (Indennità per lavori speciali disagiati)
Art. 24 - (Trasferta)
Art. 25 - (Elementi della retribuzione)
Art. 26 - (Modalità di pagamento)
Art. 27 - (Trattamento in caso di malattia)
Art. 28 - (Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale)
Art. 29 - (Congedo matrimoniale)
Art. 30 - (Aspettativa)
Art. 31 - (Anzianità professionale edile)
Art. 32 - (Conservazione degli utensili)
Art. 33 - (Preavviso)
Art. 34 - (Indennità in caso di morte)
Art. 35 - (Controversie)
Art. 36 - (Reclami)
Art. 37 - (Comitati tecnici paritetici per le controversie)
Art. 38 - (Trattamento di fine rapporto)
Art. 39 - (Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro)
Art. 40 - (Formazione professionale)
Art. 41 - (Quote sindacali)
Art. 42 - (Accordi locali)
Art. 43 - (Cassa Edile del Lavoro)
Parte seconda Regolamentazione per gli impiegati
Art. 44 - (Assunzione)
Art. 45 - (Documenti)
Art. 46 - (Periodo di prova)
Art. 47 - (Orario di lavoro)
Art. 48 - (Elementi del trattamento economico globale)
Art. 49 - (Stipendio minimo mensile)
Art. 50 - (Elemento economico territoriale)
Art. 51 - (Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario)

 

Art. 52 - (Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato)
Art. 53 - (Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria)
Art. 54 - (Indennità di cassa e maneggio denaro)
Art. 55 - (Mense aziendali)
Art. 56 - (Aumenti periodici di anzianità)
Art. 57 - (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Art. 58 - (Trasferta)
Art. 59 - (Mutamento mansioni)
Art. 60 - (Pagamento della retribuzione)
Art. 61 - (Giorni festivi e riposo settimanale)
Art. 62 - (Ferie)
Art. 63 - (Tredicesima mensilità)
Art. 64 - (Premio annuo)
Art. 65 - (Premio di fedeltà)
Art. 66 - (Trattamento in caso di malattia)
Art. 67 - (Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale)
Art. 68 - (Congedo matrimoniale)
Art. 69 - (Aspettativa)
Art. 70 - (Trattamento di fine rapporto)
Art. 71 - (Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale)
Art. 72 - (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Art. 73 - (Indennità in caso di morte)
Art. 74 - (Certificato di lavoro)
Art. 75 - (Controversie)
Art. 76 - (Quote sindacali)
Parte terza Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 77 - (Classificazione dei lavoratori)
Art. 78 - (Quadri)
Art. 79 - (Lavoro delle donne e dei fanciulli)
Art. 80 - (Chiamata e richiamo alle armi)
Art. 81 - (Diritti)
Art. 82 - (Tutela della dignità personale dei lavoratori)
Art. 83 - (Sicurezza del lavoro)
Art. 84 - (Rappresentante per la sicurezza)
Art. 85 - (Aspettative)
Art. 86 - (Diritto allo studio)
Art. 87 - (Assenze e permessi)
Art. 88 - (Provvedimenti disciplinari)
Art. 89 - (Passaggio da operaio ad impiegato)
Art. 90 - (Cessione, trapasso e trasformazione di azienda)
Art. 91 - (Cariche sindacali e pubbliche)
Art. 92 - (Previdenza integrativa)
Art. 93 - (Contratto a termine)
Art. 94 - (Distacco temporaneo)
Art. 95 - (Somministrazione di lavoro)
Art. 96 - (Contratti di inserimento)
Art. 97 - (Lavoro a tempo parziale)
Art. 98 - (Prestazioni sanitarie integrative del Servizio sanitario nazionale)
Art. 99 - (Disposizioni generali)
Art. 100 - (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore)
Art. 101 - (Aumenti retributivi e minimi di paga base e stipendio)
Art. 102 - (Una tantum)
Art. 103 - (Decorrenza e durata)
Art. 104 - (Esclusiva di stampa)
Art. 105 - (Lavori usuranti - Lavori pesanti)
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Allegati: A; B; C; D.


Contratto collettivo nazionale di lavoro, per i dipendenti da piccole e medie imprese e artigiane cooperative del comparto dell’edilizia
Periodo di validità dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2023

Il giorno 3 Giugno 2020 in Roma presso la sede di Unimpresa sita in via Pietro Cavallini 24, a conclusione delle trattative avviate il 09 Gennaio 2020 e dei successivi incontri, si sono riunite le sottoindicate Organizzazioni: le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Unimpresa - Unione Nazionale di Imprese, con sede legale e direzione generale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], Unimpresa - Federazione Nazionale Edilizia con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24, […] e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Confail - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […], è stato stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini.
L’allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nota congiunta - Allegati
Nella sfera di applicazione del presente contratto rientrano gli accordi sindacali sottoscritti dalle parti in materia di:
1. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 17/10/2019;
2. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 23/10/2019;
3. Accordo interconfederale sulle relazioni sindacali;
4. Accordo interconfederale in materia di apprendistato Artt. 43 e 45 Decreto legislativo 81/2015;
5. Accordo interconfederale per l’attuazione del disposto del Decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
6. Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali;
7. Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU dei dipendenti;
8. Accordo interconfederale per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11 comma 4 della Legge 24/6/1997 n. 196;
9. Accordò interconfederale per la disciplina dei minimi contrattuali conglobati nelle tabelle economiche dei CCNL già sottoscritti da Unimpresa e Confail;
10. Accordo interconfederale per la disciplina dei contributi per il finanziamento degli Enti Bilaterali Nazionale costituiti da Unimpresa e Confail;
11. Accordo interconfederale per l'individuazione degli istituti contrattuali per l'erogazione dei premi di produttività nei CCNL sottoscritti da Unimpresa e Confail;
12. Accordo interconfederale per la disciplina del lavoro autonomo non imprenditoriale "Lavoro agile" ai sensi del capo li art. 18 della legge n. 81 del 22 maggio 2017;
13. Accordo Interconfederale sul comportamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 23/03/2020.

Premesso che:
Le Parti
- considerano obiettivo comune l'impegno per realizzare un sistema di relazioni sindacali che crei condizioni di competitività e produttività tali da contribuire a rafforzare il sistema del settore delle costruzioni;
- ritengono essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull1 affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
- ribadiscono, fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, il comune obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di prossimità e aziendale per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantirne una maggiore certezza ed esigibilità.
- concordano che il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
- condividono che la contrattazione collettiva aziendale debba assicurare risposte condivise agli
specifici contesti regionali e/o territoriali e per il raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, concordati fra le parti.
Contratto territoriale aziendale e di prossimità
1. Il ruolo della contrattazione di secondo livello, territoriale di prossimità e aziendale, va rafforzato, ritenendola strategica per dare risposte a specificità diversificate, nei limiti dettati dalla legge e dal presente CCNL.
2. In materia salariale la contrattazione di secondo livello può intervenire sulle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Per consentire tale intervento le Parti convengono che una quota della massa salariale complessivamente negoziata a livello nazionale, come previsto, venga gestita direttamente dalla contrattazione territoriale o demandata alla contrattazione aziendale, fissandone modalità e criteri generali per l’attribuzione ai lavoratori.
3. Il livello di contrattazione di prossimità ha propria autonomia e potere decisionale in particolare sulle seguenti materie:
- criteri per l’aggiornamento professionale, qualificazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente, sperimentazione di nuove figure professionali nonché gestione della sua mobilità, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- organizzazione, programmazione e flessibilità dell'orario di lavoro.
Le Parti, inoltre si danno atto che:
- Le Parti, hanno costituito l’Organismo Paritetico Nazionale in sigla OPN dando attuazione a quanto indicato nel Regolamento interno dell’OPN stesso in accordo con quanto stabilito dalla Conferenza Stato/Regioni u.s. in merito alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.);
- Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL hanno deciso di delegar alla “Commissione Nazionale” la validazione dei percorsi formativi in tema di contenuti didattici conformi alla norma. La conformità degli stessi viene certificata attraverso apposita procedura;
- Le Parti Sociali firmatarie del presente Protocollo nelle more di quanto previsto dal D.lgs. 276/2003 e D.P.R. 177/2011 - “Commissione di Certificazione” offre il servizio di Certificazione dei Contratti di Lavoro, e la Certificazione di Rinunce e Transazioni in sede di certificazione del Contratto. Tale servizio viene erogato attraverso la “Commissione di Certificazione”;
- Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera 1) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento” dell’Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell’RLS anche in modalità E-Learning.
Ente Bilaterale
Le Parti Sociali concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL TEnte Bilaterale settore Edilizia denominato EBIN.PML
Fondo Interprofessionale
Per tutta la materia della Formazione continua, le parti decidono di consentire l'autonoma destinazione del versamento dello 0,30% fino a quando le parti non concorderanno di costituire un proprio Fondo Interprofessionale.
Cassa Edile del lavoro
Le Parti, si danno atto di operare con la Cassa Edile denominata Cassa Edile del Lavoro.

Disciplina generale
Campo di applicazione

Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini. In particolare, le attività e/o mestieri interessati dal presente CCNL sono le seguenti:
1) costruzioni edili ovvero costruzioni di fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità, ad uso pubblico, ad uso privato nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l’impianto e il carico, lo scarico di cantieri e di opere provvisionali in genere e lo sgombero dei materiali;
2) progettazione di lavori di opere edili;
3) decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali, artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
4) pavimentazione in cemento, marmette, marmo, legno, pietre naturali, seminato, gomma, bollettonato, linoleum;
5) intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, doratura, argentatura, laccatura e simili;
6) preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, feltri, bitume, cartoni e simili, con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
7) lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
8) posa in opera di attrezzature varie di servizio;
9) spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, facciate di edifici, monumenti, sgombero della neve da tetti e da superfici di varia natura;
10) pozzi d’acqua - scavati, trivellati, realizzati con sistema autoaffondante - per uso potabile, industriale o irriguo;
11) costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione e simili;
12) costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade di ogni tipologia, compreso lo sgombero della neve e altri materiali;
13) sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile;
14) esecuzione di segnaletica stradale orizzontale;
15) posa in opera di segnaletica;
16) costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
17) costruzione, installazione, demolizione di cisterne e serbatoi interrati in metallo, in cemento armato ovvero altro materiale per il contenimento di qualsiasi tipologia di liquido;
18) costruzione, manutenzione, irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
19) costruzione di linee elettriche e telefoniche;
20) messa in opera di pali, tralicci e simili;
21) costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
22) scavi, rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di gas, acqua, telefonia e simili;
23) realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose, franose, di terreni allagatoli e di terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
24) attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
25) movimenti di terra, scavi, anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili;
26) demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
27) demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
28) manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e restauro-artistico di opere edili, di beni mobili e immobili di opere tutelate;
29) costruzione, manutenzione e restauro di fabbricati ad uso abitazioni 1 agricolo, commerciale, industriale, di opere monumentali;
30) attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili;
31) altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.

Osservatorio Nazionale ed Osservatori Regionali
Le parti firmatarie del presente contratto condividono l’interesse a costituire un Osservatorio Nazionale.
Entrambe convengono che l'istituzione di un Osservatorio Nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie di contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni.
Detto Osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, ai fini di divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e materiali da costruzione.
Inoltre la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei mercati europei consiglia che l'Osservatorio approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una moderna legislazione degli appalti e sub-appalti nonché alla predisposizione di idoneo sistema informativo degli appalti pubblici banditi in ambito comunitario.
Si conviene inoltre che le parti firmatarie dei diversi contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni diano vita ad apposite Commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.
In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti e/o istituti aderenti a Unimpresa e Confail firmatarie del presente CCNL.
Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto ed approfondimento sui temi rilevanti della politica economica (con particolare riferimento al settore delle costruzioni nel Mezzogiorno ed ai grandi interventi infrastrutturali e di risanamento urbano ed ambientale) nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l'esigenza di più avanzate relazioni sindacali.
Le parti convengono, altresì, sulla utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-soci ali che caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire Osservatori regionali composti da Confail ed Unimpresa firmatarie di CCNL nel comparto delle costruzioni, operanti nel territorio Regionale.
Tale Organismo utilizzerà le potenzialità operative dell'intero sistema delle Casse edili per acquisire dati ed informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento all'uso di C.i.g. e DS ed ai fabbisogni quali - quantitativi di manodopera), nonché relativi agli investimenti pubblici, agli appalti e loro modalità.
Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli Osservatori pubblici del lavoro.
Al fine di arricchire il confronto i destinatari delle informazioni raccolte dovranno essere le rappresentanze territoriali delle parti firmatarie. Fermo restando l'impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse possibile, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla stipula del contratto per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via sperimentale, alla costituzione di Comitati Regionali tra Unimpresa e Confail firmatarie con i compiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
Sulla base dei dati acquisiti da tali Comitati, le parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in materia di mobilità l'attività delle Commissioni Regionali e territoriali dell'impiego e delle Agenzie di lavoro, nell'ambito delle quali si ritiene utile ed opportuna la costituzione di una speciale sezione edile.
Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale viene costituito un Comitato paritetico di gestione, composto da sei membri di Unimpresa e Confail.

Sistemi di concertazione e di informazione
A. Sistema di concertazione
Il sistema di concertazione tra le Parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
-sviluppare il confronto tra le Parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale.
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli Enti Paritetici Nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi Enti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le Parti convengono sulla costituzione dell’Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
Livello nazionale
In occasione degli incontri Nazionali di concertazione le Parti si confrontano sui seguenti indirizzi generali del settore:
-politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
-politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
-politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;
-struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli Enti paritetici Nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.
Livello regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardante il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente regione, nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane ed indirizzato al sostegno ed allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili del settore edili ed affini.
Le Parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente regione per le sue specifiche competenze.
Le Parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
Livello territoriale
A livello territoriale che coincide con quello provinciale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le Parti su propria iniziativa si incontreranno, semestralmente, per un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della globalità delle imprese artigiane dell'edilizia operanti nel territorio ed in ordine all'ampliamento dei livelli occupazionali anche in . riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Nel corso di tali incontri le Parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali del settore, ai problemi relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale, con specifico riferimento alla occupazione giovanile ed in particolare sull'andamento dell'occupazione nel comparto dell'apprendistato.
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento all'artigianato ed alle piccole imprese.
Mobilità
Per affrontare in modo completo i problemi occupazionali derivanti dalla particolarità del lavoro nel settore nonché dei processi di ristrutturazione in atto, ferma restando l'applicazione integrale delle norme legislative in materia di collocamento e mercato del lavoro, si concorda quanto segue:
- le imprese informeranno Unimpresa e Confail territoriale sulla eventuale eccedenza di manodopera nonché sulle prevedibili offerte di lavoro;
- Unimpresa e Confail territoriale opereranno, anche con il contributo della informazione degli Organismi paritetici (Edili Casse, scuole edili) affinché la domanda e l'offerta di lavoro siano concordate nel miglior modo possibile;
- le Parti sono impegnate, laddove ne esistono i presupposti, a sperimentare forme di orientamento ed agevolazione della ricollocazione in altre imprese artigiane del lavoro in esubero.

Parte prima Regolamentazione per gli operai
Art. 6 - (Orario di lavoro)

Per l'orario di lavoro valgono le norme legislative con le varie deroghe ed eccezioni.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi, fatte salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma del presente articolo in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all'art. 22.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. […]

Art. 8 - (Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa)
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono le norme dell'art. 6.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
[…]

Art. 9 - (Flessibilità di orario e lavoro a turni)
Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa ed i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Art. 10 - (Riposo settimanale)
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 22, punto 12).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a1 lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con la RSU/RSA, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

Art. 13 - (Recuperi)
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle Parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 16 - (Lavoro a cottimo)
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affìsse all'Albo del cantiere ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
- composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
- descrizione della lavorazione da eseguire;
- descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra:
[…]

Art. 17 - (Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti)
A) L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve dispone delle macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto.
All'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
B) L’impresa artigiana che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 42 dello stesso.
L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa Edile del Lavoro competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato fra Unimpresa e Confail nazionali contraenti
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e a Unimpresa e Confail territoriali aderenti a Unimpresa e Confail nazionali contraenti.
L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite di Unimpresa territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Confail territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo il fac-simile concordato tra Unimpresa e Confail nazionali contraenti.
La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite di Unimpresa territoriale aderente a Unimpresa e Confail nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima delfinizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera B), l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1° comma della lett. B).
D) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. B) e C), debbono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma la applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
E) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
F) È compito del rappresentante sindacale di cui all'art. 9, lett. B), d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite di Confail territoriale aderente alle Associazioni nazionali contraenti per il pieno rispetto della disciplina di manodopera negli appalti e subappalti.

Art. 22 - (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 6 e 8 del presente contratto.
Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 48 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione, per il tramite dell'organizzazione territoriale a cui aderisce, alla RSU/RSA o in mancanza alla organizzazione territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali forniranno unitariamente alla RSU/RSA territoriale indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 20, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
[…]
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del Ministero del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative. La media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.

Art. 23 - (Indennità per lavori speciali disagiati)
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a), dell’art. 25 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) - Lavori vari
Tabella unica nazionale          Situazione extra
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4 5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli addetti alla manovra dei martelli) 5 5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango 5 12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8 15
5) Lavori su ponti a castello 8 installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8 15
6) Lavori di scavo in cimiteri in 8 contatto di tombe 8 17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11 17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 20
11) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13 20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13 22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12) 16 28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dalla altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso 17 35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri 17 35
18) Lavori per fognature nuove in galleria 19 35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 20 35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10 metri 22 40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55
In situazione extra si trovano le seguenti provincie: Catanzaro, Agrigento, Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura è determinata da Unimpresa e Confail territoriali, per la circo scrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato:
a) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Fino a nuove determinazioni di Unimpresa e Confail territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore la indennità percentuale prevista.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi: gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte di Unimpresa e Confail territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al 10 comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte di Unimpresa e Confail territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri: 54;
b) da oltre 10 a 16 metri: 72;
c) da oltre 16 a 22 metri: 120;
d) oltre 22 metri: 180.
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quella corrispondente all’altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti con o senza motore

Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua: palombari
Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi fomiti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata a Unimpresa e Confail territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, Unimpresa e Confail nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione di Unimpresa e Confail territoriali segnalanti.
Qualora Unimpresa e Confail nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione a Unimpresa e Confail territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 32 - (Conservazione degli utensili)
L'operaio deve conservare in buono stato le macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve fame richiesta al suo capo; […]

Art. 39 - (Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro)
È data facoltà alle Organizzazioni sindacali territoriali di Unimpresa e Confail di istituire Commissioni paritetiche a carattere permanente per lo studio ed i problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Le Commissioni le Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine alle Commissioni esaminare i problemi segnalati dall'organizzazione territoriale di Unimpresa e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Unimpresa e Confail contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, s'impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento delle Commissioni si potrà provvedere mediante il contributo di cui all'art. 40 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, mediante altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un Protocollo nazionale d'intesa.
Le Parti, nel riconoscere la validità delle Commissioni per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull'esigenza della loro diffusione in tutto il territorio nazionale.

Art. 42 - (Accordi locali)
Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali di Unimpresa e Confail aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema di contrattazione convenuto dalle Parti.

Art. 43 - (Cassa Edile del Lavoro)
Le Parti contraenti concordano di sviluppare a livello regionale e territoriale un sistema nazionale di Cassa Edile del Lavoro i cui scopi e finalità saranno definiti dall'atto costitutivo stesso e dallo statuto sociale approvato dalle Parti. […]

Parte seconda Regolamentazione per gli impiegati
Art. 47 - (Orario di lavoro)

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Gli impiegati sia tecnici che amministrativi, entro i limiti consentiti dalla legge, eseguiranno lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 58 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU e/o RSA ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'art. 48.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 6, e dagli accordi integrativi dello stesso.
L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio. Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. 48.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art. 1, della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.
In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa dalla citata legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali. Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Art. 51 - (Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario)
Le Parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno
comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale […]

Art. 53 - (Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria)
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 48;
b) per lavori in galleria: una indennità di € 7,75 mensili.
[…]

Art. 55 - (Mense aziendali)
Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Art. 57 - (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 48 del presente contratto.
Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[…]
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. […]

Art. 61 - (Giorni festivi e riposo settimanale)
[…]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 62 - (Ferie)
[…]
Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
[…]

Art. 71 - (Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale)
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono. L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Parte terza Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 79 - (Lavoro delle donne e dei fanciulli)

L'ammissione al lavoro delle donne e dei minori è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 81 - (Diritti)
Tutela della maternità e paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge.
[…]
Occupazione femminile
Le parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9 dicembre 1977, n. 903 e 10 aprile 1991, n. 125, di verificare l'andamento dell’occupazione femminile nell'ambito degli Osservatori nazionale e regionali previsti dal Sistema di informazione, formulando programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli enti di cui all'art. 40 del presente CCNL.
Videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti pilota da parte del Comitato tecnico di cui all'art. 39 del CCNL, che permettano l'approfondimento delle problematiche delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
Portatori di handicap
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico- riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
Lavoratori extracomunitari
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti scuola previsti dall’art. 40 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane di Unimpresa, la presenza di lavoratori extracomunitari.
Tossicodipendenti
Ai lavoratori di cui è stato accertato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche lo st tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 162 del 26 giugno 1990.
I lavoratori in aspettativa dovranno, inoltre, presentare all'azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o concorrono. In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico l’aspettativa si intende contestualmente terminata ed il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l’attività lavorativa.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossico dipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. In questo caso, l'aspettativa o i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai 4 mesi.

Art. 82 - (Tutela della dignità personale dei lavoratori)
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all’integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU e/o RSA o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

Art. 83 - (Sicurezza del lavoro)
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti. In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda-vivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizi igienico-sanitari.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 303/1956 e successive modifiche, gli alloggiamenti ed i servizi devono essere differenziati nel caso in cui ci sia la presenza nel cantiere di lavoratori di entrambi i sessi.
Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2° comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura della Cassa edile, sulla base di un fac-simile predisposto da Unimpresa e Confail - Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti a Unimpresa e Confail - Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituto Servizio sanitario nazionale.
B) Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le Parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l'analisi costi-benefìci dell'intervento preventivo per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.
Le Parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le Parti concordano, infine, che le direttive della Comunità economica europea, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese ed all’artigianato.
Sedi e strumenti di confronto
Le Parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad elaborare una informazione ed una cultura della sicurezza attraverso la promozione di idonee iniziative.
In relazione all'importanza del ruolo demandato agli Organismi paritetici analoghi istituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti a Unimpresa e Confail - Associazioni nazionali contraenti il presente CCNL a livello regionale e/o territoriale, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l’attività.
Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza
Le Parti concordano sulla funzionalità del "Piano di sicurezza" nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le Parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cui all'art. 91, lett. B) del CCNL.
In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti dalle imprese esecutrici.
In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e nell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori ed adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l’igiene e l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Le Parti rilevano che sull'artigianato delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'INAIL e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
Normativa tecnica
Rilevato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le Parti concordano sulla esigenza che, in attuazione anche della delega contenuta nell’art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, venga approvata una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione produttiva nell'assetto tecnologico dell’industria delle costruzioni.

Art. 84 - (Rappresentante per la sicurezza)
In ciascuna circoscrizione vengono istituiti Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, riconosciuti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti a Unimpresa e Confail nazionali stipulanti.
In presenza dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL, per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 19 del D.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, avviene con l'assistenza di Unimpresa o alla quale conferisce mandato.
Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti sono concordate dalle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti a Unimpresa e Confail.
Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori dell'industria e/o della cooperazione, il Rappresentante alla Sicurezza assolve ai propri compiti in collaborazione con i rappresentanti delle imprese per la sicurezza delle imprese dei suddetti settori con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.
Il Rappresentante Territoriale per la Sicurezza ha il diritto di ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani su citati e di formulare proprie proposte a riguardo con l'assistenza di Unimpresa cui l'impresa artigiana è iscritta o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi in tale attività del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del vigente CCNL. Il Rappresentante per la Sicurezza è informato ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994.
Il Rappresentante Territoriale per la Sicurezza verrà messo in condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di categoria.
Le Organizzazioni territoriali sindacali Confail sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali siano in grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità.
In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accantoneranno presso la Cassa Edile del Lavoro o, in assenza di esse, in un Fondo regionale di categoria delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a € 6,00 annue per dipendente, di cui € 4,00 per l'attività di rappresentanza.
A livello regionale le Parti, all'interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi di agibilità del Rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota tra formazione, informazione del Rappresentante stesso, la formazione dei lavoratori e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra Rappresentante alla sicurezza ed il Comitato paritetico di cui all’art. 39 del CCNL.
La gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra indicate è definita con accordo delle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti a Unimpresa e Confail. Tale accordo dovrà, inoltre, stabilire la programmazione della formazione del Rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori, prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni svolte.
Ai Rappresentanti territoriali per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione ed il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL terrà un'anagrafe in merito.
Nel caso in cui le imprese non si avvalgano della disciplina prevista ai punti precedenti, ne informano i propri lavoratori, i quali procedono alla elezione del Rappresentante per la sicurezza al loro interno. Dalla data di elezione del Rappresentante per la sicurezza cessa l'obbligo degli accantonamenti.
Il Rappresentante per la sicurezza eletto ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti.
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni alla formazione del Rappresentante per la sicurezza eletto provvede, durante l’orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i Rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori addetti a nuove lavorazioni o in presenza di nuovi macchinari ed impiantì tecnologici.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera 1) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento” dell’Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell’RLS anche in modalità E-Learning.

Art. 88 - (Provvedimenti disciplinari)
A. Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi della lett. E).
[…]
C. Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione […]
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
D. Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
E. L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi precedenti.

Art. 91 - (Cariche sindacali e pubbliche)
[…]
Diritti sindacali
A) Diritto di assemblea

Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea dieci ore lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
B) Rappresentanze sindacali
Le parti confermano la validità delle Rappresentanze sindacali, di cui salvaguardano la piena ed integrale applicazione delle Leggi, delle norme e degli Accordi sottoscritti in materia di Rappresentanze sindacali.

Art. 93 - (Contratto a termine)

[...]

Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
[…]
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l’organizzazione regionale e/o territoriale di Confail e Unimpresa, o alle RSU/RSA laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.

Art. 95 - (Somministrazione di lavoro)
[…] Il ricorso alla somministrazione è vietato:
[…]
3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;
4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo VII del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni;
5) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
6) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
7) per lavori subacquei con respiratori;
8) per lavori in cassoni ad aria compressa;
9) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nel precedente.

Art. 96 - (Contratti di inserimento)
[…]
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato […]
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio, sulla base di programmi concordati nell'ambito del Comitato nazionale di coordinamento delle iniziative formative in edilizia.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto secondo le indicazioni del Comitato Nazionale di cui sopra.
[…]