Regione Campania
Ordinanza 12 giugno 2020, n 56
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2
VISTO 1’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020, avente efficacia, salvo specifiche diverse previsioni, dal 15 giugno fino al 14 luglio 2020, e, in particolare, l’art.1 (Misure urgenti del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), lett. c), l), m), z), aa), bb) e l’art. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale), commi 2, 3 e 4;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che "Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni PP.AA.(omissis)"';
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 4 / Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 1-7 giugno 2020 (aggiornati al 9 giugno 2020 h11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso e in discesa e un tasso della positività ai tamponi ridottosi sensibilmente;
VISTE le Ordinanze regionali nn. 48-55 del 2020, con le quali, in considerazione dell’andamento epidemiologico registrato dall’Unità di Crisi nell’ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati ed è stato dato mandato, tra l’altro - in particolare, con le Ordinanze n.54 e n.55 - all’Unità di Crisi regionale di elaborare il Protocollo operativo per la omogenea ed efficace gestione logistica dei casi positivi, dei casi sospetti e dei cd. “contatti stretti” rilevati sul territorio regionale, relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale, nonché misure per la riapertura in sicurezza delle sale da gioco autorizzate e consimili, in tempo utile a consentire la riapertura a partire dal 15 giugno 2020;
RILEVATO
- che negli ultimi 7 giorni si è registrata una media giornaliera di circa 2 casi di positività al COVID-19, a conferma della curva epidemica via via decrescente;
- che l’Unità di Crisi regionale in data odierna ha espresso parere favorevole alla riapertura delle attività delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, purchè nel rispetto delle misure di sicurezza elaborate sulla base del protocollo condiviso in seno alla Conferenza delle Regioni e allegato sub 10 al DPCM 11 giugno 2020 e si è espressa favorevolmente altresì sulla riapertura delle discoteche, tuttavia limitatamente alle attività di intrattenimento musicale, bar e ristorazione, ove autorizzate, e fermo restando il divieto di ballo, sia al chiuso che all’aperto;
- che la stessa Unità di Crisi ha trasmesso in data odierna tre ulteriori documenti, relativi rispettivamente:
a) all’aggiornamento delle misure, già approvate in allegato all’Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, per lo svolgimento degli spettacoli sia all’aperto che al chiuso, sulla base delle nuove previsioni di cui all’art.1, lett. m) del DPCM 11 giugno 2020;
b) alla fruizione in sicurezza delle spiagge libere, a parziale aggiornamento del protocollo recante misure di sicurezza approvato in allegato all’Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020 ;
c) alla gestione di eventuali casi di contatti stretti, sospetti di positività, ovvero di positività accertata, relativamente a soggetti non aventi residenza o domicilio nel territorio regionale, ai sensi dell’ordinanza n.54 (punto 5);
- che l’Unità di Crisi, sentita sul punto, ha ravvisato l’opportunità di rimodulare le attività di controllo previste dall’ordinanza n. 54 del 2 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data, e s.m.i. con efficacia fino al 15 giugno 2020, nonché di confermare i protocolli già approvati relativamente alle attività economiche e sociali - ivi comprese le aree gioco per bambini, le ludoteche e i campi estivi - all’aperto e al chiuso, consentite anche ai sensi del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020;
CONSIDERATO
- che il positivo andamento della curva epidemiologica è verosimilmente ascrivibile, oltre che alla stretta osservanza delle regole di distanziamento sociale e delle misure di prevenzione e di sicurezza che accompagnano la riapertura delle attività sospese nel corso della cd. fase 1 dell’emergenza, anche al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fra cui in particolare le cd. mascherine;
RITENUTO
-di dover provvedere in conformità all’avviso espresso dall’Unità di Crisi regionale, nei termini sopra riportati;
- di dover confermare l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, anche all’aperto, fino al 21 giugno 2020, raccomandandone, comunque, anche in seguito l’utilizzo specialmente nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata;
- di dover estendere le previsioni dell’ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, nella parte concernente la riattivazione di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, a tutti gli enti all’uopo autorizzati, purché nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all’Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data;
- di dover dare mandato alle singole strutture sanitarie di disciplinare ed organizzare, ai sensi di quanto disposto dall’art.1, lett. aa) e bb), i limiti e le modalità di accesso di accompagnatori e visitatori nelle sale di attesa e nei reparti, nonché nelle strutture riabilitative e residenziali, nel rispetto dell’assoluto divieto di assembramenti;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali
VISTA la legge n.689/1981
ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020,
emana la seguente
 

ORDINANZA

1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni.
1.1. A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 14 luglio 2020:
- è consentita la ripresa delle attività delle discoteche e locali consimili, limitatamente alle attività di intrattenimento musicale, bar e ristorazione, ove previste, e fermo restando il divieto di ballo, sia al chiuso sia all’aperto;
- è consentita la riattivazione di corsi di lingue, di laboratori e di altre attività formative o ricreative presso tutti gli enti all’uopo autorizzati, purché nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all’Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data;
- le misure di sicurezza relative alle strutture ricettive, approvate in allegato all’Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data, sono integrate con le misure di cui al documento allegato sub 1 alla presente Ordinanza, concernenti la gestione di eventuali casi positivi, dei casi sospetti e dei cd. contatti stretti rilevati sul territorio regionale e relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio nello stesso.
1.2. A decorrere dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020:
- è consentita la riapertura delle attività delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, purchè nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla presente Ordinanza;
- è consentito lo svolgimento delle attività di cinema, teatri e spettacoli dal vivo, all’aperto e al chiuso, nel rispetto delle misure allegate sub 3 alla presente ordinanza, approvate ad aggiornamento ed integrazione delle misure di cui al documento allegato sub D) all’Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data;
- la fruizione delle spiagge libere è consentita nel rispetto del documento allegato sub 4 alla presente Ordinanza, recante parziale aggiornamento delle misure di sicurezza approvate nell’allegato sub 1 all’Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
1.3. Fino al 21 giugno 2020 è confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, sia all’aperto che al chiuso, salvo che per i minori di anni sei e per i portatori di patologie incompatibili con l’uso. A decorrere dal 22 giugno 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato in quelli all’aperto. È fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata.
1.4. A decorrere dall’ 1 luglio 2020 è consentito lo svolgimento di attività congressuali, purchè nel rispetto delle misure di sicurezza allegate sub F) all’Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, pubblicata sul BURC di pari data.
1.5. È demandato alle singole strutture sanitarie, riabilitative e residenziali, pubbliche e private, di disciplinare ed organizzare, dandone diffusa comunicazione all’utenza, l’accesso di accompagnatori e visitatori nelle sale di attesa e nei reparti, in coerenza con quanto disposto dall’art. 1, lett. aa) e bb) del DPCM 11 giugno 2020 e nel rispetto dell’assoluto divieto di assembramenti.
1.6. A decorrere dalla data del 16 giugno 2020, è dato mandato alle AASSLL di effettuare, in raccordo con l’Unità di crisi, controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5 ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19. Resta confermato per i viaggiatori l’obbligo di sottoporsi agli eventuali controlli disposti dall’Autorità sanitaria competente presso le stazioni e i moli di imbarco.
1.7. Fermo quanto previsto dal presente provvedimento, restano confermate le ordinanze regionali nn. 48-55 con le quali è stata già disposta la ripresa delle attività economiche e sociali - ivi comprese le aree gioco per bambini, le ludoteche e i campi estivi - all’aperto e al chiuso, che restano consentite purchè svolte in conformità con i protocolli allegati alle medesime e s.m.i.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
3. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, all’ Autorità Portuale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

Allegato sub 1 all'Ordinanza n. 56 del 12.06.2020

Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020

 

Al Presidente della Regione
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OGGETTO: Protocollo operativo per la omogenea ed efficace gestione logistica dei casi positivi, dei casi sospetti e dei cd. contatti stretti rilevati sul territorio regionale e relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale.
 

Al punto 5 dell'Ordinanza n. 54 del 02/06//2020 è stato dato mandato all'Unità di Crisi regionale di predisporre “un protocollo operativo per la omogenea ed efficace gestione logistica dei casi positivi, dei casi sospetti e dei cd. contatti stretti rilevati sul territorio regionale e relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale”.
Al riguardo appare utile ricordare che questa Unità di Crisi, nel proporre i “Protocolli di sicurezza anti diffusione SARS - COV-2 per la ripresa delle attività economiche e produttive", poi recepiti con diverse Ordinanze, tra le quali anche la n. 51 del 24/05/2020 relativa alla riapertura delle “strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo", ha sempre inserito uno specifico paragrafo dal titolo “Gestione di un caso sintomatico sospetto", che già contiene le necessarie informazioni operative.
In aggiunta, si segnala che il Ministero della Salute, con Circolare n. 18584 del 29/05/2020, ha proceduto ad aggiornare le fattispecie dei casi sospetti e dei contatti stretti, a cui si rinvia integralmente.
Appare altresì utile ricordare che:
1. la norma nazionale già da sempre prevede che “i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante":
2. la norma regionale di cui ai “Protocolli di sicurezza anti diffusione SARS - COV-2 per la ripresa delle attività economiche e produttive", già impongono ai titolari delle strutture ricettive di fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione (uso di DPI, limitazioni nella frequentazione di sale comuni, igiene e distanziamento interpersonale, ecc.), comprensibili anche per i clienti di altra nazionalità, nonché il rilievo della temperatura corporea con divieto di accesso in caso di febbre.
Ciò premesso, qualora nonostante le cautele già assunte, comunque insorgessero inattesi casi positivi, casi sospetti e cd. contatti stretti, relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale, per una omogenea ed efficace gestione logistica di tali casi, si ritiene di dover integrare i protocolli di sicurezza già emanati con le seguenti ulteriori disposizioni operative:
1. In conseguenza dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione deve essere garantita l'adozione da parte dei titolari degli esercizi di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.
2. In particolare, le informazioni riguardano:
• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.);
• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere qualora si stia soggiornando (usufruendo della stessa stanza) con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID-19;
• l'impegno di rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e di corretto comportamento.
3. Laddove la clinica, a giudizio del medico, fosse suggestiva di sintomi gravi (su base anamnestica), il paziente, per il tramite del 118, deve essere trasferito in struttura ospedaliera dedicata a pazienti COVID-19.
4. Gli eventuali ospiti accompagnatori del cliente riconosciuto come COVID-19 positivo (casi sospetti e/o contatti stretti) per i quali sia disposto l'isolamento fiduciario domiciliare dovranno lasciare la struttura per rientrare alla propria residenza; nelle more dell'organizzazione del rientro, gli stessi permangono in isolamento usufruendo della stessa stanza.
5. L'ASL organizzerà sulla base delle segnalazioni una pronta valutazione dei casi prospettati (anche per via telefonica) da parte di personale sanitario.
6. L'ASL monitora l'evolvere della situazione clinica dei contatti e provvede all'esecuzione dei test diagnostici in coloro che sviluppano sintoni, anche lievi, compatibili con COVID-19.
 

Napoli, 12 Giugno 2020

Per l'Unità di Crisi Regione Campania ex D.P.G.R.C. n. 51/2020

 

Il D.G. Tutela Salute e Coordinamento SSR

Antonio Postiglione

Il Coordinatore dell'Unità di Crisi

Italo Giulivo

 

Allegato sub 2 all'Ordinanza n. 56 del 12.06.2020

Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO
 

1 PREMESSA
Il presente documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020 viste le risultanze degli incontri di ascolto e delle proposte pervenute da Camere Commercio, principali associazioni di categoria, singoli utenti nonché di operatori nel settore delle Sale Slot, Sale Giochi , Sale Bingo, Negozi Scommesse o sale Scommesse.
Al fine di garantire la ripresa delle attività, successiva alla fase di lockdown, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia, nonché la tutela della salute del personale addetto e dell'utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore.
Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS- CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.
In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia.
In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Per quanto riguarda la necessità del mantenimento di adeguate distanze interpersonali le indicazioni riportante nei paragrafi seguenti in tema di distanziamento fra i commensali si basano sul presupposto che le persone che si recano presso le attività di somministrazione siano consapevoli delle condizioni di salute e di esposizione dei singoli. Pertanto maggiore attenzione è rivolta al distanziamento dei tavoli più che al distanziamento fra le persone che occupano lo stesso tavolo.
Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS- CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
Le presenti linee guida sono state predisposte tenendo conto dei principi del “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” elaborato nel maggio 2020 dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) - ISBN 978-88-7484-617-7. Le presenti linee guida sono coerenti con le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” , in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 20/95/CR1/COV19 del 11 Giugno 2020, come recepite dall'Allegato 9 al DPCM del 11 giugno 2020.


2 MISURE GENERALI
Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici. Sarà necessario:
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
■ Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze potranno essere derogate con l'utilizzo di barriere di separazione realizzate con materiale sanificabile, igienizzabile e non poroso. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
■ Al fine di evitare assembramenti, all'interno dei locali dei centri scommesse è fatto divieto di assistere alle competizioni sportive e/o alle comunicazioni sui monitor. Esternamente ai locali è consentito la visione delle stesse estenamente ai locali, a condizione che si evitino assembramenti.
■ Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
■ Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
■ Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
■ Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
■ I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
■ Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
■ Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
■ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.
Per gli impianti di condizionamento, si rimanda al paragrafo dedicato.


3 MODALITA' DI ACCESSO AI LOCALI PER L'OPERATORE DEL SERVIZIO E I DIPENDENTI
All'ingresso sia l'operatore del servizio sia il personale, prima dell'accesso, dovranno sottoporsi al controllo della temperatura corporea mediante l'ausilio di termometro a infrarossi.
Se la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37,5 °C non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno trattate secondo quanto riportato nel paragrafo 14.
Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale dovrà procedere alla disinfezione delle mani indossare i DPI necessari in relazione alla specifica mansione o qualora previsti abiti di lavoro. L'uso degli spogliatoi sarà contingentato ad un dipendente per volta allo scopo di garantirne l'impiego in sicurezza.


4 PRECAUZIONI COMPORTAMENTALI E MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO
Al fine di ridurre la possibilità di contagio, anche da parte di soggetti asintomatici, occorre rispettare le raccomandazioni dell'OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria. L'OMS ritiene infatti che il distanziamento tra persone, la frequente igiene delle mani e i corretti atteggiamenti in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci misure per limitare la diffusione del SARS-CoV-2.
4.1 Aspetti organizzativi e gestionali
L' operatore del servizio prima di riprendere le attività di preparazione e somministrazione di alimenti, deve eseguire l'analisi del rischio della propria attività e adottare le seguenti misure in base alle caratteristiche della propria struttura:
a. identificare la persona preposta a fornire ogni opportuno chiarimento in merito alle disposizioni aziendali;
b. dotare il personale di idonei DPI opportunamente identificati nel paragrafo dedicato del presente protocollo;
c. ridurre il numero di addetti contemporaneamente presenti.
d. mettere a disposizione dispenser di soluzioni igienizzanti per la disinfezione delle mani;
e. redigere un piano di intervento relativo alla sanificazione di tutti gli ambienti. È consigliabile prevedere almeno una sanificazione straordinaria prima dell'apertura.
4.2 Informazioni obbligatorie
l'Operatore del servizio ha l'obbligo di informare personale e avventori delle misure di sicurezza obbligatorie. Le informazioni devono essere comunicate preventivamente con l'ausilio di opportuna segnaletica, layout, brochure e mantenute aggiornate. Le informazioni obbligatorie devono comprendere almeno le seguenti informazioni:
a. divieto di accesso a soggetti che abbiano avuto contatti con persone risultate positive COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
b. mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
c. contingentamento dell'uso dello spogliatoio ad un dipendente per volta; evitare situazioni di affollamento di ogni genere anche durante le pause.


5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MODALITA' DI UTILIZZO
È raccomandata l'adozione delle misure relative alla fornitura ai dipendenti e all'uso corretto dei DPI secondo le seguenti modalità:
a. è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di mascherina;
b. le mascherine, fornite dall'azienda, andranno indossate secondo modalità che impediscano l'involontaria contaminazione, compromettendone l'efficacia;
c. per gli addetti alle pulizie dei servizi igienici oltre alle mascherine è opportuno fornire gli altri DPI ovvero: guanti in lattice, occhiali/visiere;
d. è consigliabile fornire guanti in lattice ai lavoratori impiegati in mansioni che lo richiedono (camerieri, cassieri, receptionist);
e. per i lavoratori impiegati in attività che prevedano l'utilizzo di alte temperature (cuochi. aiuto cuochi, pizzaioli) è da preferire il lavoro a mano nuda sollecitando una maggiore frequenza di lavaggio delle mani.
5.1 Smaltimento dei DPI
Come indicato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2”, aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali.
Si raccomanda di:
• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
• evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
• smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada).
Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo.


6 IGIENE DEL PERSONALE
Il lavoratore dovrà rispettare tutte le norme di corretta prassi igienica previste nel Manuale di Autocontrollo e in aggiunta le seguenti disposizioni atte a garantire elevati livelli di sicurezza:
a. garantire una corretta igiene delle mani mediante il lavaggio frequente con acqua corrente calda e detergenti disinfettante per almeno un minuto;
b. indossare tutti i DPI forniti dall'operatore del servizio in base alla propria mansione;
c. coprire bocca e naso quando tossisce o starnutisce provvedendo a sostituire la mascherina lontano dalle zone di produzione e/o confezionamento provvedendo successivamente al lavaggio delle mani e al corretto smaltimento della mascherina dismessa;
d. non toccare mai la mascherina mentre si lavora, in caso di necessità allontanarsi dagli alimenti, sistemare la mascherina avendo cura di toccarla solo dai lembi, lavarsi le mani e riprendere l'attività lavorativa;
e. non toccarsi mai gli occhi, il naso o la bocca con le mani;
f. nei momenti di pausa o fine servizio non sono consentite soste in aree comuni;
g. ove possibile arieggiare gli ambienti per favorire il ricambio d'aria;
h. è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per le mani con almeno il 60% di alcool per 30 secondi), secondo quanto previsto da “Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” del Ministero della Salute.


7 GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO
Ospite

Nel caso in cui un ospite o un operatore durante la permanenza all'interno della struttura o servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto.
La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l'intervento del 118.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa del parere sanitario:
• raccomandare al cliente una mascherina chirurgica;
• ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
• escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;
• l'eventuale consegna di cibo, bevande o altro sarà effettuata lasciando quanto necessario fuori dalla porta;
• eventuali, necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
• far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l'intervento del personale sanitario.
Personale dipendente o collaboratore
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l'attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG. Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.
Kit protettivo
Presso la struttura dovrebbe essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Persone entrate a contatto con il caso
Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, e valuterà d'intesa con l'autorità sanitaria, l'opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non direttamente coinvolte.


8 PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.
Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l'impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida.
Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l'insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all'abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l'obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell'aerazione.
La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto.
La necessità di sanificazione è stabilita in base all'analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.
La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione occasionale o periodica saranno definite sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione
Rientrano nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione: negozi, alberghi, mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali, carceri, mezzi di trasporto pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime, locali di lavorazione ad elevata umidità, ecc., e in generale i locali con stazionamento prolungato in cui sono presenti superfici a contatto continuativo con l'aerosol generato dalla respirazione umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore.
Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia.
Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione
Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un'ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.
In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati sopra


9 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI AREAZIONE
Fino all'individuazione di specifiche modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 è necessario prestare molta attenzione alla qualità dell'aria, in particolare, con frequenze maggiori procedendo alla pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento e ventilazione. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi o di altri agenti biologici.
L'OPERATORE DEL SERVIZIO nello specifico garantirà:
1) Nel caso decidesse di non utilizzare condizionatori di aria:
• areazione naturale ed il ricambio di aria almeno ogni 20 minuti.
2) Nel caso decidesse di utilizzare condizionatori di aria:
• pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione nel caso in cui lo stato di usura fosse avanzata;
• applicazione di un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l'uso in sicurezza;
• escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.


10 RICEVIMENTO MATERIE PRIME E ALLESTIMENTI.
Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale interno:
a. dovrà essere stabilito un calendario per gli approvvigionamenti (giornaliero, settimanale) allo scopo di stabilire orari compatibili con le attività evitando che più scarichi avvengano contemporaneamente. L'orario dello scarico deve essere obbligatoriamente previsto al di fuori dell'orario di svolgimento della cerimonia;
b. laddove possibile (presenza di area di carico e scarico), il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di un metro e comunque è tenuto ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti) in caso di discesa dal mezzo per effettuare la consegna, in caso contrario il trasportatore sarà tenuto a consegnare la merce in corrispondenza dell'area dedicata senza fare ingresso all'interno dell'attività;
c. i fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla preventiva igienizzazione delle mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al metro rispetto agli altri operatori.
 

Allegato sub 3 all'Ordinanza n. 56 del 12.06.2020

Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 CINEMA, TEATRI E SPETTACOLI DAL VIVO
 

PREMESSA
Il presente documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020 al fine di acccompagnare il percorso per la ripresa delle attività delle sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti e sostituisce il documento “Allegato SUB D” allegato alla Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 55 del 05/06/2020. Contiene le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplice regole per l'utenza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza sia degli operatori che degli utenti.
Le attività di cui sopra comportano la fruizione da parte di un elevato numero di persone, ponendo particolari criticità in merito al contenimento dell'epidemia per il conseguente rischio di aggregazione medio-alta che ne deriva.
Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.
In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti dall'Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione, consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia.
In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV- 2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
Le presenti linee guida sono coerenti con le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” , in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 20/95/CR1/COV19 del 11 Giugno 2020, come recepite dall'Allegato 9 al DPCM del 11 giugno 2020.


MISURE GENERALI
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti. Sarà necessario:
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa disposizione vale sia per gli spettacoli all'aperto che per gli spettacoli al chiuso sulla base della quale saranno individuate le massime capienze. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri. Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). Per le sedute in moquette sarà necessario prevedere eventuali coperture monouso.
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, si fa riferimento al paragrafo relativo.
Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.


PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
■ L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
■ I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
■ I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.


PRODUZIONI TEATRALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
■ L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
■ Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
■ L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
■ Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
■ Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti.
■ Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
■ I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.


PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
■ la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
■ la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
■ l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.


MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal DPCM del 26 aprile, nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, si riportano di seguito alcune indicazioni per i lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.
Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.
Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).
Il personale addetto alle attività di somministrazione delle bevande deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell'attrezzatura.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un'adeguata attività di pulizia degli stessi.


ULTERIORI INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
È necessario comunicare che la fruizione del cinema e spettacoli dal vivo sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che regolano la fruizione della palestra dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate.


MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI AREAZIONE
Fino all'individuazione di specifiche modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 è necessario prestare molta attenzione alla qualità dell'aria, in particolare, con frequenze maggiori procedendo alla pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento e ventilazione. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi o di altri agenti biologici.
L'OPERATORE DEL SERVIZIO nello specifico garantirà:
1) Nel caso decidesse di non utilizzare condizionatori di aria:
• areazione naturale ed il ricambio di aria almeno ogni 20 minuti.
2) Nel caso decidesse di utilizzare condizionatori di aria:
• pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione nel caso in cui lo stato di usura fosse avanzata;
• applicazione di un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l'uso in sicurezza;
• escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.


RICEVIMENTO MATERIE PRIME
Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale interno.
a. Dovrà essere stabilito un calendario per gli approvvigionamenti (giornaliero, settimanale) allo scopo di stabilire orari compatibili con le attività evitando che più scarichi avvengano contemporaneamente. L'orario dello scarico deve essere obbligatoriamente previsto al di fuori dell'orario di apertura al pubblico;
b. laddove possibile (presenza di area di carico e scarico), il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di un metro e comunque è tenuto ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti) in caso di discesa dal mezzo per effettuare la consegna, in caso contrario il trasportatore sarà tenuto a consegnare la merce in corrispondenza dell'area dedicata senza fare ingresso all'interno dell'attività;
c. i fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla preventiva igienizzazione delle mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al metro rispetto agli altri operatori.


SMALTIMENTO DEI DPI
Come indicato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2”, aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali.
Si raccomanda di:
• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
• evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
• smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada).
Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo.


GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO
La struttura che venga a conoscenza di un caso positivo e/o tra i propri ospiti presenti o meno presso la struttura, deve prendere tempestivamente contatto con il Comune e con la Asl competente.
Ospite
Nel caso in cui uno spettatore o un operatore durante la permanenza all'interno della struttura o servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto.
La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l'intervento del 118.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa del parere sanitario:
• raccomandare allo spettatore una mascherina chirurgica;
• ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
• escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;
• eventuali, necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
• far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l'intervento del personale sanitario.
Personale dipendente, collaboratore e artista
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente, un collaboratore e artista, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l'attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG. Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.
Kit protettivo
Presso la struttura dovrebbe essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Persone entrate a contatto con il caso
Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, e valuterà d'intesa con l'autorità sanitaria, l'opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non direttamente coinvolte.


PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.
Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l'impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida.
Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l'insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all'abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l'obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell'aerazione.
La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto.
La necessità di sanificazione è stabilita in base all'analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.
La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione occasionale o periodica saranno definite sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione
Rientrano nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione: negozi, alberghi, mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali, carceri, mezzi di trasporto pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime, locali di lavorazione ad elevata umidità, ecc., e in generale i locali con stazionamento prolungato in cui sono presenti superfici a contatto continuativo con l'aerosol generato dalla respirazione umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore.
Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia.
Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione
Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un'ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.
In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati sopra.

 

Allegato sub 4 all'Ordinanza n. 56 del 12.06.2020

Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020


AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 ATTIVITÀ RICREATIVE DI BALNEAZIONE E IN SPIAGGIA


SPIAGGE LIBERE

Per la gestione delle spiagge libere:
- I Comuni provvederanno ad installare di pannelli informativi e ad adottare ulteriori misure di informazione e sensibilizzazione;
- Gli utenti dovranno tenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro, derogabile solo per persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
- è vietato l'assembramento;
- è vietato lo stanziamento dei bagnanti sulla battigia;
- Gli utenti dovranno osservare la distanza minima di 1,5mt tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio etc.) e di almeno 3,2 mt da palo a palo tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone;
- Si suggerisce la presenza di addetti alla vigilanza.
Il Sindaco, mediante propria ordinanza, potrà in caso di necessità adottare ulteriori prescrizioni per ridurre ulteriormente l'eventuale contagio da Covid 19.