Categoria: Normativa regionale
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Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 12 giugno 2020, n. 259
Dpcm 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse; attività di intrattenimento danzante all'aperto, dal 22 giugno delle attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni; dei campi estivi e ripresa dal 25 giugno dello svolgimento degli sport di contatto.
Approvazione Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di riapertura.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante '“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare:
- l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
- l'art.1 comma 16, il quale, tra l'altro, dispone che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 che all'articolo 1 comma 1 dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 che, analogamente, all'articolo 1 comma 1 dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività sociali, economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16, 22 e 25 maggio, 9 giugno e, da ultimo, 11 giugno 2020 recanti l'aggiornamento, l'integrazione e/o l'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate;
VISTE le precedenti ordinanze n 237/2020 - 240/2020 - 243/2020 - 244/2020 - 255/2020 con le quali il Presidente della Regione Puglia ha consentito la ripresa di numerose attività sulla base delle Linee guida regionali elaborate ed aggiornate in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché in coerenza ai criteri di cui all'allegato 10 del dpcm citato; CONSIDERATO che il citato dpcm dell'11 giugno 2020 espressamente richiama le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvate in pari data, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività, allegate sub 9) al medesimo dpcm;
RITENUTO che l'attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese consente la riapertura e l'autorizzazione di ulteriori attività, avendo il Dipartimento della Salute competente (con nota r_puglia/AOO_005/PROT/12/06/2020/0002072) accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette ulteriori attività con l'andamento della situazione epidemiologica (relazione allegato 2 alla presente ordinanza) e trasmesso le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) elaborate in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive oggetto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (16, 22, 25 maggio - 9 giugno e 11 giugno 2020) e in coerenza agli specifici protocolli contenuti nelle schede tecniche predisposte da ciascuna struttura dipartimentale competente ratione materiae, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del dpcm citato;
CONSIDERATO infatti, che le linee guida regionali elaborate e trasmesse dal dipartimento della Salute, con riferimento al monitoraggio epidemiologico relativo alla settimana che va dal 5 all'11 Giugno, attestano che “la situazione di circolazione del virus nella regione si mantiene ad un livello basso. In particolare, pur essendo la quinta settimana che ha seguito la riapertura, il numero basso di nuovi casi non suggerisce alcun effetto della ripresa delle attività produttive e dei contatti sociali dopo il lockdown sulla circolazione virale. Non è stato rilevato nessun nuovo focolaio e le segnalazioni provengono prevalentemente da attività di screening effettuate in ambiente lavorativo (sanitario, per operatori e pazienti in pre-ricovero), oltre che da sporadici contagi intrafamiliari. Sulla scorta di tale valutazione, pur restando necessario un elevato livello di guardia nelle attività di monitoraggio e di scrupoloso rispetto delle prescrizioni nei vari settori come specificato dalle linee guida, non si ravvisano particolari segnali di allarme che possano precludere la ripresa di ulteriori attività'”;
CONSIDERATA anche la necessità di avviare ogni attività necessaria per consentire lo svolgimento degli sport di contatto dal 25 giugno 2020, previa intesa con il Ministero della Salute e con l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lett.g) del dpcm 11 giugno 2020;
CONSIDERATA, quindi, l'opportunità di provvedere alla riapertura delle ulteriori attività, di cui all'art.2 della presente ordinanza, con la decorrenza indicata per ciascuna di esse, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle citate linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza);
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale;
Sulla base delle proposte del Capo Dipartimento Promozione della Salute, del Capo Dipartimento Sviluppo Economico e del Capo Dipartimento Turismo e Cultura;
emana la seguente
 

ORDINANZA

Art. 1

Sono approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura delle ulteriori attività di cui al successivo articolo 2, con decorrenza dalla data indicata per ciascuna di esse, salve le ulteriori attività necessarie per lo svolgimento degli sport di contatto.
 

Art. 2

1. A decorrere dal 15 giugno nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
- aree giochi attrezzate per bambini;
- wedding e ricevimenti per eventi;
- attività formative in presenza;
- sale slot, sale giochi e sale scommesse;
- attività di intrattenimento danzante all'aperto.
2. A decorrere dal 22 giugno, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, contenenti i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm 11 giugno 2020, sono consentite le seguenti attività:
- attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi);
- attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni;
- campi estivi.
3. A decorrere dal 25 giugno 2020, è consentito lo svolgimento degli sport di contatto, previa intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport ed in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lett.g) del dpcm 11 giugno 2020.
 

Art. 3

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Viene altresì trasmessa al Dipartimento della Salute per gli adempimenti di cui all'art.2 punto 3).
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 12 giugno 2020

Michele Emiliano                                


ALLEGATO 1
REGIONE PUGLIA
LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
12 giugno 2020
 

SCOPO E PRINCIPI GENERALI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
INTRATTENIMENTO DANZANTE ALL'APERTO
WEDDING E RICEVIMENTI PER EVENTI
SALE SLOT, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
AREE GIOCHI ATTREZZATE PER BAMBINI
ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA (3 - 36 MESI)
ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE DI EDUCAZIONE NON FORMALE E ATTIVITÀ SPERIMENTALI DI EDUCAZIONE ALL'APERTO “OUTDOOR EDUCATION” PER BAMBINI E ADOLESCENTI DI ETÀ 3-17 ANNI - Centri estivi e Campi estivi


SCOPO E PRINCIPI GENERALI
Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.
Come evidenziato dal monitoraggio epidemiologico relativo alla settimana che va dal 5 all'11 Giugno, la situazione di circolazione del virus nella regione si mantiene ad un livello basso. In particolare, pur essendo la quinta settimana che ha seguito la riapertura, il numero basso di nuovi casi non suggerisce alcun effetto della ripresa delle attività produttive e dei contatti sociali dopo il lockdown sulla circolazione virale. Non è stato rilevato nessun nuovo focolaio e le segnalazioni provengono prevalentemente da attività di screening effettuati in ambiente lavorativo (sanitario, per operatori e pazienti in pre-ricovero), oltre che da sporadici contagi intrafamiliari. Sulla scorta di tale valutazione, pur restando necessario un elevato livello di guardia nelle attività di monitoraggio e di scrupoloso rispetto delle prescrizioni nei vari settori come specificato dalle linee guida, non si ravvisano particolari segnali di allarme che possano precludere la ripresa di ulteriori attività.


FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di formazione professionale da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
■ percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
■ percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
■ percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
■ percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
■ percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
■ percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
■ percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
■ percorsi di formazione linguistica e musicale
Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con atto dirigenziale, ovvero rientranti nella titolarità regionale.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Rendere disponibile prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
■ Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
■ Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
■ Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
■ Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
■ Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
■ Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
■ Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
■ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
■ Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.


INTRATTENIMENTO DANZANTE ALL'APERTO
Le presenti linee guida si applicano alle attività di intrattenimento danzante all'aperto, disciplinate dall'art. 1 comma 1 lett. e), f) ed l) del DM 19.08.1996.
■ L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposito materiale informativo, prevedendo inoltre sezioni informative sul tema COVID-19. In particolare, le disposizioni riguardano:
- preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da altri Stati a rischio;
- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il medico di famiglia e/o l'Autorità sanitaria;
- impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti).
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l'informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico;
■ l'azienda si impegna ad assicurare la disinfezione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle attrezzature e di ogni postazione di lavoro, prestando attenzione agli spazi comuni, con idonei prodotti detergenti o igienizzanti a base di soluzioni idroalcoliche o di cloro;
■ tutti gli ambienti devono essere arieggiati giornalmente;
■ predisposizione di igienizzazione settimanale di impianti di riscaldamento/raffrescamento; la pulizia settimanale verrà effettuata in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo.
■ Spegnimento della funzione di ricircolo dell'aria per gli impianti di ventilazione;
■ applicazione del codice di affollamento di 0,7 persone al metro quadro rispetto a quello previsto per legge ovvero di 1,2 persone per metro quadro, rifacendosi all'art 1 lett. F ed L del DM 19/08/96; in caso nei successivi quindici giorni dalla riapertura dei locali di intrattenimento danzante art. 1 lett F ed L del DM 19/08/96 la curva epidemiologica della Regione Puglia non presenti variazioni peggiorative, il codice di affollamento tornerà ad essere quello previsto dalle normative vigenti ovvero di 1,2 persone per metro quadro;
■ rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più postazioni della struttura;
■ Privilegiare l'accesso alle strutture tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
■ Utilizzo di dispositivi di protezione personale, quali mascherine, in luoghi ove aumenti il rischio di assembramento, al chiuso: ad es. bancone bar, fila alla cassa, etc;
■ Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso al locale in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
■ tavoli e poltrone saranno posizionati almeno a 1 metro di distanza l'uno dall'altro o comunque in modo da consentire adeguato distanziamento;
■ sarà prevista corretta igienizzazioni dei tavoli e delle sedute dopo l'utilizzo da parte dei clienti;
■ regolamentazione dell'accesso alla pista facilitato da apposito personale;
■ i servizi igienici a disposizione dei clienti saranno dotati di prodotti igienizzanti per la disinfezione delle mani e di apposita segnaletica orizzontale e/o verticale per il contingentamento di ingresso e uscita;
■ somministrazione di alimenti e le bevande attraverso materiale monouso;
■ per il servizio al banco bar sarà assicurato il distanziamento interpersonale di un metro, attraverso il posizionamento di idonea segnaletica orizzontale e/o verticale;
■ adozione di menu digitali inviati direttamente su dispositivi dei clienti o, in alternativa, si prevedrà corretta igienizzazione dei menu dopo ogni uso, o predisposizione di menù cartacei usa e getta;


WEDDING E RICEVIMENTI PER EVENTI
Le presenti indicazioni si applicano a tutte le sale ricevimento e alle attività impegnate nella filiera wedding..
■ Predisporre una adeguata informazione per dipendenti, fornitori e clienti circa la responsabilizzazione delle proprie personali azioni di carattere igienico sanitario, di sicurezza e prevenzione verso se stessi e gli altri, attraverso le modalità che si ritengono più idonee, informando circa le prescrizioni di Legge, consegnando e pubblicizzando nella struttura e/o in tutte quelle aree comuni della stessa e nei luoghi di maggiore affluenza, appositi dépliant e/o cartellonistica in duplice lingua italiano/inglese che richiamino le regole di comportamento. La modalità di informazione all'interno di ogni singola struttura è libera, purché l'informativa contenga le sottoelencate informazioni:
Per dipendenti e fornitori:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di stato febbrile (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali ovvero aver avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti alla data dell'ingresso in azienda, per i quali l'Autorità di Governo impone di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'obbligo di non poter permanere in azienda, dandone tempestiva informazione al datore di lavoro, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti sempre e comunque);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro, o la persona da esso delegata, della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, implementando un auto-isolamento preventivo e cautelativo.
Per la clientela si ritiene che la gestione della stessa possa essere affrontata escludendo a priori gestioni di criticità acute, poiché ogni fase dell'evento è programmata anticipatamente (arrivo nell'area parcheggio, raggiungimento a piedi della sala designata, saluti interpersonali, occupazione dei tavoli, ecc.). L'implementazione di ogni possibile sistema di sicurezza, pertanto, può essere lasciata al gestore, purché vengano sempre osservate le seguenti regole:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di stato febbrile (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali ovvero aver avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti alla data dell'ingresso in azienda, per i quali l'Autorità di Governo impone di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- autocontrollo del distanziamento sociale, non inferiore a 1 metro, eccezion fatta per i soggetti conviventi;
- invito alla frequente disinfezione delle mani attraverso disinfettanti personali e/o forniti o messi a disposizione dal gestore, attraverso punti di approvvigionamento dislocati nella struttura in zone ritenute idonee, sia all'aperto che al chiuso.
- ulteriori istruzioni in merito al comportamento che il cliente deve tenere secondo le specifiche modalità organizzative della struttura o delle Autorità locali.
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà al controllo della temperatura corporea, in modalità compartecipata. Se la stessa risulterà superiore ai 37,5°C, al lavoratore non sarà consentito l'accesso.
L' accesso della clientela alla struttura seguirà le seguenti prescrizioni e indicazioni:
- La misurazione della temperatura corporea è consigliata, ma non obbligatoria. Nel cui caso si consiglia l'adozione di strumenti termografici (termocamere), di facile impiego e non invadenti.
- Garantire, nei limiti del possibile, che le code per l'accesso si svolgano nel rispetto del corretto distanziamento interpersonale. È auspicabile una gestione dell'ingresso degli ospiti accompagnata da un operatore che potrebbe evitare la formazione di involontari assembramenti.
- Valutare, laddove la struttura del locale lo consenta, l'istituzione di percorsi unidirezionali, per garantire un flusso ordinato della clientela.
Nei confronti di fornitori di materie prime di vario genere o servizi esterni, devono essere implementate specifiche azioni preventive:
- devono essere individuate specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all'interno della azienda.
- il controllo della temperatura corporea è obbligatorio con le medesime modalità indicate per i lavoratori nel caso in cui debbano lasciare il proprio mezzo;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo degli stessi. Per le necessarie attività di carico e scarico il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di un metro dal personale della struttura, indossando obbligatoriamente la mascherina.
occorrerà sempre disinfettarsi le mani o indossare i guanti prima dello scambio dei documenti di consegna con il personale aziendale. Va privilegiata la modalità informatica per la trasmissione e lo scambio di documentazione.
Il fornitore deve utilizzare idonea mascherina chirurgica.
Per fornitori/ trasportatori e/ o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, garantendone adeguata pulizia giornaliera, nonché adeguati presidi igienizzanti.
Le modalità di lavoro e utilizzo dei locali da parte di fornitori di servizi esterni, quali musicisti, fotografi, fioristi e wedding planners, saranno preventivamente concordate con la struttura stessa, in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.
i fotografi dovranno indossare la mascherina chirurgica qualora debbano avere una distanza interpersonale inferiore a 1 metro dalla clientela e organizzare il servizio fotografico in modo responsabile e prediligendo i criteri di prevenzione anzidetti, quali regole comuni per chiunque.
I gruppi musicali dovranno distanziarsi dal pubblico per almeno 3 m, qualora non provvisti di barriere antidroplets in prossimità del microfono. Dovranno indossare la mascherina chirurgica esclusivamente nel caso in cui debbano spostarsi nelle aree comuni interne (recarsi in bagno, al bar, ecc.). Particolare attenzione e/o idoneo presidio monouso dovrà essere impiegato nell'utilizzo del microfono, qualora non di uso strettamente personale.
■ Gli spazi aziendali dovranno essere ragionevolmente e per quanto possibile riorganizzati, in base alle condizioni logistiche e strutturali, con il fine di evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un'altra).
- Sono da privilegiare gli spazi all'aperto in quanto presentano minori rischi di trasmissione del virus.
- I tavoli sono distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, fatta eccezione per i tavoli composti da persone che non siano soggette al distanziamento interpersonale in quanto conviventi. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale del cliente, per cui è facoltà dell'azienda richiedere in forma preventiva autocertificazione scritta ai sensi del DPR 445/2000.
- La distanza minima tra tavoli adiacenti, considerando l'ingombro delle sedie, deve essere di almeno 2 metri (0,5+0,5+1m), considerando il passaggio degli addetti al servizio di somministrazione. Si consiglia, tuttavia, ove possibile garantire una distanza di metri 2,50.
- I commensali in ambienti interni ed esterni non avranno l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica nei casi di allontanamento dal proprio tavolo (recarsi in bagno, al bar, ecc.), a condizione di rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro se soggetti non conviventi. Si precisa che tale facoltà sarà consentita esclusivamente nelle strutture che potranno garantire il rispetto delle condizioni microclimatiche indicate nello specifico paragrafo, ai sensi della Norma UNI-10339. I gestori mettono comunque a disposizione dei clienti mascherine monouso, nel caso in cui gli stessi volessero farne uso.
- Non è permessa la classica modalità di somministrazione di buffet a self- service, mentre è consentito, fatto salvo il rispetto della distanza interpersonale, un servizio di selezione di alimenti esposti ovvero in modalità show cooking, distribuito dal personale di sala. Si raccomanda utilizzo di barriere in tali aree per la protezione degli alimenti o interporre una distanza di sicurezza tra il punto di osservazione dei cibi di almeno due metri. Si consiglia di apporre eventuali elementi di segnaletica orizzontale che possano agevolare il rispetto del distanziamento tra persone nelle aree a buffet.
- Non è consentito allestire il buffet al tavolo, se non in confezioni monoporzioni. Fa eccezione a tale prescrizione il servizio a nuclei di conviventi, che potranno condividere portate di alimenti in modalità promiscua.
- Si consiglia l'adozione di menu unico al tableau marriage e/o menù individuali ad uso esclusivo dell'ospite e dell'evento, al fine di ridurre il servizio del personale di sala ai tavoli.
- Salse, pane, cracker, grissini potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente con utilizzo di pinze.
- Piatti, bicchieri, posate e simili saranno lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata, concordemente alla normativa HACCP già in vigore.
- È consigliabile l'uso di segnaposto e/o altro sistema equipollente, in modo da rendere stabili le postazioni ai tavoli.
- La somministrazione nelle postazioni bar o nei banchi di servizio di caffè, amari, cocktails, ecc. è consentita nel rispetto del distanziamento interpersonale tra i non conviventi, tenendo conto che non dovrà realizzarsi assembramento rispetto alla capacità di servizio del banco. Si consiglia di apporre eventuali elementi di segnaletica orizzontale e/o altro sistema equipollente che possa agevolare il rispetto del distanziamento tra persone.
- Gli eventi con ballo in spazi interni andranno organizzati con tempistiche predefinite, garantendo una superficie pro capite pari a 2 metri quadri, potenziando il ricambio d'aria dei locali.
- Durante lo svolgimento del ballo in aree esterne dovrà essere seguita la regola prevista per le attività di ballo in aree esterne.
- Sono consentiti spettacoli e/o esibizioni artistiche di qualsiasi natura purché possa sempre essere rispettata la distanza interpersonale di un metro.
- Il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile evitare il contatto tra i capi d'abbigliamento dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o utilizzando copri-abito monouso).
In merito alla gestione del microclima della struttura si raccomanda di:
- Privilegiare la ventilazione ed i ricambi d'aria in modo naturale prima, dopo e, ove possibile, durante la permanenza della clientela ovvero riducendo il più possibile l'uso di sistemi aeraulici, atteso che notoriamente rappresentano possibile fonte di proliferazione e veicolazione di carica batterica e/o virale.
- Nel caso di utilizzo dell'impianto di condizionamento e climatizzazione potrà essere consentito l'uso di sistemi che non prevedano il ricircolo dell'aria.
Sono, quindi, raccomandati dispositivi che utilizzino aria primaria, avendo cura di mantenere costantemente i filtri puliti, efficaci e sanificati. A riguardo si richiamano gli adempimenti già in vigore sui Protocolli di Prevenzione del batterio della Legionella, per cui si ritiene sufficiente continuare con la medesima metodica sull'intero sistema di condizionamento (vd. Accordo Stato Regioni in materia di Prevenzione da Rischio di Contagio da Legionellosi recepito dalla Regione Puglia).
- La gestione ed il mantenimento in essere dei flussi lamellari d'aria, utilizzati contro l'introduzione degli insetti alati, sono da evitare nel caso di ricambio d'aria con ventilazione naturale, sarà quindi necessario rimediare con sistemi equipollenti.
La tutela della salute dei lavoratori andrà garantita seguendo le indicazioni:
- valutazione dei rischi correlati all'attività lavorativa e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
- Nel contesto dell'emergenza sanitaria in atto è prevista la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da particolari condizioni cliniche (immunodepressione, assunzione di terapie salvavita, ecc.).
- In merito all'esecuzione di test sierologici sui lavoratori per la ricerca di una risposta anticorpale al virus è opportuno evidenziare che solo il medico competente può disporne l'effettuazione, che non può quindi essere imposta dal datore di lavoro, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. L'adesione al percorso di screening da parte dei lavoratori è su base volontaria e si realizza previa informazione e consenso. Il riscontro di anticorpi contro il virus non può essere interpretato come una “patente immunitaria”, che possa escludere eventuali infezioni e recidive. I soggetti risultati positivi al test sierologico saranno sospesi dall'attività lavorativa in attesa di effettuare un tampone naso-faringeo per la ricerca del RNA virale.
- In merito al distanziamento interpersonale dei lavoratori, particolare attenzione andrà dedicata agli spazi al chiuso, adottando opportune misure di distanziamento delle postazioni di lavoro e delle attrezzature per la somministrazione (banco, tavoli, sedie). Ove non sia possibile intervenire sulla distribuzione degli spazi, si raccomanda, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, che i dipendenti lavorino in gruppi, compartimenti operativi e/o turni di lavoro distinti, al fine di ridurre il più possibile l'interazione tra le varie squadre.
- Il personale delle cucine (cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli, lavapiatti), addetto alla preparazione, lavorazione e impiattamento del cibo, dovrà utilizzare mascherine chirurgiche. Si ritiene non obbligatorio l'utilizzo di guanti in nitrile nello svolgimento di compiti che espongano ad elevate temperature, determinano la necessità di lavorare a mano nuda. Si raccomanda, pertanto, che il lavoratore provveda a lavarsi le mani al termine di ogni fase della lavorazione.
- Il personale a contatto con la clientela (camerieri, baristi e receptionist) è tenuto all'uso della mascherina chirurgica. L'uso dei guanti non è da ritenersi obbligatorio, ma deve essere attuata una scrupolosa igiene delle mani con frequenti lavaggi.
- Il personale addetto alle pulizie deve utilizzare mascherine di tipo FFP2, guanti in nitrile/vinile, occhiali/visiere e camici monouso. Particolare attenzione dovrà essere posta dagli operatori nelle attività di igienizzazione di spogliatoi, servizi igienici e area guardaroba.
- Ciascun lavoratore dovrà ricevere adeguata formazione e addestramento per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute (art.20 lettera d,D.Lgs 81.08), custodire i propri DPI senza apportare modifiche agli stessi, segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto, deterioramento o inconveniente.
- Si prescrive l'impiego di verbali di consegna e consensi informarti relativi ai DPI, contenenti informazioni circa impiego e modalità d'uso.
- L'azienda deve distribuire i dispositivi di prevenzione, controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d'emergenza, applicare le procedure di primo intervento, nominando il preposto alla vigilanza.
- L'uso dei dispositivi di protezione individuale non costituisce la misura primaria nella lotta alla diffusione del COVID-19, che non può prescindere dal distanziamento sociale e dall'igiene personale ed ambientale. Tali misure, quando correttamente applicate, impediscono la diffusione del virus.
- È consentito l'utilizzo di mascherine personalizzate con colori e loghi aziendali, anche prive del marchio CE, a patto che le stesse siano acquistate da produttori italiani, che abbiano richiesto e ottenuto validazione da parte dell'istituto Superiore di Sanità (ISS), prodotte nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 14683:2019 e, di carattere generale, UNI EN ISO 10993-1:2010. Le modalità d'uso, la possibilità di riutilizzo o lavaggio dei DPI devono essere rispettare quanto indicato nelle schede tecniche che il fornitore deve allegare ai dispositivi.
- Le mascherine chirurgiche prodotte con adeguate tecnologie hanno la capacità di assorbire l'umidità dell'aria espirata, mantenendo le loro prestazioni per tempi prolungati. L'uso protratto e continuativo delle mascherine nello svolgimento di compiti ad elevato impegno fisico potrebbe, però, determinare difficoltà nella respirazione durante l'esecuzione di compiti ad elevato impegno fisico. Si raccomanda, pertanto, un aumento della frequenza delle pause nello svolgimento dei compiti lavorativi e osservare le eventuali prescrizioni del medico competente.
- L'eventuale utilizzo di visiere da parte del personale non costituisce in alcun modo un'alternativa all'utilizzo della mascherina.
Per le attività lavorative non sanitarie i cui rifiuti sono già assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati i DPI saranno smaltiti come tali, all'interno di un doppio sacco opportunamente chiuso ed etichettato, conferito allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza.
La pulizia regolare e la sanificazione periodica delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus, tenuto conto che:
- le principali pratiche di buona prassi igienica secondo il sistema di autocontrollo HACCP, rappresentano un valido presidio di prevenzione sulle eventuali contaminazioni dirette e crociate.
- È necessario procedere frequentemente e accuratamente alla pulizia giornaliera e disinfezione periodica delle superfici ambientali dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree collettive, particolare riferimento alle parti con cui si viene più frequentemente a contatto.
- per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo l'attività di pulizia e, per le superfici che possono essere danneggiate dallo stesso, utilizzare etanolo al 70% (dopo pulizia con un detergente neutro).
- negli ambienti di lavoro non sanitari dove si siano verificati contagi Covid-19 la sanificazione è necessaria, rispettando le prescrizioni che le Autorità Sanitarie territorialmente competenti formuleranno attraverso appositi provvedimenti, quali apposita procedura di sanificazione a cura di ditta autorizzata.
- se l'ambiente di lavoro o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'attività lavorativa a seguito del lockdown sarà necessaria esclusivamente la normale pulizia ordinaria degli ambienti e delle superfici.


SALE SLOT, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
■ Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
■ Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
■ Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
■ Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
■ I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
■ Periodicamente, è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.


AREE GIOCHI ATTREZZATE PER BAMBINI
Con riferimento all'accessibilità degli spazi, ai compiti del gestore e alla responsabilità del genitore o dell'accompagnatore si richiamano le indicazioni formulate nell'Allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020.
Le presenti indicazioni operative si applicano alle aree attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.
■ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
■ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
■ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
■ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
■ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
■ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
■ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo.
SALE GIOCHI
■ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino.
■ Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
■ Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
■ Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
■ I clienti dovranno indossare la mascherina.
■ Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
■ Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
■ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.


ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA (3 - 36 MESI)
Le attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3 - 36 mesi) possono essere realizzate utilizzando le potenzialità di accoglienza di asili nido, micronido e servizi per la prima infanzia (centri ludici, piccoli gruppi educativi, sezioni primavera).
Le modalità organizzative e gestionali dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'Allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020.
Al fine di avviare l'attività i soggetti gestori comunicano al Comune e alla ASL competente per territorio i progetti organizzativi del servizio offerto che prevedano:
1) descrizione generale delle attività programmate;
2) protocolli organizzativi conformi alle indicazioni contenute nell'allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- accessibilità degli spazi;
- standard per il rapporto fra bambini accolti e spazio disponibile;
- standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e le strategie generali per il distanziamento fisico;
- principi generali di igiene e pulizia;
- criteri di selezione del personale e di formazione delle educatrici/educatori ed operatori/operatrici;
- orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori, educatori e i bambini;
- accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini;
- protocollo di accoglienza;
- progetto organizzativo del servizio offerto;
- attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze.
 

ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE DI EDUCAZIONE NON FORMALE E ATTIVITÀ SPERIMENTALI DI EDUCAZIONE ALL'APERTO “OUTDOOR EDUCATION” PER BAMBINI E ADOLESCENTI DI ETÀ 3-17 ANNI - Centri estivi e Campi estivi


CENTRI ESTIVI

Per le attività dei centri estivi si rimanda alle indicazioni relative ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'Ordinanza n. 255 del 10 maggio 2020 e si richiamano le indicazioni e le raccomandazioni contenute nell'allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020.


CAMPI ESTIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi dedicati ad infanzia e adolescenza che prevedono il pernottamento di bambini e/o operatori presso il servizio stesso (es. campi scout, campi estivi, etc.).
Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, con particolare attenzioni alle aree comuni dedicate anche al pernottamento. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
■ Come previsto per tutti i servizi dedicati all'infanzia e adolescenza, si ribadisce l'importanza di sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus. In considerazione della tipologia di attività, compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia dei minori, devono essere adeguatamente informati e sensibilizzati gli stessi al rispetto delle raccomandazionI igienico-comportamentali.
■ Favorire, al momento dell'accompagnamento dei minori prima della partenza, un'organizzazione che evita gli assembramenti di genitori e accompagnatori. Al momento della consegna del minore, dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di febbre T>37,5 °C del genitore/accompagnatore il minore non potrà partire, così come in presenza di eventuale sintomatologia febbrile o respiratorio del minore o di un membro del nucleo familiare (tale ultimo aspetto rimanda alla responsabilità individuale dei genitori e rientra nell'accordo di cui sopra).
■ Prevedere, anche in questi contesti, la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori e bambini. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere isolato rispetto agli altri bambini e personale, assistere il malato utilizzando idonei dispositivi di protezione, attivandosi per una valutazione medica e il rientro presso il proprio domicilio in accordo con il genitori.
■ Prevedere, come previsto per tutti i servizi per infanzia e adolescenza, la composizione dei gruppi di bambini il più possibile stabile nel tempo, evitando attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Il rapporto tra personale e minori è lo stesso indicato per i servizi per l'infanzia e adolescenza.
■ Le aree comuni, dove possibile, devono essere riorganizzate per favorire il rispetto della distanza interpersonale raccomandata. E' necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura in particolare negli ambienti chiusi, e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita delle aree comuni. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.), responsabilizzando e coinvolgendo bambini e ragazzi compatibilmente alla loro età e al grado di autonomia.
L'organizzazione delle camere deve consentire il rispetto della distanza interpersonale in particolare garantendo una distanza di almeno 1,5 m tra i letti (o 1 m fino a 11 anni di età). I letti e la relativa biancheria deve essere ad uso singolo.
Le camerate per il pernottamento non possono prevedere un numero di bambini superiore a quello previsto dalla composizione dei gruppi stessi e non possono essere condivise da gruppi diversi.
Per quanto riguarda i bagni, ad uso collettivo, si raccomanda di prevedere un'organizzazione anche su turni in base agli spazi, che eviti gli assembramenti ed in particolare l'intersezione tra gruppi diversi.
 

REGIONE PUGLIA                                                           Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia
ALLEGATO 2
Monitoraggio Fase 2
Report Settimanale (05/06-11/06)
Regione Puglia


Quadro sintetico complessivo
La quinta settimana di monitoraggio post riapertura ha fatto registrare il numero più basso di nuovi casi registrato dall'inizio del lockdown, in tutte le province pugliesi.
Non è stato rilevato nessun nuovo focolaio e le segnalazioni provengono prevalentemente da attività di screening effettuati in ambiente lavorativo (sanitario, per operatori e pazienti in pre-ricovero), oltre che da sporadici contagi intrafamiliari. Il valore di Rt che approssima il valore di 1 va inquadrato nella metodologia di calcolo proposto dalla Fondazione Bruno Kessler che esegue le elaborazioni per conto dell'ISS nell'ambito della produzione degli indicatori di Fase II del DM 30 aprile 2020, che prevede di stimare l'indicatore a partire dalla data di inizio sintomi, troncando i dati 14 giorni prima: si tratta pertanto del valore stimato al 24 maggio 2020. In ogni caso deve essere specificato come il basso numero di casi confermati che caratterizza la situazione pugliese condiziona una instabilità del valore dell'indicatore, come evidenziato dall'ampiezza dell'intervallo di confidenza.
Nell'ultima settimana non si sono registrati casi nelle province di BAT, Taranto e Lecce.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che in tutta la regione la situazione epidemica della settimana in studio è caratterizzata da un rischio basso.

 

Territorio Incidenza settimanale Ranking Trend settimanale Aumento di trasmissione ed attuale impatto sui servizi assistenziali
Bari 0,2 Bassa   Bassa
Brindisi 0,5 Bassa   Bassa
BT 0,0 Bassa   Bassa
Foggia 0,8 Bassa   Bassa
Lecce 0,0 Bassa   Bassa
Taranto 0,0 Bassa   Bassa
Regione 0,2 Bassa   Bassa


ALLEGATO