INCA CGIL
Newsletter medico-legale
a cura di Marco Bottazzi della Consulenza medico-legale Inca Cgil

Numero 10/2020
COVID-19: Direttiva Comunitaria rischio biologico

 

La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 “modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione”.

La direttiva inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3.
Ricordiamo che il decreto legislativo 81/2008 all’art. 268 del Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) riguardo alla “classificazione degli agenti biologici” riporta i seguenti quattro gruppi (mutuati dalla direttiva europea 2000/54/CE):
agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche
Nella nuova direttiva si indica che la pandemia da COVID-19 “ha colpito tutti gli Stati membri dall'inizio del 2020 e sta causando gravi perturbazioni in tutti i settori e servizi, con ripercussioni dirette sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori ovunque nell'Unione”.
E in questa fase il “rigoroso rispetto e l'applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza”.
In particolare viene ricordato che la direttiva 2000/54/CE (relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro), stabilisce “norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi”. La direttiva “si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori a tali agenti”.
In particolare l'allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce “l'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione”.
Se con la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione è stata già apportata una modifica all'allegato III della direttiva 2000/54/CE con l’aggiunta di numerosi agenti biologici, tra cui il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (virus SARS) e il coronavirus della sindrome respiratoria medio-orientale (virus MERS), la presente direttiva apporta una modifica relativa al virus «coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave», abbreviato «SARS-CoV-2», che ha causato la pandemia di COVID-19 ed “è molto simile ai virus SARS e MERS”.

La classificazione dell’agente biologico SARS-CoV-2
Si indica che in considerazione dei “dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l'infezione”, è dunque opportuno “aggiungere con urgenza il SARS-CoV-2 all'allegato III della direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
Tale nuovo coronavirus “può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati”.
E tenuto conto delle “prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri fomiti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV-2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l'uomo del gruppo di rischio 3.
Tra l’altro - continua la Direttiva - nel marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato “linee guida sulla biosicurezza nei laboratori concernenti il nuovo coronavirus e l'esame di campioni clinici di pazienti affetti da SARS-CoV-2”.
Tali linee guida precisano che il lavoro di “laboratorio diagnostico non propagativo, come ad esempio il sequenziamento, può essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2 (livello di biosicurezza 2, BSL-2), mentre il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 dovrebbe essere condotto in un laboratorio di contenimento con una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica (livello di biosicurezza 3, BSL-3)”. E al fine di garantire sufficienti capacità e la continuità del lavoro essenziale svolto dai laboratori diagnostici in tutta l'Unione Europea, “è opportuno che ciò venga precisato nell'allegato III della direttiva 2000/54/CE”.
La direttiva indica poi che alla luce della gravità della pandemia di COVID-19 a livello mondiale e “in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali”, la direttiva prevede un periodo di recepimento breve, di cinque mesi. E viste le circostanze eccezionali “gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile”.
Dunque l’articolo 3 della nuova direttiva indica che gli Stati membri ‘mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 novembre 2020.
Infine si segnala (articolo 4) che la direttiva 'entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea’ (la direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta del 4 giugno 2020).

Tutta la documentazione citata può essere richiesta alla Consulenza Medico-Legale Nazionale via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.