Regione Sicilia
Ordinanza contingibile e urgente 13 giugno 2020, n. 25

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020, allegate e richiamate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020 e n. 24 del 6 giugno 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia e programmazione della fase di post-lockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata “classe di rischio dei lavoratori in relazione all'aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull'uso di DPI e del distanziamento”;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Viste in particolare, le richiamate “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” dell'11 giugno 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), delle attività ricettive, dei servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde, dei musei, archivi e biblioteche, delle strutture ricettive all'aperto (campeggi), dei rifugi alpini, dell'attività fisica all'aperto, del noleggio veicoli e altre attrezzature, degli informatori scientifici del farmaco, delle aree giochi per bambini, dei circoli culturali e ricreativi, della formazione professionale, dei cinema e spettacoli dal vivo, dei parchi tematici e di divertimento, delle sagre e fiere locali, dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, delle strutture termali e centri benessere, delle professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, delle discoteche, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;
Vista la nota prot. n. 21948 del 12 giugno 2020 con la quale il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha rilevato che, alla data di applicazione della presente ordinanza, la Regione Siciliana annovera una matrice di “rischio basso” in base ai tre set di indicatori relativi alla “capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti” e alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”;
Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge16 maggio 2020, n.33, “fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova” e che, come previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo, “a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”;
Considerato che, inoltre, il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;
Rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 non ha previsto specifiche limitazioni allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, subordinandone l'esercizio al rispetto dei protocolli di cui all'articolo 2 del citato Dpcm, ovvero al rispetto di protocolli o linee guida nazionali o regionali per prevenire o ridurre il rischio del contagio, nonché, per talune attività, condizionandone l'esercizio al preventivo accertamento della compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica in ciascuna Regione;
Ritenuto in modo specifico, che le attività di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, in cui è richiesta la preventiva verifica della compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica in ciascuna Regione sono: a) i c.d. sport di contatto (art.1, com.1, let. g); b) le attività dei comprensori sciistici (art.1, com.1, let. h); c) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, com.1, let. l); d) le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, nonché le fiere e i congressi (art.1, com.1, let. m); e) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali (art.1, com.1, let. z); f) le attività dei servizi ristorazione (art.1, com.1, let. ee); g) le attività dei servizi alla persona (art.1, com.1, let. gg); h) le attività degli stabilimenti balneari e nelle spiagge di libero accesso (art.1, com.1, let. mm). Tutte le predette attività, inoltre, devono essere esercitate rispettando i protocolli o le linee guida nazionali o regionali, comprese le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Considerato l'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
Valutato l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello “basso” e che lo Stato, nel proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020, il 25 maggio 2020 e l'11 giugno 2020;
 

ORDINA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza)

Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 15 giugno 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020.
Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, ad eccezione della Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020 che continua ad avere integrale efficacia, nonché ad esclusione delle disposizioni esplicitamente richiamate nella presente Ordinanza.
 

TITOLO II
ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI E SPORTIVE

Art. 2
(attività produttive industriali, artigianali, commerciali e sociali)

Nel territorio della Regione Siciliana, dal 15 giugno 2020, sono consentite tutte le attività economiche e sociali individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020.
Sono consentite, sempre a fare data dal 15 giugno 2020, le seguenti attività economiche e sociali, essendo stata preventivamente verificata la compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nella Regione Siciliana:
- sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, nonché le fiere e i congressi;
- centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), centri culturali e centri sociali;
- comprensori sciistici;
- servizi ristorazione;
- le attività dei servizi alla persona;
- stabilimenti balneari e spiagge di libero accesso.
Dal 15 giugno 2020 è, altresì, consentito lo svolgimento delle attività specificatamente indicate nelle Linee guida dell'11 giugno 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, approvate in pari data dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome (Allegato 1, d'ora innanzi richiamate anche soltanto come “Linee guida”):
- commercio al dettaglio;
- attività ricettive;
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
- uffici aperti al pubblico;
- piscine;
- palestre;
- manutenzione del verde;
- musei, archivi e biblioteche;
- strutture ricettive all'aperto (campeggi);
- rifugi alpini;
- attività fisica all'aperto;
- noleggio veicoli e altre attrezzature;
- informatori scientifici del farmaco;
- aree giochi per bambini;
- circoli culturali e ricreativi;
- formazione professionale;
- cinema e spettacoli dal vivo;
- parchi tematici e di divertimento;
- sagre e fiere locali;
- professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche.
Riguardo ai servizi per l'infanzia e per l'adolescenza è consentita l'attività a decorrere dal 22 giugno 2020, previo decreto attuativo dell'Assessore regionale della Famiglia e delle politiche sociali, d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro il 21 giugno 2020;
Tutte le attività consentite, al fine di prevenire il rischio di contagio, devono svolgersi secondo le modalità disciplinate della Linee guida.
Per il contenimento del contagio e per lo svolgimento in sicurezza delle dette attività, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli specificatamente sottoscritti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020.
In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020.
Eventuali ed ulteriori indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività produttive industriali, artigianali e commerciali non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionale, sono regolate con autonomo decreto dell'Assessore regionale della Salute, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Regione Siciliana.
Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero di ogni regola sopra richiamata, determina la sospensione delle attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge.
 

Art. 3
(prolungamento dell'orario di apertura e rinuncia al giorno di chiusura)

Al fine di rendere compatibile l'esercizio delle attività autorizzate con il rispetto delle Linee guida, i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale.
Detta disposizione non si applica per le attività i cui orari ordinari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato.
 

Art. 4
(attività sportiva o attività motoria)

L'esercizio dell'attività sportiva e dell'attività motoria in genere è disciplinata, per ogni suo aspetto, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020.
A decorrere dal 20 giugno 2020 è consentito, inoltre, lo svolgimento degli sport di contatto, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio di cui all'articolo 1, com. 1, lettere “f” e “g”, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, previo decreto attuativo dell'Assessore regionale del Turismo, dello spettacolo e dello sport, d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro il 18 giugno 2020.
 

Art. 5
(mobilità e trasporti)

Gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio.
I controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di competenza nazionale e ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi.
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo almeno il 60 % degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare tali assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità.
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le Amministrazioni comunali.
Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi - traghetto e a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione Siciliana devono effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana e l'Amministrazione dello Stato.
Restano ferme le disposizioni nazionali vigenti in materia.
 

Art. 6
(coordinamento per le attività emergenziali)

Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.
 

TITOLO III
MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA

Art. 7
(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)

I soggetti residenti e domiciliati in Sicilia, dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19, hanno l'obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.
Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).
I soggetti non residenti nell'Isola o ivi domiciliati, che facciano ingresso in Sicilia tra la data dell'8 giugno 2020 e quella del 30 settembre 2020, osservano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 24 del 6 giugno 2020.
 

Art. 8
(attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)

Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'OCDPC del 27 febbraio 2020. Tale adempimento va compiuto entro 24 ore dalla diagnosi. I medesimi Direttori Generali sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.
L'inadempimento delle disposizioni che precedono integra l'ipotesi di grave violazione ai sensi dell'art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
 

Art. 9
(disposizioni inerenti l'attraversamento dello Stretto di Messina)

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola.
I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (Allegato 2) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
 

Art. 10
(disposizioni per le Isole minori della Regione Siciliana)

In vista dell'avvio della stagione turistica e ai fini del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio, i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza, alla adozione di misure adeguate per l'accesso alle Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
 

Art. 11
(uso della mascherina)

Ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due.
 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
(disposizioni finali)

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente Ordinanza, con validità dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente
MUSUMECI


ALLEGATO 1
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/96/CR1/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Roma, 11 giugno 2020

Allegato 2

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO STATUS DI “SOGGETTO PENDOLARE”

…omissis…