Regione Piemonte
Decreto 13 giugno 2020, n. 68
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;
• l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 “Misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio”, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DATO ATTO che in data 3 giugno 2020 è venuto meno il divieto di spostamento fra regioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:
- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legati agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;
RILEVATO che in data 12 giugno 2020 il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito alla assenza di criticità o di allerta riferibili a tutto il territorio piemontese ed alla rilevazione che tutti gli indicatori sono ampiamente compresi all'interno dei parametri di riferimento, confermando una curva epidemica in costante discesa;
PRESO ATTO del “Monitoraggio Fase 2 Report 4” pervenuto in data 12 giugno 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, che in particolare conferma per la Regione Piemonte come “Bassa” la valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali ed indica la stima di Rt pari a 0,54, corrispondente a casi complessivamente in diminuzione ed alla mancanza di rilevazione di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali ospedalieri monitorati;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 11 giugno 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/96/CR1/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;
RILEVATO che il D.P.C.M. del 11 giugno 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;
VISTA la D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative', in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e approvazione della scheda tecnica per ‘Impianti a fune'”, che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, nonché, aggiuntivamente, la specifica scheda tecnica relativa a “Impianti a fune”;
RITENUTO in conseguenza di allegare sub 1 le citate “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” nonché sub 2 la scheda tecnica riguardante “Impianti a fune” come parte integrante e sostanziale del presente decreto, affinché ne sia rispettato il contenuto;
DATO ATTO che con nota del 4 giugno 2020, prot. 0023168, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indirizzata a ANEF e Federturismo si è richiamata, con specifico riferimento agli impianti a fune, la facoltà da parte della Regione di introdurre misure derogatorie o restrittive delle norme nazionali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
SENTITO il Ministro della salute;
INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;
SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;
SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
DATO ATTO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale, adottando anche misure maggiormente prudenziali rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza delle tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 11 giugno 2020 ha aggiornato ed integrato quanto già contenuto nel precedente D.P.C.M. del 17 maggio 2020, prevedendo esplicitamente la possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;
ASSUNTE quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:
- il parere del Coordinatore del piano regionale della Prevenzione e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che conferma un andamento della situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte che risulta compatibile con lo svolgimento delle attività economiche, produttive e ricreative di cui alle linee guida contenute nell'allegato 9 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
- il parere del Gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. n. 1-1252 del 20 aprile 2020, datato 12 giugno 2020, favorevole alla riapertura delle attività indicate nel D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
- il parere del Comitato Tecnico Scientifico costituito all'interno dell'Unità di crisi regionale che ritiene che la attuale situazione epidemiologica sia compatibile con le riaperture indicate dal D.P.C.M. del 11 giugno 2020, fermo restando lo stretto monitoraggio dei contagi efficacemente in essere nella Regione Piemonte;
RITENUTO di revocare integralmente e di sostituire, con il presente, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
 

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
2) è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall'articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
3) ai fini di cui al precedente punto 2), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
4) è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati;
5) l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2), con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita;
6) sono rigorosamente applicate sul territorio regionale le misure di informazione e prevenzione contenute nell'articolo 3 e nell'allegato 16 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
7) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è autorizzato nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera b, e dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
8) l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere c e q, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo D.P.C.M.;
9) l'attività sportiva o motoria all'aperto è autorizzata nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera d, nonché dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
10) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera c, nonché dell'articolo 1, comma 1, lettera f, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle schede tecniche “Piscine” e “Palestre” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
11) le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera h, e dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Impianti a fune” allegata sub 2 al presente provvedimento;
12) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera i, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
13) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera l, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
14) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera m, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Cinema e spettacoli dal vivo” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
15) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera n, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
16) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera o, e degli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
17) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera p, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Musei, archivi e biblioteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
18) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera z, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle schede tecniche “Strutture termali e centri benessere” e “Circoli culturali e ricreativi” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
19) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei prontosoccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera aa, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
20) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera bb, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
21) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera dd, e dell'allegato 11 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
22) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e le attività di catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera ee, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
23) la ristorazione con consegna a domicilio è consentita nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera ee, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
24) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera gg, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
25) i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi sono consentiti nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera gg, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
26) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera mm, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
27) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera nn, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
28) è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
- l'attività di formazione professionale con la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, sia per le attività svolte in laboratorio con l'utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti sia in spazi aperti, e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese,
- l'attività formativa in presenza e gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l'utilizzo di macchinari, attrezzature, strumenti, o per la specificità del profilo professionale, per la cui valutazione si richiedono prove di simulazione lavorative- professionali,
- i servizi al lavoro da realizzare in presenza a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza,
- i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani erogati in modalità individuale e in presenza, a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Formazione professionale” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
29) è consentita, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
- la apertura delle attività di spettacolo viaggiante con singole installazioni,
- la apertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni plurime e di luna park, previa ordinanza del Sindaco competente che ne disciplini le modalità di esercizio, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Parchi tematici e di divertimento” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
30) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente decreto revoca e sostituisce il precedente n. 66 del 5 giugno 2020 che mantiene efficacia sino al 14 giugno 2020 compreso ed ha decorrenza dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020.
 

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
 

on. Alberto Cirio