Regione Basilicata
Ordinanza 14 giugno 2020, n. 27
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori disposizioni in materia di attività economiche, produttive e ricreative.
B.U.R. 14 giugno 2020, n. 57 S.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “z/ Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo I, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. ’’;
VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"',
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 {Interventi d'urgenza), si prevede che: In caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"',
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante "Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Sei-vizio sanitario regionale", ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID- 19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'll marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza COVID-19";
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale" in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;
VISTO l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: "7. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. " e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l'articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale "Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.
Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di nonna, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630";
VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: "Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambi to delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale, (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.'';
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 "possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis) ";
VISTO inoltre l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale "1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall‘ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020 ";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale", avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cvt., con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, sono “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (...)
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a) prevede che "in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fìsiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" e ripristinando la possibilità, non prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante "Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020", come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: "Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l'istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle regioni/PP.AA
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 1‘emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, comma 14, in base al quale "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelle regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, e dell’articolo I, comma 16, ove si dispone che "i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all'allegato 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per effetto della quale l’importo massimo della sanzione per le condotte violative delle ordinanze regionali risulta fissato in euro mille in luogo di euro tremila;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, avente efficacia, salve specifiche e diverse previsioni, dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lett, c), g), l), m);
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 all’articolo 1, comma I, dispone che le regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate, previo accertamento delle compatibilità delle predette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto;
VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con le quali le linee guida approvate in data 16 maggio 2020 e integrate il 22 c il 25 maggio 2020 sono state ulteriormente aggiornate e integrate con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali;
CONSIDERATO che le predette linee guida dell’11 giugno 2020 sono state recepite e costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
CONSIDERATO che le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ricomprendono le schede tecniche relative ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, nonché discoteche e locali assimilati;
VISTA la precedente ordinanza n. 25 del 1° giugno 2020 con la quale è stata assentita la riapertura e la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, in parte già disposte con le precedenti ordinanze 3 maggio 2020, n. 21, 17 maggio 2020, n. 22, 22 maggio 2020, n. 23, e 25 maggio 2020, n. 24, sulla base delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni c delle Province autonome in data 25 maggio 2020;
RITENUTO che si renda necessario procedere all’adozione sul territorio regionale delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (allegate e parte integrante del presente provvedimento) e, conseguentemente, si configurano i presupposti per consentire l’apertura di quelle attività non ancora avviate alla data di adozione della presente ordinanza e oggetto delle richiamate linee guida, purché nel rigoroso rispetto delle medesime linee guida;
RITENUTO che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio regionale consente la riapertura di ulteriori attività e che si rende necessario, a tal fine, procedere all’adozione delle linee guida elaborate dalla Task-Force Coronavirus della Regione Basilicata, allegate alla presente ordinanza, elaborate in coerenza con le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020 nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 ;
CONSIDERATA l’opportunità - accertate le condizioni di compatibilità delle attività delle richiamate lince guida con la situazione epidemiologica regionale in conformità alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 - di consentire la ripresa di ulteriori attività, con la decorrenza ivi indicata e nel rigoroso rispetto delle richiamate linee guida regionali e delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020, tra cui quelle inerenti i congressi, le sagre, le fiere locali e grandi eventi fieristici, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, sale slot, sale giochi, sale bingo c sale scommesse, discoteche, sale da ballo e locali assimilati limitatamente all’intrattenimento musicale e per le attività di ballo esclusivamente negli spazi esterni, le attività ludico ricreative ed educative sperimentali, al chiuso o all’aria aperta, per la prima infanzia (3-36 mesi), bambini e adolescenti;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, il cui l’andamento continua a confermare una flessione della dinamica dei contagi in quanto sulla base dei dati fomiti alla data del 12 giugno 2020 dalla Protezione civile regionale, la situazione del contagio da COVID-19 registra un ricoverato ospedaliero in terapia intensiva, su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di sessantaquattro posti base, con conseguente evidente adeguatezza dell’offerta delle strutture sanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperture delle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute dal 17 maggio 2020;
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Report settimanale n. 4 per il periodo relativo alla settimana 1-7 giugno 2020, aggiornato al 9 giugno 2020, Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19, è da valutarsi con rischio di contagio “molto bassa” e con una stima di RT "pari a O (CI: 0-0)", ed è tale da consentire la riapertura di ulteriori attività del tessuto produttivo, economico e sociale delia Regione, subordinatamente al rispetto delle richiamate linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio;
CONSIDERATO che a decorrere dal 3 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n, 33 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
emana la seguente
 

ORDINANZA

Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)

1. Sono adottate sul territorio della Regione Basilicata le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
2. Le attività economiche, produttive e ricreative operano adottando tutte le misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento interpersonale, nonché le specifiche misure di protezione e contenimento del contagio da COVID-19 definite, per singola attività, nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” di cui al comma 1, e le misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
 

Art. 2
(Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19)

1. E’ consentito l’accesso dei minori alle aree giochi attrezzate nei parchi, giardini pubblici e ville, assieme ai familiari o di altro accompagnatore adulto responsabile, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali del 13 giugno 2020 allegate alla presente ordinanza e contenenti i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, integrate dalle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020.
2. Resta consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, fermo il rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza interpersonale di almeno un metro.
3. È consentita la ripresa dei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per bambini e adolescenti (di età 0-17) per lo svolgimento di attività ludico, ricreative ed educative anche non formali e attività sperimentali di educazione, al chiuso o all’aperto, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi, nonché centri o campi estivi e oratori, con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali del 13 giugno 2020 allegate alla presente ordinanza e contenenti i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, integrate dalle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’ 11 giugno 2020.
4. Sono consentite le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e attività analoghe, nel rigoroso rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
5. E’ consentita la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, spettacoli di intrattenimento in genere e in altri spazi anche all’aperto, anche viaggianti, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
6. E’ consentita la ripresa delle attività delle sagre, delle fiere e degli altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, nonché dei grandi eventi fieristici, delle attività congressuali o convegnistiche anche aziendali e degli altri eventi ad essi assimilabili, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
7. A decorrere dal 19 giugno 2020 è consentita la ripresa delle attività che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali. Con riferimento all’attività del ballo, tale attività è consentita esclusivamente negli spazi all’aperto. Le attività di cui al presente comma sono consentite a condizione che siano rispettate le indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
8. Resta consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, centri natatori, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, pubbliche e private, ove si svolgono le attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, purché nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’ 11 giugno 2020, di cui all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
9. Sono consentiti, a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
10. E consentito lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie (ad esempio i matrimoni) ed eventi assimilabili, ivi compresi i congressi e meeting aziendali, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
11. Ad integrazione delle previsioni di cui all’articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8, dell’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25, è consentita la ripresa delle attività formative in presenza e delle altre attività assimilabili, effettuate da soggetti pubblici e privati, ivi compreso l’esercizio di stage e tirocini extracurriculari, che si realizzano in diversi contesti (aula, laboratori e imprese), sia per la parte teorica che la parte pratica, compresi gli esami finali teorici e pratici, le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento professionale, tra i quali i percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, i percorsi di formazione continua o superiore nell’ambito del sistema educativo regionale quali gli ITS, nonché i percorsi di formazione e le attività di orientamento per l’inserimento e il reinserimento lavorativo degli adulti, i percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente, i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Digs. 81/2008, i percorsi e i corsi di formazione linguistica, musicale, e i corsi hobbistici e le attività assimilabili anche presso circoli culturali e ricreativi, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
12. Le attività turistiche e le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e le attività ad esse assimilate, comprese le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, sono tenute a mantenere, nel rispetto della disciplina vigente sulla privacy ed in armonia con le previsioni delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020, per un periodo di almeno 14 giorni l’elenco dei soggetti provenienti da altre regioni o dall’estero alloggiati presso le medesime strutture. Detto elenco potrà essere acquisito dal Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata. I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi del precedente periodo, sono trattati dalla Regione Basilicata nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, esclusivamente per le azioni di monitoraggio al fine di assumere le necessarie iniziative di prevenzione c di sorveglianza sanitaria previste in caso di insorgenza di sintomatologia da COVID-19.
 

Art. 3
(Misure in materia di Trasporto pubblico locale)

1. A decorrere dal 17 giugno 2020 è disposto che sul territorio regionale i servizi di Trasporto Pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 2 del presente articolo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le Aziende esercenti servizi di Trasporto pubblico locale devono continuare ad esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto c della logistica”, nonché dell’allegato 15 al medesimo decreto recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico
2. Devono essere garantiti tutti i servizi minimi essenziali di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio vigenti, ad esclusione dei servizi automobilistici scolastici, in particolare:
a) tutti i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere svolti dal COTRAB secondo il programma di potenziamento delle corse operaie di trasporto pubblico locale già attuato a far data dal 21 maggio 2020, comunque in relazione all’effettiva attività lavorativa presso gli stabilimenti industriali, mediante la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche non espletate dal 5 marzo 2020, in percorrenze per corse operaie, anche ai sensi e nel rispetto della DGR n. 182 del 12.03.2020 e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali, al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto;
b) i servizi per gli addetti ai pubblici servizi e per i fruitori dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione, devono essere svolti secondo i programmi di esercizio dei contratti di servizio, potenziando, laddove necessario, le corse dei servizi al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali.
3. Il COTRAB è tenuto altresì a garantire i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio provinciali, come riportati di seguito:
Linea Ferrandina - Pisticci - Viggiano Zona Industriale;
Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
Corse automobilistiche Avigliano - San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno;
Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
Linea Potenza - Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza- Autostazione Patemo/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa.
4. Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto degli allegati 14 e 15 del DPCM 11 giugno 2020, in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.
5. Il COTRAB deve trasmettere alle Province, titolari dei contratti di servizio, e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, entro due giorni dalla presente Ordinanza, il programma di esercizio completo dei quadri orari secondo la modulistica utilizzata nella gestione dei contratti provinciali, di tutti i servizi di cui precedente comma 2. Le Amministrazioni Provinciali procedono alla verifica dei programmi di esercizio trasmessi nel rispetto della presente Ordinanza, impartendo le relative disposizioni al gestore dei servizi e dispongono controlli sull’effettivo svolgimento dei servizi.
6. La Società Trenitalia SpA svolge a far data dal 14 giugno 2020 tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, i quali, laddove necessario, potranno essere programmati anche in relazione all’evoluzione della domanda di trasporto sulla base delle disposizioni ed autorizzazioni impartite da parte del competente Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.
7. La Società Ferrovie Appulo Lucane Srl svolge a far data dal 15 giugno 2020 i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti sulla base della nota prot. n. DT 2230 dell’11.06.2020. A far data dal 22 giugno 2020 dovranno essere svolti tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, i quali, laddove necessario, potranno essere programmati anche in relazione all’evoluzione della domanda di trasporto sulla base delle disposizioni ed autorizzazioni impartite da parte del competente Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.
8. Le Società Trenitalia SpA e la Società FAL Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali di servizio a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni, garantendo le necessarie distanze di sicurezza interpersonale tra i passeggeri quale principale misura di contenimento della diffusione da COVID-19, e comunque in applicazione delle disposizioni degli allegati 14 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
9. Entro due giorni dalla presente ordinanza, la società Trenitalia SpA. Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane Srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e trasmettono il relativo programma di esercizio.
10. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, le aziende di Trasporto pubblico locale automobilistico esercenti servizi extraurbani e comunali, la Società Trenitalia SpA e la Società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive Amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.
11. I Comuni titolari di servizi di trasporto Pubblico Locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da palle dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza.
 

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività già ammesse in base all’ordinanza n. 25 del 1 giugno 2020, come modificata dalla presente ordinanza, e disciplinate all’allegato della predetta ordinanza n. 25 del 1 giugno 2020, sono soggette alle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate I’ 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11 giugno 2020 (allegato n. 9) e alla presente ordinanza.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e dei relativi allegati.
3. Per quanto non modificato o integrato dalla presente ordinanza restano salve e continuano ad applicarsi le misure già adottate con l’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25, ad eccezione dei commi I, 2 e 4 dell’articolo 3, del comma 1 dell’articolo 4, e dei commi 1 e 3 dell’articolo 7.
4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
7. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 15 giugno 2020 e sono efficaci fino alla data del 14 luglio 2020, salvi i diversi termini delle singole misure previsti dalle disposizioni della presente ordinanza, e fatto salvo successivo provvedimento in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
8. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza, 14 giugno 2020

BARDI
 

#CORONAVIRUS


LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19.
 

Versione 01 del 13 giugno 2020

Le presenti Linee Guida sono state elaborate dalla Task-Force Coronavirus della Regione Basilicata, sulla base dei documenti di seguito elencati.
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020. Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Allegato n.8.
• "Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative - centri estivi - per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni", della Regione Emilia Romagna.
• "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19", emanate dal "Dipartimento per le politiche della famiglia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
• "Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative" della Regione Basilicata, approvato con D.G.R. n.194 del 09.03.2017.

Indice
Introduzione
1. Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti
1.1. Accessibilità degli spazi
1.2. Compiti del gestore
1.3. Responsabilità del genitore o dell'accompagnatore
2. Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi
2.1. Accessibilità degli spazi
2.2. Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e spazio disponibile
2.3. Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico
2.4. Principi generali d'igiene e pulizia
2.5. Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, educatori o animatori
2.6. Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini e adolescenti
2.7. Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini e adolescenti
2.8. Protocollo di accoglienza
2.9. Progetto organizzativo del servizio offerto
2.10. Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze

Introduzione
Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco.
L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco ed all'educazione.
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee guida hanno l'obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell'emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti, con l'obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico.
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attività prospettate nelle diverse sezioni del documento:
1. la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l'adulto ed il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
2. l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;
3. l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
Con questi presupposti e finalità generali, le linee guida trattano due distinte tipologie di interesse, che trovano realizzazione progressiva nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico.
In particolare, ci si riferisce:
1. alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
2. alla realizzazione di attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole e di altri ambienti similari ed aree verdi.
È importante sottolineare che le presenti Linee Guida integrano e non sostituiscono i requisiti di carattere generale, nonché i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture eroganti servizi di socialità e gioco per bambini e adolescenti, riconducibili al contenuto del presente documento, devono possedere per legge.
Qualora su taluni aspetti vi siano prescrizioni contrastanti fra quelle già vigenti e quelle contenute nel presente documento, vanno applicate le prescrizioni più restrittive.
Si richiamano anche, in particolare, gli obblighi inerenti al possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sia datoriali che sindacali.

1. Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti.
I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche per i bambini e gli adolescenti, per realizzare esperienze all'aria aperta orientate sia alla scoperta dell'ambiente sia alla realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.
La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente e, ove occorra, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi).
Gli aspetti considerati riguardano:
1. l'accessibilità degli spazi;
2. i compiti del gestore;
3. la responsabilità del genitore o dell'accompagnatore.
1.1. Accessibilità degli spazi.
In via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1. da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
2. limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente nell'area interessata.
1.2. Compiti del gestore.
Il gestore deve:
1. disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro, nonché la quotidiana disinfezione con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore;
2. posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.
1.3. Responsabilità del genitore o dell'accompagnatore.
L'accompagnatore deve:
1) attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità, in particolare:
a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è
in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente;
3) rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi), e vigilare sui bambini con più di 3 anni di età che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l'accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dpi ove previsto.

2. Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi.
Le strutture maggiormente utilizzate per offrire attività ludico-ricreative e di educazione non formale durante il periodo estivo sono naturalmente quelle generalmente utilizzate per l'attività scolastica o per i servizi educativi per l'infanzia e preferibilmente dotate di un generoso spazio verde dedicato, poiché questo consente di realizzare attività anche all'aperto e diverse da quelle che caratterizzano l'attività didattica che si svolge durante il calendario scolastico.
Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi similari, a patto che le stesse offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all'interno e all'esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti (es. oratori, centri parrocchiali, sedi e centri d'aggregazione del terzo settore e degli enti locali, sedi scout, palestre, centri sportivi, centri estivi con gli sport acquatici o di altra attività sportiva, aziende agricole attive quali fattorie didattiche e nell'ambito dell'agricoltura sociale).
I progetti delle attività offerte potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del terzo settore.
Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a:
1) l'accessibilità degli spazi;
2) gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali d'igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori o animatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini e adolescenti;
7) l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e adolescenti;
8) il protocollo di accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze.
2.1. Accessibilità degli spazi.
In via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
4) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini e adolescenti accolti. A tale scopo, devono essere distinte fasce relative al nido ed alla scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
5) mediante iscrizione: è il gestore a definire i tempi ed i modi d'iscrizione dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte.
Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell'infanzia, si possono prevedere attività in altri luoghi, eventualmente riprendendo anche l'esempio dei micronidi o delle cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 65/2017; articolo 48 del decreto legislativo 18/2020).
Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere dell'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.2. Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e spazio disponibile.
Sono validi per i centri estivi i requisiti strutturali posseduti dalle scuole e da altre strutture extrascolastiche già soggette a particolari normative per la loro destinazione d'uso che le rendano idonee ad ospitare collettività di minori.
I Comuni possono individuare altre tipologie di spazi e di immobili che, per le loro caratteristiche strutturali e con un'attenta valutazione dell'adeguatezza dal punto di vista della sicurezza, sono considerate idonee allo svolgimento dei centri estivi, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari come ludoteche, centri per famiglie, oratori, fattorie didattiche, colonie estive, spazi di aggregazione, ecc.
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate.
L'obiettivo della separazione dei singoli gruppi, pertanto, deve essere perseguito con modalità organizzative e/o spazi tali da garantire l'assenza di contatto e il distanziamento. Tali modalità devono avere evidenza scritta (nel "Progetto Organizzativo del servizio offerto") e opportunamente segnalata orizzontalmente e verticalmente.
È altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.
Le verifiche sulla funzionalità dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o area dal punto di vista della sicurezza.
Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di educazione all'aperto (outdoor education) nell'ambito del territorio di riferimento.
In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
2.3. Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico.
I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attività comuni come il pasto o l'uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.
Il rapporto numerico minimo tra operatori, educatori o animatori e bambini e adolescenti è graduato in relazione all'età dei minori:
1) per i bambini in età da nido o scuola dell'infanzia (da 0 a 5 anni): un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini;
2) per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni), un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini;
3) per gli adolescenti in età da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 10 adolescenti.
Per la fascia di età 0-5 anni, il rapporto numerico minimo tra operatori, educatori o animatori e bambini può essere diminuito fino ad un minimo di 1 a 7, solo qualora esistano entrambe le condizioni:
■ gli spazi interni destinati alle attività dei bambini abbiano una superficie netta minima di 6 mq per ciascun bambino;
■ gli spazi esterni destinati alle attività dei bambini abbiano una superficie netta minima di 3 mq per ciascun bambino.
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico previste dalla normativa vigente.
Per i bambini in età 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Tale ambientamento è suggerito anche per i bambini già socializzati al nido o scuola dell'infanzia, stante che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori.
In questo caso, il rapporto sarà di un operatore, educatore o animatore ogni 6 coppie di adulti e bambini, purché gli spazi utilizzati lo consentano secondo i criteri di seguito riportati:
■ 10 mq di superficie netta degli spazi interni per ogni coppia adulto-bambino;
■ 5 mq di superficie netta degli spazi esterni per ogni coppia adulto-bambino.
Tale rapporto consigliato è da considerarsi valido anche per attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile).
2.4. Principi generali d'igiene e pulizia.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti preventivamente a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Dopo la completa pulizia si deve procedere alla decontaminazione, in accordo con quanto suggerito dall'OMS, per la quale si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1%.
I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione con la frequenza minima di 2 volte al giorno (e comunque commisurata all'uso degli stessi, per cui ad un maggiore utilizzo dovranno essere intensificate le attività di disinfezione) con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.
Considerato che l'infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%); a tal fine dovranno esser posizionati all'ingresso della struttura e in tutti gli spazi comuni (anche all'aperto) dispensatori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; a tal fine andrà evitato l'ingresso all'interno della struttura a tutte le persone (operatori e utenti) che possano presentare uno o più sintomi riconducibili ad infezione da Coivd-19;
3) non tossire o starnutire senza protezione, e comunque starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie piuttosto che coprendosi naso e bocca utilizzando il gomito: successivamente procedere senza esitazione alla igienizzazione delle mani e del gomito con soluzioni idroalcoliche;
4) evitare abbracci e strette di mano;
5) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;
6) non toccarsi il viso con le mani;
7) evitare assolutamente l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
8) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
9) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10) arieggiare frequentemente i locali.
Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all'aperto (outdoor education).
Nel caso di attività con neonati o bambini in età 0-3 anni (es. bambini in culla o bambini deambulanti), il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica; tali dispositivi di protezione saranno quelli definiti dal datore di lavoro in base alla valutazione del rischio (ai sensi del D.Lgs. n.81/2008), come visiere e/o occhiali a maschera con elastici, filtranti facciali (FFP2 o FFP3, quest'ultimo tipo obbligatorio in caso di contatto ravvicinato con possibilità di produzione di droplet o aerosol); i dispositivi di protezione individuale devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;
2) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare ed incoraggiare il rispetto dei comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS- CoV-2.
A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.
Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio.
1) Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine;
2) includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media);
3) utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito istituzionale.
La segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, deve garantire una adeguata informazione - per genitori, bambini e personale - su tutte le misure di prevenzione da adottare, con particolare attenzione alle aree comuni.
Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine.
1) L'utilizzo di mascherine può essere difficoltoso quando si organizzano attività per minori, specialmente se devono essere indossate durante tutta la giornata, come nel caso di campeggi o campi estivi. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6 anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare;
2) le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 3 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona;
3) le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti;
4) l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio, è fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle.
Garantire la sicurezza del pernottamento.
Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1) occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, soprattutto quando non risulti possibile garantire il corretto distanziamento fisico e la corretta osservanza delle misure igienico sanitarie per la prevenzione del contagio; i partecipanti devono rispettare il distanziamento fisico e, quando non sia possibile rispettarlo, devono indossare mascherine chirurgiche;
 

Allegato 8
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19
 

Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco.
L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee guida hanno l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti, con l’obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico.
Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e, d’altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.
Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere linee guida generali ed unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività, in relazione agli standard ambientali, al rapporto numerico ed alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini e gli adolescenti, sugli operatori, educatori o animatori e sulle famiglie.
Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare durante le attività, sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali ed ai diversi materiali impiegati.
Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione delle procedure per attuare le condizioni che consentano di offrire opportunità di esercizio del diritto alla socialità ed al gioco in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibile, date le circostanze.
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attività prospettate nelle diverse sezioni del documento:
1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l’adulto ed il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
2) l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;
3) l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
Con questi presupposti e finalità generali, le linee guida trattano due distinte tipologie di interesse, che trovano realizzazione progressiva nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico.
In particolare, ci si riferisce:
I) alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
2) alla realizzazione di attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività sperimentali di educazione all’aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole e di altri ambienti similari ed aree verdi.
La finalità perseguita di ripristinare le condizioni per l’esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente precedente, a riprendere le proprie attività di lavoro.

1. Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti
I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche per i bambini e gli adolescenti, per realizzare esperienze all’area aperta orientate sia alla scoperta dell’ambiente sia alla realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.
La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente e, ove occorra, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi).
Gli aspetti considerati riguardano:
1 ) l’accessibilità degli spazi;
2) i compiti del gestore;
3) la responsabilità del genitore o dell’accompagnatore.
1.1 Accessibilità degli spazi
In via generale, l’accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1) da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l’obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fìsico previsto dalla normativa vigente nell’area interessata.
1.2 Compiti del gestore
Il gestore deve:
1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
2) posizionare cartelli informativi all’ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.
1.3 Responsabilità del genitore o dell’accompagnatore
L’accompagnatore deve:
1) attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità, in particolare:
a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell’adulto accompagnatore;
b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente;
3) rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi), e vigilare sui bambini con più di 3 anni di età che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l’accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull’utilizzo dei dpi ove previsto.

2. Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi
Le strutture maggiormente utilizzate per offrire attività ludico-ricreative e di educazione non formale durante il periodo estivo sono naturalmente quelle generalmente utilizzate per l’attività scolastica o per i servizi educativi per l’infanzia e preferibilmente dotate di un generoso spazio verde dedicato, poiché questo consente di realizzare attività anche all’aperto e diverse da quelle che caratterizzano l’attività didattica che si svolge durante il calendario scolastico.
Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi similari, a patto che le stesse offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all’interno e all’esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti (es. oratori, centri parrocchiali, sedi e centri d’aggregazione del terzo settore e degli enti locali, sedi scout, palestre, centri sportivi, centri estivi con gli sport acquatici o di altra attività sportiva, aziende agricole attive quali fattorie didattiche e nell'ambito dell'agricoltura sociale).
I progetti delle attività offerte potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del terzo settore.
Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a:
I ) l’accessibilità degli spazi;
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali d’igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori o animatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;
8) il protocollo di accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze.
2.1 Accessibilità degli spazi
In via generale, l’accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti. A tale scopo, devono essere distinte fasce relative al nido ed alla scuola dell’infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
2) mediante iscrizione: è il gestore a definire i tempi ed i modi d’iscrizione dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività proposte.
Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell’infanzia, si possono prevedere attività in altri luoghi, eventualmente riprendendo anche l’esempio dei micronidi o delle cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 65/2017; articolo 48 del decreto legislativo 18/2020).
Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente, è fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate.
E altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.
Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione dell’adeguatezza di ogni spazio o area dal punto di vista della sicurezza.
Inoltre, vista l’organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di educazione all’aperto {outdoor education) nell’ambito del territorio di riferimento.
In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
2.3 Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico
I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attività comuni come il pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.
II rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed adolescenti è graduato in relazione all’età dei minori:
1) per i bambini in età da nido o scuola dell’infanzia (da 0 a 5 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini;
2) per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini;
3) per gli adolescenti in età da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 10 adolescenti.
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l’intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico previste dalla normativa vigente.
Per i bambini in età 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Tale ambientamento è suggerito anche per i bambini già socializzati al nido o scuola dell’infanzia, stante che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori.
In questo caso, è consigliato prevedere un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie di adulti e bambini, a meno di necessità differenti in relazione agli spazi utilizzati.
Tale rapporto consigliato è da considerarsi valido anche per attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile).
2.4 Principi generali d’igiene e pulizia
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1 ) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all’aperto (outdoor education).
Nel caso di attività con neonati o bambini in età 0-3 anni (es. bambini in culla o bambini deambulanti), il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
2) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare ed incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS- CoV-2. A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.
Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio
1) Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine;
2) includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media);
3) utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito istituzionale.
Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine
1) L’utilizzo di mascherine può essere difficoltoso quando si organizzano attività per minori, specialmente se devono essere indossate durante tutta la giornata, come nel caso di campeggi o campi estivi. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6 anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare;
2) le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 3 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un’altra persona;
3) le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti;
4) l’utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio, è fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle.
Garantire la sicurezza del pernottamento
Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1) occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, soprattutto quando non risulti possibile garantire il corretto distanziamento fisico e la corretta osservanza delle misure igienico sanitarie per la prevenzione del contagio; i partecipanti devono rispettare il distanziamento fisico e, quando non sia possibile rispettarlo, devono indossare mascherine chirurgiche;
2) periodicamente deve essere misurata la temperatura corporea. Il gestore definisce la periodicità di tali misurazioni;
3) devono essere seguite tutte le procedure indicate al punto 2.8 Protocollo di accoglienza',
4) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l’una dall’altra;
5) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell’utilizzo da parte di un'altra persona;
6) è consigliato prevedere un dispenser di gel idroalcolico per le mani all’ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.
Garantire la sicurezza dei pasti
Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini;
2) è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda, o tramite una lavastoviglie;
3) è possibile ricorrere ad un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente (allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alla sezione “Ristorazione” ed eventuali successivi aggiornamenti).
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti.
Pulire e sanificare i servizi igienici
Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Prevedere scorte adeguate
Il gestore deve garantire l’igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura o comunque che non prevedano contatto con le mani.
2.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, educatori o animatori
È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari, opportunamente informati.
Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori responsabili dei piccoli gruppi.
Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia .
I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati dall’istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (http://eduiss.it). salvo specifiche attività formative richieste o promosse dalle autorità competenti.
Per periodi d’attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga predisposta un’attività di affìancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, cosi da favorire una familiarità fra i bambini ed adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo.
Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l'utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi.
2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti
E necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione tra il piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.
La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:
1) continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio (in caso di attività che prevedono più turni, un operatore, educatore o animatore può essere assegnato ad un gruppo per ogni turno);
2) quanto previsto dal precedente punto 2.4 Principi d'igiene e pulizia;
3) non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori o tutori.
2.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti
I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.
È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolga senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate.
I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.
E' consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
L’igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch’essi alle attività (es. corsi per neogenitori).
2.8 Protocollo di accoglienza
Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:
1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo estivo o centro estivo o altre attività;
2) per l’accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività per più di 24 ore.
Protocollo per la prima accoglienza
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria;
b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il protocollo per la prima accoglienza.
Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso
1) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.
Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all’entrata per gli operatori, educatori o animatori. Se malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione ed allertare immediatamente il loro medico di medicina generale ed il gestore.
2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto
I gestori comunicano alla ASL e al comune i progetti organizzativi del servizio offerto con una descrizione generale delle attività.
2.10 Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente.
Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.
In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, minori stranieri, non accompagnati, minori che vivono in carcere.
 

Allegato 9
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020
 

20/95/CR1/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Roma, 11 giugno 2020
 

Allegato 10
Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2.
La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.
In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.
In ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile.
In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020.
I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:
1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera.
Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.
La capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.