Categoria: Normativa regionale
Visite: 5575

Regione Liguria
Ordinanza 12 giugno 2020, n. 37/2020
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 11 giugno 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile";
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 0 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n, 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" convertito con legge 27/2020;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,",
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché1 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19";
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
RICHIAMATE:
l'ordinanza 17 maggio 2020 n. 30 recante " Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d. P.C.M.17 maggio 2020";
L’ordinanza 20 maggio 2020 n. 32 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020”;
L’ordinanza 25 maggio 2020 n. 34 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020”;
L’ordinanza 1 giugno 2020 n. 35 recante: “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020”;
L’ordinanza 5 giugno 2020 n. 36 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020”.
ATTESO CHE:
il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;
le Regioni, ai sensi dell'art, 117 terzo comma della Costituzione e dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà' legislativa concorrente in materia di protezione civile;
si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l’altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
RILEVATO CHE:
con la richiamata ordinanza 1 giugno 2020 n. 35 è stato adottato sul territorio della regione Liguria l’aggiornamento e l’integrazione delle "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvato all'unanimità in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ai sensi dell’art. 1 comma 14 del d.l. 33/2020 allegate in copia e parte integrante del medesimo atto;
in data 11 giugno 2020 è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il documento recante “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 20/96/CR1/COV19 comprensivo della scheda tecnica recante “SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”;
le linee guida versione 20/95/CR1 /COV19 sono richiamate ed allegate al d.P.C.M. 11 giugno 2020;
CONSIDERATO CHE:
il d.P.C.M. 11 giugno 2020 stabilisce tra l’altro ai fini che qui rilevano all’art. 1 comma 1:
lettera l) “le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi (omissis)”;
lett. m) “Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso e sino al 14 luglio le fiere ed i congressi. Le Regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività (omissis)”;
DATO ATTO CHE: con l’ordinanza 30/2020 è stata tra l’altro assentita la riapertura a far data dal 17 maggio del COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
con la richiamata ordinanza 36/2020 sono stati inoltre assentiti a far data dal 16 giugno 2020:
1. l’apertura di sagre oltre che di altri eventi e manifestazioni alle stesse assimilabili nel rispetto delle linee guida di cui al punto 1 della ordinanza 35/2020;
2. la riapertura del Casinò di Sanremo nel pieno rispetto del proprio “piano di applicazione e verifica interna del protocollo governativo del 24 aprile 2020” adottato in data 14 maggio 2020 e delle prescrizioni impartite dalla ASL 1;
la situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio ligure, sulla base dei dati forniti da ALISA, consente la riapertura e l’autorizzazione di ulteriori attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale e delle misure ivi stabilite;
le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ricomprendono tra l’altro le schede delle seguenti attività;
• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
• DISCOTECHE
RITENUTO CHE:
si renda necessario procedere all’adozione sul territorio della Regione Liguria del documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 20/96/CR1 /COVI9 approvato in data 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (Allegato e parte integrante del presente atto);
si configurino i presupposti per confermare a far data dal 16 giugno 2020:
• l’apertura di sagre oltre che di altri eventi e manifestazioni alle stesse assimilabili nel rispetto delle linee guida di cui al punto 1 della ordinanza 35/2020;
• la riapertura del Casinò di Sanremo nel pieno rispetto del proprio “piano di applicazione e verifica interna del protocollo governativo del 24 aprile 2020” adottato in data 14 maggio 2020 e delle prescrizioni impartite dalla ASL 1;
con riguardo alle attività non ancora avviate alla data di adozione della presente ordinanza e oggetto delle linee guida sopra richiamate possano essere assentite purché siano svolte nel rigoroso rispetto delle linee guida medesime;
siano state pertanto accertate le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle sopra richiamate linee guida con la situazione epidemiologica regionale in conformità alle previsioni del d.P.C.M. 11 giugno 2020;
di consentire pertanto a far data dal 19 giugno 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida adottate le seguenti attività:
• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
• DISCOTECHE
per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilire che le stesse potranno svolgersi adottando le linee guida del settore analogo “Convegni” realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse;
RITENUTO ALTRESÌ’ CHE:
si configurino i presupposti per:
confermare la ripresa dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0/17 anni nel rispetto delle Linee guida adottate dalla Regione Liguria e di quanto previsto dalle Ordinanze n. 34/2020 e n. 35/2020;
confermare la ripresa delle attività di formazione di cui all’ordinanza 36/2020 e come di seguito indicato:
a) attività di formazione (Formazione professionale) da realizzarsi nei diversi contesti (aula, laboratori, imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento:
* percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
■ percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
■ percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
■ percorsi di formazione linguistica e musicale;
■ percorsi formativi in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008.
RICHIAMATI :
l’art. 1 del d.l. 33/2020 ai sensi del quale dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione; l’art. 3 del DPCM 11 giugno 2020 e l’allegato 16 inerente l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria l'assoluto divieto di assembramento ed il rispetto del distanziamento sociale; l'obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell'uso dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza
Per le motivazioni di cui in premessa:
 

ORDINA

1. di adottare sul territorio della Regione Liguria del documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 20/96/CR1 /COVI 9 approvato in data 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (Allegato e parte integrante del presente atto);
2. confermare a far data dal 16 giugno 2020:
a) l’apertura di sagre oltre che di altri eventi e manifestazioni alle stesse assimilabili nel rispetto delle linee guida di cui al punto 1 della ordinanza 35/2020;
b) la riapertura del Casinò di Sanremo nel pieno rispetto del proprio “piano di applicazione e verifica interna del protocollo governativo del 24 aprile 2020” adottato in data 14 maggio 2020 e delle prescrizioni impartite dalla ASL 1;
3. di concedere la riapertura a far data dal 19 giugno nel pieno rispetto delle linee guida di cui al punto 1 nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, delle le seguenti attività:
a) Congressi e grandi eventi fieristici;
b) Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse;
c) Discoteche
4. di confermare la ripresa dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0/17 anni nel rispetto delle Linee guida di cui al punto 1 e di quanto previsto dalle Ordinanze n. 34/2020 e n. 35/2020;
5. di confermare la ripresa delle attività di formazione di cui all’ordinanza 36/2020 e come di seguito indicato:
a) attività di formazione (Formazione professionale) da realizzarsi nei
diversi contesti (aula, laboratori, imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento:
■ percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
■ percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
■ percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
■ percorsi di formazione linguistica e musicale;
■ percorsi formativi in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008
 

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza e le ordinanze n. 30/2020, 32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020 hanno validità fino al 14 luglio 2020.
MANDA La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
ai Prefetti;
ai Sindaci dei comuni liguri
- all’ANCI
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 12 giugno 2020