Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 14 giugno 2020, n. 74
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all'Ordinanza n. 70.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Cost.;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza CO- VID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare:
• l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
• l'art.1 comma 16, il quale, tra l'altro, dispone che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante '“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che, analogamente, all'articolo 1 comma 1 del DPCM 17 maggio 2020, dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi e che detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 allo stesso DPCM;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16, 22 e 25 maggio, 9 giugno e, da ultimo, 11 giugno 2020, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, con il supporto tecnico degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, recanti l'aggiornamento, l'integrazione e/o l'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate;
ATTESO che il Report 4 di monitoraggio della fase 2 per la regione Abruzzo - elaborato dalla Cabina di regia Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 9 giugno con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dall'1 al 7 giugno attesta che “(omissis) -Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è complessivamente positiva...” con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Abruzzo di COVID-19 definita BASSA;
CONSIDERATO che il predetto Report evidenzia che “...Permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane. Questo richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale e il distanziamento fisico..” e che pertanto, allo stato, la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;
VISTE le precedenti ordinanze nn. 70, 72 e 73, rispettivamente del 7, 9 e 10 giugno 2020, con le quali il Presidente della Regione Abruzzo ha consentito la ripresa di numerose attività sulla base di Protocolli regionali elaborati ed aggiornati in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché in coerenza ai criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato, di poter procedere all'approvazione di ulteriori Protocolli di Sicurezza per altre attività non espressamente indicate nelle Ordinanze emanate e di apportare limitate modifiche ad alcuni Protocolli di cui alla già richiamata Ordinanza n. 70, previo il parere del competente Dipartimento della Salute, anche tramite confronto e valutazione del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11/03/2020, al fine di certificare la compatibilità della situazione epidemiologica regionale con le attività oggetto di autorizzazione;
VISTO il documento tecnico recante “Protocolli di sicurezza previsti dall'art. 1, comma 14, DL 16 maggio 2020, n. 33” allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente l'omonimo allegato all'Ordinanza n. 70;
RITENUTO che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predetti Protocolli di Sicurezza con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del DPCM. 11 giugno 2020
RITENUTO di poter procedere, quindi, all'approvazione dei “Protocolli di sicurezza previsti dall'art. 1, comma 14, DL 16 maggio 2020, n. 33”;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. che sono approvati i Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente l'omonimo allegato all'Ordinanza n. 70;
2. che sono consentite le attività economiche, produttive o ricreative contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
3. che la presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
4. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
5. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Allegato

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVISTI DALL’ART. 1, COMMA 14, D.L. 16 MAGGIO 2020, N. 33 “#ABRUZZOSICURA”